Articolo 1 della Legge 18 marzo 1976, n. 134
Articolo 2
Versione
9 maggio 1976
Art. 1.
Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 3 maggio 1955, n. 408 , e' modificato come segue:
"L'armatore, datore di lavoro del personale sopra specificato, e' obbligato a versare all'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare un contributo pari allo 0,50 per cento della retribuzione valevole per il calcolo dei contributi per l'assicurazione contro le malattie della gente di mare".
Entrata in vigore il 9 maggio 1976