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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 10/10/2025, n. 695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 695 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.:
Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
Dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio di rinvio da cassazione iscritto al n. 809/2022 R.G.L., trattato con le forme di cui all'art
127 ter cpc e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Pasquale DI IACOVO, come da procura in Parte_1 atti;
ricorrente in riassunzione
CONTRO
, in persona del Presidente pro tempore Controparte_1 resistente contumace
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Rossano, premettendo di aver prestato attività Parte_2 quale lavoratrice di pubblica utilità, in favore del Comune di Rossano, assegnata al progetto n.
140/CS, in qualità di operatore addetto all'assistenza degli anziani, in forza di convenzione stipulata tra l'Ente Comunale e la , chiedeva la condanna di quest'ultima alla corresponsione Controparte_1 in suo favore della complessiva somma di € 22.972,16 oltre accessori di legge a titolo di assegni nucleo familiare non corrisposti per il periodo intercorrente tra il mese di marzo 2002 e il 14 giugno
2007. Il giudice di prime cure, in accoglimento del ricorso, disponeva la condanna della CP_1
alla corresponsione della somma pari ad € 22.972,16 oltre interessi e rivalutazione monetaria
[...] sulla somma ricapitalizzata di anno in anno dal dì del dovuto fino all'effettivo soddisfo.
La Corte di Appello di Catanzaro, innanzi alla quale la aveva impugnato la Controparte_1 sentenza - contrariamente al giudice di prime cure – in riforma della sentenza impugnata, rigettava la domanda proposta dalla sig.ra . Pt_1
La Corte d'Appello, rilevando che il rapporto di lavoro che si instaura con tali categorie di lavoratori è di natura assistenziale, tanto che l'assegno loro dovuto è a carico dell' , ha ritenuto CP_2 che anche gli ulteriori trattamenti integrativi, come indennità di malattia, maternità ed assegni nucleo familiare, fossero a carico dell' . CP_2
La proponeva ricorso innanzi alla Suprema Corte articolando due motivi;
la Pt_1 CP_1
intimata rimaneva contumace.
[...]
In particolare, per quanto qui di interesse, la con i due motivi di ricorso denunciava Pt_1
"violazione e falsa applicazione dell'art.8 Dlgs 468/1997 e dell'art.8 Dlgsn. 81/2000"e "Violazione ex art 360 c.1 n 5 c.p.c. Vizio motivazionale per omesso esame di fatti decisivi".
In sostanza la censurava la decisione della Corte di Appello che aveva ritenuto la Pt_1 CP_1
non legittimata a contraddire la pretesa fatta valere in giudizio, senza tener conto al contrario
[...] dell'avvenuto trasferimento alla delle risorse del fondo per l'occupazione di cui all'art.1, CP_1 comma 7, d.l. n.148/1993 (conv. Con l. n. 236/1993) in virtù di apposita convenzione stipulata con il
Ministero del Lavoro, lamentando che la Corte territoriale non avesse esaminato la documentazione prodotta in atti.
Con ordinanza cron. N. 24771/22, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso, riconoscendo la legittimazione passiva della sulla base delle norme vigenti, nonché delle Controparte_1 convenzioni stipulate fra la e il Ministero del Lavoro, individuando Controparte_1 nell'amministrazione regionale la destinataria della pretesa creditoria del lavoratore.
Cassava, dunque, la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, rinviando a questa Corte, per decidere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Ha riassunto il giudizio chiedendo la condanna della al Parte_1 Controparte_1 pagamento della somma pari ad € 22.972,16 oltre interessi e rivalutazione monetaria sulla somma ricapitalizzata di anno in anno dal dì del dovuto al soddisfo, nonchè la condanna al pagamento integrale delle spese dei due gradi di giudizio d'appello e delle spese del giudizio di legittimità.
La , regolarmente citata, è rimasta contumace. Controparte_1
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine del 9 ottobre 2025 fissato nel predetto decreto. MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'ordinanza della Suprema Corte, il thema decidendum risulta essere circoscritto ad un unico elemento: individuazione del soggetto legittimato passivo tenuto a corrispondere il pagamento degli assegni per il nucleo familiare.
La Cassazione ha dettato un principio fondamentale: “I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, in considerazione dell'intima connessione delle censure, e sono fondati, dovendo darsi continuità all'orientamento già espresso da questa Corte, che pronunciando in fattispecie analoghe, ricostruito il quadro normativo e valutate le convenzioni, stipulate dalla stessa CP_1 con il Ministero del Lavoro, ha individuato nell'amministrazione regionale la destinataria della pretesa creditoria del lavoratore il quale ritenga che, in aggiunta all'emolumento a lui spettante, debbano essere corrisposti gli assegni per il nucleo familiare, fermo restando, per contro , che, nell'ambito del rapporto giuridico previdenziale in materia di lavori socialmente utili e di lavori di pubblica utilità, sull'ente utilizzatore non gravano gli oneri per il pagamento dell'assegno, al di fuori di quelli relativi all'assicurazione obbligatoria presso l' e per la responsabilità civile verso i CP_3 terzi nonché di quelli attinenti all'importo integrativo per le ore eccedenti ( così Cass.nn.6181/2016,
34553 del 2019, 11118 del 2021 e, da ult.,6201 del 2022).”
Alla luce di tali principi, non può che esser accolta la domanda formulata dalla ricorrente in riassunzione. Ne consegue che la deve essere condannata al pagamento della Controparte_1 somma di € 22.972,16 a titolo di assegni per il nucleo familiare, somma che non è mai stata oggetto di contestazione, oltre interessi e rivalutazione monetaria sulla somma ricapitalizzata di anno in anno dal dovuto al soddisfo.
Le spese sono poste a carico della e si liquidano come da dispositivo in base ai Controparte_1 parametri dettati dal DM Giustizia n. 55/2014, con riferimento ai valori minimi del III scaglione, per il giudizio di appello e secondo i parametri dettati dal DM 147/2022 per il giudizio di Cassazione e per il giudizio di rinvio.
P.Q.M. la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio proposto con ricorso depositato da contro avente ad oggetto rinvio Parte_1 Controparte_1 da cassazione della sentenza n. 511/2016 emessa dalla Corte d'Appello di Catanzaro in data
24.05.2016, così provvede:
rigetta l'appello proposto dalla e per l'effetto conferma la sentenza n. 222/13 Controparte_1 del Tribunale di Rossano, depositata il 20.03.2013.
Condanna la , in persona del legale rappresentente p.t., a rifondere a Controparte_1 Pt_1 le spese di lite che liquida in € 3118,00 per l'appello, in € 1541,00 per il giudizio di
[...] Cassazione, in € 2906,00 per il giudizio di rinvio, oltre accessori con distrazione in favore dell'avvocato antistatario.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 10.10.2025
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Antonietta Naso)
Il Presidente
(Dott. Marialuisa Crucitti)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.:
Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
Dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio di rinvio da cassazione iscritto al n. 809/2022 R.G.L., trattato con le forme di cui all'art
127 ter cpc e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Pasquale DI IACOVO, come da procura in Parte_1 atti;
ricorrente in riassunzione
CONTRO
, in persona del Presidente pro tempore Controparte_1 resistente contumace
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Rossano, premettendo di aver prestato attività Parte_2 quale lavoratrice di pubblica utilità, in favore del Comune di Rossano, assegnata al progetto n.
140/CS, in qualità di operatore addetto all'assistenza degli anziani, in forza di convenzione stipulata tra l'Ente Comunale e la , chiedeva la condanna di quest'ultima alla corresponsione Controparte_1 in suo favore della complessiva somma di € 22.972,16 oltre accessori di legge a titolo di assegni nucleo familiare non corrisposti per il periodo intercorrente tra il mese di marzo 2002 e il 14 giugno
2007. Il giudice di prime cure, in accoglimento del ricorso, disponeva la condanna della CP_1
alla corresponsione della somma pari ad € 22.972,16 oltre interessi e rivalutazione monetaria
[...] sulla somma ricapitalizzata di anno in anno dal dì del dovuto fino all'effettivo soddisfo.
La Corte di Appello di Catanzaro, innanzi alla quale la aveva impugnato la Controparte_1 sentenza - contrariamente al giudice di prime cure – in riforma della sentenza impugnata, rigettava la domanda proposta dalla sig.ra . Pt_1
La Corte d'Appello, rilevando che il rapporto di lavoro che si instaura con tali categorie di lavoratori è di natura assistenziale, tanto che l'assegno loro dovuto è a carico dell' , ha ritenuto CP_2 che anche gli ulteriori trattamenti integrativi, come indennità di malattia, maternità ed assegni nucleo familiare, fossero a carico dell' . CP_2
La proponeva ricorso innanzi alla Suprema Corte articolando due motivi;
la Pt_1 CP_1
intimata rimaneva contumace.
[...]
In particolare, per quanto qui di interesse, la con i due motivi di ricorso denunciava Pt_1
"violazione e falsa applicazione dell'art.8 Dlgs 468/1997 e dell'art.8 Dlgsn. 81/2000"e "Violazione ex art 360 c.1 n 5 c.p.c. Vizio motivazionale per omesso esame di fatti decisivi".
In sostanza la censurava la decisione della Corte di Appello che aveva ritenuto la Pt_1 CP_1
non legittimata a contraddire la pretesa fatta valere in giudizio, senza tener conto al contrario
[...] dell'avvenuto trasferimento alla delle risorse del fondo per l'occupazione di cui all'art.1, CP_1 comma 7, d.l. n.148/1993 (conv. Con l. n. 236/1993) in virtù di apposita convenzione stipulata con il
Ministero del Lavoro, lamentando che la Corte territoriale non avesse esaminato la documentazione prodotta in atti.
Con ordinanza cron. N. 24771/22, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso, riconoscendo la legittimazione passiva della sulla base delle norme vigenti, nonché delle Controparte_1 convenzioni stipulate fra la e il Ministero del Lavoro, individuando Controparte_1 nell'amministrazione regionale la destinataria della pretesa creditoria del lavoratore.
Cassava, dunque, la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, rinviando a questa Corte, per decidere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Ha riassunto il giudizio chiedendo la condanna della al Parte_1 Controparte_1 pagamento della somma pari ad € 22.972,16 oltre interessi e rivalutazione monetaria sulla somma ricapitalizzata di anno in anno dal dì del dovuto al soddisfo, nonchè la condanna al pagamento integrale delle spese dei due gradi di giudizio d'appello e delle spese del giudizio di legittimità.
La , regolarmente citata, è rimasta contumace. Controparte_1
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine del 9 ottobre 2025 fissato nel predetto decreto. MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'ordinanza della Suprema Corte, il thema decidendum risulta essere circoscritto ad un unico elemento: individuazione del soggetto legittimato passivo tenuto a corrispondere il pagamento degli assegni per il nucleo familiare.
La Cassazione ha dettato un principio fondamentale: “I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, in considerazione dell'intima connessione delle censure, e sono fondati, dovendo darsi continuità all'orientamento già espresso da questa Corte, che pronunciando in fattispecie analoghe, ricostruito il quadro normativo e valutate le convenzioni, stipulate dalla stessa CP_1 con il Ministero del Lavoro, ha individuato nell'amministrazione regionale la destinataria della pretesa creditoria del lavoratore il quale ritenga che, in aggiunta all'emolumento a lui spettante, debbano essere corrisposti gli assegni per il nucleo familiare, fermo restando, per contro , che, nell'ambito del rapporto giuridico previdenziale in materia di lavori socialmente utili e di lavori di pubblica utilità, sull'ente utilizzatore non gravano gli oneri per il pagamento dell'assegno, al di fuori di quelli relativi all'assicurazione obbligatoria presso l' e per la responsabilità civile verso i CP_3 terzi nonché di quelli attinenti all'importo integrativo per le ore eccedenti ( così Cass.nn.6181/2016,
34553 del 2019, 11118 del 2021 e, da ult.,6201 del 2022).”
Alla luce di tali principi, non può che esser accolta la domanda formulata dalla ricorrente in riassunzione. Ne consegue che la deve essere condannata al pagamento della Controparte_1 somma di € 22.972,16 a titolo di assegni per il nucleo familiare, somma che non è mai stata oggetto di contestazione, oltre interessi e rivalutazione monetaria sulla somma ricapitalizzata di anno in anno dal dovuto al soddisfo.
Le spese sono poste a carico della e si liquidano come da dispositivo in base ai Controparte_1 parametri dettati dal DM Giustizia n. 55/2014, con riferimento ai valori minimi del III scaglione, per il giudizio di appello e secondo i parametri dettati dal DM 147/2022 per il giudizio di Cassazione e per il giudizio di rinvio.
P.Q.M. la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio proposto con ricorso depositato da contro avente ad oggetto rinvio Parte_1 Controparte_1 da cassazione della sentenza n. 511/2016 emessa dalla Corte d'Appello di Catanzaro in data
24.05.2016, così provvede:
rigetta l'appello proposto dalla e per l'effetto conferma la sentenza n. 222/13 Controparte_1 del Tribunale di Rossano, depositata il 20.03.2013.
Condanna la , in persona del legale rappresentente p.t., a rifondere a Controparte_1 Pt_1 le spese di lite che liquida in € 3118,00 per l'appello, in € 1541,00 per il giudizio di
[...] Cassazione, in € 2906,00 per il giudizio di rinvio, oltre accessori con distrazione in favore dell'avvocato antistatario.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 10.10.2025
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Antonietta Naso)
Il Presidente
(Dott. Marialuisa Crucitti)