Articolo 3 della Legge 18 giugno 1998, n. 207
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3 luglio 1998
Art. 3. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 408 milioni annue a decorrere dal 1977, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni del bilancio.
Entrata in vigore il 3 luglio 1998