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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 30/01/2025, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1525/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe de Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere relatore dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1525/2021 promossa da:
C.F. e P.IVA con sede in Faenza, Parte_1 P.IVA_1
in via Lugo n. 52, in persona del suo legale rappresentante pro tempore e
[...]
C.F. e P.IVA con sede in Faenza, in via Lugo n. 52, in persona Parte_2 P.IVA_2
del suo legale rappresentante pro tempore, entrambe rappresentate e difese dagli Avv.ti Edgardo
Diomede d'Ambrosio Borselli del Foro di Napoli (pec e Mario Rosario Curzio Email_1
del Foro di Napoli (pec ed elettivamente domiciliate Email_2
nel loro studio sito in Via Posillipo n. 56/85, Napoli
APPELLANTE
Contro
(C.F. e P.IVA ) con sede legale in Milano in Via San Prospero n. 4 e Controparte_1 P.IVA_3 per essa, in qualità di mandataria, Parte_3 Parte_4 in persona dell'Avv. Marco Pesenti, (C.F. e P.IVA ) rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_4
Federica Bacigalupo del Foro di NA (pec ) Email_3
elettivamente domiciliata nel suo studio in Viale della Lirica n. 61, NA
APPELLATA
pagina 1 di 20 IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 271/2021 Rep. 556/2021 del Tribunale di NA, nella causa civile iscritta al n. R.G. 3704/2019, emessa in data 6.4.2021, pubblicata in data 13.4.2021, notificata in data 5.7.2021.
Trattenuta in decisione con ordinanza in data 29 ottobre – 6 novembre 2024, a seguito di trattazione cartolare, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
CONCLUSIONI
Per Parte_1 Parte_2
con note depositate il 28 ottobre 28 ottobre 2024
“Voglia l'adito Collegio in via principale:
a) accertare e dichiarare che i termini di pagamento indicati nella transazione del 05.08.2015 non avevano natura essenziale e che la non ha mai dichiarato prima dell'adempimento la Controparte_1
decadenza della transazione.
b) Per l'effetto accertare e dichiarare l'integrale adempimento della transazione da parte delle ricorrenti e la società e l'inadempimento Parte_1 Parte_2
della degli obblighi assunti al punto tre della transazione, accertando e dichiarando Controparte_1
che a seguito del versamento della somma prevista in transazione nulla è più dovuto alla CP_1
[...]
Per l'effetto
c) condannare anche in via equitativa, al risarcimento del danno conseguente al Controparte_1
mancato adempimento della transazione, pari alla spese successive della procedura RGE 490/13, del danno conseguente alla perdita della possibilità di chiudere la procedura esecutiva senza che si procedesse alla vendita dei beni pignorati con la conseguente svalutazione degli stessi ricavabile dalla differenza tra il valore di stima e quello di aggiudicazione, a quanto, illegittimamente, percepito dalla
in sede di distribuzione nella procedura esecutiva (pari a € 341.000,00 come da progetto che si CP_1 deposita), che si quantifica in € 400.000,00 o in quella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
In subordine, nel caso escluso e non temuto in cui l'adito Tribunale ritenesse essere decaduta la transazione, accertare e dichiarare che il comportamento tenuto dalla nella CP_1
esecuzione della stessa, per le ragioni di cui in premessa, è contrario ai principi di buona fede e correttezza.
d) Per l'effetto condannare la stessa al risarcimento anche in via equitativa, dei danni, per i motivi tutti di cui al presente atto, pari alla spese della procedura RGE 490/13 successive alla ipotizzata
pagina 2 di 20 decadenza della transazione, dei danni conseguenti alla perdita della possibilità di chiudere la procedura esecutiva senza che si procedesse alla vendita dei beni pignorati con la conseguente svalutazione degli stessi ricavabile dalla differenza tra il valore di stima e quello di aggiudicazione, a quanto percepito dalla in sede di distribuzione nella procedura esecutiva (pari a € 341.000,00 CP_1
come da progetto che si deposita) che si quantificano in 400.000,00 o in quella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio, oltre spese generali, e accessori con attribuzione”.
Per con note scritte depositate il 23 ottobre 2024 CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna adita:
- nel merito respingere le richieste tutte formulate da parte attrice appellante sia in via principale che in via subordinata, in quanto completamente infondate e pretestuose per i motivi esposti in narrativa e conseguentemente confermare integralmente la sentenza n. 271/2021 del Tribunale di NA respingendo i motivi di censura prospettati dagli appellanti.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio oltre gli accessori di legge”.
LA CORTE
Udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott.ssa Antonella Allegra;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Con atto di citazione notificato in data 12 novembre 2019 le società Parte_1
e convenivano in giudizio la società al fine di ottenere
[...] Parte_2 Controparte_1
l'accertamento della natura non essenziale dei termini di pagamento pattuiti nella transazione stipulata in data 5.8.2015 e, per l'effetto, l'accertamento della mancata decadenza dalla transazione, dell'integrale adempimento delle proprie obbligazioni assunte e di contro dell'inadempimento di parte convenuta, oltre che la condanna di quest'ultima a dare esecuzione alla transazione, con rinuncia alla procedura esecutiva immobiliare in corso recante R.G. n. 490/2013 e la cancellazione delle ipoteche gravanti sul compendio immobiliare pignorato. Da ultimo, chiedevano la condanna della convenuta al risarcimento dei danni, anche in via equitativa e, in subordine, nel caso di ritenuta decadenza della transazione, l'accertamento della mancanza di buona fede e correttezza della convenuta e la conseguente condanna della stessa al risarcimento dei danni.
pagina 3 di 20 Pa si costituiva in giudizio chiedendo, in via pregiudiziale e preliminare, di dichiarare Controparte_1
la litispendenza o continenza per pendenza, avanti il medesimo Tribunale, di altra causa recante R.G.
1889/2019 tra le stesse parti con medesimo petitum e causa petendi.
Eccepiva in ogni caso l'inammissibilità delle domande attoree in quanto non proposte nelle forme di cui all'art. 615, secondo comma, c.p.c. e nel merito l'infondatezza, sostenendo l'intervenuta decadenza dall'accordo transattivo per mancato pagamento delle tranches concordate alle scadenze pattuite, motivo per il quale la creditrice aveva provveduto alla riassunzione della procedura esecutiva immobiliare, come pure l'infondatezza della domanda di risarcimento danni stante la correttezza, a suo dire, del comportamento dalla convenuta.
All'esito dell'istruttoria documentale il Tribunale di NA, con sentenza n. 271/2021 emessa il
6.4.2021 e pubblicata in data 13.4.2021, ha rigettato le eccezioni pregiudiziali e nel merito le domande proposte da accertando la natura Parte_5 essenziale dei termini pattuiti per i pagamenti, l'inadempimento di parte attrice rispetto alla transazione intervenuta nel 5.8.2015 e la correttezza del comportamento della nel riassumere la Controparte_1 procedura esecutiva intrapresa e, per l'effetto, ha condannato parte attrice alla rifusione delle spese di lite liquidate in complessivi euro 21.387,00 per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
2 - Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello Parte_1
e con atto di citazione notificato in data 27/07/2021,
[...] Parte_2 affidando l'impugnazione ai seguenti motivi.
Con il primo motivo, l'appellante ha lamentato l'omessa, insufficiente ed errata motivazione su di un punto decisivo della controversia, deducendo che il Tribunale avrebbe in maniera apodittica affermato la natura essenziale dei termini di pagamento pattuiti, fondando le statuizioni sul tenore letterale dell'accordo – ritenuto dall'appellante invece non dirimente - e sulle conseguenze, pattuite all'art. 4 dell'accordo transattivo, per il loro mancato rispetto, omettendo di valutare il complessivo comportamento del creditore nella procedura esecutiva. Ha, inoltre, censurato le statuizioni del Giudice di prime cure attinenti alla non incidenza, sulla natura dei termini pattuiti, del comportamento tollerante di parte creditrice, dettato dal preferenziale interesse ad ottenere soddisfacimento del proprio credito direttamente dal debitore, seppur con un adempimento tardivo, piuttosto che dover attendere gli esiti incerti e lunghi di una procedura esecutiva immobiliare. Sul punto ha, dunque, eccepito un'erronea interpretazione del comportamento delle parti, a tal fine rappresentando i comportamenti a suo dire indice della volontà della creditrice di considerare i termini di pagamento pattuiti come non essenziali.
pagina 4 di 20 Con il secondo motivo di appello ha insistito nell'inefficacia dell'eccezione di decadenza, evidenziando che la manifestazione di volontà ex art. 4 di considerare la transazione risolta e di avvalersi di tale clausola risolutiva è pervenuta tardivamente, in data 11.1.2019, soltanto successivamente all'adempimento integrale dell'obbligazione su di essa incombente, il cui ultimo pagamento è avvenuto in data 3.12.2018.
Con il terzo motivo di gravame parte appellante ha censurato la sentenza per non aver condannato la a titolo di responsabilità contrattuale per violazione del principio di buona fede ed Controparte_1
abuso del diritto, avendo i debitori fatto legittimo affidamento sulla permanenza di efficacia dell'accordo transattivo, affidamento conseguente al comportamento della creditrice la quale, nella corrispondenza intercorsa e nel corso della procedura esecutiva immobiliare, ha determinato il legittimo convincimento che i versamenti eseguiti avessero natura satisfattiva della complessiva posizione debitoria come pattuito nell'accordo transattivo, salvo poi non adempiere all'obbligazione sulla stessa incombente rappresentata dal deposito della rinuncia alla procedura esecutiva immobiliare ed eccepire, scientemente ed in mala fede, la decadenza dalla transazione soltanto dopo l'avvenuto saldo.
Con il quarto motivo l'appellante ha eccepito l'omessa pronuncia della sentenza impugnata in punto di responsabilità extracontrattuale dell'appellata per violazione del principio di buona fede e correttezza.
Più precisamente parte appellante si duole che il Tribunale, sebbene in premessa abbia individuato l'esistenza delle due distinte domande a titolo di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, abbia poi omesso di pronunciarsi sulla domanda subordinata relativa alla condanna della Controparte_1
a titolo di responsabilità extracontrattuale ed ha insistito per il risarcimento a tale titolo dei danni conseguenti alla violazione della buona fede e correttezza.
Quanto ai danni, con il quinto motivo, parte appellante ha insistito nel rappresentare che se la creditrice avesse depositato la rinuncia alla procedura esecutiva immobiliare, quand'anche la procedura non fosse stata estinta in ragione dell'intervento di un altro creditore, l'esposizione debitoria sarebbe stata ridotta, il che avrebbe consentito a parte debitrice di domandare la liberazione di uno dei tre immobili pignorati, il cui valore di stima era superiore a quello ribassato raggiunto in sede di aggiudicazione.
Inoltre, parte appellante ha rappresentato che le debitrici avrebbero potuto raggiungere un saldo stralcio con altro creditore intervenuto, tenuto conto che al momento del pagamento integrale dell'obbligazione di cui all'accordo transattivo era stata sì disposta la vendita, ma ancora non erano state fissate le date degli incanti. Da ultimo, ha dedotto che il credito vantato dall'intervenuta Controparte_2
pari ad euro 979.070,36, aveva trovato soddisfazione per euro 660.500,00 in altra procedura
[...]
pagina 5 di 20 esecutiva immobiliare, per cui il residuo, di poco superiore ad euro trecentomila, avrebbe potuto essere transatto con le risorse invece impiegate a definizione del saldo stralcio stipulato con l'appellata.
*
Si è costituita in giudizio in data 25.10.2021, resistendo all'impugnazione e Controparte_1
invocandone il rigetto, con conferma della sentenza impugnata.
Quanto al primo motivo di appello, ha insistito per la qualificazione come essenziale della natura dei termini di pagamento pattuiti e non rispettati da parte debitrice, per cui, in attuazione dell'art. 4 dell'accordo transattivo, il mancato pagamento dei ratei nei modi indicati nell'accordo ne aveva determinato l'inefficacia. A tal fine ha posto in evidenza le espressioni utilizzate dagli stipulanti, la natura conservativa e non novativa della transazione, ai sensi dell'art. 5 dello stipulato accordo, nonchè il corretto impulso dalla stessa dato alla procedura esecutiva immobiliare per ottenere il pagamento del credito dovuto in forza dei mutui ipotecari fondiari, stante il ritardato adempimento di controparte. Ha infine affermato l'irrilevanza delle condotte evidenziate da parte appellante ai fini dell'essenzialità dei termini di pagamento.
In ordine al secondo motivo di appello, parte appellata ha evidenziato di aver eccepito il mancato adempimento della transazione già con comunicazione a mezzo e-mail del 4.10.2017. In tesi dell'appellata, in tale comunicazione la creditrice ha eccepito il mancato adempimento di controparte alla transazione, l'avvenuta riassunzione della procedura esecutiva immobiliare e l'invito rivolto alla debitrice a comunicare le intenzioni in ordine al saldo del debito residuo. Ed ancora, anche la comunicazione a mezzo e-mail dell'11.10.2017 sarebbe espressione dell'intervenuta decadenza, atteso che la stessa parte debitrice, consapevole dell'inadempimento e, dunque, del decaduto accordo transattivo, ha proposto un nuovo e diverso piano di rientro in attuazione del quale i pagamenti residui sarebbero stati effettuati entro luglio 2018, termini parimenti non rispettati, motivo per il quale all'udienza del 17.10.2018 la creditrice ha insistito affinchè venisse disposta la vendita del compendio immobiliare pignorato.
Quanto al terzo motivo di appello, parte appellata ha insistito nella correttezza e buona fede del comportamento tenuto, comprovato dalla corrispondenza agli atti.
Circa il quarto motivo, l'appellata ha osservato che il Tribunale non ha omesso l'esame della domanda subordinata spiegata da controparte, avendo a pag 4 della gravata sentenza statuito che non può ravvisarsi alcuna mancanza di buona fede o correttezza nel comportamento successivo all'inadempimento, lì dove è dimostrato che ha cercato in ogni modo di venire incontro al debitore al fine di evitare la procedura esecutiva e la vendita degli immobili. E del resto essa appellata sottolinea di aver aderito alla proposta transattiva formulata concedendo a controparte un'ampia dilazione dei pagina 6 di 20 pagamenti con lo strumento della sospensione della procedura esecutiva ex art. 624 bis c.p.c. e che, in ragione del manifesto inadempimento e dell'intervenuta decadenza, ha riassunto la procedura esecutiva, dando comunque alle società debitrici la possibilità di formulare una nuova proposta transattiva. Solo di fronte all'ennesimo inadempimento anche del nuovo accordo, la CP_1
ha chiesto la vendita dei beni pignorati. Da ultimo, ha rappresentato che il mancato rifiuto dei pagamenti parziali del suo maggior credito, effettuati in modo spontaneo e al di fuori della ormai decaduta transazione, non dimostrerebbe che la transazione fosse ancora in essere o che non fossero operativi in qualche modo gli artt. 4 e 5 della stessa, come sostenuto infondatamente da controparte.
Quanto al quinto motivo di appello, l'appellata ha eccepito l'infondatezza delle deduzioni avversarie, in ragione dell'intervento di tre creditori ( Controparte_2 [...]
nella procedura esecutiva immobiliare, l'ammontare dei cui crediti Controparte_3
(rispettivamente pari ad euro 730,346,31, euro 116.249,43 ed euro 23.263,64, come da precisazioni dei crediti agli atti della procedura esecutiva immobiliare) avrebbe escluso a priori la possibilità di evitare la vendita del compendio immobiliare pignorato e di contro prova che la procedura esecutiva sarebbe comunque proseguita, indipendentemente dall'impulso alla stessa data dalla Inoltre, Controparte_1
ha evidenziato l'infondatezza delle deduzioni avversarie in punto di soddisfazione del credito vantato dall'intervenuto in altra procedura esecutiva immobiliare, stante il Controparte_2
più alto importo residuo dalla medesima vantato. Da ultimo, ha contestato la misura pari ad euro
400.000,00 di tali pretesi danni, in ragione della mancata quantificazione e prova dei medesimi, il che imporrebbe il rigetto della domanda risarcitoria.
2.1 – Così instauratosi il contraddittorio, la causa è stata una prima volta trattenuta in decisione e rimessa in istruttoria, con ordinanza del 30 maggio 2023, al fine di verificare l'eventuale passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di NA n. 863/2020 dell'11.11.2020, nelle more pronunciata nel diverso giudizio di opposizione all'esecuzione.
Preso atto che tale diversa sentenza è stata a sua volta appellata, questa Corte - sulle conclusioni precisate con note scritte sostitutive d'udienza (alle quali è stata allegata la sentenza n 2312/2023 di questa stessa Sezione) - ha trattenuto la causa in decisione con ordinanza del 29 ottobre 2024 ed assegnato alle parti termine abbreviato di giorni venti per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori giorni venti per memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. - Le doglianze di parte appellante sono solo in parte fondate, ma non consentono l'accoglimento delle domande risarcitorie.
pagina 7 di 20 Possono essere trattati congiuntamente i primi due motivi di gravame, con i quali parte appellante ha censurato la sentenza impugnata per aver il Giudice di prime cure erroneamente statuito l'essenzialità dei termini di pagamento di cui all'intercorso accordo transattivo e la decadenza dall'accordo transattivo del 5.8.2015 in ragione dei pagamenti tardivi di parte debitrice, con conseguente omessa, insufficiente ed errata motivazione su di un punto decisivo della controversia.
Ritiene il Collegio che entrambi i motivi di appello siano fondati, in conformità con quanto deciso da questa Corte nella sentenza n. 2312/2023 pubblicata il 19 dicembre 2023, che non risulta essere stata impugnata, e nella quale si è affermato che non ha diritto a procedere ad esecuzione Controparte_1
forzata , nei confronti della appellante, in virtù dei mutui ipotecari stipulati in data , rep. 148.309 e racc. 10.185, e in data , rep. 134.580 e racc. 9.349, per atti del Notaio essendo stata interamente adempiuta la transazione del 5 agosto 2015.
Ed invero nella specie risulta per tabulas che:
- succeduta nella titolarità del credito a ha Controparte_1 Parte_6
sottoscritto in data 9 aprile 2002 contratto di mutuo ipotecario fondiario Rep. 134.580 Racc.
9.394 a rogito Notaio Dott. con e la società Persona_1 Parte_2
è intervenuta quale terza datrice di ipoteca, nonché Parte_1
contratto di mutuo ipotecario fondiario in data 11 dicembre 2003 Rep. 148.309 Racc. 10.185 a rogito
Notaio Dott. con la Persona_1 Parte_1
- in forza dei titoli esecutivi predetti l'odierna appellata ha promosso nei confronti della sola la procedura esecutiva immobiliare recante RGE Parte_1
490/2013;
- nelle more della procedura esecutiva, in data 5.8.2015, è stato sottoscritto tra le parti un accordo transattivo non novativo, in forza del quale le società Parte_1
e rispettivamente debitrici delle somme di euro 566.625,13 ed Parte_2
euro 233.150,12 si impegnavano a pagare alla a saldo e stralcio delle rispettive Controparte_1
posizioni debitorie, la somma complessiva di euro 500.000,00 alle seguenti scadenze: euro 60.000,00 al momento della sottoscrizione e comunque non oltre il 10 settembre 2015; euro 25.000,00 entro il 30 dicembre 2015; euro 30.000,00 entro il 31 marzo 2016; euro 30.000,00 entro il 30 giugno 2016 ed il saldo di euro 355.000,00 entro dodicesimo mese dalla sottoscrizione dell'accordo e comunque entro il
20 dicembre 2016;
- in forza dell'art. 3 del predetto accordo, a fronte dell'integrale versamento di quanto concordato avrebbe provveduto al deposito della rinuncia alla radicata procedura esecutiva Controparte_1 immobiliare, fatta salva ed impregiudicata ogni decisione del Giudice dell'esecuzione in merito ad pagina 8 di 20 eventuali opposizioni di terzi creditori intervenuti, ed alla cancellazione dell'ipoteca gravante sugli immobili della procedura esecutiva immobiliare e, in forza dell'art. 4, il mancato pagamento anche di una sola tranche concordata avrebbe determinato la decadenza dall'accordo che pertanto avrebbe perso la sua efficacia, con diritto della creditrice di proseguire con la procedura esecutiva immobiliare, ferma restando la validità ed efficacia degli incassi medio tempore ricevuti;
- in attuazione dell'art. 2 del predetto accordo, in data 8.10.2015 ha depositato Controparte_1
istanza di sospensione per il periodo massimo di 24 mesi ex art. 624 bis c.p.c., concessa dal Giudice dell'Esecuzione con provvedimento emesso in data 9 ottobre 2015 e depositato in data 12 ottobre 2015
e, dunque, il dies ad quem per la presentazione dell'istanza di riassunzione era il 22 ottobre 2017;
- sulla scorta della stipulata transazione, parte debitrice ha effettuato i seguenti pagamenti: euro
60.000,00 in data 25 agosto 2015; euro 25.000,00 in data 29 dicembre 2015; euro 23.000,00 in data 31 marzo 2016; euro 7.000,00 in data 5 aprile 2016; euro 30.000,00 in data 30 giugno 2016; euro
55.000,00 in data 10 aprile 2017; euro 50.000,00 in data 5 luglio 2017;
- la creditrice, in data 2 ottobre 2017, ha peraltro riassunto la procedura esecutiva immobiliare rappresentando al Giudice dell'Esecuzione “che ad oggi l'accordo transattivo tra le parti non ha trovare ancora integrale adempimento ed è, pertanto, necessario riassumere il procedimento esecutivo”;
- con successiva mail del 4.10.2017 la creditrice ha comunicato alla parte debitrice l'avvenuta riassunzione, con udienza fissata per il 15 novembre 2017 e “onde non essere costretti a chiedere la ripresa delle attività di vendita dei beni pignorati” chiedeva di “comunicarmi le sue intenzioni in ordine al saldo del debito residuo”;
- in data 11 ottobre 2017 la parte debitrice ha riscontrato tale comunicazione proponendo una rimodulazione della tempistica di saldo del debito residuo, con il versamento delle rate residue come segue: euro 50.000,00 entro dicembre 2017; euro 50.000,00 entro marzo 2018; euro 50.000,00 entro maggio 2018 ed il saldo totale entro luglio 2018;
- in data 24 ottobre 2017 la creditrice ha comunicato l'accettazione del piano di rientro proposto e in data 29.12.2017 la debitrice versava euro 50.000,00;
- all'udienza dell'11 aprile 2018 il creditore procedente si è associato alla richiesta di rinvio delle operazioni di vendita, formulata dalla difesa della debitrice, rappresentando il regolare incasso dei ratei di pagamento di cui al piano di rientro, differimento concesso dal Giudice dell'Esecuzione che ha fissato per il prosieguo l'udienza del 17 ottobre 2018;
- è seguito il versamento di euro 50.000,00 in data 12 aprile 2018;
pagina 9 di 20 - stante il mancato adempimento alle scadenze pattuite dei residui ratei, all'udienza Controparte_1
predetta ha chiesto disporsi la vendita del compendio pignorato;
- in data 19 ottobre 2018 la debitrice ha proceduto al pagamento di altri 50.000,00 e, con mail in data
20.11.2018, la difesa della creditrice ha chiesto alla difesa di controparte di verificare con la debitrice le tempistiche di pagamento delle rate mancanti;
- in data 3.12.2018 è stata pagata l'ultima tranche di 100.000,00 raggiungendo il saldo totale di cui all'accordo transattivo, ma con successiva mail dell'11.1.2019 la difesa della creditrice, dopo aver dato atto della ricezione del bonifico di euro 100.000,00, ha scritto: “allo stato non è chiaro per quale linea tenuto conto che la vecchia transazione non rispettata si ritiene decaduta. Le chiedo quindi di precisare i termini della transazione che dovrà essere nuovamente rivista alla luce delle spese legali intercorse nel frattempo, per quali linee intende chiudere a saldo e stralcio con l'invio di tutte le contabili di bonifico effettuate” e con successiva mail del 31.1.2019 l'appellata rappresentava alla debitrice che “stante la capienza dei beni immobili e il riavvio della procedura esecutiva immobiliare
l'offerta presentata non è stata ritenuta meritevole di accoglimento e la mandante si rende disponibile
a rimettere in delibera una nuova proposta non inferiore a 250.000,00 euro”.
A fronte delle predette circostanze documentalmente provate, questa Corte ritiene che l'essenzialità dei termini di scadenza fissati non può ritenersi dimostrata.
L'appellata sostiene che la transazione era da ritenersi ormai inefficace in ragione dell'adempimento tardivo di parte appellante alle obbligazioni sopra indicate, anche per come rimodulate nella corrispondenza dell'11-24 ottobre 2017, deducendo che le date di pagamento indicate nell'accordo erano da ritenersi termini essenziali e i proposito precisa che sarebbe a tal fine irrilevante il fatto che il termine di sospensione richiesto in seno alla procedura esecutiva immobiliare era superiore a quello previsto per il pagamento dell'ultimo rateo di cui alla transazione, deducendo che il meccanismo della sospensione disposta sull'accordo delle parti, ai sensi dell'art. 624 bis c.p.c., può essere disposta una sola volta e non è ulteriormente prorogabile. Inoltre, deduce afferma che le espressioni formali utilizzate - entro e non oltre –, il contenuto degli artt. 4 e 5 della transazione e la corrispondenza di cui alla mail del 4.10.2017 ove si legge che la transazione non è stata adempiuta sarebbero inequivocabili.
È opportuno premettere che il termine essenziale, il cui spirare determina la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1457 c.c., può essere tale in senso soggettivo, se le parti lo prevedono espressamente o tacitamente come tale, o in senso oggettivo, se deriva dalla natura stessa dell'obbligazione da compiere entro il termine.
Come precisato dalla Suprema Corte “il termine per l'adempimento può essere ritenuto essenziale solo quando, all'esito di un'indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito, da condursi alla
pagina 10 di 20 stregua delle espressioni adoperate dai contraenti e, soprattutto, della natura e dell'oggetto del contratto, risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di ritenere perduta l'utilità economica del contratto con l'inutile decorso del termine medesimo. Tale volontà non può desumersi solo dall'uso dell'espressione «entro e non oltre» quando non risulti dall'oggetto del negozio o da specifiche indicazioni delle parti che queste hanno inteso considerare perduta l'utilità prefissasi nel caso di conclusione del negozio stesso oltre la data considerata” (Cassazione civile sez. II, 17/03/2005,
n.5797; Cass. civ., 15 ottobre 2007, n. 21587; Cass. civ., 16 febbraio 2007, n. 3645; Cass. civ. 11 agosto 2011, n. 17221; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 14426 del 15/07/2016).
Ebbene, in argomento l'uniforme orientamento della giurisprudenza di legittimità esclude che possa desumersi l'essenzialità dalle sole espressioni linguistiche usate dalle parti, nondimeno la valutazione va effettuata anche in base alla natura dell'obbligazione, nel caso che ci occupa di carattere economico e che quindi corrisponde ad un interesse che non viene normalmente meno con il trascorrere del tempo e con lo spirare del termine.
Parte appellata, infatti, a fronte dei ritardi nel pagamento dei ratei pattuiti (alcuni dei quali non coincidenti nemmeno con l'importo pattuito), già nella mail del 4 ottobre 2017 invitava parte debitrice a manifestare le sue intenzioni in ordine al saldo del debito residuo, con ciò confermando il persistente interesse ad ottenere l'adempimento dello stipulato accordo. Ed ancora, a seguito della proposta della debitrice, la creditrice ha accettato il nuovo piano di rientro, con mail del 24 ottobre 2017, in seno al quale erano previsti altri termini in luogo delle date originariamente stabilite, senza peraltro richiamare espressamente né l'essenzialità del termine, né quanto avevano previsto per l'ipotesi della mancata osservanza. È, pertanto, evidente la preferenza della creditrice ad ottenere un più rapido soddisfacimento del proprio credito, anche se alle diverse condizioni pattuite rispetto all'esposizione debitoria di cui ai contratti di mutuo ipotecario fondiario.
Alle medesime conclusioni si giunge alla luce della condotta processuale tenuta da parte appellata nella procedura esecutiva immobiliare (la quale ha temporeggiato – associandosi alla richiesta di rinvio della debitrice - prima di chiedere disporsi la vendita del compendio immobiliare pignorato e che, nella corrispondenza trasmessa alla debitrice successivamente all'ordinanza di vendita, ha continuato ad rivolgersi alla difesa avversaria insistendo nel richiedere le tempistiche di pagamento del residuo saldo, comportamenti che pure rendono evidenti il persistente interesse all'adempimento di quanto pattuito).
È, dunque, priva di significato dirimente (nel senso preteso dall'appellata, che cioè sarebbe stata eccepita la “decadenza” dalla transazione) la mail dell'11.1.2019, cioè in un momento in cui non pagina 11 di 20 avrebbe più potuto essere invocata, in ragione dell'adempimento integrale dell'accordo transattivo stipulato con il pagamento dell'ultima tranche di 100.000,00 avvenuta in data 3.12.2018.
Né può essere attribuito il significato voluto dall'appellata (alla stregua cioè di un'eccezione di inadempimento) alla precedente mail del 4.10.2017, poiché in tale comunicazione è altresì contenuto l'invito alla debitrice a comunicare le intenzioni in ordine al saldo del debito residuo.
Ciò - a differenza di quanto sostenuto dal giudice di prime cure – non smentisce ma comprova la volontà dell'odierna appellante di tollerare i ritardi e di confidare nell'adempimento tardivo delle obbligazioni nascenti dalla transazione, come in effetti accaduto.
Tanto premesso, poichè i criteri ermeneutici che questa Corte deve adottare, ai sensi dell'art. 1362 e ss c.c., nell'individuare la comune dei contraenti devono valorizzare non solo la forma redazionale del testo, come composto dalle diverse clausole, ma anche la condotta tenuta della parti, anche posteriore alla conclusione del contratto, deve ritenersi che l'interesse del creditore al rispetto dei termini di scadenza (insito in linea generale nell'assunzione delle obbligazioni che prevedono determinate scadenze) non assurge ad interesse essenziale e se tale, è rimasto a livello di motivo non manifestato, senza acquisire il rango di interesse condiviso dai contraenti, non essendovi prova del ha permeato la causa della pattuizione.
Alla stregua delle considerazioni svolte, deve concludersi per l'accertamento della natura non essenziale dei termini di pagamento pattuiti e per la permanenza del vincolo di cui all'accordo transattivo, anche a fronte dei ritardati pagamenti, le cui obbligazioni sono state interamente adempiute ad opera dell'odierna appellante a seguito del versamento della complessiva somma di euro
500.000,00.
Vero è allora che a fronte di tale pagamento la che, in attuazione di quanto Controparte_1
contrattualmente pattuito, avrebbe dovuto provvedere al deposito della rinuncia alla procedura esecutiva immobiliare dalla stessa radicata ed alla cancellazione delle ipoteche iscritte.
Va detto per altro che la violazione di tali obblighi della creditrice resta priva di conseguenze rimediabili in questa sede.
Da un lato, infatti, la procedura esecutiva immobiliare è ormai estinta ed il compendio immobiliare venduto, con cancellazione, in forza dei rispettivi decreti di trasferimento, delle ipoteche volontarie iscritte, sicchè sul punto è cessata la materia del contendere.
D'altra parte non risulta configurabile un danno risarcibile.
4 – Venendo alle doglianze di cui al terzo motivo di appello, rubricato “adempimento della
Transazione – responsabilità contrattuale per violazione del principio di buona fede e abuso del diritto”
è innegabile, come si è sopra ricordato, che la ha da un lato mostrato una tolleranza Controparte_1
pagina 12 di 20 idonea ad indurre la controparte a confidare la perdurante efficacia vincolante della transazione (salvo poi smentirla a pagamento dei 500.000 euro avvenuto), verosimilmente non solo per spirito di solidarietà contrattuale, ma soprattutto per sollecitare ulteriori pagamenti di cui approfittare prima della espropriazione forzata e della ripartizione del ricavato.
Vero è che la giurisprudenza ha ritenuto che “la clausola di buona fede nell'esecuzione del contratto opera come criterio di reciprocità, imponendo a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra e costituisce un dovere giuridico autonomo a carico delle parti contrattuali, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da norme di legge;
ne consegue che la sua violazione costituisce di per sé inadempimento e può comportare l'obbligo di risarcire il danno che ne sia derivato” (ex multis Cass.,
11/02/2005, n. 2855; Cassazione civile sez. III, 04/12/2024, (ud. 30/09/2024, dep. 04/12/2024),
n.31052). Ed ancora, “il principio di correttezza e buona fede - il quale, secondo la Relazione ministeriale al codice civile, "richiama nella sfera del creditore la considerazione dell'interesse del debitore e nella sfera del debitore il giusto riguardo all'interesse del creditore" - deve essere inteso in senso oggettivo in quanto enuncia un dovere di solidarietà, fondato sull'art. 2 della Costituzione, che, operando come un criterio di reciprocità, esplica la sua rilevanza nell'imporre a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio, il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge, sicché dalla violazione di tale regola di comportamento può discendere un danno risarcibile" (Cass., 10/11/2010, n. 22819).
Risulta quindi che il Tribunale, non ravvisando nelle condotte ambigue tenute dalla alcuna CP_1
scorrettezza, ha pronunciato in maniera difforme ai suindicati principi di diritto.
Ed invero, in un contesto connotato dall'affidamento di parte appellante nella permanenza dell'accordo transattivo, è stato dalla medesima assolto l'onere di dimostrare che il comportamento della
[...]
a mezzo mail dell'11-31 gennaio 2019, ha esulato dai limiti della buona fede e correttezza CP_1 di cui all'art. 1375 c.c. Più precisamente, in seno alla predetta corrispondenza parte appellata ha dapprima tardivamente eccepito la decadenza dalla transazione, benchè fosse ormai stato integralmente adempiuto l'accordo transattivo con il versamento dell'ultimo rateo di euro 100.000,00 e, con successiva comunicazione del 31 gennaio 2019, “stante la capienza dei beni immobili e il riavvio della procedura esecutiva immobiliare” ha comunicato all'appellante che “l'offerta presentata non è stata ritenuta meritevole di accoglimento e la mandante si rende disponibile a rimettere in delibera una nuova proposta non inferiore a 250.000,00 euro”.
pagina 13 di 20 In attuazione dell'intercorso accordo transattivo, parte appellata avrebbe invece dovuto procedere, da un lato, al deposito della rinuncia alla procedura esecutiva immobiliare ed alla cancellazione dell'ipoteca, come contrattualmente pattuito;
dall'altro, l'esposizione debitoria doveva considerarsi integralmente estinta, per cui la mandante non avrebbe avuto alcun titolo alla percezione di ulteriori somme, e in particolare dell'ulteriore somma di 250.000 euro indicata nella comunicazione del
31.1.2019.
5- Ciò nondimeno (e passando così anche all'esame delle doglianze relative ai danni) l'appellante non ha dato prova e neppure articolato adeguate allegazioni, di un danno realmente derivante da tale condotta contraria a buona fede e dall'inadempimento: la domanda risarcitoria, così come formulata, è rimasta del tutto generica, essendosi parte appellante limitata a formulare mere ipotesi.
Ed invero, nella parte motiva della censura, parte appellante ha dedotto assai genericamente e apoditticamente che se le debitrici fossero state consapevoli dell'intervenuta inefficacia dell'accordo transattivo, anziché provvedere agli ulteriori ratei di pagamenti, avrebbero potuto rinegoziare il piano di rientro, con una posizione di forza ben maggiore, tenuto conto che la vendita del compendio immobiliare non avrebbe consentito il soddisfacimento integrale dell'esposizione debitoria di cui ai contratti di mutuo ipotecario fondiario. In tesi di parte appellante, la procedura si sarebbe rivelata capiente soltanto a fronte del pagamento della somma concordata di euro 500.000,00.
Deve tuttavia constatarsi che non vi è alcuna prova che la in caso di tempestiva Controparte_1 comunicazione della volontà di avvalersi dell'art. 4 dell'accordo, in ragione dell'interruzione dei pagamenti, si sarebbe determinata alla stipula di un altro piano di rientro, a condizioni ben più favorevoli per l'appellante.
È, del resto, evidente che il creditore, fermo quanto sopra, ha comunque cercato di venire incontro alle richieste di parte debitrice, accettando anche il secondo piano di rientro proposto;
tuttavia, confidando da tempo nei pagamenti tardivi ed essendo ormai la procedura esecutiva immobiliare già in uno stato avanzato, è al contrario più probabile che, venuto meno l'accordo transattivo, la creditrice si sarebbe determinata ad agire esecutivamente per il recupero dell'intero. Deve, dunque, ritenersi che il pregiudizio lamentato – di mancata stipula di un piano di rientro a condizioni più favorevoli - non sia imputabile alla violazione dei doveri di buona fede e correttezza da parte della e Controparte_1
irrealisticamente avrebbe trovato verificazione.
Neppure può ritenersi configurabile a carico di parte appellante il prospettato danno derivante dal pagamento degli ultimi ratei (ancorchè dilazionati) previsti nella transazione per il fatto che, a detta della stessa, se essa avesse saputo che tali ratei non sarebbero stati considerati satisfattivi ai fini dell'accordo transattivo, avrebbe utilizzato le proprie risorse per Parte_1
pagina 14 di 20 definire le ulteriori esposizioni debitorie. E' di tutta evidenza che in capo alla debitrice l'obbligo di adempiere al proprio debito (in tal caso inategrale) permaneva in ogni caso, mentre tale prospettazione
è invero meramente ipotetica e in alcun modo dimostrata, posto che la era la Controparte_1
creditrice procedente della procedura esecutiva immobiliare (munita di privilegio ipotecario fondiario in forza dei titoli esecutivi originari) e, dunque, con ogni evidenza parte debitrice, qualora l'accordo transattivo fosse venuto meno, avrebbe comunque dovuto provvedere al soddisfo del credito residuo della stessa e non si vede in che modo il pagamento di debiti altrui avrebbe potuto agevolarla.
6- Le appellanti al punto 5) dell'atto di impugnazione allegano più specificamente un danno derivante dalla mancata rinuncia della alla procedura esecutiva immobiliare, deducendo che in tal CP_1 caso l'esposizione debitoria sarebbe stata ridotta, il che avrebbe consentito a parte debitrice di domandare la liberazione di almeno uno dei tre immobili pignorati, il cui valore di stima era superiore a quello ribassato raggiunto in sede di aggiudicazione.
Va detto al riguardo che la domanda di risarcimento del danno derivante dall'esecuzione (ossia per la mancata rinuncia alla procedura esecutiva e per la mancata cancellazione dell'ipoteca iscritta sui beni pignorati da parte di è stata già proposta nella sede propria dell'opposizione Controparte_1 all'esecuzione e respinta dalla sentenza n 2312/2023, sopra richiamata e prodotta dalla stessa parte appellante, nella quale si afferma che nessuna quantificazione di tali danni è stata operata da parte dell'appellante, e che non vi è prova che abbia riscossa nella procedura esecutiva di cui si CP_1 tratta somme ulteriori rispetto a quella ricevuta in forza dell'atto di transazione.
La medesima domanda (benchè verosimilmente corredata da variazioni argomentative) non avrebbe potuto essere riproposta in questa sede, nella quale, analogamente, non si è proceduto all'indicazione e quantificazione del danno (che – trattandosi di danno patrimoniale – dev'essere rigorosa).
Quand'anche la domanda di risarcimento del danno derivante dalla mancata rinuncia alla procedura esecutiva si dovesse ritenere sul punto ammissibile essa non potrebbe comunque essere accolta
Ed invero, com'è noto alla stessa difesa delle appellanti, le vicende relative al creditore procedente non travolgono la posizione degli altri creditori intervenuti muniti di valido titolo esecutivo, ai quali è attribuito impulso processuale, ai sensi degli artt. 629 c.p.c. - 564 c.p.c..
Nel caso di specie, come eccepito e documentato dall'appellata1, nella procedura esecutiva immobiliare sono intervenuti , Controparte_4 [...]
Controparte_5[.. pag 13 comparsa di risposta dell'appellata “Anche l'affermazione, quindi, secondo la quale le debitrici avrebbero potuto chiudere la procedura trattando con l'altro creditore, , che a dire di parte appellante avrebbe un credito Controparte_2 residuo di circa 300.000,00 euro, è smentita sia dalla precisazione del credito depositata nella esecuzione dalla
[...]
, che si allega come documento 15, dalla quale risulta un credito residuo di 730.346,21, sia dalla presenza di CP_2 CP_ altri creditori intervenuti, l' e la che vantano rispettivamente un credito di Euro 116.249,43 e di Controparte_3 Euro 23.263,64, come risulta dalle precisazioni del credito depositate nella esecuzione 490/2013 RGE, (docc.ti 16 e 17). pagina 15 di 20 e e la vendita del compendio immobiliare pignorato non ha CP_6 Controparte_2 consentito l'integrale soddisfazione del ceto creditorio, per cui il Giudice dell'Esecuzione avrebbe al più dichiarato l'estinzione della procedura limitatamente alla posizione del creditore procedente e la prosecuzione del processo con riferimento agli intervenuti.
Quanto poi alla riduzione del pignoramento che – in tesi di parte appellante – il giudice dell'esecuzione avrebbe disposto se il procedente avesse depositato la rinuncia, è evidente che si tratta di supposizione generica e priva di effettivo riscontro. Infatti, tenuto conto delle ragioni creditorie dei creditori
[...]
(euro 721.617,70); (euro Controparte_2 Controparte_4
116.249,43) e (euro 23.263,64), deve ritenersi che al contrario tale giudice non avrebbe CP_3 verosimilmente concesso l'auspicata riduzione, in quanto – dalle allegazioni di cui si dispone, non risulta affatto che l'entità dei beni pignorati fosse eccessiva rispetto ai crediti ed alle spese dell'incardinata procedura esecutiva immobiliare.
Ancora, in tesi di parte appellante, le debitrici avrebbero potuto raggiungere un accordo transattivo con un altro creditore, in ragione della mancata fissazione allo stato delle date degli incanti e della sola autorizzazione alla vendita. Tuttavia, dagli atti del giudizio non è emerso alcun elemento che possa far ritenere sussistente una volontà in tal senso, anzi di contro emerge che non Controparte_2
solo ha spiegato intervento in altra procedura esecutiva immobiliare – RG 197/2014 - ove il credito garantito da privilegio ipotecario ha trovato solo parziale soddisfazione (evidentemente, dunque, alcun tentativo di trattativa stragiudiziale è stato coltivato e/o ha raggiunto esito positivo), ma in seno agli scritti costitutivi del giudizio di opposizione RG 1889/2019 ha chiesto, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'opposizione, di concedere all'intervenuta, munita di titolo esecutivo, di coltivare l'esecuzione.
Nemmeno trovano riscontro probatorio le deduzioni secondo cui le somme versate alla CP_1
avrebbero potuto essere utilizzate per raggiungere un accordo transattivo con la
[...] [...]
essendo il contratto di transazione rimesso alla libera disponibilità delle Controparte_2 parti con riguardo al “quantum” delle reciproche concessioni per cui non è in alcun modo provato che la creditrice intervenuta si sarebbe determinata ad una definizione della posizione debitoria per la stessa somma di cui all'accordo raggiunto con l'odierna appellata.
In definitiva, deve essere rigettata la richiesta di risarcimento dei danni per come formulata sub c) nelle conclusioni rassegnate, atteso che la liquidazione del danno rifugge, infatti, da liquidazioni in re ipsa e parte appellante non ha in alcun modo allegato e provato (né specificato nel quantum) il danno conseguente alle spese successive della procedura esecutiva immobiliare RG 490/13, il danno conseguente alla perdita della possibilità di concludere la procedura esecutiva immobiliare evitando la pagina 16 di 20 vendita coattiva del compendio immobiliare pignorato, il danno conseguente alla somma che
[...]
avrebbe illegittimamente percepito con la distribuzione esecutiva, danni tutti CP_1
apoditticamente quantificati in euro 400.000,00. Alla mancata prova del danno non può sopperire la valutazione equitativa del danno ad opera del Giudice considerato che l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa presuppone che sia dimostrata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo preciso ammontare, fermo restando dunque l'onere della parte di dimostrare l' an debeatur del diritto al risarcimento, non assolto nel caso che ci occupa. Ed invero, la liquidazione equitativa non ha natura sostitutiva, poiché ad essa non può farsi ricorso per sopperire alle carenze o decadenze istruttorie in cui
è incorsa parte appellante.
*
Deve darsi atto del fatto che parte appellante, alle note di trattazione scritta depositate il 28 ottobre
2024 ha allegato il piano di riparto della procedura esecutiva immobiliare R.G.Es. n. 490/2013 redatto dal Professionista delegato ed il seguente verbale di approvazione del piano, quantificando nelle conclusioni il danno conseguente a quanto illegittimamente percepito dalla creditrice in euro
341.000,00.
Premesso che, se è ben vero che tale piano di riparto è stato formato e depositato il 31 marzo 2022, e approvato il 17 maggio 2022, solo nel corso del giudizio d'appello, (ma ben prima del suo deposito con le notes scritte del 28 ottobre 2024 e anche delle precedenti note scritte di precisazione delle conclusioni del 17 febbraio 202), e dunque la produzione del documento è avvenuta tardivamente in quanto successiva al primo momento utile dopo la sua formazione, non risultano neppure tempestivamente allegate le precedenti somme anticipatamente percepite dalla nelle Controparte_1
more della procedura esecutiva immobiliare in virtù del privilegio fondiario avrebbe potuto sin dall'atto introduttivo allegare ed offrire la prova del preteso danno in punto .
Si osserva poi che a fronte della ricezione del piano di riparto, ammessa dalla debitrice, essa neppure allega che vi sia stata contestazione alcune al progetto di distribuzione da parte della debitrice e tanto meno di aver proposto istanza di sospensione a fronte dei giudizi pendenti, al fine di evitare l'irretrattabilità della distribuzione e con essa il danno.
Va in ogni caso evidenziato ancora una volta che l'accertamento di quest'ultimo non può prescindere dalla dimostrazione di un effettivo detrimento dell'appellante, che difetta.
Infatti, una volta assodato che la procedura esecutiva sarebbe in ogni caso proseguita, non vi è motivo di ritenere (e parte appellante non l'ha dimostrato) che qualora fosse stata “estromessa” dalla CP_1
procedura per rinuncia il ricavato a seguito della vendita non avrebbe comportato la distribuzione di pagina 17 di 20 quanto percepito da ad altri creditori rimasti parzialmente insoddisfatti e che, diversamente, CP_1 nell'attuale situazione, tali creditori insoddisfatti (e a loro volta danneggiati dal riparto in favore della creditrice per una somma maggiore del dovuto) abbiano nuovamente rivolto le proprie pretese CP_1
nei confronti della (e . Non vi è Controparte_7 Parte_2
prova, cioè, del fatto che l'appellante avrebbe avuto titolo per tornare nella disponibilità delle somme che sono state assegnate alla . CP_1
E'evidente da ultimo che la prosecuzione della procedura esecutiva anche nell'interesse degli altri creditori esclude che possa essere riconosciuto alle appellanti un risarcimento del danno per le spese sostenute in sede esecutiva, peraltro neppure specificate né quantificate.
7- Va da ultimo disatteso il quarto motivo di censura rubricato “responsabilità extracontrattuale della per violazione del principio di buona fede e correttezza. Omessa pronuncia”. CP_1
La mancata specifica pronuncia su tale domanda da parte del giudice di prime cure, non si traduce nella fondatezza della stessa, sulla base del semplice richiamo al principio recepito in giurisprudenza dell'ammissibilità del cumulo di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, entrambe derivanti dalla violazione dei canoni di buona fede e correttezza.
Questa Corte osserva che la richiesta risarcitoria, di fatto sostanziatasi in una duplicazione del precedente motivo di appello, non merita accoglimento, essendo consolidato l'orientamento della giurisprudenza secondo il quale il principio della cumulabilità nell'ordinamento, dei due tipi di responsabilità (contrattuale ed extracontrattuale) è legittimamente invocabile solo quando uno stesso fatto autonomamente generatore di danno integri gli estremi tanto dell'inadempimento contrattuale, quanto del torto aquiliano, in cui un medesimo fatto o attività astrattamente generatrice di danno violi diritti indipendenti dal contratto e da un preesistente rapporto giuridico e contemporaneamente “diritti derivanti da un contratto o comunque da un vinculum iuris già esistente ma non anche nell'ipotesi - che ricorre nella fattispecie – in cui il danno lamentato resti nell'ambito delle conseguenze tipiche del contratto o confluisca nel negozio cui la condotta risulta funzionalmente e teleologicamente collegata.
L'appellante ha invocato il medesimo fatto generatore della violazione dei canoni di buona fede e correttezza, tuttavia limitandosi a dedurre che tale fatto abbia altresì inciso “sul complesso delle altre situazioni giuridiche soggettive che facevano capo alla parte debitrice” e ha dedotto che il comportamento della creditrice – intenzionalmente diretto a creare il legittimo affidamento nel perdurare della validità della transazione per poi, una volta adempiuto integralmente, eccepirne la decadenza – sia fonte di responsabilità extracontrattuale. Da ultimo, ha lamentato, quale danno, la perdita di possibilità di utilizzare le risorse impiegate per l'adempimento della transazione nella riduzione delle altre esposizioni debitorie.
pagina 18 di 20 La censura non merita accoglimento.
L' appellante non ha allegato la lesione di diritti diversi da quelli derivanti dalla lesione della transazione e così in ipotesi influenti sulle conseguenze esecutive del contratto, oltre a omettere di considerare le differenze tra le due forme di responsabilità civile, ivi incluse le relative regole in tema di distribuzione dell'onere della prova.
E' appena il caso infatti di ricordare che ai sensi dell'art. 2043 c.c. spetta al soggetto danneggiato fornire la prova degli elementi costitutivi della responsabilità aquiliana e, dunque, sotto il profilo oggettivo, il fatto illecito, il danno ingiusto, il nesso di causalità materiale tra fatto e danno – evento, nonché tra danno evento e danno conseguenza, nonché, sotto il profilo soggettivo, il dolo o la colpa.
In difetto di allegazione e di prova di tali elementi la domanda va respinta con la precisazione che il difetto probatorio non avrebbe potuto essere colmato nel presente giudizio d'appello.
8 - La pur parziale riforma della sentenza impugnata, determina l'obbligo del giudice di appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, alla stregua dell'esito finale della controversia.
A fronte dell'accoglimento della domanda delle attrici oggi appellanti in punto di declaratoria della natura non essenziale dei termini di pagamento indicati nella transazione del 5 agosto 2015 e dell'avvenuto adempimento degli obblighi derivanti dalla transazione da parte delle stesse viene respinta la domanda di risarcimento del danno a carico della e pertanto sussistono le Controparte_8
condizioni per l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti ai sensi dell'art 92, 2° co. c.p.c.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, in parziale riforma della sentenza impugnata così provvede:
1) dichiara non essenziali i termini di pagamento indicati nella transazione del 5 agosto 2015 e integralmente adempiuti da parte della e Parte_1
gli obblighi derivanti dalla transazione stessa e Parte_2
inadempiente la Controparte_1
2) fermo il rigetto del risarcimento del danno e ferma nel resto la decisione impugnata, compensa integralmente le spese di lite fra le parti per entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 14 gennaio 2024
Il Consigliere estensore dott.ssa Antonella Allegra
pagina 19 di 20 Il Presidente
Dott. Giuseppe de Rosa
pagina 20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe de Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere relatore dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1525/2021 promossa da:
C.F. e P.IVA con sede in Faenza, Parte_1 P.IVA_1
in via Lugo n. 52, in persona del suo legale rappresentante pro tempore e
[...]
C.F. e P.IVA con sede in Faenza, in via Lugo n. 52, in persona Parte_2 P.IVA_2
del suo legale rappresentante pro tempore, entrambe rappresentate e difese dagli Avv.ti Edgardo
Diomede d'Ambrosio Borselli del Foro di Napoli (pec e Mario Rosario Curzio Email_1
del Foro di Napoli (pec ed elettivamente domiciliate Email_2
nel loro studio sito in Via Posillipo n. 56/85, Napoli
APPELLANTE
Contro
(C.F. e P.IVA ) con sede legale in Milano in Via San Prospero n. 4 e Controparte_1 P.IVA_3 per essa, in qualità di mandataria, Parte_3 Parte_4 in persona dell'Avv. Marco Pesenti, (C.F. e P.IVA ) rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_4
Federica Bacigalupo del Foro di NA (pec ) Email_3
elettivamente domiciliata nel suo studio in Viale della Lirica n. 61, NA
APPELLATA
pagina 1 di 20 IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 271/2021 Rep. 556/2021 del Tribunale di NA, nella causa civile iscritta al n. R.G. 3704/2019, emessa in data 6.4.2021, pubblicata in data 13.4.2021, notificata in data 5.7.2021.
Trattenuta in decisione con ordinanza in data 29 ottobre – 6 novembre 2024, a seguito di trattazione cartolare, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
CONCLUSIONI
Per Parte_1 Parte_2
con note depositate il 28 ottobre 28 ottobre 2024
“Voglia l'adito Collegio in via principale:
a) accertare e dichiarare che i termini di pagamento indicati nella transazione del 05.08.2015 non avevano natura essenziale e che la non ha mai dichiarato prima dell'adempimento la Controparte_1
decadenza della transazione.
b) Per l'effetto accertare e dichiarare l'integrale adempimento della transazione da parte delle ricorrenti e la società e l'inadempimento Parte_1 Parte_2
della degli obblighi assunti al punto tre della transazione, accertando e dichiarando Controparte_1
che a seguito del versamento della somma prevista in transazione nulla è più dovuto alla CP_1
[...]
Per l'effetto
c) condannare anche in via equitativa, al risarcimento del danno conseguente al Controparte_1
mancato adempimento della transazione, pari alla spese successive della procedura RGE 490/13, del danno conseguente alla perdita della possibilità di chiudere la procedura esecutiva senza che si procedesse alla vendita dei beni pignorati con la conseguente svalutazione degli stessi ricavabile dalla differenza tra il valore di stima e quello di aggiudicazione, a quanto, illegittimamente, percepito dalla
in sede di distribuzione nella procedura esecutiva (pari a € 341.000,00 come da progetto che si CP_1 deposita), che si quantifica in € 400.000,00 o in quella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
In subordine, nel caso escluso e non temuto in cui l'adito Tribunale ritenesse essere decaduta la transazione, accertare e dichiarare che il comportamento tenuto dalla nella CP_1
esecuzione della stessa, per le ragioni di cui in premessa, è contrario ai principi di buona fede e correttezza.
d) Per l'effetto condannare la stessa al risarcimento anche in via equitativa, dei danni, per i motivi tutti di cui al presente atto, pari alla spese della procedura RGE 490/13 successive alla ipotizzata
pagina 2 di 20 decadenza della transazione, dei danni conseguenti alla perdita della possibilità di chiudere la procedura esecutiva senza che si procedesse alla vendita dei beni pignorati con la conseguente svalutazione degli stessi ricavabile dalla differenza tra il valore di stima e quello di aggiudicazione, a quanto percepito dalla in sede di distribuzione nella procedura esecutiva (pari a € 341.000,00 CP_1
come da progetto che si deposita) che si quantificano in 400.000,00 o in quella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio, oltre spese generali, e accessori con attribuzione”.
Per con note scritte depositate il 23 ottobre 2024 CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna adita:
- nel merito respingere le richieste tutte formulate da parte attrice appellante sia in via principale che in via subordinata, in quanto completamente infondate e pretestuose per i motivi esposti in narrativa e conseguentemente confermare integralmente la sentenza n. 271/2021 del Tribunale di NA respingendo i motivi di censura prospettati dagli appellanti.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio oltre gli accessori di legge”.
LA CORTE
Udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott.ssa Antonella Allegra;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Con atto di citazione notificato in data 12 novembre 2019 le società Parte_1
e convenivano in giudizio la società al fine di ottenere
[...] Parte_2 Controparte_1
l'accertamento della natura non essenziale dei termini di pagamento pattuiti nella transazione stipulata in data 5.8.2015 e, per l'effetto, l'accertamento della mancata decadenza dalla transazione, dell'integrale adempimento delle proprie obbligazioni assunte e di contro dell'inadempimento di parte convenuta, oltre che la condanna di quest'ultima a dare esecuzione alla transazione, con rinuncia alla procedura esecutiva immobiliare in corso recante R.G. n. 490/2013 e la cancellazione delle ipoteche gravanti sul compendio immobiliare pignorato. Da ultimo, chiedevano la condanna della convenuta al risarcimento dei danni, anche in via equitativa e, in subordine, nel caso di ritenuta decadenza della transazione, l'accertamento della mancanza di buona fede e correttezza della convenuta e la conseguente condanna della stessa al risarcimento dei danni.
pagina 3 di 20 Pa si costituiva in giudizio chiedendo, in via pregiudiziale e preliminare, di dichiarare Controparte_1
la litispendenza o continenza per pendenza, avanti il medesimo Tribunale, di altra causa recante R.G.
1889/2019 tra le stesse parti con medesimo petitum e causa petendi.
Eccepiva in ogni caso l'inammissibilità delle domande attoree in quanto non proposte nelle forme di cui all'art. 615, secondo comma, c.p.c. e nel merito l'infondatezza, sostenendo l'intervenuta decadenza dall'accordo transattivo per mancato pagamento delle tranches concordate alle scadenze pattuite, motivo per il quale la creditrice aveva provveduto alla riassunzione della procedura esecutiva immobiliare, come pure l'infondatezza della domanda di risarcimento danni stante la correttezza, a suo dire, del comportamento dalla convenuta.
All'esito dell'istruttoria documentale il Tribunale di NA, con sentenza n. 271/2021 emessa il
6.4.2021 e pubblicata in data 13.4.2021, ha rigettato le eccezioni pregiudiziali e nel merito le domande proposte da accertando la natura Parte_5 essenziale dei termini pattuiti per i pagamenti, l'inadempimento di parte attrice rispetto alla transazione intervenuta nel 5.8.2015 e la correttezza del comportamento della nel riassumere la Controparte_1 procedura esecutiva intrapresa e, per l'effetto, ha condannato parte attrice alla rifusione delle spese di lite liquidate in complessivi euro 21.387,00 per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
2 - Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello Parte_1
e con atto di citazione notificato in data 27/07/2021,
[...] Parte_2 affidando l'impugnazione ai seguenti motivi.
Con il primo motivo, l'appellante ha lamentato l'omessa, insufficiente ed errata motivazione su di un punto decisivo della controversia, deducendo che il Tribunale avrebbe in maniera apodittica affermato la natura essenziale dei termini di pagamento pattuiti, fondando le statuizioni sul tenore letterale dell'accordo – ritenuto dall'appellante invece non dirimente - e sulle conseguenze, pattuite all'art. 4 dell'accordo transattivo, per il loro mancato rispetto, omettendo di valutare il complessivo comportamento del creditore nella procedura esecutiva. Ha, inoltre, censurato le statuizioni del Giudice di prime cure attinenti alla non incidenza, sulla natura dei termini pattuiti, del comportamento tollerante di parte creditrice, dettato dal preferenziale interesse ad ottenere soddisfacimento del proprio credito direttamente dal debitore, seppur con un adempimento tardivo, piuttosto che dover attendere gli esiti incerti e lunghi di una procedura esecutiva immobiliare. Sul punto ha, dunque, eccepito un'erronea interpretazione del comportamento delle parti, a tal fine rappresentando i comportamenti a suo dire indice della volontà della creditrice di considerare i termini di pagamento pattuiti come non essenziali.
pagina 4 di 20 Con il secondo motivo di appello ha insistito nell'inefficacia dell'eccezione di decadenza, evidenziando che la manifestazione di volontà ex art. 4 di considerare la transazione risolta e di avvalersi di tale clausola risolutiva è pervenuta tardivamente, in data 11.1.2019, soltanto successivamente all'adempimento integrale dell'obbligazione su di essa incombente, il cui ultimo pagamento è avvenuto in data 3.12.2018.
Con il terzo motivo di gravame parte appellante ha censurato la sentenza per non aver condannato la a titolo di responsabilità contrattuale per violazione del principio di buona fede ed Controparte_1
abuso del diritto, avendo i debitori fatto legittimo affidamento sulla permanenza di efficacia dell'accordo transattivo, affidamento conseguente al comportamento della creditrice la quale, nella corrispondenza intercorsa e nel corso della procedura esecutiva immobiliare, ha determinato il legittimo convincimento che i versamenti eseguiti avessero natura satisfattiva della complessiva posizione debitoria come pattuito nell'accordo transattivo, salvo poi non adempiere all'obbligazione sulla stessa incombente rappresentata dal deposito della rinuncia alla procedura esecutiva immobiliare ed eccepire, scientemente ed in mala fede, la decadenza dalla transazione soltanto dopo l'avvenuto saldo.
Con il quarto motivo l'appellante ha eccepito l'omessa pronuncia della sentenza impugnata in punto di responsabilità extracontrattuale dell'appellata per violazione del principio di buona fede e correttezza.
Più precisamente parte appellante si duole che il Tribunale, sebbene in premessa abbia individuato l'esistenza delle due distinte domande a titolo di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, abbia poi omesso di pronunciarsi sulla domanda subordinata relativa alla condanna della Controparte_1
a titolo di responsabilità extracontrattuale ed ha insistito per il risarcimento a tale titolo dei danni conseguenti alla violazione della buona fede e correttezza.
Quanto ai danni, con il quinto motivo, parte appellante ha insistito nel rappresentare che se la creditrice avesse depositato la rinuncia alla procedura esecutiva immobiliare, quand'anche la procedura non fosse stata estinta in ragione dell'intervento di un altro creditore, l'esposizione debitoria sarebbe stata ridotta, il che avrebbe consentito a parte debitrice di domandare la liberazione di uno dei tre immobili pignorati, il cui valore di stima era superiore a quello ribassato raggiunto in sede di aggiudicazione.
Inoltre, parte appellante ha rappresentato che le debitrici avrebbero potuto raggiungere un saldo stralcio con altro creditore intervenuto, tenuto conto che al momento del pagamento integrale dell'obbligazione di cui all'accordo transattivo era stata sì disposta la vendita, ma ancora non erano state fissate le date degli incanti. Da ultimo, ha dedotto che il credito vantato dall'intervenuta Controparte_2
pari ad euro 979.070,36, aveva trovato soddisfazione per euro 660.500,00 in altra procedura
[...]
pagina 5 di 20 esecutiva immobiliare, per cui il residuo, di poco superiore ad euro trecentomila, avrebbe potuto essere transatto con le risorse invece impiegate a definizione del saldo stralcio stipulato con l'appellata.
*
Si è costituita in giudizio in data 25.10.2021, resistendo all'impugnazione e Controparte_1
invocandone il rigetto, con conferma della sentenza impugnata.
Quanto al primo motivo di appello, ha insistito per la qualificazione come essenziale della natura dei termini di pagamento pattuiti e non rispettati da parte debitrice, per cui, in attuazione dell'art. 4 dell'accordo transattivo, il mancato pagamento dei ratei nei modi indicati nell'accordo ne aveva determinato l'inefficacia. A tal fine ha posto in evidenza le espressioni utilizzate dagli stipulanti, la natura conservativa e non novativa della transazione, ai sensi dell'art. 5 dello stipulato accordo, nonchè il corretto impulso dalla stessa dato alla procedura esecutiva immobiliare per ottenere il pagamento del credito dovuto in forza dei mutui ipotecari fondiari, stante il ritardato adempimento di controparte. Ha infine affermato l'irrilevanza delle condotte evidenziate da parte appellante ai fini dell'essenzialità dei termini di pagamento.
In ordine al secondo motivo di appello, parte appellata ha evidenziato di aver eccepito il mancato adempimento della transazione già con comunicazione a mezzo e-mail del 4.10.2017. In tesi dell'appellata, in tale comunicazione la creditrice ha eccepito il mancato adempimento di controparte alla transazione, l'avvenuta riassunzione della procedura esecutiva immobiliare e l'invito rivolto alla debitrice a comunicare le intenzioni in ordine al saldo del debito residuo. Ed ancora, anche la comunicazione a mezzo e-mail dell'11.10.2017 sarebbe espressione dell'intervenuta decadenza, atteso che la stessa parte debitrice, consapevole dell'inadempimento e, dunque, del decaduto accordo transattivo, ha proposto un nuovo e diverso piano di rientro in attuazione del quale i pagamenti residui sarebbero stati effettuati entro luglio 2018, termini parimenti non rispettati, motivo per il quale all'udienza del 17.10.2018 la creditrice ha insistito affinchè venisse disposta la vendita del compendio immobiliare pignorato.
Quanto al terzo motivo di appello, parte appellata ha insistito nella correttezza e buona fede del comportamento tenuto, comprovato dalla corrispondenza agli atti.
Circa il quarto motivo, l'appellata ha osservato che il Tribunale non ha omesso l'esame della domanda subordinata spiegata da controparte, avendo a pag 4 della gravata sentenza statuito che non può ravvisarsi alcuna mancanza di buona fede o correttezza nel comportamento successivo all'inadempimento, lì dove è dimostrato che ha cercato in ogni modo di venire incontro al debitore al fine di evitare la procedura esecutiva e la vendita degli immobili. E del resto essa appellata sottolinea di aver aderito alla proposta transattiva formulata concedendo a controparte un'ampia dilazione dei pagina 6 di 20 pagamenti con lo strumento della sospensione della procedura esecutiva ex art. 624 bis c.p.c. e che, in ragione del manifesto inadempimento e dell'intervenuta decadenza, ha riassunto la procedura esecutiva, dando comunque alle società debitrici la possibilità di formulare una nuova proposta transattiva. Solo di fronte all'ennesimo inadempimento anche del nuovo accordo, la CP_1
ha chiesto la vendita dei beni pignorati. Da ultimo, ha rappresentato che il mancato rifiuto dei pagamenti parziali del suo maggior credito, effettuati in modo spontaneo e al di fuori della ormai decaduta transazione, non dimostrerebbe che la transazione fosse ancora in essere o che non fossero operativi in qualche modo gli artt. 4 e 5 della stessa, come sostenuto infondatamente da controparte.
Quanto al quinto motivo di appello, l'appellata ha eccepito l'infondatezza delle deduzioni avversarie, in ragione dell'intervento di tre creditori ( Controparte_2 [...]
nella procedura esecutiva immobiliare, l'ammontare dei cui crediti Controparte_3
(rispettivamente pari ad euro 730,346,31, euro 116.249,43 ed euro 23.263,64, come da precisazioni dei crediti agli atti della procedura esecutiva immobiliare) avrebbe escluso a priori la possibilità di evitare la vendita del compendio immobiliare pignorato e di contro prova che la procedura esecutiva sarebbe comunque proseguita, indipendentemente dall'impulso alla stessa data dalla Inoltre, Controparte_1
ha evidenziato l'infondatezza delle deduzioni avversarie in punto di soddisfazione del credito vantato dall'intervenuto in altra procedura esecutiva immobiliare, stante il Controparte_2
più alto importo residuo dalla medesima vantato. Da ultimo, ha contestato la misura pari ad euro
400.000,00 di tali pretesi danni, in ragione della mancata quantificazione e prova dei medesimi, il che imporrebbe il rigetto della domanda risarcitoria.
2.1 – Così instauratosi il contraddittorio, la causa è stata una prima volta trattenuta in decisione e rimessa in istruttoria, con ordinanza del 30 maggio 2023, al fine di verificare l'eventuale passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di NA n. 863/2020 dell'11.11.2020, nelle more pronunciata nel diverso giudizio di opposizione all'esecuzione.
Preso atto che tale diversa sentenza è stata a sua volta appellata, questa Corte - sulle conclusioni precisate con note scritte sostitutive d'udienza (alle quali è stata allegata la sentenza n 2312/2023 di questa stessa Sezione) - ha trattenuto la causa in decisione con ordinanza del 29 ottobre 2024 ed assegnato alle parti termine abbreviato di giorni venti per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori giorni venti per memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. - Le doglianze di parte appellante sono solo in parte fondate, ma non consentono l'accoglimento delle domande risarcitorie.
pagina 7 di 20 Possono essere trattati congiuntamente i primi due motivi di gravame, con i quali parte appellante ha censurato la sentenza impugnata per aver il Giudice di prime cure erroneamente statuito l'essenzialità dei termini di pagamento di cui all'intercorso accordo transattivo e la decadenza dall'accordo transattivo del 5.8.2015 in ragione dei pagamenti tardivi di parte debitrice, con conseguente omessa, insufficiente ed errata motivazione su di un punto decisivo della controversia.
Ritiene il Collegio che entrambi i motivi di appello siano fondati, in conformità con quanto deciso da questa Corte nella sentenza n. 2312/2023 pubblicata il 19 dicembre 2023, che non risulta essere stata impugnata, e nella quale si è affermato che non ha diritto a procedere ad esecuzione Controparte_1
forzata , nei confronti della appellante, in virtù dei mutui ipotecari stipulati in data , rep. 148.309 e racc. 10.185, e in data , rep. 134.580 e racc. 9.349, per atti del Notaio essendo stata interamente adempiuta la transazione del 5 agosto 2015.
Ed invero nella specie risulta per tabulas che:
- succeduta nella titolarità del credito a ha Controparte_1 Parte_6
sottoscritto in data 9 aprile 2002 contratto di mutuo ipotecario fondiario Rep. 134.580 Racc.
9.394 a rogito Notaio Dott. con e la società Persona_1 Parte_2
è intervenuta quale terza datrice di ipoteca, nonché Parte_1
contratto di mutuo ipotecario fondiario in data 11 dicembre 2003 Rep. 148.309 Racc. 10.185 a rogito
Notaio Dott. con la Persona_1 Parte_1
- in forza dei titoli esecutivi predetti l'odierna appellata ha promosso nei confronti della sola la procedura esecutiva immobiliare recante RGE Parte_1
490/2013;
- nelle more della procedura esecutiva, in data 5.8.2015, è stato sottoscritto tra le parti un accordo transattivo non novativo, in forza del quale le società Parte_1
e rispettivamente debitrici delle somme di euro 566.625,13 ed Parte_2
euro 233.150,12 si impegnavano a pagare alla a saldo e stralcio delle rispettive Controparte_1
posizioni debitorie, la somma complessiva di euro 500.000,00 alle seguenti scadenze: euro 60.000,00 al momento della sottoscrizione e comunque non oltre il 10 settembre 2015; euro 25.000,00 entro il 30 dicembre 2015; euro 30.000,00 entro il 31 marzo 2016; euro 30.000,00 entro il 30 giugno 2016 ed il saldo di euro 355.000,00 entro dodicesimo mese dalla sottoscrizione dell'accordo e comunque entro il
20 dicembre 2016;
- in forza dell'art. 3 del predetto accordo, a fronte dell'integrale versamento di quanto concordato avrebbe provveduto al deposito della rinuncia alla radicata procedura esecutiva Controparte_1 immobiliare, fatta salva ed impregiudicata ogni decisione del Giudice dell'esecuzione in merito ad pagina 8 di 20 eventuali opposizioni di terzi creditori intervenuti, ed alla cancellazione dell'ipoteca gravante sugli immobili della procedura esecutiva immobiliare e, in forza dell'art. 4, il mancato pagamento anche di una sola tranche concordata avrebbe determinato la decadenza dall'accordo che pertanto avrebbe perso la sua efficacia, con diritto della creditrice di proseguire con la procedura esecutiva immobiliare, ferma restando la validità ed efficacia degli incassi medio tempore ricevuti;
- in attuazione dell'art. 2 del predetto accordo, in data 8.10.2015 ha depositato Controparte_1
istanza di sospensione per il periodo massimo di 24 mesi ex art. 624 bis c.p.c., concessa dal Giudice dell'Esecuzione con provvedimento emesso in data 9 ottobre 2015 e depositato in data 12 ottobre 2015
e, dunque, il dies ad quem per la presentazione dell'istanza di riassunzione era il 22 ottobre 2017;
- sulla scorta della stipulata transazione, parte debitrice ha effettuato i seguenti pagamenti: euro
60.000,00 in data 25 agosto 2015; euro 25.000,00 in data 29 dicembre 2015; euro 23.000,00 in data 31 marzo 2016; euro 7.000,00 in data 5 aprile 2016; euro 30.000,00 in data 30 giugno 2016; euro
55.000,00 in data 10 aprile 2017; euro 50.000,00 in data 5 luglio 2017;
- la creditrice, in data 2 ottobre 2017, ha peraltro riassunto la procedura esecutiva immobiliare rappresentando al Giudice dell'Esecuzione “che ad oggi l'accordo transattivo tra le parti non ha trovare ancora integrale adempimento ed è, pertanto, necessario riassumere il procedimento esecutivo”;
- con successiva mail del 4.10.2017 la creditrice ha comunicato alla parte debitrice l'avvenuta riassunzione, con udienza fissata per il 15 novembre 2017 e “onde non essere costretti a chiedere la ripresa delle attività di vendita dei beni pignorati” chiedeva di “comunicarmi le sue intenzioni in ordine al saldo del debito residuo”;
- in data 11 ottobre 2017 la parte debitrice ha riscontrato tale comunicazione proponendo una rimodulazione della tempistica di saldo del debito residuo, con il versamento delle rate residue come segue: euro 50.000,00 entro dicembre 2017; euro 50.000,00 entro marzo 2018; euro 50.000,00 entro maggio 2018 ed il saldo totale entro luglio 2018;
- in data 24 ottobre 2017 la creditrice ha comunicato l'accettazione del piano di rientro proposto e in data 29.12.2017 la debitrice versava euro 50.000,00;
- all'udienza dell'11 aprile 2018 il creditore procedente si è associato alla richiesta di rinvio delle operazioni di vendita, formulata dalla difesa della debitrice, rappresentando il regolare incasso dei ratei di pagamento di cui al piano di rientro, differimento concesso dal Giudice dell'Esecuzione che ha fissato per il prosieguo l'udienza del 17 ottobre 2018;
- è seguito il versamento di euro 50.000,00 in data 12 aprile 2018;
pagina 9 di 20 - stante il mancato adempimento alle scadenze pattuite dei residui ratei, all'udienza Controparte_1
predetta ha chiesto disporsi la vendita del compendio pignorato;
- in data 19 ottobre 2018 la debitrice ha proceduto al pagamento di altri 50.000,00 e, con mail in data
20.11.2018, la difesa della creditrice ha chiesto alla difesa di controparte di verificare con la debitrice le tempistiche di pagamento delle rate mancanti;
- in data 3.12.2018 è stata pagata l'ultima tranche di 100.000,00 raggiungendo il saldo totale di cui all'accordo transattivo, ma con successiva mail dell'11.1.2019 la difesa della creditrice, dopo aver dato atto della ricezione del bonifico di euro 100.000,00, ha scritto: “allo stato non è chiaro per quale linea tenuto conto che la vecchia transazione non rispettata si ritiene decaduta. Le chiedo quindi di precisare i termini della transazione che dovrà essere nuovamente rivista alla luce delle spese legali intercorse nel frattempo, per quali linee intende chiudere a saldo e stralcio con l'invio di tutte le contabili di bonifico effettuate” e con successiva mail del 31.1.2019 l'appellata rappresentava alla debitrice che “stante la capienza dei beni immobili e il riavvio della procedura esecutiva immobiliare
l'offerta presentata non è stata ritenuta meritevole di accoglimento e la mandante si rende disponibile
a rimettere in delibera una nuova proposta non inferiore a 250.000,00 euro”.
A fronte delle predette circostanze documentalmente provate, questa Corte ritiene che l'essenzialità dei termini di scadenza fissati non può ritenersi dimostrata.
L'appellata sostiene che la transazione era da ritenersi ormai inefficace in ragione dell'adempimento tardivo di parte appellante alle obbligazioni sopra indicate, anche per come rimodulate nella corrispondenza dell'11-24 ottobre 2017, deducendo che le date di pagamento indicate nell'accordo erano da ritenersi termini essenziali e i proposito precisa che sarebbe a tal fine irrilevante il fatto che il termine di sospensione richiesto in seno alla procedura esecutiva immobiliare era superiore a quello previsto per il pagamento dell'ultimo rateo di cui alla transazione, deducendo che il meccanismo della sospensione disposta sull'accordo delle parti, ai sensi dell'art. 624 bis c.p.c., può essere disposta una sola volta e non è ulteriormente prorogabile. Inoltre, deduce afferma che le espressioni formali utilizzate - entro e non oltre –, il contenuto degli artt. 4 e 5 della transazione e la corrispondenza di cui alla mail del 4.10.2017 ove si legge che la transazione non è stata adempiuta sarebbero inequivocabili.
È opportuno premettere che il termine essenziale, il cui spirare determina la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1457 c.c., può essere tale in senso soggettivo, se le parti lo prevedono espressamente o tacitamente come tale, o in senso oggettivo, se deriva dalla natura stessa dell'obbligazione da compiere entro il termine.
Come precisato dalla Suprema Corte “il termine per l'adempimento può essere ritenuto essenziale solo quando, all'esito di un'indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito, da condursi alla
pagina 10 di 20 stregua delle espressioni adoperate dai contraenti e, soprattutto, della natura e dell'oggetto del contratto, risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di ritenere perduta l'utilità economica del contratto con l'inutile decorso del termine medesimo. Tale volontà non può desumersi solo dall'uso dell'espressione «entro e non oltre» quando non risulti dall'oggetto del negozio o da specifiche indicazioni delle parti che queste hanno inteso considerare perduta l'utilità prefissasi nel caso di conclusione del negozio stesso oltre la data considerata” (Cassazione civile sez. II, 17/03/2005,
n.5797; Cass. civ., 15 ottobre 2007, n. 21587; Cass. civ., 16 febbraio 2007, n. 3645; Cass. civ. 11 agosto 2011, n. 17221; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 14426 del 15/07/2016).
Ebbene, in argomento l'uniforme orientamento della giurisprudenza di legittimità esclude che possa desumersi l'essenzialità dalle sole espressioni linguistiche usate dalle parti, nondimeno la valutazione va effettuata anche in base alla natura dell'obbligazione, nel caso che ci occupa di carattere economico e che quindi corrisponde ad un interesse che non viene normalmente meno con il trascorrere del tempo e con lo spirare del termine.
Parte appellata, infatti, a fronte dei ritardi nel pagamento dei ratei pattuiti (alcuni dei quali non coincidenti nemmeno con l'importo pattuito), già nella mail del 4 ottobre 2017 invitava parte debitrice a manifestare le sue intenzioni in ordine al saldo del debito residuo, con ciò confermando il persistente interesse ad ottenere l'adempimento dello stipulato accordo. Ed ancora, a seguito della proposta della debitrice, la creditrice ha accettato il nuovo piano di rientro, con mail del 24 ottobre 2017, in seno al quale erano previsti altri termini in luogo delle date originariamente stabilite, senza peraltro richiamare espressamente né l'essenzialità del termine, né quanto avevano previsto per l'ipotesi della mancata osservanza. È, pertanto, evidente la preferenza della creditrice ad ottenere un più rapido soddisfacimento del proprio credito, anche se alle diverse condizioni pattuite rispetto all'esposizione debitoria di cui ai contratti di mutuo ipotecario fondiario.
Alle medesime conclusioni si giunge alla luce della condotta processuale tenuta da parte appellata nella procedura esecutiva immobiliare (la quale ha temporeggiato – associandosi alla richiesta di rinvio della debitrice - prima di chiedere disporsi la vendita del compendio immobiliare pignorato e che, nella corrispondenza trasmessa alla debitrice successivamente all'ordinanza di vendita, ha continuato ad rivolgersi alla difesa avversaria insistendo nel richiedere le tempistiche di pagamento del residuo saldo, comportamenti che pure rendono evidenti il persistente interesse all'adempimento di quanto pattuito).
È, dunque, priva di significato dirimente (nel senso preteso dall'appellata, che cioè sarebbe stata eccepita la “decadenza” dalla transazione) la mail dell'11.1.2019, cioè in un momento in cui non pagina 11 di 20 avrebbe più potuto essere invocata, in ragione dell'adempimento integrale dell'accordo transattivo stipulato con il pagamento dell'ultima tranche di 100.000,00 avvenuta in data 3.12.2018.
Né può essere attribuito il significato voluto dall'appellata (alla stregua cioè di un'eccezione di inadempimento) alla precedente mail del 4.10.2017, poiché in tale comunicazione è altresì contenuto l'invito alla debitrice a comunicare le intenzioni in ordine al saldo del debito residuo.
Ciò - a differenza di quanto sostenuto dal giudice di prime cure – non smentisce ma comprova la volontà dell'odierna appellante di tollerare i ritardi e di confidare nell'adempimento tardivo delle obbligazioni nascenti dalla transazione, come in effetti accaduto.
Tanto premesso, poichè i criteri ermeneutici che questa Corte deve adottare, ai sensi dell'art. 1362 e ss c.c., nell'individuare la comune dei contraenti devono valorizzare non solo la forma redazionale del testo, come composto dalle diverse clausole, ma anche la condotta tenuta della parti, anche posteriore alla conclusione del contratto, deve ritenersi che l'interesse del creditore al rispetto dei termini di scadenza (insito in linea generale nell'assunzione delle obbligazioni che prevedono determinate scadenze) non assurge ad interesse essenziale e se tale, è rimasto a livello di motivo non manifestato, senza acquisire il rango di interesse condiviso dai contraenti, non essendovi prova del ha permeato la causa della pattuizione.
Alla stregua delle considerazioni svolte, deve concludersi per l'accertamento della natura non essenziale dei termini di pagamento pattuiti e per la permanenza del vincolo di cui all'accordo transattivo, anche a fronte dei ritardati pagamenti, le cui obbligazioni sono state interamente adempiute ad opera dell'odierna appellante a seguito del versamento della complessiva somma di euro
500.000,00.
Vero è allora che a fronte di tale pagamento la che, in attuazione di quanto Controparte_1
contrattualmente pattuito, avrebbe dovuto provvedere al deposito della rinuncia alla procedura esecutiva immobiliare dalla stessa radicata ed alla cancellazione delle ipoteche iscritte.
Va detto per altro che la violazione di tali obblighi della creditrice resta priva di conseguenze rimediabili in questa sede.
Da un lato, infatti, la procedura esecutiva immobiliare è ormai estinta ed il compendio immobiliare venduto, con cancellazione, in forza dei rispettivi decreti di trasferimento, delle ipoteche volontarie iscritte, sicchè sul punto è cessata la materia del contendere.
D'altra parte non risulta configurabile un danno risarcibile.
4 – Venendo alle doglianze di cui al terzo motivo di appello, rubricato “adempimento della
Transazione – responsabilità contrattuale per violazione del principio di buona fede e abuso del diritto”
è innegabile, come si è sopra ricordato, che la ha da un lato mostrato una tolleranza Controparte_1
pagina 12 di 20 idonea ad indurre la controparte a confidare la perdurante efficacia vincolante della transazione (salvo poi smentirla a pagamento dei 500.000 euro avvenuto), verosimilmente non solo per spirito di solidarietà contrattuale, ma soprattutto per sollecitare ulteriori pagamenti di cui approfittare prima della espropriazione forzata e della ripartizione del ricavato.
Vero è che la giurisprudenza ha ritenuto che “la clausola di buona fede nell'esecuzione del contratto opera come criterio di reciprocità, imponendo a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra e costituisce un dovere giuridico autonomo a carico delle parti contrattuali, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da norme di legge;
ne consegue che la sua violazione costituisce di per sé inadempimento e può comportare l'obbligo di risarcire il danno che ne sia derivato” (ex multis Cass.,
11/02/2005, n. 2855; Cassazione civile sez. III, 04/12/2024, (ud. 30/09/2024, dep. 04/12/2024),
n.31052). Ed ancora, “il principio di correttezza e buona fede - il quale, secondo la Relazione ministeriale al codice civile, "richiama nella sfera del creditore la considerazione dell'interesse del debitore e nella sfera del debitore il giusto riguardo all'interesse del creditore" - deve essere inteso in senso oggettivo in quanto enuncia un dovere di solidarietà, fondato sull'art. 2 della Costituzione, che, operando come un criterio di reciprocità, esplica la sua rilevanza nell'imporre a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio, il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge, sicché dalla violazione di tale regola di comportamento può discendere un danno risarcibile" (Cass., 10/11/2010, n. 22819).
Risulta quindi che il Tribunale, non ravvisando nelle condotte ambigue tenute dalla alcuna CP_1
scorrettezza, ha pronunciato in maniera difforme ai suindicati principi di diritto.
Ed invero, in un contesto connotato dall'affidamento di parte appellante nella permanenza dell'accordo transattivo, è stato dalla medesima assolto l'onere di dimostrare che il comportamento della
[...]
a mezzo mail dell'11-31 gennaio 2019, ha esulato dai limiti della buona fede e correttezza CP_1 di cui all'art. 1375 c.c. Più precisamente, in seno alla predetta corrispondenza parte appellata ha dapprima tardivamente eccepito la decadenza dalla transazione, benchè fosse ormai stato integralmente adempiuto l'accordo transattivo con il versamento dell'ultimo rateo di euro 100.000,00 e, con successiva comunicazione del 31 gennaio 2019, “stante la capienza dei beni immobili e il riavvio della procedura esecutiva immobiliare” ha comunicato all'appellante che “l'offerta presentata non è stata ritenuta meritevole di accoglimento e la mandante si rende disponibile a rimettere in delibera una nuova proposta non inferiore a 250.000,00 euro”.
pagina 13 di 20 In attuazione dell'intercorso accordo transattivo, parte appellata avrebbe invece dovuto procedere, da un lato, al deposito della rinuncia alla procedura esecutiva immobiliare ed alla cancellazione dell'ipoteca, come contrattualmente pattuito;
dall'altro, l'esposizione debitoria doveva considerarsi integralmente estinta, per cui la mandante non avrebbe avuto alcun titolo alla percezione di ulteriori somme, e in particolare dell'ulteriore somma di 250.000 euro indicata nella comunicazione del
31.1.2019.
5- Ciò nondimeno (e passando così anche all'esame delle doglianze relative ai danni) l'appellante non ha dato prova e neppure articolato adeguate allegazioni, di un danno realmente derivante da tale condotta contraria a buona fede e dall'inadempimento: la domanda risarcitoria, così come formulata, è rimasta del tutto generica, essendosi parte appellante limitata a formulare mere ipotesi.
Ed invero, nella parte motiva della censura, parte appellante ha dedotto assai genericamente e apoditticamente che se le debitrici fossero state consapevoli dell'intervenuta inefficacia dell'accordo transattivo, anziché provvedere agli ulteriori ratei di pagamenti, avrebbero potuto rinegoziare il piano di rientro, con una posizione di forza ben maggiore, tenuto conto che la vendita del compendio immobiliare non avrebbe consentito il soddisfacimento integrale dell'esposizione debitoria di cui ai contratti di mutuo ipotecario fondiario. In tesi di parte appellante, la procedura si sarebbe rivelata capiente soltanto a fronte del pagamento della somma concordata di euro 500.000,00.
Deve tuttavia constatarsi che non vi è alcuna prova che la in caso di tempestiva Controparte_1 comunicazione della volontà di avvalersi dell'art. 4 dell'accordo, in ragione dell'interruzione dei pagamenti, si sarebbe determinata alla stipula di un altro piano di rientro, a condizioni ben più favorevoli per l'appellante.
È, del resto, evidente che il creditore, fermo quanto sopra, ha comunque cercato di venire incontro alle richieste di parte debitrice, accettando anche il secondo piano di rientro proposto;
tuttavia, confidando da tempo nei pagamenti tardivi ed essendo ormai la procedura esecutiva immobiliare già in uno stato avanzato, è al contrario più probabile che, venuto meno l'accordo transattivo, la creditrice si sarebbe determinata ad agire esecutivamente per il recupero dell'intero. Deve, dunque, ritenersi che il pregiudizio lamentato – di mancata stipula di un piano di rientro a condizioni più favorevoli - non sia imputabile alla violazione dei doveri di buona fede e correttezza da parte della e Controparte_1
irrealisticamente avrebbe trovato verificazione.
Neppure può ritenersi configurabile a carico di parte appellante il prospettato danno derivante dal pagamento degli ultimi ratei (ancorchè dilazionati) previsti nella transazione per il fatto che, a detta della stessa, se essa avesse saputo che tali ratei non sarebbero stati considerati satisfattivi ai fini dell'accordo transattivo, avrebbe utilizzato le proprie risorse per Parte_1
pagina 14 di 20 definire le ulteriori esposizioni debitorie. E' di tutta evidenza che in capo alla debitrice l'obbligo di adempiere al proprio debito (in tal caso inategrale) permaneva in ogni caso, mentre tale prospettazione
è invero meramente ipotetica e in alcun modo dimostrata, posto che la era la Controparte_1
creditrice procedente della procedura esecutiva immobiliare (munita di privilegio ipotecario fondiario in forza dei titoli esecutivi originari) e, dunque, con ogni evidenza parte debitrice, qualora l'accordo transattivo fosse venuto meno, avrebbe comunque dovuto provvedere al soddisfo del credito residuo della stessa e non si vede in che modo il pagamento di debiti altrui avrebbe potuto agevolarla.
6- Le appellanti al punto 5) dell'atto di impugnazione allegano più specificamente un danno derivante dalla mancata rinuncia della alla procedura esecutiva immobiliare, deducendo che in tal CP_1 caso l'esposizione debitoria sarebbe stata ridotta, il che avrebbe consentito a parte debitrice di domandare la liberazione di almeno uno dei tre immobili pignorati, il cui valore di stima era superiore a quello ribassato raggiunto in sede di aggiudicazione.
Va detto al riguardo che la domanda di risarcimento del danno derivante dall'esecuzione (ossia per la mancata rinuncia alla procedura esecutiva e per la mancata cancellazione dell'ipoteca iscritta sui beni pignorati da parte di è stata già proposta nella sede propria dell'opposizione Controparte_1 all'esecuzione e respinta dalla sentenza n 2312/2023, sopra richiamata e prodotta dalla stessa parte appellante, nella quale si afferma che nessuna quantificazione di tali danni è stata operata da parte dell'appellante, e che non vi è prova che abbia riscossa nella procedura esecutiva di cui si CP_1 tratta somme ulteriori rispetto a quella ricevuta in forza dell'atto di transazione.
La medesima domanda (benchè verosimilmente corredata da variazioni argomentative) non avrebbe potuto essere riproposta in questa sede, nella quale, analogamente, non si è proceduto all'indicazione e quantificazione del danno (che – trattandosi di danno patrimoniale – dev'essere rigorosa).
Quand'anche la domanda di risarcimento del danno derivante dalla mancata rinuncia alla procedura esecutiva si dovesse ritenere sul punto ammissibile essa non potrebbe comunque essere accolta
Ed invero, com'è noto alla stessa difesa delle appellanti, le vicende relative al creditore procedente non travolgono la posizione degli altri creditori intervenuti muniti di valido titolo esecutivo, ai quali è attribuito impulso processuale, ai sensi degli artt. 629 c.p.c. - 564 c.p.c..
Nel caso di specie, come eccepito e documentato dall'appellata1, nella procedura esecutiva immobiliare sono intervenuti , Controparte_4 [...]
Controparte_5[.. pag 13 comparsa di risposta dell'appellata “Anche l'affermazione, quindi, secondo la quale le debitrici avrebbero potuto chiudere la procedura trattando con l'altro creditore, , che a dire di parte appellante avrebbe un credito Controparte_2 residuo di circa 300.000,00 euro, è smentita sia dalla precisazione del credito depositata nella esecuzione dalla
[...]
, che si allega come documento 15, dalla quale risulta un credito residuo di 730.346,21, sia dalla presenza di CP_2 CP_ altri creditori intervenuti, l' e la che vantano rispettivamente un credito di Euro 116.249,43 e di Controparte_3 Euro 23.263,64, come risulta dalle precisazioni del credito depositate nella esecuzione 490/2013 RGE, (docc.ti 16 e 17). pagina 15 di 20 e e la vendita del compendio immobiliare pignorato non ha CP_6 Controparte_2 consentito l'integrale soddisfazione del ceto creditorio, per cui il Giudice dell'Esecuzione avrebbe al più dichiarato l'estinzione della procedura limitatamente alla posizione del creditore procedente e la prosecuzione del processo con riferimento agli intervenuti.
Quanto poi alla riduzione del pignoramento che – in tesi di parte appellante – il giudice dell'esecuzione avrebbe disposto se il procedente avesse depositato la rinuncia, è evidente che si tratta di supposizione generica e priva di effettivo riscontro. Infatti, tenuto conto delle ragioni creditorie dei creditori
[...]
(euro 721.617,70); (euro Controparte_2 Controparte_4
116.249,43) e (euro 23.263,64), deve ritenersi che al contrario tale giudice non avrebbe CP_3 verosimilmente concesso l'auspicata riduzione, in quanto – dalle allegazioni di cui si dispone, non risulta affatto che l'entità dei beni pignorati fosse eccessiva rispetto ai crediti ed alle spese dell'incardinata procedura esecutiva immobiliare.
Ancora, in tesi di parte appellante, le debitrici avrebbero potuto raggiungere un accordo transattivo con un altro creditore, in ragione della mancata fissazione allo stato delle date degli incanti e della sola autorizzazione alla vendita. Tuttavia, dagli atti del giudizio non è emerso alcun elemento che possa far ritenere sussistente una volontà in tal senso, anzi di contro emerge che non Controparte_2
solo ha spiegato intervento in altra procedura esecutiva immobiliare – RG 197/2014 - ove il credito garantito da privilegio ipotecario ha trovato solo parziale soddisfazione (evidentemente, dunque, alcun tentativo di trattativa stragiudiziale è stato coltivato e/o ha raggiunto esito positivo), ma in seno agli scritti costitutivi del giudizio di opposizione RG 1889/2019 ha chiesto, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'opposizione, di concedere all'intervenuta, munita di titolo esecutivo, di coltivare l'esecuzione.
Nemmeno trovano riscontro probatorio le deduzioni secondo cui le somme versate alla CP_1
avrebbero potuto essere utilizzate per raggiungere un accordo transattivo con la
[...] [...]
essendo il contratto di transazione rimesso alla libera disponibilità delle Controparte_2 parti con riguardo al “quantum” delle reciproche concessioni per cui non è in alcun modo provato che la creditrice intervenuta si sarebbe determinata ad una definizione della posizione debitoria per la stessa somma di cui all'accordo raggiunto con l'odierna appellata.
In definitiva, deve essere rigettata la richiesta di risarcimento dei danni per come formulata sub c) nelle conclusioni rassegnate, atteso che la liquidazione del danno rifugge, infatti, da liquidazioni in re ipsa e parte appellante non ha in alcun modo allegato e provato (né specificato nel quantum) il danno conseguente alle spese successive della procedura esecutiva immobiliare RG 490/13, il danno conseguente alla perdita della possibilità di concludere la procedura esecutiva immobiliare evitando la pagina 16 di 20 vendita coattiva del compendio immobiliare pignorato, il danno conseguente alla somma che
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avrebbe illegittimamente percepito con la distribuzione esecutiva, danni tutti CP_1
apoditticamente quantificati in euro 400.000,00. Alla mancata prova del danno non può sopperire la valutazione equitativa del danno ad opera del Giudice considerato che l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa presuppone che sia dimostrata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo preciso ammontare, fermo restando dunque l'onere della parte di dimostrare l' an debeatur del diritto al risarcimento, non assolto nel caso che ci occupa. Ed invero, la liquidazione equitativa non ha natura sostitutiva, poiché ad essa non può farsi ricorso per sopperire alle carenze o decadenze istruttorie in cui
è incorsa parte appellante.
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Deve darsi atto del fatto che parte appellante, alle note di trattazione scritta depositate il 28 ottobre
2024 ha allegato il piano di riparto della procedura esecutiva immobiliare R.G.Es. n. 490/2013 redatto dal Professionista delegato ed il seguente verbale di approvazione del piano, quantificando nelle conclusioni il danno conseguente a quanto illegittimamente percepito dalla creditrice in euro
341.000,00.
Premesso che, se è ben vero che tale piano di riparto è stato formato e depositato il 31 marzo 2022, e approvato il 17 maggio 2022, solo nel corso del giudizio d'appello, (ma ben prima del suo deposito con le notes scritte del 28 ottobre 2024 e anche delle precedenti note scritte di precisazione delle conclusioni del 17 febbraio 202), e dunque la produzione del documento è avvenuta tardivamente in quanto successiva al primo momento utile dopo la sua formazione, non risultano neppure tempestivamente allegate le precedenti somme anticipatamente percepite dalla nelle Controparte_1
more della procedura esecutiva immobiliare in virtù del privilegio fondiario avrebbe potuto sin dall'atto introduttivo allegare ed offrire la prova del preteso danno in punto .
Si osserva poi che a fronte della ricezione del piano di riparto, ammessa dalla debitrice, essa neppure allega che vi sia stata contestazione alcune al progetto di distribuzione da parte della debitrice e tanto meno di aver proposto istanza di sospensione a fronte dei giudizi pendenti, al fine di evitare l'irretrattabilità della distribuzione e con essa il danno.
Va in ogni caso evidenziato ancora una volta che l'accertamento di quest'ultimo non può prescindere dalla dimostrazione di un effettivo detrimento dell'appellante, che difetta.
Infatti, una volta assodato che la procedura esecutiva sarebbe in ogni caso proseguita, non vi è motivo di ritenere (e parte appellante non l'ha dimostrato) che qualora fosse stata “estromessa” dalla CP_1
procedura per rinuncia il ricavato a seguito della vendita non avrebbe comportato la distribuzione di pagina 17 di 20 quanto percepito da ad altri creditori rimasti parzialmente insoddisfatti e che, diversamente, CP_1 nell'attuale situazione, tali creditori insoddisfatti (e a loro volta danneggiati dal riparto in favore della creditrice per una somma maggiore del dovuto) abbiano nuovamente rivolto le proprie pretese CP_1
nei confronti della (e . Non vi è Controparte_7 Parte_2
prova, cioè, del fatto che l'appellante avrebbe avuto titolo per tornare nella disponibilità delle somme che sono state assegnate alla . CP_1
E'evidente da ultimo che la prosecuzione della procedura esecutiva anche nell'interesse degli altri creditori esclude che possa essere riconosciuto alle appellanti un risarcimento del danno per le spese sostenute in sede esecutiva, peraltro neppure specificate né quantificate.
7- Va da ultimo disatteso il quarto motivo di censura rubricato “responsabilità extracontrattuale della per violazione del principio di buona fede e correttezza. Omessa pronuncia”. CP_1
La mancata specifica pronuncia su tale domanda da parte del giudice di prime cure, non si traduce nella fondatezza della stessa, sulla base del semplice richiamo al principio recepito in giurisprudenza dell'ammissibilità del cumulo di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, entrambe derivanti dalla violazione dei canoni di buona fede e correttezza.
Questa Corte osserva che la richiesta risarcitoria, di fatto sostanziatasi in una duplicazione del precedente motivo di appello, non merita accoglimento, essendo consolidato l'orientamento della giurisprudenza secondo il quale il principio della cumulabilità nell'ordinamento, dei due tipi di responsabilità (contrattuale ed extracontrattuale) è legittimamente invocabile solo quando uno stesso fatto autonomamente generatore di danno integri gli estremi tanto dell'inadempimento contrattuale, quanto del torto aquiliano, in cui un medesimo fatto o attività astrattamente generatrice di danno violi diritti indipendenti dal contratto e da un preesistente rapporto giuridico e contemporaneamente “diritti derivanti da un contratto o comunque da un vinculum iuris già esistente ma non anche nell'ipotesi - che ricorre nella fattispecie – in cui il danno lamentato resti nell'ambito delle conseguenze tipiche del contratto o confluisca nel negozio cui la condotta risulta funzionalmente e teleologicamente collegata.
L'appellante ha invocato il medesimo fatto generatore della violazione dei canoni di buona fede e correttezza, tuttavia limitandosi a dedurre che tale fatto abbia altresì inciso “sul complesso delle altre situazioni giuridiche soggettive che facevano capo alla parte debitrice” e ha dedotto che il comportamento della creditrice – intenzionalmente diretto a creare il legittimo affidamento nel perdurare della validità della transazione per poi, una volta adempiuto integralmente, eccepirne la decadenza – sia fonte di responsabilità extracontrattuale. Da ultimo, ha lamentato, quale danno, la perdita di possibilità di utilizzare le risorse impiegate per l'adempimento della transazione nella riduzione delle altre esposizioni debitorie.
pagina 18 di 20 La censura non merita accoglimento.
L' appellante non ha allegato la lesione di diritti diversi da quelli derivanti dalla lesione della transazione e così in ipotesi influenti sulle conseguenze esecutive del contratto, oltre a omettere di considerare le differenze tra le due forme di responsabilità civile, ivi incluse le relative regole in tema di distribuzione dell'onere della prova.
E' appena il caso infatti di ricordare che ai sensi dell'art. 2043 c.c. spetta al soggetto danneggiato fornire la prova degli elementi costitutivi della responsabilità aquiliana e, dunque, sotto il profilo oggettivo, il fatto illecito, il danno ingiusto, il nesso di causalità materiale tra fatto e danno – evento, nonché tra danno evento e danno conseguenza, nonché, sotto il profilo soggettivo, il dolo o la colpa.
In difetto di allegazione e di prova di tali elementi la domanda va respinta con la precisazione che il difetto probatorio non avrebbe potuto essere colmato nel presente giudizio d'appello.
8 - La pur parziale riforma della sentenza impugnata, determina l'obbligo del giudice di appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, alla stregua dell'esito finale della controversia.
A fronte dell'accoglimento della domanda delle attrici oggi appellanti in punto di declaratoria della natura non essenziale dei termini di pagamento indicati nella transazione del 5 agosto 2015 e dell'avvenuto adempimento degli obblighi derivanti dalla transazione da parte delle stesse viene respinta la domanda di risarcimento del danno a carico della e pertanto sussistono le Controparte_8
condizioni per l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti ai sensi dell'art 92, 2° co. c.p.c.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, in parziale riforma della sentenza impugnata così provvede:
1) dichiara non essenziali i termini di pagamento indicati nella transazione del 5 agosto 2015 e integralmente adempiuti da parte della e Parte_1
gli obblighi derivanti dalla transazione stessa e Parte_2
inadempiente la Controparte_1
2) fermo il rigetto del risarcimento del danno e ferma nel resto la decisione impugnata, compensa integralmente le spese di lite fra le parti per entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 14 gennaio 2024
Il Consigliere estensore dott.ssa Antonella Allegra
pagina 19 di 20 Il Presidente
Dott. Giuseppe de Rosa
pagina 20 di 20