Art. 5.
Misure per il rafforzamento della lotta attiva ((contro gli incendi boschivi)) e ((dell'apparato sanzionatorio)) e modifiche alla legge 21 novembre 2000, n. 353 1. Alla legge 21 novembre 2000, n. 353 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Definizioni»;
2) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: « ((1-bis. Ai fini della pianificazione operativa regionale contenuta nel piano di cui all'articolo 3, per zone di interfaccia urbano-rurale si intendono le zone, aree o fasce, nelle quali l'interconnessione tra le abitazioni o altre strutture antropiche e le aree naturali o la vegetazione combustibile e' molto stretta)) »;
b) all'articolo 3, comma 3:
1) dopo la lettera c) e' inserita la seguente: «c-bis) le aree trattate ((con la tecnica del fuoco prescritto, come definita all'articolo 4, comma 2-bis)) ;»;
2) alla lettera f), dopo le parole «le azioni» sono inserite le seguenti: «e gli inadempimenti agli obblighi», ((la parola: "determinanti" e' sostituita dalle seguenti: ", che possono determinare")) e dopo le parole «di incendio boschivo di cui alle lettere c) e d)» sono aggiunte le seguenti: «, ((nonche' di incendi in zone di interfaccia urbano-rurale)) »;
3) alla lettera l), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ((anche di incendi in zone di interfaccia urbano-rurale)) »;
c) all'articolo 4:
1) al comma 1, dopo le parole «lettere c)» sono inserite le seguenti: «, c-bis)»;
2) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Gli interventi colturali di cui al comma 2 nonche' quelli di cui all'articolo 3, comma 3, lettera l), comprendono interventi di trattamento dei combustibili mediante tecniche selvicolturali ((ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c), del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34)) , inclusa la tecnica del fuoco prescritto intesa come applicazione esperta di fuoco su superfici pianificate, attraverso l'impiego di personale appositamente addestrato all'uso del fuoco e adottando prescrizioni e procedure operative preventivamente ((definite con apposite linee-guida predisposte)) dal Comitato tecnico che provvede all'istruttoria del Piano nazionale di coordinamento per l'aggiornamento tecnologico e l'accrescimento della capacita' operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. ((Fino alla data di entrata in vigore delle linee-guida restano valide le procedure e le prescrizioni eventualmente gia' definite in materia dai piani regionali di cui all'articolo 3. Al fine di stabilire la priorita' di interventi urgenti necessari per prevenire e mitigare i danni conseguenti agli incendi nelle aree piu' esposte al rischio idrogeologico e idraulico, oltre alle richiamate tecnologie di monitoraggio del territorio, si possono utilizzare rilievi diretti di campo eseguiti da tecnici esperti, in modo da consentire di individuare gli effettivi livelli di rischio. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente comma con le risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica)) »;
((2-bis) dopo il comma 2-bis sono inseriti i seguenti:
"2-ter. I piani antincendio boschivo e i piani operativi nazionali approvati nell'ambito della programmazione dei fondi strutturali 2021/2027 finalizzati alla sicurezza e all'incolumita' dei territori e delle persone devono coordinarsi con i documenti previsti dall'articolo 6 del testo unico di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34.
2-quater. Gli interventi colturali di cui al comma 2 nonche' quelli di cui all'articolo 3, comma 3, lettera l), devono tenere conto delle specificita' delle aree protette o degli habitat di interesse conservazionistico")) ;
d) all'articolo 7:
1) al comma 1, dopo la parola «con» sono inserite le seguenti: «attrezzature manuali, controfuoco e»;
2) al comma 6, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Le regioni ((stabiliscono, con proprie risorse disponibili a legislazione vigente,)) compensi incentivanti in misura proporzionale ai risultati conseguiti in termini di riduzione delle aree percorse dal fuoco.»;
e) all'articolo 10:
1) al comma 1, settimo periodo, dopo le parole «il pascolo e la caccia» sono aggiunte le seguenti: «ed e', altresi', vietata, per tre anni, la raccolta dei prodotti del sottobosco»;
((2) al comma 2, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "I comuni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possono avvalersi, ai fini di cui al primo periodo, del supporto tecnico messo a disposizione dalle strutture organizzative della regione o da altri soggetti operanti nell'ambito territoriale della medesima regione muniti delle necessarie capacita' tecniche")) ;
((2-bis) al comma 3, le parole: "lire 60.000", "lire 120.000", "lire 400.000" e "lire 800.000" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "euro 45", "euro 90", "euro 300" e "euro 600")) ;
3) al comma 3, e' aggiunto, infine, il seguente periodo: «Nel caso di trasgressione al divieto di pascolo di cui al presente comma e' sempre disposta la confisca degli animali se il proprietario ha commesso il fatto su soprassuoli delle zone boscate percorsi da incendio in relazione al quale il medesimo e' stato condannato, nei dieci anni precedenti, per il reato di cui all' articolo 423-bis, primo comma, del codice penale .»;
4) al comma 5, e' aggiunto, infine, il seguente periodo: «Nelle medesime aree sono, altresi' obbligatori gli adempimenti individuati ai sensi del medesimo articolo 3, comma 3, lettera f), ((l'inottemperanza ai quali)) puo' determinare, anche solo potenzialmente, l'innesco di incendio.»;
((4-bis) al comma 6, le parole: "lire 2.000.000 e non superiore a lire 20.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 5.000 e non superiore a euro 50.000")) .
2. Il Ministero dell'interno comunica alle Camere e pubblica ((nel proprio sito internet istituzionale)) , annualmente, le informazioni relative al numero e alla localizzazione delle denunce effettuate per le trasgressioni ai divieti previsti dall' articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353 , e per le condanne riportate per il reato di incendio boschivo di cui all' articolo 423-bis del codice penale , oltre che le risultanze delle attivita' di cui all'articolo 2, comma 3, del presente decreto.
3. Le informazioni di cui al comma 2 sono fornite dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, dal Ministero della giustizia, dal Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri e dai comandi dei Corpi Forestali delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, per quanto di rispettiva competenza, entro il 30 marzo di ogni anno, con modalita' idonee alla relativa pubblicazione e prive di dati personali sensibili.
4. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei commi 2 e 3 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Misure per il rafforzamento della lotta attiva ((contro gli incendi boschivi)) e ((dell'apparato sanzionatorio)) e modifiche alla legge 21 novembre 2000, n. 353 1. Alla legge 21 novembre 2000, n. 353 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Definizioni»;
2) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: « ((1-bis. Ai fini della pianificazione operativa regionale contenuta nel piano di cui all'articolo 3, per zone di interfaccia urbano-rurale si intendono le zone, aree o fasce, nelle quali l'interconnessione tra le abitazioni o altre strutture antropiche e le aree naturali o la vegetazione combustibile e' molto stretta)) »;
b) all'articolo 3, comma 3:
1) dopo la lettera c) e' inserita la seguente: «c-bis) le aree trattate ((con la tecnica del fuoco prescritto, come definita all'articolo 4, comma 2-bis)) ;»;
2) alla lettera f), dopo le parole «le azioni» sono inserite le seguenti: «e gli inadempimenti agli obblighi», ((la parola: "determinanti" e' sostituita dalle seguenti: ", che possono determinare")) e dopo le parole «di incendio boschivo di cui alle lettere c) e d)» sono aggiunte le seguenti: «, ((nonche' di incendi in zone di interfaccia urbano-rurale)) »;
3) alla lettera l), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ((anche di incendi in zone di interfaccia urbano-rurale)) »;
c) all'articolo 4:
1) al comma 1, dopo le parole «lettere c)» sono inserite le seguenti: «, c-bis)»;
2) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Gli interventi colturali di cui al comma 2 nonche' quelli di cui all'articolo 3, comma 3, lettera l), comprendono interventi di trattamento dei combustibili mediante tecniche selvicolturali ((ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c), del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34)) , inclusa la tecnica del fuoco prescritto intesa come applicazione esperta di fuoco su superfici pianificate, attraverso l'impiego di personale appositamente addestrato all'uso del fuoco e adottando prescrizioni e procedure operative preventivamente ((definite con apposite linee-guida predisposte)) dal Comitato tecnico che provvede all'istruttoria del Piano nazionale di coordinamento per l'aggiornamento tecnologico e l'accrescimento della capacita' operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. ((Fino alla data di entrata in vigore delle linee-guida restano valide le procedure e le prescrizioni eventualmente gia' definite in materia dai piani regionali di cui all'articolo 3. Al fine di stabilire la priorita' di interventi urgenti necessari per prevenire e mitigare i danni conseguenti agli incendi nelle aree piu' esposte al rischio idrogeologico e idraulico, oltre alle richiamate tecnologie di monitoraggio del territorio, si possono utilizzare rilievi diretti di campo eseguiti da tecnici esperti, in modo da consentire di individuare gli effettivi livelli di rischio. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente comma con le risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica)) »;
((2-bis) dopo il comma 2-bis sono inseriti i seguenti:
"2-ter. I piani antincendio boschivo e i piani operativi nazionali approvati nell'ambito della programmazione dei fondi strutturali 2021/2027 finalizzati alla sicurezza e all'incolumita' dei territori e delle persone devono coordinarsi con i documenti previsti dall'articolo 6 del testo unico di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34.
2-quater. Gli interventi colturali di cui al comma 2 nonche' quelli di cui all'articolo 3, comma 3, lettera l), devono tenere conto delle specificita' delle aree protette o degli habitat di interesse conservazionistico")) ;
d) all'articolo 7:
1) al comma 1, dopo la parola «con» sono inserite le seguenti: «attrezzature manuali, controfuoco e»;
2) al comma 6, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Le regioni ((stabiliscono, con proprie risorse disponibili a legislazione vigente,)) compensi incentivanti in misura proporzionale ai risultati conseguiti in termini di riduzione delle aree percorse dal fuoco.»;
e) all'articolo 10:
1) al comma 1, settimo periodo, dopo le parole «il pascolo e la caccia» sono aggiunte le seguenti: «ed e', altresi', vietata, per tre anni, la raccolta dei prodotti del sottobosco»;
((2) al comma 2, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "I comuni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possono avvalersi, ai fini di cui al primo periodo, del supporto tecnico messo a disposizione dalle strutture organizzative della regione o da altri soggetti operanti nell'ambito territoriale della medesima regione muniti delle necessarie capacita' tecniche")) ;
((2-bis) al comma 3, le parole: "lire 60.000", "lire 120.000", "lire 400.000" e "lire 800.000" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "euro 45", "euro 90", "euro 300" e "euro 600")) ;
3) al comma 3, e' aggiunto, infine, il seguente periodo: «Nel caso di trasgressione al divieto di pascolo di cui al presente comma e' sempre disposta la confisca degli animali se il proprietario ha commesso il fatto su soprassuoli delle zone boscate percorsi da incendio in relazione al quale il medesimo e' stato condannato, nei dieci anni precedenti, per il reato di cui all' articolo 423-bis, primo comma, del codice penale .»;
4) al comma 5, e' aggiunto, infine, il seguente periodo: «Nelle medesime aree sono, altresi' obbligatori gli adempimenti individuati ai sensi del medesimo articolo 3, comma 3, lettera f), ((l'inottemperanza ai quali)) puo' determinare, anche solo potenzialmente, l'innesco di incendio.»;
((4-bis) al comma 6, le parole: "lire 2.000.000 e non superiore a lire 20.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 5.000 e non superiore a euro 50.000")) .
2. Il Ministero dell'interno comunica alle Camere e pubblica ((nel proprio sito internet istituzionale)) , annualmente, le informazioni relative al numero e alla localizzazione delle denunce effettuate per le trasgressioni ai divieti previsti dall' articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353 , e per le condanne riportate per il reato di incendio boschivo di cui all' articolo 423-bis del codice penale , oltre che le risultanze delle attivita' di cui all'articolo 2, comma 3, del presente decreto.
3. Le informazioni di cui al comma 2 sono fornite dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, dal Ministero della giustizia, dal Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri e dai comandi dei Corpi Forestali delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, per quanto di rispettiva competenza, entro il 30 marzo di ogni anno, con modalita' idonee alla relativa pubblicazione e prive di dati personali sensibili.
4. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei commi 2 e 3 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.