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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 14/06/2025, n. 920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 920 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 157/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
- dr. Maria Mitola presidente
- dr. Michele Prencipe consigliere
- dr. Alessandra Piliego consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 157/2024 R.G., avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di
Trani n. 1738/2023 pubblicata il 29.11.2023
TRA
(avv.to Morra Roberto) Parte_1
appellante
E
(avv.to D'Agnelli Giuseppe) Controparte_1
appellato all'udienza del 10.06.2025 la causa è stata riservata per la decisione
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio la società Parte_1
Contr (da questo momento ) esponendo che: Controparte_1
- era proprietaria di un fondo rustico sito in agro di Canosa di Puglia distinto alla contrada San Vito foglio 55 particella 650;
- la proprietà era circondata per tutto il suo perimetro da un muro di cinta alto metri 1,80 e distante 60 centimetri dal confine effettivo;
- il fondo, da un lato, confinava con il terreno di proprietà della Parte_2
distinto alla contrada San Vito, foglio 55 particella 866.;
[...]
pagina 1 di 5 - in data 30.06.2008 era stata stipulata scrittura privata con la società convenuta con cui era stata riconosciuta la distanza di 60 cm del muro di essa attrice dal proprio confine e data autorizzazione alla società per la realizzazione di un muro di recinzione da costruire per il tratto comune tra Parte_2
i due terreni di circa 68 metri lineari in aderenza al muro di cinta della attrice per lunghezza e altezza, come effettiva delimitazione delle due proprietà;
- successivamente la aveva acquistato altri fondi rustici al foglio 55 particelle 293, 231, Parte_2
410, 899, 901, 407, 266, 429, 428, 427, 264 confinanti con quello di essa attrice e non inclusi nell'accordo ed aveva piantato sul confine tra detti terreni e quello di essa attrice alberi, anche di alto fusto, e piante violando i confini effettivi tra le due proprietà
Chiedeva al Tribunale di Trani di determinare l'esatto confine tra i propri fondi, siti in agro di Canosa di Puglia alla Contrada San Vito al foglio 55, particelle 650 (poi denominata 877) e 676, e quelli della società convenuta siti in agro di Canosa di Puglia alla Contrada San Vito foglio 55, particelle 293, 231,
410, 899, 901, 407, 266, 429, 428, 427, 264, con vittoria di spese.
Si costituiva la ontestando la fondatezza della domanda ed instando per il rigetto. Pt_2
Spiegava, altresì, domanda riconvenzionale chiedendo la condanna dell'attrice all'arretramento del muro e della costruzione in quanto realizzati in violazione delle distanze legali minime.
Istruita la causa con nomina di CTU, il Tribunale, con la sentenza n. 1738/2023 pubblicata il
29.11.2023, determinava il confine tra i fondi richiamando le conclusioni rassegnate dal CTU nominato;
accoglieva la domanda riconvenzionale e condannava la ad arretrare il manufatto Parte_1
in modo da rispettare la distanza legale di mt. 10 dalla proprietà convenuta;
compensava le spese di lite.
Condivideva le risultanze degli accertamenti compiuti dal CTU che aveva individuato un termine lapideo indicante il confine tra le p.lle 877- 866 idoneo ad indicare il reale confine tra le due proprietà.
Rilevava, altresì, che l'area oggetto di controversia ricadeva in zone di contesto rurale con valore archeologico e paesaggistico relativo ATE “D” in cui sono ammesse costruzioni di fabbricati ad una distanza minima di mt 10,00 dai confini che il fabbricato di parte attrice non rispettava.
Avverso detta pronuncia ha proposto appello contestando che il Tribunale aveva Parte_1
erroneamente:
- in accoglimento della domanda riconvenzionale, condannato essa appellante all'arretramento del proprio manufatto omettendo di considerare il rilascio di concessione in sanatoria da parte del in data 29.03.2019; Parte_3
- aderito alle conclusioni del CTU secondo cui il fabbricato non rispettava la distanza minima di mt 10 dal confine imposta dal PUG del Comune di Canosa di Puglia omettendo di valutare che pagina 2 di 5 quest'ultimo era stato adottato in epoca successiva sia alla realizzazione del fabbricato che alla presentazione della domanda di sanatoria;
- omesso di valutare che il titolo edilizio in sanatoria era stato rilasciato dal Comune a seguito della verifica della doppia conformità della costruzione ai due strumenti urbanistici vigenti nel
2000 (PdF e PRG)
Instava per l'accoglimento dell'appello con vittoria di spese.
Si costituiva la eccependo preliminarmente l'inammissibilità del gravame ex art. 342 cpc e Pt_2
contestandone nel merito la fondatezza.
Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità contenendo il gravame una sufficiente indicazione delle parti della sentenza di primo grado oggetto di censura.
L'appello nel merito non è fondato.
I motivi articolati investono unicamente la condanna all'abbattimento del manufatto dell'OL, emessa in accoglimento della domanda riconvenzionale della CP_2
Secondo parte appellante detta condanna sarebbe erronea non avendo Tribunale tenuto conto del fatto che il manufatto risulta provvisto del provvedimento abilitativo in sanatoria, recante la data
29.03.2019.
I motivi non sono condivisibili e possono essere esaminati unitariamente.
Il Tribunale ha accertato la violazione delle distanze legali sulla scorta delle conclusioni rassegnate dal CTU.
Quest'ultimo, infatti, ha acquisito dal Comune di Canosa di Puglia il certificato di destinazione urbanistica da cui emerge che l'area oggetto di controversia ricade in zone di contesto Rurale con valore Ambientale ecologico e paesaggistico relativo ATE “D” ove sono ammesse le costruzioni di fabbricati ad una distanza minima di mt 10 dai confini.
Il CTU ha accertato, altresì, che il fabbricato di proprietà della. OL è stato realizzato in data
28.10.2000 (come dichiarato dalla parte nella richiesta di sanatoria pure acquisita agli atti) ed è ubicato ad una distanza di 65 cm dalla linea di confine individuata dal sottoscritto non rispettando la distanza imposta dal PUG del Comune di Canosa (cfr. relazione di c.t.u. 19 marzo 2018 ed allegato 10 certificato di destinazione urbanistica).
Accertato il mancato rispetto delle distanze minime dal confine del fabbricato a nulla rileva il provvedimento abilitativo in sanatoria, rilasciato il 29.03.2019, invocato da parte appellante.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, la sanatoria o il condono degli illeciti urbanistici, inerendo al rapporto fra P.A. e privato costruttore, esplicano i loro effetti soltanto sul piano dei rapporti pubblicistici – amministrativi, penali e/o fiscali – e non hanno alcuna incidenza nei rapporti fra privati,
pagina 3 di 5 lasciando impregiudicati i diritti dei privati confinanti derivanti dalla eventuale violazione delle distanze legali previste dal codice civile e dalla norme regolamentari di esse integratrici (Cass.Sez. 2, n.
12966, 31/05/2006, Rv. 592543; Cass.n. 7744 del 22/03/2024 ).
Nel caso di specie, dalla lettura del predetto titolo in sanatoria emerge l'espressa indicazione “fatti salvi, riservati e rispettati i diritti di terzi”.
A ciò aggiungasi che, come precisato, altresì, dal CTU in sede di controdeduzioni alle osservazioni sollevate dalle parti, il fabbricato di proprietà della è vero che è stato realizzato in regime di Parte_1
piano di fabbricazione (che consentiva la costruzione sul confine) ma è anche vero che è ubicato a 65 cm dalla linea di confine individuata in sede di sopralluoghi.
Detta distanza risulta non conforme sia al Codice Civile (art. 873) che al piano di fabbricazione vigente all'epoca di costruzione.
A ciò aggiungasi che la domanda di condono è stata presentata dalla il 10.12.2004 ed il Parte_1
predetto titolo in sanatoria è stato rilasciato in data 29.03.2019 (vd. atto di sanatoria n. 153 del
29.03.2019) allorquando, come indicato dal CTU e condiviso dal Tribunale, era in vigore il PUG del
Comune di Canosa che fissa la distanza minima di 10 mt dai confini.
L'appello va, quindi, respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del DM n. 55/2014 (valore indeterminabile, complessità bassa, parametri medi con fase di trattazione dimidiata per assenza di istruttoria).
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
PQM
La Corte di Appello di Bari, I sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Trani n. 1738/2023 pubblicata il 29.11.2023 Parte_1
così provvede:
- rigetta l'appello
- condanna l'appellante al pagamento, in favore di delle spese Controparte_1
del grado che liquida in € 8.469,00 oltre rsf 15%, IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a carico della parte appellante e in osservanza dell'art. 13 co.
1-quater D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17° l. 228/12. L'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito del presente provvedimento.
pagina 4 di 5 Così deciso nella camera di consiglio della I sez. civile della Corte d'Appello di Bari in data
10.06.2025
Il Presidente dr. Maria Mitola
Il Consigliere est. dr. Alessandra Piliego
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
- dr. Maria Mitola presidente
- dr. Michele Prencipe consigliere
- dr. Alessandra Piliego consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 157/2024 R.G., avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di
Trani n. 1738/2023 pubblicata il 29.11.2023
TRA
(avv.to Morra Roberto) Parte_1
appellante
E
(avv.to D'Agnelli Giuseppe) Controparte_1
appellato all'udienza del 10.06.2025 la causa è stata riservata per la decisione
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio la società Parte_1
Contr (da questo momento ) esponendo che: Controparte_1
- era proprietaria di un fondo rustico sito in agro di Canosa di Puglia distinto alla contrada San Vito foglio 55 particella 650;
- la proprietà era circondata per tutto il suo perimetro da un muro di cinta alto metri 1,80 e distante 60 centimetri dal confine effettivo;
- il fondo, da un lato, confinava con il terreno di proprietà della Parte_2
distinto alla contrada San Vito, foglio 55 particella 866.;
[...]
pagina 1 di 5 - in data 30.06.2008 era stata stipulata scrittura privata con la società convenuta con cui era stata riconosciuta la distanza di 60 cm del muro di essa attrice dal proprio confine e data autorizzazione alla società per la realizzazione di un muro di recinzione da costruire per il tratto comune tra Parte_2
i due terreni di circa 68 metri lineari in aderenza al muro di cinta della attrice per lunghezza e altezza, come effettiva delimitazione delle due proprietà;
- successivamente la aveva acquistato altri fondi rustici al foglio 55 particelle 293, 231, Parte_2
410, 899, 901, 407, 266, 429, 428, 427, 264 confinanti con quello di essa attrice e non inclusi nell'accordo ed aveva piantato sul confine tra detti terreni e quello di essa attrice alberi, anche di alto fusto, e piante violando i confini effettivi tra le due proprietà
Chiedeva al Tribunale di Trani di determinare l'esatto confine tra i propri fondi, siti in agro di Canosa di Puglia alla Contrada San Vito al foglio 55, particelle 650 (poi denominata 877) e 676, e quelli della società convenuta siti in agro di Canosa di Puglia alla Contrada San Vito foglio 55, particelle 293, 231,
410, 899, 901, 407, 266, 429, 428, 427, 264, con vittoria di spese.
Si costituiva la ontestando la fondatezza della domanda ed instando per il rigetto. Pt_2
Spiegava, altresì, domanda riconvenzionale chiedendo la condanna dell'attrice all'arretramento del muro e della costruzione in quanto realizzati in violazione delle distanze legali minime.
Istruita la causa con nomina di CTU, il Tribunale, con la sentenza n. 1738/2023 pubblicata il
29.11.2023, determinava il confine tra i fondi richiamando le conclusioni rassegnate dal CTU nominato;
accoglieva la domanda riconvenzionale e condannava la ad arretrare il manufatto Parte_1
in modo da rispettare la distanza legale di mt. 10 dalla proprietà convenuta;
compensava le spese di lite.
Condivideva le risultanze degli accertamenti compiuti dal CTU che aveva individuato un termine lapideo indicante il confine tra le p.lle 877- 866 idoneo ad indicare il reale confine tra le due proprietà.
Rilevava, altresì, che l'area oggetto di controversia ricadeva in zone di contesto rurale con valore archeologico e paesaggistico relativo ATE “D” in cui sono ammesse costruzioni di fabbricati ad una distanza minima di mt 10,00 dai confini che il fabbricato di parte attrice non rispettava.
Avverso detta pronuncia ha proposto appello contestando che il Tribunale aveva Parte_1
erroneamente:
- in accoglimento della domanda riconvenzionale, condannato essa appellante all'arretramento del proprio manufatto omettendo di considerare il rilascio di concessione in sanatoria da parte del in data 29.03.2019; Parte_3
- aderito alle conclusioni del CTU secondo cui il fabbricato non rispettava la distanza minima di mt 10 dal confine imposta dal PUG del Comune di Canosa di Puglia omettendo di valutare che pagina 2 di 5 quest'ultimo era stato adottato in epoca successiva sia alla realizzazione del fabbricato che alla presentazione della domanda di sanatoria;
- omesso di valutare che il titolo edilizio in sanatoria era stato rilasciato dal Comune a seguito della verifica della doppia conformità della costruzione ai due strumenti urbanistici vigenti nel
2000 (PdF e PRG)
Instava per l'accoglimento dell'appello con vittoria di spese.
Si costituiva la eccependo preliminarmente l'inammissibilità del gravame ex art. 342 cpc e Pt_2
contestandone nel merito la fondatezza.
Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità contenendo il gravame una sufficiente indicazione delle parti della sentenza di primo grado oggetto di censura.
L'appello nel merito non è fondato.
I motivi articolati investono unicamente la condanna all'abbattimento del manufatto dell'OL, emessa in accoglimento della domanda riconvenzionale della CP_2
Secondo parte appellante detta condanna sarebbe erronea non avendo Tribunale tenuto conto del fatto che il manufatto risulta provvisto del provvedimento abilitativo in sanatoria, recante la data
29.03.2019.
I motivi non sono condivisibili e possono essere esaminati unitariamente.
Il Tribunale ha accertato la violazione delle distanze legali sulla scorta delle conclusioni rassegnate dal CTU.
Quest'ultimo, infatti, ha acquisito dal Comune di Canosa di Puglia il certificato di destinazione urbanistica da cui emerge che l'area oggetto di controversia ricade in zone di contesto Rurale con valore Ambientale ecologico e paesaggistico relativo ATE “D” ove sono ammesse le costruzioni di fabbricati ad una distanza minima di mt 10 dai confini.
Il CTU ha accertato, altresì, che il fabbricato di proprietà della. OL è stato realizzato in data
28.10.2000 (come dichiarato dalla parte nella richiesta di sanatoria pure acquisita agli atti) ed è ubicato ad una distanza di 65 cm dalla linea di confine individuata dal sottoscritto non rispettando la distanza imposta dal PUG del Comune di Canosa (cfr. relazione di c.t.u. 19 marzo 2018 ed allegato 10 certificato di destinazione urbanistica).
Accertato il mancato rispetto delle distanze minime dal confine del fabbricato a nulla rileva il provvedimento abilitativo in sanatoria, rilasciato il 29.03.2019, invocato da parte appellante.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, la sanatoria o il condono degli illeciti urbanistici, inerendo al rapporto fra P.A. e privato costruttore, esplicano i loro effetti soltanto sul piano dei rapporti pubblicistici – amministrativi, penali e/o fiscali – e non hanno alcuna incidenza nei rapporti fra privati,
pagina 3 di 5 lasciando impregiudicati i diritti dei privati confinanti derivanti dalla eventuale violazione delle distanze legali previste dal codice civile e dalla norme regolamentari di esse integratrici (Cass.Sez. 2, n.
12966, 31/05/2006, Rv. 592543; Cass.n. 7744 del 22/03/2024 ).
Nel caso di specie, dalla lettura del predetto titolo in sanatoria emerge l'espressa indicazione “fatti salvi, riservati e rispettati i diritti di terzi”.
A ciò aggiungasi che, come precisato, altresì, dal CTU in sede di controdeduzioni alle osservazioni sollevate dalle parti, il fabbricato di proprietà della è vero che è stato realizzato in regime di Parte_1
piano di fabbricazione (che consentiva la costruzione sul confine) ma è anche vero che è ubicato a 65 cm dalla linea di confine individuata in sede di sopralluoghi.
Detta distanza risulta non conforme sia al Codice Civile (art. 873) che al piano di fabbricazione vigente all'epoca di costruzione.
A ciò aggiungasi che la domanda di condono è stata presentata dalla il 10.12.2004 ed il Parte_1
predetto titolo in sanatoria è stato rilasciato in data 29.03.2019 (vd. atto di sanatoria n. 153 del
29.03.2019) allorquando, come indicato dal CTU e condiviso dal Tribunale, era in vigore il PUG del
Comune di Canosa che fissa la distanza minima di 10 mt dai confini.
L'appello va, quindi, respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del DM n. 55/2014 (valore indeterminabile, complessità bassa, parametri medi con fase di trattazione dimidiata per assenza di istruttoria).
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
PQM
La Corte di Appello di Bari, I sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Trani n. 1738/2023 pubblicata il 29.11.2023 Parte_1
così provvede:
- rigetta l'appello
- condanna l'appellante al pagamento, in favore di delle spese Controparte_1
del grado che liquida in € 8.469,00 oltre rsf 15%, IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a carico della parte appellante e in osservanza dell'art. 13 co.
1-quater D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17° l. 228/12. L'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito del presente provvedimento.
pagina 4 di 5 Così deciso nella camera di consiglio della I sez. civile della Corte d'Appello di Bari in data
10.06.2025
Il Presidente dr. Maria Mitola
Il Consigliere est. dr. Alessandra Piliego
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