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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 12/09/2025, n. 747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 747 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Verbale di udienza del 12/9/2025
RG 2980/2022
Alle ore 14:00 è presente l'avv Marina Marino per parte ricorrente, la quale si riporta integralmente al ricorso ed alle istanze istruttorie che chiede vengano accolte. Si chiede inoltre, come fatto nelle note a trattazione scritta, che il Giudice adito precisi se la somma proposta in conciliazione sia al lordo o al netto.
È altresì presente il ricorrente di persona.
È presente per l'Enel e per delega orale dell'avv. Gianmaria Gentile, l'avv. Sebastiano
Amato il quale si riporta alla memoria ed insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie ed insiste per il rigetto del ricorso. Impugna e contesta tutto quanto dedotto, prodotto ed eccepito da controparte.
I procuratori vengono invitati a discutere la causa.
L'avv. Marino insiste per la prova, ritenendola necessaria anche perché il ricorrente ha svolto le mansioni riconducibili al livello rivendicato. In ogni caso l'avv. Marino si riporta al ricorso introduttivo e agli scritti difensivi e alle conclusioni ivi rassegnate, chiedendone l'integrale accoglimento.
L'avv. Amato si riporta alla memoria difensiva e alle conclusioni ivi rassegnate.
I presenti dichiarano di rinunciare alla lettura del dispositivo alla presenza delle parti e dei procuratori e chiedono di essere autorizzati ad allontanarsi dall'aula di udienza.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio per la deliberazione della decisione autorizzando le parti presenti a non comparire al momento della lettura della stessa.
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza di discussione del 12/9/2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 2980/2022 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: “categoria e qualifica”;
TRA
(c.f. indicato ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Marina Marino, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliato in
Napoli al corso A. Lucci n. 102 (pec indicata:
; Email_1
RICORRENTE
CONTRO
(p. iva ), in persona del suo procuratore e legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco Giammaria
e Iolanda Gentile presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma alla via Po n.
25/B (pec indicate:
; Email_2 Email_3 rg);
RESISTENTE
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositata in data 27/09/22 la parte ricorrente in epigrafe indicata adiva il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo di
“a) Accertare e dichiarare che anteriormente al 2014, il ricorrente svolgeva mansioni
2 comportanti il coordinamento e la gestione dell'operato dei lavoratori nella CP_1 gestione delle presenze e delle trasferte;
e dei diaristi b) Accertare e dichiarare che dal 2014 in poi, in seguito alla partecipazione del corso professionale il ricorrente ha acquisito la qualifica di operatore unico e si è occupato anche della amministrazione del personale così come chiarito in premessa, oltre che a continuare a svolgere le mansioni precedenti nel frattempo ampliate a causa del pensionamento di alcuni colleghi . c) Accertare e dichiarare che quanto meno dal 2014 ad oggi il ricorrente si occupa della gestione di tutte le situazioni e delle richieste e delle posizioni relative ad oltre 380 dipendenti così come precisato nei punti a), b) e c) della premessa che CP_1 qui abbiansi per intero ripetuti e trascritti tutto però sempre in qualità di operatore unico ma mantenendo la ctg A1S ufficialmente riconosciutagli;
si occupa non solo della amministrazione del personale come sopra dettagliata ma anche della gestione delle presenze e delle trasferte;
d) Accertare e dichiarare che il ricorrente ha partecipato al corso professionale tenutosi dal gennaio del 2012 al giugno del 2013 superandolo con successo ed acquisendo la qualifica di operatore unico. e) Accertare
e dichiarare che, così come previsto nel verbale di incontro del 3.4.2014 tutti I dipendenti che avevano ottenuto una verifica positiva e una elevazione della maturazione professionale in seguito alla partecipazione del corso di cui sopra, avrebbero acquisito il diritto all'inquadramento nella ctg A1 e che tale professionalità sarebbe stata considerate evolutiva dalla ctg A1 alla crtg f) Accertare e Pt_2 dichiarare che altri dipendenti e colleghi che come il ricorrente, nel 2014 erano già in possesso della ctg A1, in seguito alla partecipazione al corso ed alla acquisizione della qualifica di operatore unico, sono stati promossi con il riconoscimento della ctg superiore, g) Accertare e dichiarare che il Sig. , ctg A1S già al 2014, Pt_1 nonostante il superamento del corso ed il riconoscimento della qualifica di operatore Par unico, a differenza degli altri colleghi non ha ricevuto il riconoscimento della ctg nè l'una sempre accordata agli altri. h) Alla luce di tutto quanto sopra, accertare e Par dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento della ctg dall'aprile del 2014,
o da altra data da determinarsi in corso di causa, in virtù della applicazione delle statuizioni contenute nell'accordo dell'aprile 2014, e così come fatto con altri dipendenti colleghi del ricorrente in seguito alla loro partecipazione al predetto corso, con tutte le conseguenze di ordine giuridico ed economico connesse a tale passaggio , e con la condanna della convenuta in persona del suo legale Controparte_2 rapp.te ro tempore dom.to per la carica presso la sede della stessa in Roma, al Viale
3 Regina Margherita n° 125, all'inquadramento del ricorrente nella ctg AS a partire dall'aprile 2014 o da altra data, con il pagamento di tutte le differenze retributive connesse al passaggio, da quantificarsi con separato giudizio;
i) In subordine e nella deprecabile ipotesi che il Magistrato giudicante non accogliesse le nostre richieste, si chiede di accertare e dichiarare, in virtù della corretta applicazione dell'art. 2103 c.c.
e degli art. 20, 21 e 23 del CCNL elettrico del 2010 e successive modifiche, il diritto del Par ricorrente al riconoscimento della ctg in virtù dello svolgimento delle mansioni effettivamente svolte e rientranti nel profilo della categoria richiesta, riconoscimento che viene chiesto sempre a partire dal 2014 o da una data diversa da determinarsi in corso di causa e con il pagamento di tutte le differenze retributive maturate e connesse al diverso inquadramento, da quantificarsi invece con separato giudizio. j)
Vittoria di spese, diritti ed onorari con attribuzione al sottoscritto procuratore per dichiarazione di fattone anticipo.”
Con detto ricorso , dipendente di dal 1.12.1987 e Parte_1 Controparte_1 inquadrato nella categoria A1S del CCNL Elettrici, conveniva in giudizio la predetta società, chiedendo l'accertamento del proprio diritto all'inquadramento nella categoria superiore AS a far data dall'aprile 2014, con conseguente condanna della convenuta al pagamento delle differenze retributive maturate, quantificate in separato atto in €
16.723,00 oltre oneri accessori.
Deduceva che, a seguito della partecipazione con esito positivo a un percorso formativo per la qualifica di “Operatore Unico” (svoltosi tra il 2012 e il 2013), e in forza di un accordo sindacale del 3 aprile 2014, avrebbe maturato il diritto automatico alla Par progressione di carriera dalla categoria A1S alla
Sosteneva che tale accordo prevedeva una progressione "evolutiva" che, per i dipendenti già in possesso della categoria A1 (o superiore, come nel suo caso), non poteva che significare il passaggio al livello successivo, come sarebbe avvenuto per altre colleghe in analoga posizione (segnatamente le sig.re e ). CP_3 CP_4
In via subordinata, affermava di aver comunque svolto, a partire dal 2014, mansioni di Part fatto riconducibili alla categoria superiore i sensi dell'art. 2103 c.c.
Descriveva in dettaglio le proprie attività, consistenti nella gestione amministrativa completa di un bacino di circa 382 dipendenti, occupandosi di assunzioni, gestione presenze, congedi, permessi, L. 104/92, variazioni contrattuali, e risolvendo in autonomia le relative problematiche, con un grado di competenza, specializzazione e
4 responsabilità significativamente accresciuto, anche a causa del pensionamento di una collega che lo coadiuvava.
Rassegnava le suesposte conclusioni.
2. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio con Controparte_1 memoria depositata in data 09.05.2023, contestando in fatto e in diritto le avverse pretese e chiedendone l'integrale rigetto.
La società resistente negava che l'accordo sindacale del 2014 sancisse alcun automatismo di carriera, precisando che il termine "evolutive" indicava una mera possibilità di sviluppo professionale, rimessa alla valutazione discrezionale e meritocratica del datore di lavoro.
Inoltre contestava che le mansioni svolte dal ricorrente fossero superiori a quelle della categoria A1S di appartenenza, evidenziando come l'introduzione di nuove piattaforme informatiche (CRM, Service Now) e la digitalizzazione dei processi avessero, al contrario, semplificato le attività, riducendo l'intervento manuale e l'autonomia dell'operatore, le cui funzioni erano sempre guidate da procedure standard e soggette alla supervisione del Responsabile di Presidio.
Infine, eccepiva, in via subordinata, la prescrizione quinquennale dei crediti retributivi maturati anteriormente al quinquennio precedente la notifica del ricorso.
Concludeva nel seguente modo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: - rigettare integralmente il ricorso e le pretese fatte valere dal Sig. Giuditta nei confronti di perché Controparte_1 infondate in fatto ed in diritto;
- in via subordinata, nel denegato caso di accoglimento della avversa domanda, in considerazione dell'eccezione di prescrizione che espressamente viene formulata dalla convenuta, dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti retributivi maturati dal Sig. , rilevando Pt_1 che le differenze retributive non possono che essere riconosciute dal febbraio 2018.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite.”
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, la causa, sulla base della documentazione prodotta e delle allegazioni delle parti, all'esito della discussione orale, veniva decisa come da sentenza ex art. 429 c.p.c.
3. Il ricorso è infondato e, pertanto va rigettato.
4. Preliminarmente, occorre rilevare che, sebbene nelle conclusioni del ricorso introduttivo si chieda la condanna di “ , l'atto è stato correttamente Controparte_2 notificato a “ , la quale si è ritualmente costituita in giudizio, Controparte_1
5 difendendosi nel merito ed esponendo compiutamente le proprie ragioni, senza mai eccepire alcun difetto di legittimazione passiva o di corretta identificazione.
Tale discrasia deve essere qualificata come un mero errore materiale, inidoneo a inficiare la validità del rapporto processuale.
È principio consolidato che l'erronea indicazione della denominazione sociale della parte convenuta non determina la nullità dell'atto di citazione (o del ricorso) qualora, dal contesto complessivo dell'atto e dagli atti successivi, sia possibile individuare con certezza il soggetto nei cui confronti la domanda è diretta, e soprattutto quando tale soggetto si sia costituito in giudizio esercitando pienamente il proprio diritto di difesa.
La costituzione del convenuto, infatti, sana ogni eventuale vizio relativo alla “vocatio in ius”, dimostrando che lo scopo dell'atto è stato pienamente raggiunto.
Nel caso di specie, non vi è alcun dubbio che la domanda sia stata proposta e coltivata nei confronti di che è l'effettiva parte del presente giudizio. Controparte_1
5. Nel merito, la domanda principale di inquadramento superiore si fonda sull'interpretazione dell'accordo sindacale del 3 aprile 2014, il quale, a detta del ricorrente, avrebbe sancito un diritto automatico alla promozione alla categoria AS per i dipendenti già inquadrati in A1S che avessero superato il percorso formativo per
“Operatore Unico”.
Tale interpretazione non può essere condivisa.
L'accordo in questione, dopo aver stabilito il riconoscimento della categoria A1 e della qualifica di “Tecnico Specialista” ai lavoratori che avessero concluso positivamente il percorso formativo, si limita a statuire che “tali professionalità sono considerate evolutive dalla categoria A1 alla categoria ASS”.
L'aggettivo “evolutive” non può essere interpretato come sinonimo di “automatiche”.
Esso delinea una potenziale traiettoria di carriera, un percorso di sviluppo professionale possibile per la figura dell'Operatore Unico, ma non istituisce un automatismo di promozione. La progressione di carriera, in assenza di una clausola esplicita e inequivocabile in tal senso, rimane soggetta alle ordinarie valutazioni discrezionali e meritocratiche del datore di lavoro, nel rispetto delle declaratorie contrattuali.
La contrattazione collettiva, infatti, nel definire i profili professionali, vincola il datore di lavoro alla corretta classificazione, ma non può essere interpretata in modo da
6 sopprimere la sua facoltà organizzativa e valutativa, se non espressamente previsto
(cfr. Tribunale Ordinario Genova, sez. LA, sentenza n. 62/2017).
Né può avere rilievo la circostanza, addotta dal ricorrente, che altri colleghi avrebbero ottenuto la promozione. La società resistente ha documentato come tali passaggi di categoria siano avvenuti in momenti diversi e sulla base di valutazioni di merito individuali.
Ad ogni modo, è principio consolidato nel nostro ordinamento che non esista un diritto alla “parità di trattamento” nel rapporto di lavoro privato, tale da fondare una pretesa all'inquadramento superiore basata unicamente sul confronto con la posizione di altri dipendenti (cfr. Tribunale Ordinario Milano, sez. LA, sentenza n. 1256/2017).
L'eventuale identità di mansioni svolte rispetto a colleghi inquadrati a un livello superiore non è di per sé sufficiente a fondare il diritto alla medesima qualifica, essendo necessario unicamente il raffronto tra le mansioni concretamente svolte dal lavoratore e la declaratoria contrattuale della qualifica rivendicata (cfr. Cass. Civ., Sez.
L, N. 24809 del 16.09.2024). Par Pertanto, la domanda di riconoscimento della categoria basata sull'accordo del 3 aprile 2014 deve essere rigettata.
6. In via subordinata il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della qualifica superiore in virtù delle mansioni di fatto espletate a far data dal 2014, ai sensi dell'art. 2103 c.c.
e la condanna della resistente al pagamento delle conseguenziali differenze retributive d quantificarsi in separato giudizio.
Vale precisare che è pacifico che il rapporto di lavoro è cessato il 31.1.2023.
L'accertamento del diritto all'inquadramento superiore richiede un procedimento logico-giuridico trifasico: a) l'accertamento delle attività lavorative concretamente svolte;
b) l'individuazione delle declaratorie contrattuali delle qualifiche di riferimento;
c) il raffronto tra i risultati delle due precedenti indagini.
L'onere di provare l'espletamento di mansioni superiori, sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo, grava sul lavoratore (cfr. Tribunale Ordinario Terni, sez. LA, sentenza n. 195/2021).
Nel caso di specie, il ricorrente ha descritto dettagliatamente le proprie attività di
“Operatore Unico”, evidenziandone la complessità e la responsabilità nella gestione amministrativa di un cospicuo numero di dipendenti.
La società resistente, di contro, ha sostenuto che tali mansioni, sebbene polivalenti, sono state notevolmente semplificate dall'introduzione di nuove piattaforme
7 informatiche e da procedure guidate e che esse si svolgono senza una reale autonomia decisionale né funzioni direttive.
Le declaratorie contrattuali di riferimento (CCNL per i lavoratori addetti al settore elettrico) sono le seguenti:
Categoria A1S (posseduta dal ricorrente): “i dipendenti che svolgono mansioni che, pur avendo le stesse caratteristiche di quelle della categoria A1, hanno un contenuto professionale di maggior rilievo per il più elevato grado di presenza di: facoltà di rappresentanza attribuita dall'azienda, funzioni di sovraintendenza e di coordinamento di altri lavoratori, contenuto specialistico particolarmente elevato delle mansioni”.
Categoria AS (rivendicata dal ricorrente): “i dipendenti che svolgono mansioni di concetto con funzioni direttive di particolare importanza per la loro ampiezza e natura, oppure per la rilevante dimensione dell'unità cui sono preposti in relazione alla struttura organizzativa dell'Azienda, ovvero mansioni di particolare importanza per il contenuto specialistico che implichino responsabilità di identico livello”.
Dal confronto emerge che l'elemento dirimente per l'accesso alla categoria AS è la presenza di “funzioni direttive di particolare importanza” o di mansioni con un contenuto specialistico e di responsabilità di “identico livello”, qualitativamente superiori a quelle già previste per la categoria A1S, la quale già contempla un
“contenuto specialistico particolarmente elevato”.
Orbene, dalle allegazioni e dalla documentazione in atti, non emerge che il ricorrente abbia fornito prova sufficiente del possesso di tali requisiti qualitativi.
Le mansioni descritte, pur attenendo ad un'area di indubbia rilevanza quale l'amministrazione del personale, appaiono riconducibili ad attività di concetto di natura prevalentemente esecutiva e applicativa, seppur complessa.
La gestione dei “case”, la verifica delle presenze, il controllo della documentazione per
ANF, congedi o detrazioni, pur richiedendo precisione e conoscenza delle procedure, non integrano di per sé una “funzione direttiva di particolare importanza”.
Il ricorrente non ha dimostrato di possedere poteri di organizzazione, gestione e coordinamento autonomi, né di assumere responsabilità che trascendano la corretta
8 applicazione di procedure e normative aziendali, peraltro sotto la supervisione di un
Responsabile di Presidio.
Le argomentazioni della difesa di parte resistente circa la guida fornita dai sistemi informatici e la standardizzazione dei processi non sono state efficacemente superate dalle allegazioni del ricorrente.
La richiesta di prova testimoniale, così come articolata, appare generica e non idonea a dimostrare quel “quid pluris” qualitativo (in termini di autonomia, potere decisionale e responsabilità) che distingue la categoria AS da quella A1S. La prova, infatti, è volta a confermare lo svolgimento delle mansioni descritte, circostanza non negata dalla resistente, ma non a qualificarne il contenuto in termini di “particolare importanza” direttiva, che costituisce l'oggetto dell'accertamento giudiziale.
7. In conclusione, le mansioni effettivamente svolte da , per come Parte_1 ricostruibili in atti, risultano correttamente inquadrate nella categoria A1S, che già riconosce un elevato contenuto specialistico. La domanda subordinata è, pertanto, infondata.
Il rigetto delle domande principali e subordinate rende superfluo l'esame dell'eccezione di prescrizione, che resta assorbita.
8. In punto di regolamentazione delle spese di lite, le stesse devono essere compensate, stante la circostanza che l'accordo sindacale del 2014, pur non fondando un diritto automatico, poteva aver ingenerato nel lavoratore un'aspettativa meritevole di tutela, la cui delusione ha dato origine alla presente controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa
Daniela di Gennaro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e/o assorbita, così provvede:
1.rigetta il ricorso;
2. compensa le spese di lite.
Manda la Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.
Così deciso in Avellino, lì 12/09/2025
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
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Settore lavoro e previdenza
Verbale di udienza del 12/9/2025
RG 2980/2022
Alle ore 14:00 è presente l'avv Marina Marino per parte ricorrente, la quale si riporta integralmente al ricorso ed alle istanze istruttorie che chiede vengano accolte. Si chiede inoltre, come fatto nelle note a trattazione scritta, che il Giudice adito precisi se la somma proposta in conciliazione sia al lordo o al netto.
È altresì presente il ricorrente di persona.
È presente per l'Enel e per delega orale dell'avv. Gianmaria Gentile, l'avv. Sebastiano
Amato il quale si riporta alla memoria ed insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie ed insiste per il rigetto del ricorso. Impugna e contesta tutto quanto dedotto, prodotto ed eccepito da controparte.
I procuratori vengono invitati a discutere la causa.
L'avv. Marino insiste per la prova, ritenendola necessaria anche perché il ricorrente ha svolto le mansioni riconducibili al livello rivendicato. In ogni caso l'avv. Marino si riporta al ricorso introduttivo e agli scritti difensivi e alle conclusioni ivi rassegnate, chiedendone l'integrale accoglimento.
L'avv. Amato si riporta alla memoria difensiva e alle conclusioni ivi rassegnate.
I presenti dichiarano di rinunciare alla lettura del dispositivo alla presenza delle parti e dei procuratori e chiedono di essere autorizzati ad allontanarsi dall'aula di udienza.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio per la deliberazione della decisione autorizzando le parti presenti a non comparire al momento della lettura della stessa.
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza di discussione del 12/9/2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 2980/2022 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: “categoria e qualifica”;
TRA
(c.f. indicato ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Marina Marino, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliato in
Napoli al corso A. Lucci n. 102 (pec indicata:
; Email_1
RICORRENTE
CONTRO
(p. iva ), in persona del suo procuratore e legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco Giammaria
e Iolanda Gentile presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma alla via Po n.
25/B (pec indicate:
; Email_2 Email_3 rg);
RESISTENTE
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositata in data 27/09/22 la parte ricorrente in epigrafe indicata adiva il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo di
“a) Accertare e dichiarare che anteriormente al 2014, il ricorrente svolgeva mansioni
2 comportanti il coordinamento e la gestione dell'operato dei lavoratori nella CP_1 gestione delle presenze e delle trasferte;
e dei diaristi b) Accertare e dichiarare che dal 2014 in poi, in seguito alla partecipazione del corso professionale il ricorrente ha acquisito la qualifica di operatore unico e si è occupato anche della amministrazione del personale così come chiarito in premessa, oltre che a continuare a svolgere le mansioni precedenti nel frattempo ampliate a causa del pensionamento di alcuni colleghi . c) Accertare e dichiarare che quanto meno dal 2014 ad oggi il ricorrente si occupa della gestione di tutte le situazioni e delle richieste e delle posizioni relative ad oltre 380 dipendenti così come precisato nei punti a), b) e c) della premessa che CP_1 qui abbiansi per intero ripetuti e trascritti tutto però sempre in qualità di operatore unico ma mantenendo la ctg A1S ufficialmente riconosciutagli;
si occupa non solo della amministrazione del personale come sopra dettagliata ma anche della gestione delle presenze e delle trasferte;
d) Accertare e dichiarare che il ricorrente ha partecipato al corso professionale tenutosi dal gennaio del 2012 al giugno del 2013 superandolo con successo ed acquisendo la qualifica di operatore unico. e) Accertare
e dichiarare che, così come previsto nel verbale di incontro del 3.4.2014 tutti I dipendenti che avevano ottenuto una verifica positiva e una elevazione della maturazione professionale in seguito alla partecipazione del corso di cui sopra, avrebbero acquisito il diritto all'inquadramento nella ctg A1 e che tale professionalità sarebbe stata considerate evolutiva dalla ctg A1 alla crtg f) Accertare e Pt_2 dichiarare che altri dipendenti e colleghi che come il ricorrente, nel 2014 erano già in possesso della ctg A1, in seguito alla partecipazione al corso ed alla acquisizione della qualifica di operatore unico, sono stati promossi con il riconoscimento della ctg superiore, g) Accertare e dichiarare che il Sig. , ctg A1S già al 2014, Pt_1 nonostante il superamento del corso ed il riconoscimento della qualifica di operatore Par unico, a differenza degli altri colleghi non ha ricevuto il riconoscimento della ctg nè l'una sempre accordata agli altri. h) Alla luce di tutto quanto sopra, accertare e Par dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento della ctg dall'aprile del 2014,
o da altra data da determinarsi in corso di causa, in virtù della applicazione delle statuizioni contenute nell'accordo dell'aprile 2014, e così come fatto con altri dipendenti colleghi del ricorrente in seguito alla loro partecipazione al predetto corso, con tutte le conseguenze di ordine giuridico ed economico connesse a tale passaggio , e con la condanna della convenuta in persona del suo legale Controparte_2 rapp.te ro tempore dom.to per la carica presso la sede della stessa in Roma, al Viale
3 Regina Margherita n° 125, all'inquadramento del ricorrente nella ctg AS a partire dall'aprile 2014 o da altra data, con il pagamento di tutte le differenze retributive connesse al passaggio, da quantificarsi con separato giudizio;
i) In subordine e nella deprecabile ipotesi che il Magistrato giudicante non accogliesse le nostre richieste, si chiede di accertare e dichiarare, in virtù della corretta applicazione dell'art. 2103 c.c.
e degli art. 20, 21 e 23 del CCNL elettrico del 2010 e successive modifiche, il diritto del Par ricorrente al riconoscimento della ctg in virtù dello svolgimento delle mansioni effettivamente svolte e rientranti nel profilo della categoria richiesta, riconoscimento che viene chiesto sempre a partire dal 2014 o da una data diversa da determinarsi in corso di causa e con il pagamento di tutte le differenze retributive maturate e connesse al diverso inquadramento, da quantificarsi invece con separato giudizio. j)
Vittoria di spese, diritti ed onorari con attribuzione al sottoscritto procuratore per dichiarazione di fattone anticipo.”
Con detto ricorso , dipendente di dal 1.12.1987 e Parte_1 Controparte_1 inquadrato nella categoria A1S del CCNL Elettrici, conveniva in giudizio la predetta società, chiedendo l'accertamento del proprio diritto all'inquadramento nella categoria superiore AS a far data dall'aprile 2014, con conseguente condanna della convenuta al pagamento delle differenze retributive maturate, quantificate in separato atto in €
16.723,00 oltre oneri accessori.
Deduceva che, a seguito della partecipazione con esito positivo a un percorso formativo per la qualifica di “Operatore Unico” (svoltosi tra il 2012 e il 2013), e in forza di un accordo sindacale del 3 aprile 2014, avrebbe maturato il diritto automatico alla Par progressione di carriera dalla categoria A1S alla
Sosteneva che tale accordo prevedeva una progressione "evolutiva" che, per i dipendenti già in possesso della categoria A1 (o superiore, come nel suo caso), non poteva che significare il passaggio al livello successivo, come sarebbe avvenuto per altre colleghe in analoga posizione (segnatamente le sig.re e ). CP_3 CP_4
In via subordinata, affermava di aver comunque svolto, a partire dal 2014, mansioni di Part fatto riconducibili alla categoria superiore i sensi dell'art. 2103 c.c.
Descriveva in dettaglio le proprie attività, consistenti nella gestione amministrativa completa di un bacino di circa 382 dipendenti, occupandosi di assunzioni, gestione presenze, congedi, permessi, L. 104/92, variazioni contrattuali, e risolvendo in autonomia le relative problematiche, con un grado di competenza, specializzazione e
4 responsabilità significativamente accresciuto, anche a causa del pensionamento di una collega che lo coadiuvava.
Rassegnava le suesposte conclusioni.
2. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio con Controparte_1 memoria depositata in data 09.05.2023, contestando in fatto e in diritto le avverse pretese e chiedendone l'integrale rigetto.
La società resistente negava che l'accordo sindacale del 2014 sancisse alcun automatismo di carriera, precisando che il termine "evolutive" indicava una mera possibilità di sviluppo professionale, rimessa alla valutazione discrezionale e meritocratica del datore di lavoro.
Inoltre contestava che le mansioni svolte dal ricorrente fossero superiori a quelle della categoria A1S di appartenenza, evidenziando come l'introduzione di nuove piattaforme informatiche (CRM, Service Now) e la digitalizzazione dei processi avessero, al contrario, semplificato le attività, riducendo l'intervento manuale e l'autonomia dell'operatore, le cui funzioni erano sempre guidate da procedure standard e soggette alla supervisione del Responsabile di Presidio.
Infine, eccepiva, in via subordinata, la prescrizione quinquennale dei crediti retributivi maturati anteriormente al quinquennio precedente la notifica del ricorso.
Concludeva nel seguente modo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: - rigettare integralmente il ricorso e le pretese fatte valere dal Sig. Giuditta nei confronti di perché Controparte_1 infondate in fatto ed in diritto;
- in via subordinata, nel denegato caso di accoglimento della avversa domanda, in considerazione dell'eccezione di prescrizione che espressamente viene formulata dalla convenuta, dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti retributivi maturati dal Sig. , rilevando Pt_1 che le differenze retributive non possono che essere riconosciute dal febbraio 2018.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite.”
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, la causa, sulla base della documentazione prodotta e delle allegazioni delle parti, all'esito della discussione orale, veniva decisa come da sentenza ex art. 429 c.p.c.
3. Il ricorso è infondato e, pertanto va rigettato.
4. Preliminarmente, occorre rilevare che, sebbene nelle conclusioni del ricorso introduttivo si chieda la condanna di “ , l'atto è stato correttamente Controparte_2 notificato a “ , la quale si è ritualmente costituita in giudizio, Controparte_1
5 difendendosi nel merito ed esponendo compiutamente le proprie ragioni, senza mai eccepire alcun difetto di legittimazione passiva o di corretta identificazione.
Tale discrasia deve essere qualificata come un mero errore materiale, inidoneo a inficiare la validità del rapporto processuale.
È principio consolidato che l'erronea indicazione della denominazione sociale della parte convenuta non determina la nullità dell'atto di citazione (o del ricorso) qualora, dal contesto complessivo dell'atto e dagli atti successivi, sia possibile individuare con certezza il soggetto nei cui confronti la domanda è diretta, e soprattutto quando tale soggetto si sia costituito in giudizio esercitando pienamente il proprio diritto di difesa.
La costituzione del convenuto, infatti, sana ogni eventuale vizio relativo alla “vocatio in ius”, dimostrando che lo scopo dell'atto è stato pienamente raggiunto.
Nel caso di specie, non vi è alcun dubbio che la domanda sia stata proposta e coltivata nei confronti di che è l'effettiva parte del presente giudizio. Controparte_1
5. Nel merito, la domanda principale di inquadramento superiore si fonda sull'interpretazione dell'accordo sindacale del 3 aprile 2014, il quale, a detta del ricorrente, avrebbe sancito un diritto automatico alla promozione alla categoria AS per i dipendenti già inquadrati in A1S che avessero superato il percorso formativo per
“Operatore Unico”.
Tale interpretazione non può essere condivisa.
L'accordo in questione, dopo aver stabilito il riconoscimento della categoria A1 e della qualifica di “Tecnico Specialista” ai lavoratori che avessero concluso positivamente il percorso formativo, si limita a statuire che “tali professionalità sono considerate evolutive dalla categoria A1 alla categoria ASS”.
L'aggettivo “evolutive” non può essere interpretato come sinonimo di “automatiche”.
Esso delinea una potenziale traiettoria di carriera, un percorso di sviluppo professionale possibile per la figura dell'Operatore Unico, ma non istituisce un automatismo di promozione. La progressione di carriera, in assenza di una clausola esplicita e inequivocabile in tal senso, rimane soggetta alle ordinarie valutazioni discrezionali e meritocratiche del datore di lavoro, nel rispetto delle declaratorie contrattuali.
La contrattazione collettiva, infatti, nel definire i profili professionali, vincola il datore di lavoro alla corretta classificazione, ma non può essere interpretata in modo da
6 sopprimere la sua facoltà organizzativa e valutativa, se non espressamente previsto
(cfr. Tribunale Ordinario Genova, sez. LA, sentenza n. 62/2017).
Né può avere rilievo la circostanza, addotta dal ricorrente, che altri colleghi avrebbero ottenuto la promozione. La società resistente ha documentato come tali passaggi di categoria siano avvenuti in momenti diversi e sulla base di valutazioni di merito individuali.
Ad ogni modo, è principio consolidato nel nostro ordinamento che non esista un diritto alla “parità di trattamento” nel rapporto di lavoro privato, tale da fondare una pretesa all'inquadramento superiore basata unicamente sul confronto con la posizione di altri dipendenti (cfr. Tribunale Ordinario Milano, sez. LA, sentenza n. 1256/2017).
L'eventuale identità di mansioni svolte rispetto a colleghi inquadrati a un livello superiore non è di per sé sufficiente a fondare il diritto alla medesima qualifica, essendo necessario unicamente il raffronto tra le mansioni concretamente svolte dal lavoratore e la declaratoria contrattuale della qualifica rivendicata (cfr. Cass. Civ., Sez.
L, N. 24809 del 16.09.2024). Par Pertanto, la domanda di riconoscimento della categoria basata sull'accordo del 3 aprile 2014 deve essere rigettata.
6. In via subordinata il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della qualifica superiore in virtù delle mansioni di fatto espletate a far data dal 2014, ai sensi dell'art. 2103 c.c.
e la condanna della resistente al pagamento delle conseguenziali differenze retributive d quantificarsi in separato giudizio.
Vale precisare che è pacifico che il rapporto di lavoro è cessato il 31.1.2023.
L'accertamento del diritto all'inquadramento superiore richiede un procedimento logico-giuridico trifasico: a) l'accertamento delle attività lavorative concretamente svolte;
b) l'individuazione delle declaratorie contrattuali delle qualifiche di riferimento;
c) il raffronto tra i risultati delle due precedenti indagini.
L'onere di provare l'espletamento di mansioni superiori, sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo, grava sul lavoratore (cfr. Tribunale Ordinario Terni, sez. LA, sentenza n. 195/2021).
Nel caso di specie, il ricorrente ha descritto dettagliatamente le proprie attività di
“Operatore Unico”, evidenziandone la complessità e la responsabilità nella gestione amministrativa di un cospicuo numero di dipendenti.
La società resistente, di contro, ha sostenuto che tali mansioni, sebbene polivalenti, sono state notevolmente semplificate dall'introduzione di nuove piattaforme
7 informatiche e da procedure guidate e che esse si svolgono senza una reale autonomia decisionale né funzioni direttive.
Le declaratorie contrattuali di riferimento (CCNL per i lavoratori addetti al settore elettrico) sono le seguenti:
Categoria A1S (posseduta dal ricorrente): “i dipendenti che svolgono mansioni che, pur avendo le stesse caratteristiche di quelle della categoria A1, hanno un contenuto professionale di maggior rilievo per il più elevato grado di presenza di: facoltà di rappresentanza attribuita dall'azienda, funzioni di sovraintendenza e di coordinamento di altri lavoratori, contenuto specialistico particolarmente elevato delle mansioni”.
Categoria AS (rivendicata dal ricorrente): “i dipendenti che svolgono mansioni di concetto con funzioni direttive di particolare importanza per la loro ampiezza e natura, oppure per la rilevante dimensione dell'unità cui sono preposti in relazione alla struttura organizzativa dell'Azienda, ovvero mansioni di particolare importanza per il contenuto specialistico che implichino responsabilità di identico livello”.
Dal confronto emerge che l'elemento dirimente per l'accesso alla categoria AS è la presenza di “funzioni direttive di particolare importanza” o di mansioni con un contenuto specialistico e di responsabilità di “identico livello”, qualitativamente superiori a quelle già previste per la categoria A1S, la quale già contempla un
“contenuto specialistico particolarmente elevato”.
Orbene, dalle allegazioni e dalla documentazione in atti, non emerge che il ricorrente abbia fornito prova sufficiente del possesso di tali requisiti qualitativi.
Le mansioni descritte, pur attenendo ad un'area di indubbia rilevanza quale l'amministrazione del personale, appaiono riconducibili ad attività di concetto di natura prevalentemente esecutiva e applicativa, seppur complessa.
La gestione dei “case”, la verifica delle presenze, il controllo della documentazione per
ANF, congedi o detrazioni, pur richiedendo precisione e conoscenza delle procedure, non integrano di per sé una “funzione direttiva di particolare importanza”.
Il ricorrente non ha dimostrato di possedere poteri di organizzazione, gestione e coordinamento autonomi, né di assumere responsabilità che trascendano la corretta
8 applicazione di procedure e normative aziendali, peraltro sotto la supervisione di un
Responsabile di Presidio.
Le argomentazioni della difesa di parte resistente circa la guida fornita dai sistemi informatici e la standardizzazione dei processi non sono state efficacemente superate dalle allegazioni del ricorrente.
La richiesta di prova testimoniale, così come articolata, appare generica e non idonea a dimostrare quel “quid pluris” qualitativo (in termini di autonomia, potere decisionale e responsabilità) che distingue la categoria AS da quella A1S. La prova, infatti, è volta a confermare lo svolgimento delle mansioni descritte, circostanza non negata dalla resistente, ma non a qualificarne il contenuto in termini di “particolare importanza” direttiva, che costituisce l'oggetto dell'accertamento giudiziale.
7. In conclusione, le mansioni effettivamente svolte da , per come Parte_1 ricostruibili in atti, risultano correttamente inquadrate nella categoria A1S, che già riconosce un elevato contenuto specialistico. La domanda subordinata è, pertanto, infondata.
Il rigetto delle domande principali e subordinate rende superfluo l'esame dell'eccezione di prescrizione, che resta assorbita.
8. In punto di regolamentazione delle spese di lite, le stesse devono essere compensate, stante la circostanza che l'accordo sindacale del 2014, pur non fondando un diritto automatico, poteva aver ingenerato nel lavoratore un'aspettativa meritevole di tutela, la cui delusione ha dato origine alla presente controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa
Daniela di Gennaro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e/o assorbita, così provvede:
1.rigetta il ricorso;
2. compensa le spese di lite.
Manda la Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.
Così deciso in Avellino, lì 12/09/2025
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
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