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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 30/10/2025, n. 407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 407 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
RG 504 -1/2025 PROC. UNITARIO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
- Sezione Sesta Civile -
Il Tribunale di Torino, Sezione Sesta Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Enrico ASTUNI Presidente dott.ssa Maurizia GIUSTA Giudice dott.ssa Carlotta PITTALUGA Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel proc. unitario n. 504-1/2025 avente ad oggetto il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale proposto da
(c.f. e P.I ), Agente della riscossione Parte_1 P.IVA_1 per tutti gli ambiti nazionali, rappresentata e difesa dall'avv. Aldo Bruzzone del Foro di
Genova
- RICORRENTE- nei confronti di
(c.f. ), con sede legale a Torino, Via Controparte_1 P.IVA_2
Vandalino n. 7/14 cap 10141
- CONVENUTA NON COSTITUITA –
***
Con ricorso depositato il 2 settembre 2025 (d'ora in Parte_1 avanti, per brevità, solo “ ) ha domandato l'apertura della liquidazione giudiziale nei Pt_2 confronti della società a responsabilità limitata in liquidazione , con sede legale a CP_1
Torino, Via Vandalino n. 7/14 cap 10141. La Cancelleria il 5.9.2025 ha notificato, a mezzo pec, alla società convenuta il ricorso e il decreto di fissazione udienza, senza che la società si sia costituita.
ha trasmesso l'informativa di cui agli artt. 41 ult. co e 42 CCII, datata 10.9.2025 ed Pt_2 inserita nel fascicolo telematico il 17.9.2025, da cui risultano carichi iscritti al ruolo a debito della società convenuta per complessivi euro 1.292.376,65, di cui euro 1.274.119,99 “importo scaduto comprensivo degli oneri accessori, al netto di eventuali provvedimenti di sospensione/sgravio” ed euro 18.256,66 per importi definiti come “assoggettati a piani di rateazione in essere”.
All'udienza del 17.10.2025, nessuno è comparso per la società convenuta, la parte ricorrente ha insistito nella domanda e il Giudice relatore ha riservato di riferire al Collegio.
***
Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti previsti dalla legge per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:
- sussiste la legittimazione della ricorrente, che risulta creditrice, sulla base degli estratti di ruolo prodotti (doc. 4). Come sopra indicato, dall'informativa in atti al 10.9.2025 risultano carichi iscritti al ruolo a debito della società convenuta per complessivi euro 1.292.376,65;
- questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 27 co 2 CCII, atteso che la sede legale della società è a Torino, Via Vandalino n. 7/14 cap 10141 (cfr. visura camerale del 17.9.2025 in atti);
- la debitrice è stata messa in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, essendo stata ritualmente convocata con notifica effettuata nelle modalità sopra riportate (pec del
5.9.2025);
- sussistono i requisiti soggettivi per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 121 CCII della convenuta, attesa la veste e l'attività commerciali della stessa (società a responsabilità limitata in liquidazione, che dalla visura camerale risulta aver ad oggetto la produzione di profumi e commercio all'ingrosso di profumeria) e la mancata prova da parte della convenuta del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co 1 lett. d) CCII, il cui onere della prova è posto a suo carico dall'art. 121 CCII.
Mette conto osservare sul punto che l'ammontare dei debiti risultanti dall'informativa , Pt_2 superiore ad un milione di euro, consente di escludere che si tratti di impresa minore;
- è provato anche lo stato di insolvenza di cui all'art. 121 CCII, definito dall'art. 2 co 1 lett.
b) come “stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”.
2 Deve rilevarsi che, trattandosi di società in liquidazione, appaiono applicabili i principi enunciati dalla Suprema Corte nella vigenza della l.f. in base ai quali “la valutazione del giudice, ai fini del giudizio sulla sussistenza dello stato di insolvenza, deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare
l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto - non proponendosi
l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte” (Cass. Ord., 18/12/2017, n. 30297). Nella fattispecie non constano elementi di attivo che consentano la soddisfazione delle obbligazioni contratte, di ammontare elevato tenuto conto del debito erariale di oltre un milione di euro.
Inoltre, deve rilevarsi che ha dato atto nel ricorso della avvenuta decadenza della Pt_2 convenuta dalla rottamazione c.d. quater, a cui aveva aderito il 30.5.2023, e dalla visura camerale risulta l'iscrizione, in data 23.12.2024, di una delibera del liquidatore ex art. 120 bis
CCII di proposizione di piano di ristrutturazione del debito ex art. 57 CCII (atto del 20.11.2024,
Notaio di Genova). Dalla visura emerge che, dopo aver esaminato il bilancio Persona_1 chiuso al 31.12.2023 “chiusosi con una perdita di euro 403.712,52 e vista la situazione debitoria nei confronti delle banche e dell' ”, il liquidatore ha ritenuto Parte_1 opportuno aderire al piano di ristrutturazione del debito di cui all'art. 57 CCII (pag. 4 e 5 della visura 17.9.2025). Ciò appare con maggiore dettaglio dalle pagg. 12 e 13 della visura.
Tuttavia, non risulta proposta alcuna domanda in tale senso presso questo Tribunale (cfr. attestazione di Cancelleria 27.10.2025), nè dalla visura emerge notizia che a tale delibera sia seguita la concreta proposizione di alcuno strumento di regolazione della crisi o insolvenza neppure presso altri Tribunali: Neppure vi è evidenza di alcuna pubblicità di misure protettive (la cui efficacia non consentirebbe di pronunciare la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale). Occorre rilevare che la ricorrente nulla ha allegato al riguardo, avendo unicamente indicato nelle conclusioni in modo generico “accertata la sussistenza dei presupposti ex art 121 Dlgs 14/2019 e l'assenza/mancato buon fine di accesso a strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza” e la mancata partecipazione al presente procedimento della convenuta, nonostante l'avvenuta notifica via pec, indicativa in via alternativa il disinteresse per le sorti dell'impresa o l'assenza di lettura della mail, comunque non consentendo di avere alcun elemento per escludere l'insolvenza e la possibilità di pronunciare la presente sentenza, a fronte dell'ingentissimo debito erariale, della decadenza
3 dalla rottamazione c.d. quater, dalla mancata pubblicità di alcuno strumento di regolazione della crisi o insolvenza dopo l'iscrizione di delibera ex art. 120 bis CCII del liquidatore;
- ai sensi dell'art. 49 co 5 CCII, l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore ad Euro 30.000,00, tenuto conto del credito di
. Pt_2
Ritenuto, per quanto esposto, che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale e rilevato che nella nomina del Curatore occorre tenere conto dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII.
P. Q. M.
dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
(c.f. ), con sede legale a Torino, Via Vandalino n. 7/14 cap
[...] P.IVA_2
10141; nomina
Giudice Delegato per la procedura la dott.ssa Carlotta Pittaluga;
nomina
Curatore il dott. che alla luce dell'organizzazione dello studio, risulta Persona_2 allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori Contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante della società di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta
4 a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 24 febbraio 2026 alle ore 14:45 nell'aula 12510 del Tribunale (ingresso 13, primo piano), per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale la ricorrente intende ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
segnala al Curatore che, ex art. 10 co 2 bis CCII, deve tempestivamente assegnare un congruo termine al debitore se persona fisica, nonché agli amministratori della società nei cui confronti
è aperta la liquidazione giudiziale per indicare l'indirizzo pec al quale intendono ricevere le comunicazioni relative alla procedura e le eventuali variazioni, avvertendolo che in caso di mancata indicazione dell'indirizzo pec o delle sue variazioni entro il termine assegnato per la comunicazione, o in caso di mancata consegna per cause imputabili al destinatario, tutte le
5 comunicazioni saranno eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 10 co 3 CCII;
autorizza la prenotazione a debito ai sensi dell'art. 146, d.p.r. 30.5.2002 n.115, ponendo sin da ora a carico del curatore l'onere di segnalare il sopraggiungere di 'disponibilità liquide' per consentire il recupero delle somme prenotate a debito;
dispone che la presente sentenza venga comunicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, al pubblico ministero, al Curatore, nonché al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi degli artt. 45 e 49, co 4, CCII.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 27.10.2025
ll Giudice estensore Il Presidente
(dott.ssa Carlotta Pittaluga) (dott. Enrico Astuni)
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
- Sezione Sesta Civile -
Il Tribunale di Torino, Sezione Sesta Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Enrico ASTUNI Presidente dott.ssa Maurizia GIUSTA Giudice dott.ssa Carlotta PITTALUGA Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel proc. unitario n. 504-1/2025 avente ad oggetto il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale proposto da
(c.f. e P.I ), Agente della riscossione Parte_1 P.IVA_1 per tutti gli ambiti nazionali, rappresentata e difesa dall'avv. Aldo Bruzzone del Foro di
Genova
- RICORRENTE- nei confronti di
(c.f. ), con sede legale a Torino, Via Controparte_1 P.IVA_2
Vandalino n. 7/14 cap 10141
- CONVENUTA NON COSTITUITA –
***
Con ricorso depositato il 2 settembre 2025 (d'ora in Parte_1 avanti, per brevità, solo “ ) ha domandato l'apertura della liquidazione giudiziale nei Pt_2 confronti della società a responsabilità limitata in liquidazione , con sede legale a CP_1
Torino, Via Vandalino n. 7/14 cap 10141. La Cancelleria il 5.9.2025 ha notificato, a mezzo pec, alla società convenuta il ricorso e il decreto di fissazione udienza, senza che la società si sia costituita.
ha trasmesso l'informativa di cui agli artt. 41 ult. co e 42 CCII, datata 10.9.2025 ed Pt_2 inserita nel fascicolo telematico il 17.9.2025, da cui risultano carichi iscritti al ruolo a debito della società convenuta per complessivi euro 1.292.376,65, di cui euro 1.274.119,99 “importo scaduto comprensivo degli oneri accessori, al netto di eventuali provvedimenti di sospensione/sgravio” ed euro 18.256,66 per importi definiti come “assoggettati a piani di rateazione in essere”.
All'udienza del 17.10.2025, nessuno è comparso per la società convenuta, la parte ricorrente ha insistito nella domanda e il Giudice relatore ha riservato di riferire al Collegio.
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Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti previsti dalla legge per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:
- sussiste la legittimazione della ricorrente, che risulta creditrice, sulla base degli estratti di ruolo prodotti (doc. 4). Come sopra indicato, dall'informativa in atti al 10.9.2025 risultano carichi iscritti al ruolo a debito della società convenuta per complessivi euro 1.292.376,65;
- questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 27 co 2 CCII, atteso che la sede legale della società è a Torino, Via Vandalino n. 7/14 cap 10141 (cfr. visura camerale del 17.9.2025 in atti);
- la debitrice è stata messa in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, essendo stata ritualmente convocata con notifica effettuata nelle modalità sopra riportate (pec del
5.9.2025);
- sussistono i requisiti soggettivi per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 121 CCII della convenuta, attesa la veste e l'attività commerciali della stessa (società a responsabilità limitata in liquidazione, che dalla visura camerale risulta aver ad oggetto la produzione di profumi e commercio all'ingrosso di profumeria) e la mancata prova da parte della convenuta del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co 1 lett. d) CCII, il cui onere della prova è posto a suo carico dall'art. 121 CCII.
Mette conto osservare sul punto che l'ammontare dei debiti risultanti dall'informativa , Pt_2 superiore ad un milione di euro, consente di escludere che si tratti di impresa minore;
- è provato anche lo stato di insolvenza di cui all'art. 121 CCII, definito dall'art. 2 co 1 lett.
b) come “stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”.
2 Deve rilevarsi che, trattandosi di società in liquidazione, appaiono applicabili i principi enunciati dalla Suprema Corte nella vigenza della l.f. in base ai quali “la valutazione del giudice, ai fini del giudizio sulla sussistenza dello stato di insolvenza, deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare
l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto - non proponendosi
l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte” (Cass. Ord., 18/12/2017, n. 30297). Nella fattispecie non constano elementi di attivo che consentano la soddisfazione delle obbligazioni contratte, di ammontare elevato tenuto conto del debito erariale di oltre un milione di euro.
Inoltre, deve rilevarsi che ha dato atto nel ricorso della avvenuta decadenza della Pt_2 convenuta dalla rottamazione c.d. quater, a cui aveva aderito il 30.5.2023, e dalla visura camerale risulta l'iscrizione, in data 23.12.2024, di una delibera del liquidatore ex art. 120 bis
CCII di proposizione di piano di ristrutturazione del debito ex art. 57 CCII (atto del 20.11.2024,
Notaio di Genova). Dalla visura emerge che, dopo aver esaminato il bilancio Persona_1 chiuso al 31.12.2023 “chiusosi con una perdita di euro 403.712,52 e vista la situazione debitoria nei confronti delle banche e dell' ”, il liquidatore ha ritenuto Parte_1 opportuno aderire al piano di ristrutturazione del debito di cui all'art. 57 CCII (pag. 4 e 5 della visura 17.9.2025). Ciò appare con maggiore dettaglio dalle pagg. 12 e 13 della visura.
Tuttavia, non risulta proposta alcuna domanda in tale senso presso questo Tribunale (cfr. attestazione di Cancelleria 27.10.2025), nè dalla visura emerge notizia che a tale delibera sia seguita la concreta proposizione di alcuno strumento di regolazione della crisi o insolvenza neppure presso altri Tribunali: Neppure vi è evidenza di alcuna pubblicità di misure protettive (la cui efficacia non consentirebbe di pronunciare la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale). Occorre rilevare che la ricorrente nulla ha allegato al riguardo, avendo unicamente indicato nelle conclusioni in modo generico “accertata la sussistenza dei presupposti ex art 121 Dlgs 14/2019 e l'assenza/mancato buon fine di accesso a strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza” e la mancata partecipazione al presente procedimento della convenuta, nonostante l'avvenuta notifica via pec, indicativa in via alternativa il disinteresse per le sorti dell'impresa o l'assenza di lettura della mail, comunque non consentendo di avere alcun elemento per escludere l'insolvenza e la possibilità di pronunciare la presente sentenza, a fronte dell'ingentissimo debito erariale, della decadenza
3 dalla rottamazione c.d. quater, dalla mancata pubblicità di alcuno strumento di regolazione della crisi o insolvenza dopo l'iscrizione di delibera ex art. 120 bis CCII del liquidatore;
- ai sensi dell'art. 49 co 5 CCII, l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore ad Euro 30.000,00, tenuto conto del credito di
. Pt_2
Ritenuto, per quanto esposto, che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale e rilevato che nella nomina del Curatore occorre tenere conto dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII.
P. Q. M.
dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
(c.f. ), con sede legale a Torino, Via Vandalino n. 7/14 cap
[...] P.IVA_2
10141; nomina
Giudice Delegato per la procedura la dott.ssa Carlotta Pittaluga;
nomina
Curatore il dott. che alla luce dell'organizzazione dello studio, risulta Persona_2 allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori Contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante della società di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta
4 a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 24 febbraio 2026 alle ore 14:45 nell'aula 12510 del Tribunale (ingresso 13, primo piano), per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale la ricorrente intende ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
segnala al Curatore che, ex art. 10 co 2 bis CCII, deve tempestivamente assegnare un congruo termine al debitore se persona fisica, nonché agli amministratori della società nei cui confronti
è aperta la liquidazione giudiziale per indicare l'indirizzo pec al quale intendono ricevere le comunicazioni relative alla procedura e le eventuali variazioni, avvertendolo che in caso di mancata indicazione dell'indirizzo pec o delle sue variazioni entro il termine assegnato per la comunicazione, o in caso di mancata consegna per cause imputabili al destinatario, tutte le
5 comunicazioni saranno eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 10 co 3 CCII;
autorizza la prenotazione a debito ai sensi dell'art. 146, d.p.r. 30.5.2002 n.115, ponendo sin da ora a carico del curatore l'onere di segnalare il sopraggiungere di 'disponibilità liquide' per consentire il recupero delle somme prenotate a debito;
dispone che la presente sentenza venga comunicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, al pubblico ministero, al Curatore, nonché al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi degli artt. 45 e 49, co 4, CCII.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 27.10.2025
ll Giudice estensore Il Presidente
(dott.ssa Carlotta Pittaluga) (dott. Enrico Astuni)
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