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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 09/06/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro -
composta dai Signori Magistrati
Dott. Lucio Benvegnù - Presidente relatore -
Dott. Annalisa Multari - Consigliere -
Dott. Andrea Doardo - Giudice ausiliario -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 159 del Ruolo 2024, promossa in questa sede di appello con ricorso depositato il 18/12/2024
da
(C.F. ), in persona del legale rappresen- Parte_1 P.IVA_1
tante pro tempore sig.ra rappresentata e difesa dagli Avv.Massimo Parte_2
Balestra e Andrea Lucci in forza di procura del 2/5/2022, valida per ogni fase e grado del processo, ritrasmessa per via telematica, unitamente al ricorso d'appello, come copia per immagine su supporto informatico di originale analogico
- appellante -
contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dalle Avv. Controparte_1 CodiceFiscale_1
Daniela Graziani e Giulia Pividori in forza di procura speciale valida anche per l'ap-
pello ritrasmessa per via telematica, unitamente alla memoria difensiva di costituzio-
ne in appello, come copia per immagine su supporto informatico di originale analogi-
co
- appellato -
Oggetto della causa: giudizio di appello contro la sentenza n.370/2024 del Tribunale di Udine - accertamento di diritto alla qualifica superiore / pagamento differenze retributive / impugnazione di sanzioni disciplinari e licenziamento.
Causa chiamata all'udienza di discussione del 10/4/2025.
Conclusioni
Per l'appellante: voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Trieste, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, sospendere l'esecutorietà della Sentenza del Tribu-
nale di Udine nr. 370/2024 del 12/11/2024, notificata in data 21/11/2024, emessa nel proc. 148/22, ed, in riforma della medesima Sentenza rigettare le domande formulate dal Sig. nei confronti della in quanto infondate in fatto ed Controparte_1 Parte_1
in diritto con vittoria di spese del doppio grado del giudizio.
Per l'appellato: nel merito in via principale: - respingersi l'appello promosso da
[...]
e, per l'effetto, confermarsi in ogni sua parte la sentenza n. Parte_3
370/2024 pubblicata il 12.11.2024 pronunciata dal Tribunale di Udine, Sezione
Lavoro, nel procedimento n. 148/2022 R.L.; - spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio interamente rifusi. In via istruttoria anche ai sensi degli artt. 346 e 359
c.p.c. si insta specificamente per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie formulate nel ricorso introduttivo del giudizio e con memoria difensiva a seguito di domanda riconvenzionale depositata il 16.9.2022, che di seguito si riportano integralmente.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
Con ricorso di data 11/3/2022 - premessa la descrizione della Controparte_1
sua storia lavorativa e della società - esponeva che quest'ultima l'aveva as- Parte_1
sunto il 30/12/2015 dopo un periodo di collaborazione iniziato il 28/5/2010 e for-
malizzato con sei contratti di collaborazione a progetto;
che all'inizio del rapporto di collaborazione egli era stato adibito ai settori Assistenza, Manutenzione e Sistema
informativo interno, ma le sue mansioni si erano progressivamente ampliate;
che pri-
ma e dopo l'assunzione aveva continuato a svolgere attività autonoma di consulenza informatica tramite la sua impresa individuale;
che durante il rapporto di lavoro su-
bordinato aveva continuato a svolgere le precedenti mansioni, come definite nell'ulti-
Pag.2 mo contratto di collaborazione a progetto, dedicandosi anche allo sviluppo dei servizi offerti dalla società datrice di lavoro nonchè allo sviluppo degli aspetti commerciali ed all'acquisizione e gestione della clientela;
che, pur non avendo formale potere di firma, era lui ad elaborare i preventivi, rapportandosi direttamente con i clienti, a de-
cidere il corrispettivo dei servizi offerti nonchè il contenuto delle comunicazioni poi inviate dall'amministrazione di a fungere da referente diretto per i clienti Parte_1
dai quali si recava per far fronte alle loro richieste, a sviluppare e gestire in autonomia i nuovi progetti per i clienti, a selezionare e gestire il personale della società, ad oc-
cuparsi della gestione amministrativa dell'azienda, partecipando anche alla gestione finanziaria;
che nel 2020 il rapporto tra lui e l'amministratrice sig.ra si era Pt_2
incrinato a causa delle loro diverse visioni riguardo agli obiettivi dell'impresa; che ad agosto di quell'anno la sig.ra gli aveva chiesto per la prima volta una rico- Pt_2
gnizione sui progetti da lui curati e sugli incarichi in corso;
che a ottobre la sig.ra gli aveva comunicato l'intenzione di chiudere il settore dell'assistenza siste- Pt_2
mistica ed egli, preso atto della divergenza di visione, aveva proposto una chiusura bonaria del rapporto, non accettata dall'amministratrice che anzi l'aveva invitato ad accettare altre offerte di lavoro e l'aveva collocato in cassa integrazione a zero ore;
che dopo quattro mesi di cassa integrazione, durante i quali egli era sempre rimasto a disposizione del datore di lavoro, il 26/2/2021 aveva ricevuto una prima contesta-
zione disciplinare alla quale ne erano seguite altre tre, l'ultima delle quali sanzionata con il licenziamento.
Deduceva quindi il ricorrente che l'inquadramento a lui attribuito al momento dell'assunzione come dipendente (2a categoria poi livello D1) non corrispondeva alle sue effettive mansioni, riconducibili invece alla 8a categoria, livello A1, o quantome-
no alle categorie 7a o 6a del CCNL;
che la società datrice di lavoro l'aveva illegit-
timamente collocato in cassa integrazione a zero ore;
che il licenziamento intimatogli da era illegittimo in quanto fondato su addebiti disciplinari tardivi, privi di Parte_1
fondamento e pretestuosi;
che anzi il recesso datoriale doveva essere qualificato come ritorsivo e perciò nullo;
che era suo diritto ottenere anche il riconoscimento del diritto
Pag.3 d'autore e di utilizzazione economica del software SistemaAPP Congressuale;
e infine che gli era dovuto il risarcimento delle spese legali sostenute per ottenere in via monitoria il pagamento del trattamento di fine rapporto.
Si costituiva in giudizio la società convenuta replicando che al suo interno non esistevano posizioni di lavoro corrispondenti all'8° livello e certo non era possi-
bile l'attribuzione di un livello così elevato a un dipendente addetto a un settore, l'assi-
stenza sistemistica, che rappresentava una percentuale minoritaria del fatturato ed era sempre stato in passivo;
che il sig. aveva svolto le mansioni ordinarie di un CP_1
sistemista, corrispondenti al suo livello di inquadramento, senza responsabilità nei confronti dei clienti;
che il sig. non era mai stato autorizzato a svolgere con CP_1
la sua ditta individuale attività di consulenza informatica in concorrenza con il suo datore di lavoro;
che l'impugnazione del licenziamento era avvenuta dopo la scadenza del termine legale di 180 giorno;
che l'azione ex art.2041 c.c. era inammissibile;
e che era il sig. a dover risarcire i danni causati con la sua condotta inadem- CP_1
piente.
Con ordinanza di data 26/11/2022 il Tribunale di Udine, accogliendo l'ecce-
zione sollevata dalla convenuta, dichiarava la propria incompetenza per materia sulla domanda relativa al software SistemaAPP congressuale.
Esaminati i testi indicati dalle parti il giudice decideva la causa con sentenza emessa il 12/11/2024 osservando che la società convenuta non aveva specificamente contestati i fatti esposti dal ricorrente nei capitoli 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 30, 31, 33,
da 39 a 69 da 71 a 93, 116, 117,118, da 135 a 144, 148, da 151 a 157, 161, 165, 166,
169, 170, da 202 a 207, da 215 a 217, per cui tali fatti dovevano ritenersi provati;
che le circostanze non contestate e le dichiarazioni dei testi confermavano che il sig.
aveva ricevuto numerosi incarichi, da lui svolti con autonomia operativa e CP_1
organizzativa, e in particolare era stato responsabile del settore assistenza sistemistica e informatica, aveva selezionato e coordinato i dipendenti sistemisti nonchè organiz-
zato il loro lavoro, aveva gestito la clientela in piena autonomia, aveva incrementato i servizi offerti da promuovendo lo sviluppo e la commercializzazione di Parte_1
Pag.4 programmi applicativi per computer, aveva collaborato con gli amministratori nella programmazione finanziaria dell'azienda e contribuito a definire le strategie d'impre-
sa; che tali mansioni non erano affatto riconducibili alla 2a o 3a categoria del CCNL,
ma neppure alla 7a e tanto meno alla 8a, e che pertanto il sig. aveva diritto CP_1
ad essere inquadrato nella 6a categoria ed a percepire le conseguenti differenze retri-
butive; che erano rimasti sconosciuti i criteri utilizzati per scegliere il sig. CP_1
come lavoratore da collocare in cassa integrazione per lungo tempo;
che la prima contestazione disciplinare formulata a carico del sig. era in parte tardivo, in CP_1
parte generico e per il resto smentito dalle deposizioni testimoniali;
che la seconda contestazione era priva di fondamento;
che al contrario erano fondate la terza e la quarta contestazione, essendovi prova dell'avvenuta violazione da parte del sig. Pt_4
dell'obbli-go di fedeltà previsto dall'art.2105 c.c.; che ciò portava ad escludere
[...]
la natura ritorsiva del licenziamento;
che la sanzione espulsiva doveva però essere ritenuta eccessiva, rientrando i fatti addebitati al sig. nell'illecito discipli- CP_1
nare previsto dell'art.9, titolo VII, del CCNL e punito con sanzione conservativa;
che,
avendo solo sette dipendenti, ed essendo infondata l'eccezione di decaden- Parte_1
za sollevata dalla società convenuta, al lavoratore spettava la tutela indennitaria pre-
vista dall'art.9 del d.lgs. 23/2015 oltre all'indennità sostitutiva del preavviso;
che al ricorrente era altresì dovuto il rimborso delle spese legali sostenute per ottenere il pagamento del trattamento di fine rapporto;
e infine che doveva essere respinta la domanda riconvenzionale proposta da mancando sufficienti allegazioni e Parte_1
prove riguardo ai pretesi danni da essa subiti.
Contro questa decisione ha proposto appello per i motivi che ver- Parte_1
ranno qui di seguito esaminati;
si è costituito il sig insistendo per la confer- CP_1
ma dell'impugnata sentenza.
1. Con il primo motivo d'appello afferma che erroneamente il Tribu- Parte_1
nale di Udine ha ricondotto le mansioni del sig alla 6a categoria, CP_1
piuttosto che alla 2a o 3a del CCNL applicato al rapporto di lavoro.
Pag.5 In particolare sostiene la società appellante che l'attività di selezione, coordi-
namento e organizzazione del lavoro dei dipendenti assunti come sistemisti rientra nella declaratoria della categoria 3a super, e connota anche quelle delle categorie 4a e 5a; che l'attività dell'assistente sistemista rientra nella categoria
2a o 3a nonchè nella 4a e 5a; che la gestione della clientela è compresa fra le mansioni proprie del sistemista informatico;
che la redazione di preventivi è
tipica della figura del contabile e rientra pertanto nella 5a categoria;
che l'atti-
vità di commercializzazione e promozione di servizi non è riconducibile alla figura dell'approvvigionatore, inserita nella 5a categoria.
Ciò premesso rileva che il Giudice di primo grado non ha adeguata- Parte_1
mente motivato la sua decisione di attribuire invece al sig. il diritto CP_1
ad essere inquadrato nella 6a categoria, e ciò anche con specifico riferimento ai parametri della abitualità e prevalenza delle pretese mansioni superiori.
1.1. L'appellante non contesta quindi la ricostruzione delle mansioni svolte in con-
creto dal sig. , effettuata dal Tribunale di Udine sulla base delle cir- CP_1
costanze esposte in ricorso e non contestate dalla società convenuta e delle di-
chiarazioni dei testi esaminati nel corso dell'istruttoria; ne deriva che, in man-
canza di specifiche censure su questa parte della sentenza, si deve ritenere de-
finitivamente dimostrato che il lavoratore (come si legge a pag.22 dell'impu-
gnata sentenza) "era responsabile del proprio settore (assistenza sistemisti-
ca informatica), coordinando i dipendenti assunti con mansioni di sistemista
e provvedendo alla loro selezione ed organizzazione del loro lavoro, incluse
le ferie;
anche oltre il suo ambito di stretta competenza (assistenza sistemisti-
ca),...aveva piena autonomia nella gestione della clientela, ha incrementato i
servizi forniti dalla resistente, organizzandone l'erogazione attraverso la
promozione dello sviluppo e la commercializzazione di programmi applicativi
per computers e di sistemi automatici per l'elaborazione dei dati, di siti web
e di piattaforme per la formazione a distanza;
ha collaborato con gli ammini-
stratori nella programmazione finanziaria, fornendo il suo contributo per
Pag.6 definire le strategie imprenditoriali alla luce delle esigenze della clientela e
delle competenze dei collaboratori".
1.2. Ciò che invece contesta è la decisione del Tribunale di ritenere che Parte_1
le mansioni così individuate e descritte rientrino nella 6a categoria e non in-
vece nella 2a (attribuita al sig. al momento dell'assunzione) o nella CP_1
3a (cui il lavoratore è stato promosso a decorrere da ottobre 2017).
1.2.1. Esaminando le declaratorie delle categorie dalla 2a alla 5a risulta chiaramente che queste - e soprattutto la 2a e la 3a - riguardano mansioni esecutive o mera-
mente operative (seppure di complessità crescente dalla più bassa alla più ele-
vata), senza (o con un limitato) potere di iniziativa autonoma e senza poteri decisionali.
E infatti appartengono alla 2a categoria i lavoratori "che svolgono attività per
abilitarsi alle quali occorrono un breve periodo di pratica e conoscenze pro-
fessionali di tipo elementare" oppure "attività amministrative che non richie-
dono in modo particolare preparazione, esperienza e pratica di ufficio"; alla
3a i lavoratori che "svolgono attività esecutive di natura tecnica o ammini-
strativa che richiedono in modo particolare preparazione e pratica di ufficio
o corrispondente esperienza di lavoro"; alla 3a super i lavoratori che, in ag-
giunta, svolgono compiti di tutoraggio e assumono la veste di team leader (che evidentemente sono attività diverse da quella consistente nel selezionare, or-
ganizzare e dirigere dei lavoratori); alla 4a i lavoratori che "guidano e control-
lano con apporto di competenza tecnico-pratica un gruppo di altri lavoratori,
ma senza iniziativa per la condotta ed il risultato delle lavorazioni" oppure
"svolgono attività di semplice coordinamento e controllo di carattere tecnico
o amministrativo o attività esecutive di particolare rilievo"; alla 5a i lavoratori che compiono "con maggiore autonomia esecutiva e con l'apporto di partico-
lare e personale competenza operazioni su apparati o attrezzature complessi,
che presuppongono la conoscenza della tecnologia specifica del lavoro e del
funzionamento degli apparati stessi" oppure "guidano e controllano con ap-
Pag.7 porto di adeguata competenza tecnico-pratica un gruppo di altri lavoratori,
esercitando un certo potere di iniziativa per la condotta ed i risultati delle
lavorazioni" o ancora "svolgono attività amministrative o tecniche caratteriz-
zate da adeguata autonomia operativa nei limiti dei princìpi, norme e proce-
dure valevoli per il campo di attività in cui operano".
1.2.2. E' evidente allora che la posizione rivestita in azienda dal sig. era CP_1
ben diversa da quella descritta nelle declaratorie appena citate.
Sul punto si deve osservare che il sig. , prima di essere assunto come CP_1
dipendente a fine dicembre 2015, aveva collaborato ininterrottamente con sin dal mese di giugno 2010 in forza di successivi contratti di lavo- Parte_1
ro a progetto, nei quali si dava atto che il prestatore d'opera era "in possesso
delle indispensabili conoscenze professionali" occorrenti per "svolgere un
programma di lavoro...in assoluta autonomia"; programma consistente (in base ai primi cinque contratti) nel "seguire l'assistenza, la manutenzione e
l'evoluzione dell'hardware e dei software di base sul client e sul server dei
clienti assegnati", essendo richiesta a questo scopo al collaboratore "una spic-
cata capacità di relazionarsi con gli altri membri del gruppo di lavoro e di
saper sviluppare, anche in assenza di specifiche funzionali di dettaglio e in
autonomia, soluzioni progettuali volte a raggiungere gli obiettivi e le scaden-
ze di progetto che verranno definite", e poi ampliato, nell'ultimo contratto,
fino a comprendere la "gestione dell'Assistenza Sistemistica con il compito di
mantenere uno standard elevato del servizi offerti ai clienti del Committente",
assumendo "la responsabilità del coordinamento di specifici progetti di lavo-
ro derivanti da eventuali richieste dei clienti, come sopra specificati o anche
nuovi clienti, individuati di volta in volta dal Committente", la gestione del
Sistema Informativo Interno, il compito di curare il "mantenimento degli at-
tuali clienti e promuovere iniziative per aumentare la visibilità del Commit-
tente favorendo l'acquisizione di nuovi clienti" e di "prendersi carico del co-
ordinamento del progetti individuati e assegnati dal Committente, con l'obiet-
Pag.8 tivo di portarli a conclusione utilizzando la propria professionalità e i mezzi
e gli strumenti sotto indicati".
E questi compiti - con le relative e specifiche competenze professionali ed esperienze maturate - il sig. ha conservato anche dopo essere stato CP_1
assunto e nel corso del rapporto di lavoro subordinato (come ha accertato il
Tribunale di Udine): è evidente perciò che non poteva essere inquadrato nella
2a categoria (cui appartengono quei lavoratori che svolgono attività produttive o manuali semplici per cui non occorrono conoscenze professionali) e neppu-
re nella 3a categoria (cui appartengono quei lavoratori che svolgono attività
per le quali è sufficiente un periodo di pratica corrispondente, al più, alla durata di un corso per diploma di qualifica, o attività esecutive che implicano preparazione e pratica d'ufficio).
1.2.3. Neppure le categorie 4a e 5a erano confacenti alle mansioni affidate da
[...]
al sig. (come accertate dal Giudice di primo grado). Pt_3 CP_1
In queste categorie sono infatti compresi vari profili professionali che presen-
tano, quanto al contenuto, delle analogie e similitudini con le attività espletate dal ricorrente: in entrambe compaiono infatti il segretario, il contabile e conta-
bile clienti, l'operatore, il disegnatore, il programmatore e il metodista di mac-
chine a controllo numerico e, nella 5a, anche l'approvvigionatore, il tecnico di laboratorio, il tecnico di sala prove, il programmatore produzione, l'analista di tempi, l'analista di processi e cicli, l'analista di metodi.
Si tratta però, stando alle declaratorie contrattuali, di lavoratori vincolati a precise istruzioni (per la 4a categoria) o comunque ad indicazioni datoriali e procedure, metodologie o schemi preesistenti e in uso nel settore (per la 5a ca-
tegoria) e quindi lavoratori dotati, al più, di una mera autonomia operativa.
1.2.4. Il Tribunale di Udine ha accertato invece, sulla scorta dei fatti non contestati e delle deposizioni dei testi, che il sig. godeva di un ambito di auto- CP_1
nomia e poteri di iniziativa ben maggiori: egli era infatti (come si è già detto)
responsabile del settore dell'assistenza sistemistica, anche con il potere di
Pag.9 selezionare e dirigere i lavoratori ad esso addetti;
era dotato di piena autono-
mia nella gestione della clientela;
poteva individuare, promuovere lo sviluppo e commercializzare nuovi servizi e applicativi per computer;
collaborava con gli amministratori della società nella programmazione finanziaria e nella defi-
nizione delle strategie dell'impresa.
Solo nella declaratoria della 6a categoria (e non anche in quelle delle categorie inferiori) compaiono, come caratteristiche tipiche, lo svolgimento di funzioni direttive, la discrezionalità di poteri, la facoltà di decisione, l'autonomia di iniziativa nei limiti delle direttive generali.
Risulta perciò corretta e pienamente condivisibile la decisione del Tribunale
di affermare il diritto del sig. ad essere inquadrato nella 6a categoria CP_1
del CCNL ed a percepire le conseguenti differenze retributive.
2. Con il secondo motivo di appello censura la decisione del Tribunale Parte_1
di Udine esponendo che il Giudice, dopo aver confermato l'avvenuta violazio-
ne da parte del sig. dei doveri di non concorrenza e di fedeltà, e CP_1
quindi la fondatezza degli addebiti a lui mossi con le ultime due contestazioni disciplinari, si è contraddetto ed ha dichiarato illegittimo il licenziamento, ri-
conducendo erroneamente le condotte del lavoratore ad una fattispecie punita dal CCNL con una sanzione conservativa.
2.1. Sul punto si deve osservare innanzitutto che la condotta contestata al sig.
con la lettera del 29/3/2021, pur essendo stata sinteticamente ri- CP_1
chiamata nella lettera con cui è stato disposto il licenziamento, era già stata sanzionata da il 20/5/2021 con due giorni di sospensione;
la mede- Parte_1
sima condotta non poteva quindi essere nuovamente valorizzata per commi-
nare al lavoratore un'ulteriore sanzione (espulsiva), dovendosi ricordare che
"in tema di procedimento disciplinare privatistico, qualora il datore di la-
voro abbia esercitato il potere disciplinare nei confronti del prestatore di la-
voro in relazione a determinati fatti, non può farlo una seconda volta, in re-
Pag.10 lazione agli stessi fatti, nemmeno ove provveda ad una diversa valutazione
o configurazione giuridica della fattispecie, e, avendo ormai consumato il
potere disciplinare, gli è consentito solo di tener conto delle sanzioni even-
tualmente applicate, entro il biennio, ai fini della recidiva" (così in massima
Cassazione Sez. L, Sentenza n. 12321 del 14/04/2022; nello stesso senso Sez.
L, Sentenza n. 26815 del 23/10/2018; Sez. L, Sentenza n. 17912 del
12/09/2016; Sez. L, Sentenza n. 22388 del 22/10/2014); recidiva che però, in concreto, non è stata contestata al lavoratore (come avrebbe dovuto essere fat-
to)1 con la lettera del 21/5/2021 da cui ha preso avvio il procedimento discipli-
nare conclusosi con il licenziamento.
Il fatto che il Tribunale di Udine abbia ritenuto sussistente l'infrazione oggetto della terza contestazione disciplinare mossa da al sig. è Parte_1 CP_1
perciò irrilevante ai fini della decisione sulla legittimità del licenziamento.
2.2. Quanto all'ultima contestazione disciplinare, il Giudice di primo grado ha rite-
nuto provato l'accordo in forza del quale il sig. poteva svolgere, in CP_1
costanza di rapporto di lavoro con attività imprenditoriale autono- Parte_1
ma nel settore informatico, ma solo eseguendo prestazioni diverse da quelle fornite dalla società datrice di lavoro ai suoi clienti;
e pertanto ha concluso
Parte_ che - operando (quale collaboratore di a favore di CP_1 CP_2
già cliente di - ha violato l'obbligo di fedeltà (mentre ha escluso Parte_1
che vi fosse stato storno di clientela, anch'esso oggetto di contestazione disci-
plinare).
Questa parte della decisione non è stata impugnata dal lavoratore e quindi si deve ritenere che l'accertamento ivi contenuto sia ormai incontestabile.
Ciò di cui si discute ancora, per effetto dell'appello proposto da è Parte_1
invece la correttezza della decisione del Giudice di primo grado nella parte in
Pag.11 cui ha ritenuto che il fatto sopra descritto (come anche quello oggetto della terza contestazione disciplinare) sia riconducibile alla previsione del Titolo
VII, art.9 lettera b) del CCNL.
2.2.1. La norma appena citata considera punibile con l'ammonizione scritta, la multa o la sospensione il lavoratore che "fuori dell'azienda compia, per conto terzi, lavoro di pertinenza dell'azienda stessa".
La fattispecie astratta descritta dal CCNL corrisponde perfettamente alla con-
dotta concreta del sig. : costui infatti è stato accusato, e ritenuto col- CP_1
pevole, di aver eseguito, quale collaboratore di ("per conto terzi"), CP_2
delle prestazioni professionali ("lavoro") corrispondenti ai servizi già forniti
Parte_ da al suo ex cliente ("di pertinenza dell'azienda stessa") e ciò Parte_1
mentre ne era ancora dipendente, seppure in cassa integrazione ("fuori del-
l'azienda").
Non vi è pertanto alcuna contraddizione fra il presupposto su cui si fonda il ragionamento del Tribunale (e cioè la sussistenza della condotta addebitata al lavoratore) e la conclusione finale (ovvero la riconducibilità di questa con-
dotta a una determinata previsione normativa).
2.2.2. Afferma a sostegno della sua censura, che l'art.9 del CCNL non si Parte_1
occupa della violazione degli obblighi di non concorrenza e di fedeltà.
Certamente è vero che il testo della norma non utilizza queste espressioni, ma si tratta di un dato formale irrilevante: guardando alla sostanza del fenomeno
è infatti palese che eseguire per conto ed a favore di terzi, durante il rapporto
(ma al di fuori del tempo) di lavoro, delle prestazioni rientranti nell'oggetto dell'ordinaria attività d'impresa del proprio datore di lavoro (e cioè appunto tenere la condotta prevista dalla disposizione contrattuale) costituisce proprio un'attività qualificabile come concorrenza indebita e violazione dell'obbligo di fedeltà.
2.2.3. Afferma ancora che il fatto addebitato al sig. non rientra Parte_1 CP_1
nella previsione dell'art.9 a causa della sua estrema gravità, desunta dall'avere
Pag.12 il lavoratore screditato il suo datore di lavoro allo scopo di sottrargli un clien-
te.
A questo proposito si deve però osservare che il fatto di aver espresso valuta-
zioni negative sull'operato di era già stato sanzionato con il provve- Parte_1
dimento disciplinare del 20/5/2021 (seguito alla contestazione del 29/3/2021)
e quindi, come già detto, non poteva essere (ri)utilizzato come elemento costi-
tutivo della condotta punita con il licenziamento;
e che il Tribunale di Udine
ha escluso la sussistenza dello storno di clientela (con una decisione che, per questa parte, non è stata oggetto di specifica censura).
In aggiunta si deve considerare che il CCNL prevede specificamente le ipotesi di maggiore gravità rispetto a quella dell'art.9 lettera g), sanzionando con il li-
cenziamento con preavviso il caso della "esecuzione senza permesso di lavori nell'azienda per conto proprio o di terzi, di lieve entità senza impiego di mate- riale dell'azienda" (art.10, lettera A, comma 2, lettera c) e con il licenziamen- to senza preavviso il caso della "esecuzione senza permesso di lavori nell'a- zienda per conto proprio o di terzi, di non lieve entità e/o con l'impiego di materiale dell'azienda" (art.10, lettera B, comma 2, lettera g); ipotesi queste che in concreto non si sono verificate (se non altro perchè è mancato il requi-
sito dello svolgimento dei lavori "nell'azienda", poichè il sig. ha CP_1
agito al di fuori dell'orario di lavoro).
2.2.4. Nessuna critica è stata poi sviluppata dall'appellante riguardo all'interpreta-
zione data dal Giudice di primo grado all'art.3 comma 2 del d.lgs. 23/2015,
sulla scorta della sentenza della Corte Costituzionale n.129/94 in quanto rela-
tiva ad una fattispecie analoga a quella discussa in causa;
e alla decisione di applicare, in difetto del necessario requisito numerico, la tutela obbligatoria dell'art.9, quantificando l'indennità ivi prevista in quattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR (decisione questa non impu-
gnata neppure dal lavoratore).
Pag.13 3. L'appello proposto da va quindi integralmente respinto. Parte_1
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Trieste, definitivamente pronunciando, così decide:
respinge l'appello proposto da contro la sentenza del Parte_1
Tribunale di Udine n.370/2024 di data 12/11/2024, che per l'effetto integralmente conferma;
condanna la società appellante a rifondere all'appellato anche le spese di lite di questo grado di giudizio, che liquida in complessivi Euro 9.048,00 oltre spese forfettarie nella misura massima di tariffa, IVA e CPA di legge;
dà atto della sussi-
stenza in capo all'appellante dei presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater del
D.P.R. 115/2002.
Trieste, 10/4/2025.
Il Presidente Estensore
(dott.Lucio Benvegnù)
Pag.14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 "In tema di licenziamento disciplinare, la preventiva contestazione dell'addebito al lavoratore incolpato deve riguardare, a pena di nullità del licenziamento stesso, anche la recidiva (o comunque i precedenti disciplinari che la integrano), ove questa rappresenti elemento costitutivo della mancanza addebitata" (così in massima Cassazione Sez. L, Sentenza n. 23924 del 25/11/2010; nello stesso senso Sez. L, Sentenza n. 18294 del 23/12/2002; Sez. L, Sentenza n. 1909 del 25/01/2018).