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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 09/04/2025, n. 1599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1599 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5155/2017
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
In data 9 aprile 2025 la Giudice Grazia Roscigno dà atto che entrambe le patti hanno depositato note scritte ex art. 127ter c.p.c.
Pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. depositandola al fascicolo telematico.
La Giudice
Grazia Roscigno REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice, dott. Grazia Roscigno, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5155/2017 promossa da:
(C.F. , con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. LIOI CIRO DANILO
APPELLANTE contro
(C.F. , con il patrocinio CP_1 P.IVA_1 dell'avv. POTO MICHELA
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, notificato in data 30/5/2017,
[...]
ha proposto appello avverso la sentenza n. 6308/2016 Parte_1 resa dal Giudice di Pace di Salerno in data 16/12/2016 con la quale era stata parzialmente accolta la domanda di risarcimento danni da lui proposta nei confronti di Controparte_2
pag. 2/11 A fondamento dell'appello ha premesso:
− di essere legale rappresentate dell'impresa “Eden 2000”;
− che, in data 8/5/2013, gli era stato consegnato, con deposito in cassetta postale, un avviso di giacenza di due at ti giudiziari inviati a mezzo raccomandata nn. AG 76584232026 -1 e AG
76584232025-0;
− che non aveva provveduto nell'immediatezza al loro ritiro e, in data 30/5/2013, gli erano stati notificati due atti di pignoramento immobiliare ai danni di un fabbricato di cui era comproprietario, ubicato in Montecorvino Pugliano, richiesti dall'avv. Katia Bisogno per conto di eseguiti a Parte_2 seguito della sentenza n. 2100/12 avverso di lui emessa dal
Tribunale di Salerno in data 23/8/2012 (R.G. 1108/06);
− che i pignoramenti immobiliari erano stati notificati per due differenti importi dei quali uno risultava essere pari ad € 16.851,02
e l'altro, relativo alle spese anticipate dal legale, recava quale somma oggetto di ingiunzione € 3.738,59;
− che nel corpo degli atti vi era il riferimento alla notifica intervenuta al suo indirizzo in data 13/5/2013 di due precetti con annessa sentenza esecutiva;
− di non aver mai ricevuto alcuna notificazione né della domanda introduttiva del giudizio civile recante R.G. 1108/06, né dei titoli in esecuzione, né dei relativi precetti propedeutici al pignoramento immobiliare;
− che, vista l'impossibilità di richiedere l'ablazione ex art. 555
c.p.c. allorquando non risultino perfezionate le notifiche di titolo e precetto e non risultino decorsi i termini individuati dal precetto medesimo, aveva delegato al ritiro delle Parte_3 raccomandate;
− che gli atti in questione risultavano ritirati in data 13/5/2013 da due differenti soggetti ambedue muniti di delega;
pag. 3/11 − che, non avendo delegato nessun'altro soggetto se non
[...]
, si era recato personalmente presso l'ufficio postale dove Parte_3 la direttrice aveva confessato l'errore nella consegna degli atti e gli aveva riferito di essere riuscita a recuperare i plichi;
− che gli stessi plichi erano risultati palesemente aperti e, pertanto, si era rifiutati di riceverli;
− che, aveva adito il Giudice di Pace di Salerno per richiedere il risarcimento dei danni patiti da pari ad € Controparte_2
5.000,00;
− che il Giudice, in virtù della difficoltà di provare il preciso ammontare del danno derivante dall'avviata procedura di pignoramento immobiliare, aveva accolto la domanda liquidandogli in via equitativa € 500,00.
Ha, poi, dedotto:
- violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. – arbitraria ed erronea interpretazione delle risultanze probatorie in ordine al quantum.
Ha rassegnato, pertanto, le seguenti conclusioni: «Piaccia all'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accogliere la domanda e dichiarare esclusivo responsabile dei fatti di causa il dipendente delle Filiale di S alerno Succ.
4 -P.zza Ferrovia e per CP_2
l'effetto condannare, le in persona del legale Controparte_3 rappresentante p.t., al pagamento a favore dell'appellante della ulteriore somma di € 4.500,00 per danni o di quella somma maggiore o minore che il giud ice riterrà di giustizia col favore della rivalutazione e degli interessi dal dì del fatto al soddisfo – diritti ed onorari di causa del presente giudizio».
Si è costituita tardivamente in giudizio con Controparte_2 memoria difensiva nella quale ha eccepito:
• la tardività dell'impugnazione per omessa osservanza del pag. 4/11 termine semestrale;
• l'inammissibilità dell'appello per essere stata resa dal Giudice di Pace secondo equità;
• la genericità ed infondatezza delle doglianze dell'appellante;
• l'infondatezza della domanda in quanto il caso di specie non tratta di un mancato recapito, ma di un mero ritardo al quale i dipendenti postali hanno posto riparo;
• che, successivamente, è stato il a rifiutare gli atti Parte_1 essendo consapevole di essere assoggettato a un'azione esecutiva;
• l'infondatezza dell'appello in quanto il danno andava limitato solo al danno prevedibile e, se fosse stato provato in primo grado, il Giudice non lo avrebbe liquidato secondo equità.
Ha concluso, quindi, per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: «voglia l'adito Giudice rilevare le eccezioni preliminari che non consentono il contraddittorio e nel caso dovesse esaminare il merito del gravame, respingerlo, giacché infondato in fatto ed in diritto, con la conferma quindi della sentenza n.6308/16 del G.d.P di Salerno».
Dopo rinvii dovuti al carico di ruolo e alla necessità di dare prioritaria definizione ai fascicoli di precedente iscrizione, la causa
è stata rinviata alla data odierna per la precisazione delle conclusioni e contestual e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
***
Preliminarmente, va rigettata d'inammissibilità dell'appello per tardività, formulata da in quanto la Controparte_2 pubblicazione della sentenza appellata è avvenuta il 21/12/2016, data dalla quale iniziano a decorrere i sei mesi per la proposizione dell'appello e, nello specifico, il termine ultimo scadeva il
21/6/2017, mentre l'atto di appello risulta essere stato notificato in data 30/5/2017, dunque, tempestivamente.
L'appello è, quindi, ammissibile.
pag. 5/11 1. Sull'eccezione di inammissibilità dell'appello per essersi il
Giudice di primo grado pronunciato secondo equità, è bene rilevare che l'attuale formulazione dell'art. 339, comma 3 c.p.c., come sostituito dall'art. 1 D. Lgs.
2.2.2006 n. 40, prevede ch e “le sentenze del Giudice di Pace pronunciate secondo equità a norma dell'art. 113, comma 2, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori d ella materia”. Nessuno dei motivi di appello articolati dal Parte_1 può essere inquadrato nelle ipotesi previste dalla disposizione in esame, atteso che l'odierno appellante lamenta l'erronea liquidazione, da parte del Giudice di Pace, dei danni da lui patiti
(censura esorbitante quelle deducibili ai sensi dell'art. 339 co. 3
c.p.c., poiché, alla disposizione invocata, segnatamente l'art. 116
c.p.c., non è ascrivibile carattere né di norma procedimentale o costituzionale o comunitaria, né di principio re golatore della materia) e il vizio di omessa o illogica motivazione (il rimedio dell'appello per vizio motivazionale è ammesso unicamente nell'ipotesi di radicale assenza della motivazione, ovvero laddove la parte motiva del provvedimento sia del tutto ine sistente, meramente apparente o insanabilmente contraddittoria, e non anche, nell'ipotesi in cui siano contestate le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione nella parte motiva del provvedimento, diversamente consentendosi una elusi one del disposto di cui all'art. 339 c.p.c.). Può essere, però, invocato, a sostegno dell'ammissibilità del presente appello, l'art. 113, comma
2 c.p.c. nella parte in cui prevede che il Giudice di Pace decide secondo equità le cause il cui valore (sino al la data del 30 ottobre
2021) non ecceda i 1.100,00.
Secondo il consolidato orientamento di legittimità, per stabilire se una sentenza del giudice di pace sia stata pronunciata secondo pag. 6/11 equità, e sia quindi appellabile solo nei limiti di cui all'art. 339. 3
c.p.c., deve aversi riguardo esclusivamente al valore oggettivo della causa, da determinarsi secondo i princìpi di cui agli artt. 10 e ss.
c.p.c., sulla base della domanda proposta, restando irrilevante il contenuto della decisione, ovvero che il giudice d i pace abbia, in concreto, deciso la controversia, secondo diritto ovvero secondo equità (Cass. Civ. sentenza 18.01.2018 n. 1210); del pari irrilevante
è il valore indicato dall'attore ai fini del pagamento del contributo unificato (Cass. Civ. sentenza del 24.05.2019 n. 14174).
In maniera dirimente, nel caso in esame, l'odierno appellante, in primo grado, ha quantificato specificatamente la domanda concludendo con la condanna di «al risarcimento in CP_2 favore dell'istante, della somma di € 5.000,00 il tutto rivalutato e con interessi dal dì del dovuto e fino all'effettivo soddisfo, contenuto nei limiti di competenza del Giudice adito».
Pertanto, la domanda proposta in primo grado era di gran lunga superiore al limite di euro 1.100,00, rendendo irrilevante che il
Giudice abbia, in mancanza dei presupposti per una valutazione specifica dei danni arrecati al , liquidato in via Parte_1 equitativa €500,00.
L'eccezione è, pertanto, rigettata.
2. Tanto premesso, va osservato nel merito che l'odierno appellante lamenta la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per aver il Giudice di primo grado omesso di valutare le risultanze probatorie in ordine al quantum della domanda.
Si precisa che tale facoltà è rimessa al Giudice ai sensi dell'art. 1226 cod. civ. il quale dispone che la valutazione equitativa è consentita ogniqualvolta il danno non possa essere provato nel suo preciso ammontare.
Il tal senso, la Suprema Corte afferma: «Il potere di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e
pag. 7/11 2056 c.c., costituisce espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c. ed il suo esercizio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, senza necessità della richiesta di parte, dando luogo ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, con l'unico limite di non potere surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza, dovendosi, peraltro, intendere l'impossibilità di provare
l'ammontare preciso del danno in senso relativo e ritenendosi sufficiente anche una difficoltà sol o di un certo rilievo. In tali casi, non è, invero, consentita al giudice del merito una decisione di
"non liquet", risolvendosi tale pronuncia nella negazione di quanto, invece, già definitivamente accertato in termini di esistenza di una condotta generat rice di danno ingiusto e di conseguente legittimità della relativa richiesta risarcitoria. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione del giudice d'appello che, pur avendo ritenuto raggiunta la prova dell'esistenza del danno alla reput azione personale e commerciale derivante da indebita segnalazione alla centrale rischi della Banca
d'Italia, non aveva provveduto alla sua liquidazione equitativa)»
(Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 13515 del 29/04/2022).
Con la sentenza appellata così si stat uiva: «Relativamente al quantum, constatata la grave difficoltà a dare la prova del preciso ammontare, questo Giudice ritiene di far ricorso ad una valutazione in via equitativa ex art. 1226 cod. civ. in riferimento al danno derivante dall'avviata procedura di pignoramento immobiliare, conclusasi successivamente con una transazione e comportante comunque un aggravio di spese.
pag. 8/11 Alla luce di quanto esposto, ritiene questo Giudice di liquidare all'attore in via equitativa la somma di € 500,00 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo […]»
Ebbene, il Giudice ha correttamente ritenuto l'impossibilità di poter far rientrare il danno occorso al danneggiato in un ammontare ben preciso, non rinvenendosene i presupposti.
E invero, il mero verificarsi del disserv izio, anche se, come accertato in primo grado, risulta incontestato e incontestabile – visto l'omesso appello di (tardivamente costituita nel CP_2 presente grado) – ammesso l'errore in cui è incorso il proprio dipendente nel consegnare i plichi contenenti i titoli esecutivi e i precetti a persone non munite di valida delega, non è di per sé sufficiente a provare lo specifico aggravio di spese e competenze che il assume di aver subito. Parte_1
Pertanto, il Giudice una volta accertato l'an, e, quindi, la verificazione del disservizio, ha correttamente ritenuto di dover liquidare il danno in via equitativa non essendo possibile determinarlo nel suo esatto importo.
Si vuole evidenziare che, nel caso di specie, a essere stato liquidato, e quindi a essere impassibile di valutazione certa, è il mero danno ascrivibile alla convenuta a seguito del disservizio, reso ancora più incerto dalla circostanza per cui il ha Parte_1 ammesso, non solo di aver ricevuto gli avvisi di giacenza dei due atti giudiziari (non ritirati tempestivamente per l'opposizione, v. punti 2, 3 e 7 dell'atto di citazione in primo grado, a cui attribuire valenza confessoria, vista la firma dell'attore, apposta a margine dell'atto, sul punto Cass. Sez. 2 -, Ordinanza n. 23809 del
04/08/2023), ma anche di essersi poi recato alle poste per ritirare i plichi, confermando che la notifica si sarebbe in ogni caso perfezionata, al di là dell'errore in cui sono incorsi i dipendenti di alla quale, quindi, non possono esse re Controparte_2
pag. 9/11 ascritte le ulteriori conseguenze della procedura esecutiva a cui è stato sottoposto l'appellante.
Ciò posto, non è di alcun rilievo la quantificazione effettuata dal sulla scorta della fattura di € 5.000,00 depositata Parte_1 dall'avvocato del creditore procedente, non potendo quest'ultima qualificarsi come prova dell'effettivo danno subito dall'appellante a seguito della condotta di ma correlata alla Controparte_2 procedura esecutiva in corso.
Non si comprende a cosa si riferisca l'appellante quando afferma di aver perso la possibilità di chiedere l'“ablazione” – «si rivolgeva al proprio legale di fiducia dal quale apprendeva l'impossibilità di richiedere l'ablazione ex art. 555 c.p.c. allorquando non risultino perfezionate le notifiche degl i atti preliminari (titolo e precetto) e non risultino decorsi i termini individuati dal precetto medesimo»
(punto 6 dell'atto di appello) – che, nell'unica accezione giuridica del termine, si riferisce all'atto che comporta trasferimenti coattivi di cose (beni o utilità) a vantaggio di pubbliche amministrazioni.
Ad ogni modo, come già detto, lo stesso appellante in primo grado ha ammesso di avere volutamente ignorato gli avvisi di giacenza, per cui l'intempestività delle eventuali e nemmeno precisate attività difensive che gli sarebbero state precluse non sono sicuramente ascrivibili a . CP_2
L'appello, quindi, deve essere rigettato non sussistendo alcun dubbio sulla corretta decisione del Giudice di primo grado che, ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., ha liquidato il danno nella misura indicata, del tutto congrua.
3. Le spese seguono la soccombenza dell'appellante e sono liquidate ai medi per la fase di studio e introduttiva e ai minimi per quella di trattazione e istruttoria;
deve tenersi conto della carenza assertiva dell'appellante in punto di maggior danno subito rispetto a quello liquidato, vista l'arbitrarietà e l'inconferenza del pag. 10/11 parametro suggerito, da cui desumere, se non la manifesta infondatezza dell'appello, la sua frustraneità.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, 1 quater, del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
A) Rigetta l'appello;
B) Condanna l'appellante a rimborsare alla parte appellata le spese di lite, che si liquidano in € 1.702,00 per compenso d'avvocato, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge;
C) Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, 1 quater, del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
9 aprile 2025
La Giudice
Grazia Roscigno
pag. 11/11
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
In data 9 aprile 2025 la Giudice Grazia Roscigno dà atto che entrambe le patti hanno depositato note scritte ex art. 127ter c.p.c.
Pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. depositandola al fascicolo telematico.
La Giudice
Grazia Roscigno REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice, dott. Grazia Roscigno, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5155/2017 promossa da:
(C.F. , con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. LIOI CIRO DANILO
APPELLANTE contro
(C.F. , con il patrocinio CP_1 P.IVA_1 dell'avv. POTO MICHELA
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, notificato in data 30/5/2017,
[...]
ha proposto appello avverso la sentenza n. 6308/2016 Parte_1 resa dal Giudice di Pace di Salerno in data 16/12/2016 con la quale era stata parzialmente accolta la domanda di risarcimento danni da lui proposta nei confronti di Controparte_2
pag. 2/11 A fondamento dell'appello ha premesso:
− di essere legale rappresentate dell'impresa “Eden 2000”;
− che, in data 8/5/2013, gli era stato consegnato, con deposito in cassetta postale, un avviso di giacenza di due at ti giudiziari inviati a mezzo raccomandata nn. AG 76584232026 -1 e AG
76584232025-0;
− che non aveva provveduto nell'immediatezza al loro ritiro e, in data 30/5/2013, gli erano stati notificati due atti di pignoramento immobiliare ai danni di un fabbricato di cui era comproprietario, ubicato in Montecorvino Pugliano, richiesti dall'avv. Katia Bisogno per conto di eseguiti a Parte_2 seguito della sentenza n. 2100/12 avverso di lui emessa dal
Tribunale di Salerno in data 23/8/2012 (R.G. 1108/06);
− che i pignoramenti immobiliari erano stati notificati per due differenti importi dei quali uno risultava essere pari ad € 16.851,02
e l'altro, relativo alle spese anticipate dal legale, recava quale somma oggetto di ingiunzione € 3.738,59;
− che nel corpo degli atti vi era il riferimento alla notifica intervenuta al suo indirizzo in data 13/5/2013 di due precetti con annessa sentenza esecutiva;
− di non aver mai ricevuto alcuna notificazione né della domanda introduttiva del giudizio civile recante R.G. 1108/06, né dei titoli in esecuzione, né dei relativi precetti propedeutici al pignoramento immobiliare;
− che, vista l'impossibilità di richiedere l'ablazione ex art. 555
c.p.c. allorquando non risultino perfezionate le notifiche di titolo e precetto e non risultino decorsi i termini individuati dal precetto medesimo, aveva delegato al ritiro delle Parte_3 raccomandate;
− che gli atti in questione risultavano ritirati in data 13/5/2013 da due differenti soggetti ambedue muniti di delega;
pag. 3/11 − che, non avendo delegato nessun'altro soggetto se non
[...]
, si era recato personalmente presso l'ufficio postale dove Parte_3 la direttrice aveva confessato l'errore nella consegna degli atti e gli aveva riferito di essere riuscita a recuperare i plichi;
− che gli stessi plichi erano risultati palesemente aperti e, pertanto, si era rifiutati di riceverli;
− che, aveva adito il Giudice di Pace di Salerno per richiedere il risarcimento dei danni patiti da pari ad € Controparte_2
5.000,00;
− che il Giudice, in virtù della difficoltà di provare il preciso ammontare del danno derivante dall'avviata procedura di pignoramento immobiliare, aveva accolto la domanda liquidandogli in via equitativa € 500,00.
Ha, poi, dedotto:
- violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. – arbitraria ed erronea interpretazione delle risultanze probatorie in ordine al quantum.
Ha rassegnato, pertanto, le seguenti conclusioni: «Piaccia all'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accogliere la domanda e dichiarare esclusivo responsabile dei fatti di causa il dipendente delle Filiale di S alerno Succ.
4 -P.zza Ferrovia e per CP_2
l'effetto condannare, le in persona del legale Controparte_3 rappresentante p.t., al pagamento a favore dell'appellante della ulteriore somma di € 4.500,00 per danni o di quella somma maggiore o minore che il giud ice riterrà di giustizia col favore della rivalutazione e degli interessi dal dì del fatto al soddisfo – diritti ed onorari di causa del presente giudizio».
Si è costituita tardivamente in giudizio con Controparte_2 memoria difensiva nella quale ha eccepito:
• la tardività dell'impugnazione per omessa osservanza del pag. 4/11 termine semestrale;
• l'inammissibilità dell'appello per essere stata resa dal Giudice di Pace secondo equità;
• la genericità ed infondatezza delle doglianze dell'appellante;
• l'infondatezza della domanda in quanto il caso di specie non tratta di un mancato recapito, ma di un mero ritardo al quale i dipendenti postali hanno posto riparo;
• che, successivamente, è stato il a rifiutare gli atti Parte_1 essendo consapevole di essere assoggettato a un'azione esecutiva;
• l'infondatezza dell'appello in quanto il danno andava limitato solo al danno prevedibile e, se fosse stato provato in primo grado, il Giudice non lo avrebbe liquidato secondo equità.
Ha concluso, quindi, per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: «voglia l'adito Giudice rilevare le eccezioni preliminari che non consentono il contraddittorio e nel caso dovesse esaminare il merito del gravame, respingerlo, giacché infondato in fatto ed in diritto, con la conferma quindi della sentenza n.6308/16 del G.d.P di Salerno».
Dopo rinvii dovuti al carico di ruolo e alla necessità di dare prioritaria definizione ai fascicoli di precedente iscrizione, la causa
è stata rinviata alla data odierna per la precisazione delle conclusioni e contestual e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
***
Preliminarmente, va rigettata d'inammissibilità dell'appello per tardività, formulata da in quanto la Controparte_2 pubblicazione della sentenza appellata è avvenuta il 21/12/2016, data dalla quale iniziano a decorrere i sei mesi per la proposizione dell'appello e, nello specifico, il termine ultimo scadeva il
21/6/2017, mentre l'atto di appello risulta essere stato notificato in data 30/5/2017, dunque, tempestivamente.
L'appello è, quindi, ammissibile.
pag. 5/11 1. Sull'eccezione di inammissibilità dell'appello per essersi il
Giudice di primo grado pronunciato secondo equità, è bene rilevare che l'attuale formulazione dell'art. 339, comma 3 c.p.c., come sostituito dall'art. 1 D. Lgs.
2.2.2006 n. 40, prevede ch e “le sentenze del Giudice di Pace pronunciate secondo equità a norma dell'art. 113, comma 2, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori d ella materia”. Nessuno dei motivi di appello articolati dal Parte_1 può essere inquadrato nelle ipotesi previste dalla disposizione in esame, atteso che l'odierno appellante lamenta l'erronea liquidazione, da parte del Giudice di Pace, dei danni da lui patiti
(censura esorbitante quelle deducibili ai sensi dell'art. 339 co. 3
c.p.c., poiché, alla disposizione invocata, segnatamente l'art. 116
c.p.c., non è ascrivibile carattere né di norma procedimentale o costituzionale o comunitaria, né di principio re golatore della materia) e il vizio di omessa o illogica motivazione (il rimedio dell'appello per vizio motivazionale è ammesso unicamente nell'ipotesi di radicale assenza della motivazione, ovvero laddove la parte motiva del provvedimento sia del tutto ine sistente, meramente apparente o insanabilmente contraddittoria, e non anche, nell'ipotesi in cui siano contestate le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione nella parte motiva del provvedimento, diversamente consentendosi una elusi one del disposto di cui all'art. 339 c.p.c.). Può essere, però, invocato, a sostegno dell'ammissibilità del presente appello, l'art. 113, comma
2 c.p.c. nella parte in cui prevede che il Giudice di Pace decide secondo equità le cause il cui valore (sino al la data del 30 ottobre
2021) non ecceda i 1.100,00.
Secondo il consolidato orientamento di legittimità, per stabilire se una sentenza del giudice di pace sia stata pronunciata secondo pag. 6/11 equità, e sia quindi appellabile solo nei limiti di cui all'art. 339. 3
c.p.c., deve aversi riguardo esclusivamente al valore oggettivo della causa, da determinarsi secondo i princìpi di cui agli artt. 10 e ss.
c.p.c., sulla base della domanda proposta, restando irrilevante il contenuto della decisione, ovvero che il giudice d i pace abbia, in concreto, deciso la controversia, secondo diritto ovvero secondo equità (Cass. Civ. sentenza 18.01.2018 n. 1210); del pari irrilevante
è il valore indicato dall'attore ai fini del pagamento del contributo unificato (Cass. Civ. sentenza del 24.05.2019 n. 14174).
In maniera dirimente, nel caso in esame, l'odierno appellante, in primo grado, ha quantificato specificatamente la domanda concludendo con la condanna di «al risarcimento in CP_2 favore dell'istante, della somma di € 5.000,00 il tutto rivalutato e con interessi dal dì del dovuto e fino all'effettivo soddisfo, contenuto nei limiti di competenza del Giudice adito».
Pertanto, la domanda proposta in primo grado era di gran lunga superiore al limite di euro 1.100,00, rendendo irrilevante che il
Giudice abbia, in mancanza dei presupposti per una valutazione specifica dei danni arrecati al , liquidato in via Parte_1 equitativa €500,00.
L'eccezione è, pertanto, rigettata.
2. Tanto premesso, va osservato nel merito che l'odierno appellante lamenta la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per aver il Giudice di primo grado omesso di valutare le risultanze probatorie in ordine al quantum della domanda.
Si precisa che tale facoltà è rimessa al Giudice ai sensi dell'art. 1226 cod. civ. il quale dispone che la valutazione equitativa è consentita ogniqualvolta il danno non possa essere provato nel suo preciso ammontare.
Il tal senso, la Suprema Corte afferma: «Il potere di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e
pag. 7/11 2056 c.c., costituisce espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c. ed il suo esercizio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, senza necessità della richiesta di parte, dando luogo ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, con l'unico limite di non potere surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza, dovendosi, peraltro, intendere l'impossibilità di provare
l'ammontare preciso del danno in senso relativo e ritenendosi sufficiente anche una difficoltà sol o di un certo rilievo. In tali casi, non è, invero, consentita al giudice del merito una decisione di
"non liquet", risolvendosi tale pronuncia nella negazione di quanto, invece, già definitivamente accertato in termini di esistenza di una condotta generat rice di danno ingiusto e di conseguente legittimità della relativa richiesta risarcitoria. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione del giudice d'appello che, pur avendo ritenuto raggiunta la prova dell'esistenza del danno alla reput azione personale e commerciale derivante da indebita segnalazione alla centrale rischi della Banca
d'Italia, non aveva provveduto alla sua liquidazione equitativa)»
(Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 13515 del 29/04/2022).
Con la sentenza appellata così si stat uiva: «Relativamente al quantum, constatata la grave difficoltà a dare la prova del preciso ammontare, questo Giudice ritiene di far ricorso ad una valutazione in via equitativa ex art. 1226 cod. civ. in riferimento al danno derivante dall'avviata procedura di pignoramento immobiliare, conclusasi successivamente con una transazione e comportante comunque un aggravio di spese.
pag. 8/11 Alla luce di quanto esposto, ritiene questo Giudice di liquidare all'attore in via equitativa la somma di € 500,00 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo […]»
Ebbene, il Giudice ha correttamente ritenuto l'impossibilità di poter far rientrare il danno occorso al danneggiato in un ammontare ben preciso, non rinvenendosene i presupposti.
E invero, il mero verificarsi del disserv izio, anche se, come accertato in primo grado, risulta incontestato e incontestabile – visto l'omesso appello di (tardivamente costituita nel CP_2 presente grado) – ammesso l'errore in cui è incorso il proprio dipendente nel consegnare i plichi contenenti i titoli esecutivi e i precetti a persone non munite di valida delega, non è di per sé sufficiente a provare lo specifico aggravio di spese e competenze che il assume di aver subito. Parte_1
Pertanto, il Giudice una volta accertato l'an, e, quindi, la verificazione del disservizio, ha correttamente ritenuto di dover liquidare il danno in via equitativa non essendo possibile determinarlo nel suo esatto importo.
Si vuole evidenziare che, nel caso di specie, a essere stato liquidato, e quindi a essere impassibile di valutazione certa, è il mero danno ascrivibile alla convenuta a seguito del disservizio, reso ancora più incerto dalla circostanza per cui il ha Parte_1 ammesso, non solo di aver ricevuto gli avvisi di giacenza dei due atti giudiziari (non ritirati tempestivamente per l'opposizione, v. punti 2, 3 e 7 dell'atto di citazione in primo grado, a cui attribuire valenza confessoria, vista la firma dell'attore, apposta a margine dell'atto, sul punto Cass. Sez. 2 -, Ordinanza n. 23809 del
04/08/2023), ma anche di essersi poi recato alle poste per ritirare i plichi, confermando che la notifica si sarebbe in ogni caso perfezionata, al di là dell'errore in cui sono incorsi i dipendenti di alla quale, quindi, non possono esse re Controparte_2
pag. 9/11 ascritte le ulteriori conseguenze della procedura esecutiva a cui è stato sottoposto l'appellante.
Ciò posto, non è di alcun rilievo la quantificazione effettuata dal sulla scorta della fattura di € 5.000,00 depositata Parte_1 dall'avvocato del creditore procedente, non potendo quest'ultima qualificarsi come prova dell'effettivo danno subito dall'appellante a seguito della condotta di ma correlata alla Controparte_2 procedura esecutiva in corso.
Non si comprende a cosa si riferisca l'appellante quando afferma di aver perso la possibilità di chiedere l'“ablazione” – «si rivolgeva al proprio legale di fiducia dal quale apprendeva l'impossibilità di richiedere l'ablazione ex art. 555 c.p.c. allorquando non risultino perfezionate le notifiche degl i atti preliminari (titolo e precetto) e non risultino decorsi i termini individuati dal precetto medesimo»
(punto 6 dell'atto di appello) – che, nell'unica accezione giuridica del termine, si riferisce all'atto che comporta trasferimenti coattivi di cose (beni o utilità) a vantaggio di pubbliche amministrazioni.
Ad ogni modo, come già detto, lo stesso appellante in primo grado ha ammesso di avere volutamente ignorato gli avvisi di giacenza, per cui l'intempestività delle eventuali e nemmeno precisate attività difensive che gli sarebbero state precluse non sono sicuramente ascrivibili a . CP_2
L'appello, quindi, deve essere rigettato non sussistendo alcun dubbio sulla corretta decisione del Giudice di primo grado che, ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., ha liquidato il danno nella misura indicata, del tutto congrua.
3. Le spese seguono la soccombenza dell'appellante e sono liquidate ai medi per la fase di studio e introduttiva e ai minimi per quella di trattazione e istruttoria;
deve tenersi conto della carenza assertiva dell'appellante in punto di maggior danno subito rispetto a quello liquidato, vista l'arbitrarietà e l'inconferenza del pag. 10/11 parametro suggerito, da cui desumere, se non la manifesta infondatezza dell'appello, la sua frustraneità.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, 1 quater, del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
A) Rigetta l'appello;
B) Condanna l'appellante a rimborsare alla parte appellata le spese di lite, che si liquidano in € 1.702,00 per compenso d'avvocato, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge;
C) Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, 1 quater, del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
9 aprile 2025
La Giudice
Grazia Roscigno
pag. 11/11