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Sentenza 12 novembre 2024
Sentenza 12 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 12/11/2024, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai IG.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice Rel.
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SU DOMANDA CONGIUNTA
nel procedimento iscritto al n. 2224 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno
2024 vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. MALTAGLIATI PATRIZIA, giusta Parte_1
delega in atti
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. MALTAGLIATI PATRIZIA, giusta Controparte_1
delega in atti
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti MOTIVI DELLA DECISIONE
Le risultanze processuali permettono di affermare con certezza che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi e era ormai divenuta intollerabile. Parte_1 Controparte_1
Tanto si evince dalle decise e categoriche affermazioni rese in proposito dalle parti durante il presente giudizio. Ne consegue che deve essere dichiarata la separazione personale dei coniugi Pt_1
e .
[...] Controparte_1
Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, ritenute adeguate, che vengono quindi omologate in questa sede e trascritte in dispositivo.
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando;
- omologa la separazione personale di e , coniugi Parte_1 Controparte_1
per matrimonio contratto in data 11.09.1999 in Savona (SV), trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del Comune di Savona al numero 81, parte II, serie B, anno 1999, alle condizioni di seguito esposte:
1. la casa coniugale sita in Savona Via N.S. Del Monte 20/5 viene assegnata alla IG.ra CP_1
finché vi continuerà a vivere unitamente alla figlia minore , e comunque fino
[...] Per_1
all'indipendenza economica di quest'ultima;
2. i coniugi concordano affinché nella casa coniugale permanga la maggior parte dell'arredamento ad esclusione di una parte di beni cui il IG. tiene particolarmente e che avrà cura di Pt_1
trasferire presso la propria abitazione in accordo con la moglie, appena gli sarà possibile;
3. il IG. ha già trasferito la propria residenza presso la nuova abitazione, sita in Savona Pt_1
Via Dei Sormani 8/4, immobile in affitto il cui canone di locazione ammonta ad euro 550,00 oltre ad euro 50,00 mensili circa per le spese di amministrazione;
4. la figlia viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori e manterrà collocazione e Per_1
residenza presso la madre, frequenta il secondo anno di scuola superiore presso il Liceo Per_1
Classico Chiabrera Martini di Savona, pratica lo sport della pallavolo presso l'Ass.ne sportiva
Sabazia di Vado Ligure e segue gli allenamenti settimanali del lunedì, mercoledì e venerdì;
5. anche il figlio già maggiorenne ma non economicamente autosufficiente manterrà Per_2
residenza presso la madre;
6. i coniugi hanno concordato quale assegno a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma di euro 800,00 mensili a carico del IG. , da corrispondersi entro i primi 10 giorni di ogni Pt_1
mese, oltre il 50% delle spese straordinarie come meglio specificate nel protocollo del 21.04.2017
redatto dalla Sez. Famiglia del Tribunale di Savona;
7. i coniugi dividono altresì le spese per l'alloggio ed il vitto del figlio poiché maggiorenne Per_2
ma non economicamente indipendente il quale è dedito agli studi presso l'Università di Pavia,
Facoltà di Scienze Politiche ed internazionali;
8. il canone di locazione per l'abitazione ove vive il figlio in Pavia è di euro 380,00 mensili oltre le spese di amministrazione, costi divisi nella quota di metà ciascuno da parte di entrambi i coniugi. I
genitori provvederanno altresì alle necessità primarie di , all' occorrenza in Per_2 Persona_3
misura paritaria la carta di credito del figlio, affinché appunto possa provvedere alle esigenze quotidiane;
nonché le spese per il mantenimento della vettura Fiat Panda che utilizza;
Per_2
9. I IG.ri e sono entrambi economicamente indipendenti e rinunciano Pt_1 CP_1
reciprocamente a qualsivoglia richiesta di un contributo al mantenimento a carico e a favore dell'uno e dell'altro coniuge, destinando la somma di euro 800,00 esclusivamente al mantenimento dei figli,
nella misura di euro 400 per ciascun figlio;
10. I IG.ri e sono comproprietari per la quota del 50% ciascuno degli immobili Pt_1 CP_1
acquistati nel corso del matrimonio, l'uno corrispondente la casa coniugale, di cui condivideranno le spese straordinarie, mentre per quelle ordinarie i costi verranno sostenuti in via esclusiva dalla
IG.ra , che ivi abita;
e l'altro immobile, di cui hanno acquistato la nuda proprietà e sito in CP_1 Savona Via Nizza 28D entrambi provvedono alle spese straordinarie;
11. I coniugi provvederanno a utilizzare quanto depositato nel C/C presso la Banca BPM, euro
5.600,00 per sostenere le spese comuni per il figlio ed in generale per le spese straordinarie Per_2
tutte;
12. L'assegno unico familiare, per accordo tra i coniugi;
viene trattenuto in via esclusiva dalla IG.ra
; CP_1
13. la IG.ra presta la massima disponibilità affinché il padre possa mantenere continui CP_1
rapporti con i figli e, a tal fine, il IG. terrà con sé la figlia due weekend alternati al Pt_1 Per_1
mese ed un pomeriggio o una giornata intera durante la settimana, con possibilità di pernottamento.
Il figlio frequenterà liberamente la casa del padre. Il IG. potrà altresì vedere e Per_2 Pt_1
tenere la figlia minore con sé liberamente, in qualsiasi momento, previo accordo con la madre;
14. il IG. potrà trascorrere altresì con la figlia 15 giorni consecutivi durante l'estate e 7 Pt_1
giorni durante le festività natalizie, da concordarsi con la madre e coincidente con il periodo di ferie degli stessi. Per tutte le festività dell'anno viene seguito il principio dell'alternanza;”
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 8.11.2024
Il Giudice estensore Il Presidente
(Dott.ssa Erica Passalalpi) (Dott.ssa Lorena Canaparo)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai IG.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice Rel.
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SU DOMANDA CONGIUNTA
nel procedimento iscritto al n. 2224 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno
2024 vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. MALTAGLIATI PATRIZIA, giusta Parte_1
delega in atti
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. MALTAGLIATI PATRIZIA, giusta Controparte_1
delega in atti
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti MOTIVI DELLA DECISIONE
Le risultanze processuali permettono di affermare con certezza che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi e era ormai divenuta intollerabile. Parte_1 Controparte_1
Tanto si evince dalle decise e categoriche affermazioni rese in proposito dalle parti durante il presente giudizio. Ne consegue che deve essere dichiarata la separazione personale dei coniugi Pt_1
e .
[...] Controparte_1
Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, ritenute adeguate, che vengono quindi omologate in questa sede e trascritte in dispositivo.
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando;
- omologa la separazione personale di e , coniugi Parte_1 Controparte_1
per matrimonio contratto in data 11.09.1999 in Savona (SV), trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del Comune di Savona al numero 81, parte II, serie B, anno 1999, alle condizioni di seguito esposte:
1. la casa coniugale sita in Savona Via N.S. Del Monte 20/5 viene assegnata alla IG.ra CP_1
finché vi continuerà a vivere unitamente alla figlia minore , e comunque fino
[...] Per_1
all'indipendenza economica di quest'ultima;
2. i coniugi concordano affinché nella casa coniugale permanga la maggior parte dell'arredamento ad esclusione di una parte di beni cui il IG. tiene particolarmente e che avrà cura di Pt_1
trasferire presso la propria abitazione in accordo con la moglie, appena gli sarà possibile;
3. il IG. ha già trasferito la propria residenza presso la nuova abitazione, sita in Savona Pt_1
Via Dei Sormani 8/4, immobile in affitto il cui canone di locazione ammonta ad euro 550,00 oltre ad euro 50,00 mensili circa per le spese di amministrazione;
4. la figlia viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori e manterrà collocazione e Per_1
residenza presso la madre, frequenta il secondo anno di scuola superiore presso il Liceo Per_1
Classico Chiabrera Martini di Savona, pratica lo sport della pallavolo presso l'Ass.ne sportiva
Sabazia di Vado Ligure e segue gli allenamenti settimanali del lunedì, mercoledì e venerdì;
5. anche il figlio già maggiorenne ma non economicamente autosufficiente manterrà Per_2
residenza presso la madre;
6. i coniugi hanno concordato quale assegno a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma di euro 800,00 mensili a carico del IG. , da corrispondersi entro i primi 10 giorni di ogni Pt_1
mese, oltre il 50% delle spese straordinarie come meglio specificate nel protocollo del 21.04.2017
redatto dalla Sez. Famiglia del Tribunale di Savona;
7. i coniugi dividono altresì le spese per l'alloggio ed il vitto del figlio poiché maggiorenne Per_2
ma non economicamente indipendente il quale è dedito agli studi presso l'Università di Pavia,
Facoltà di Scienze Politiche ed internazionali;
8. il canone di locazione per l'abitazione ove vive il figlio in Pavia è di euro 380,00 mensili oltre le spese di amministrazione, costi divisi nella quota di metà ciascuno da parte di entrambi i coniugi. I
genitori provvederanno altresì alle necessità primarie di , all' occorrenza in Per_2 Persona_3
misura paritaria la carta di credito del figlio, affinché appunto possa provvedere alle esigenze quotidiane;
nonché le spese per il mantenimento della vettura Fiat Panda che utilizza;
Per_2
9. I IG.ri e sono entrambi economicamente indipendenti e rinunciano Pt_1 CP_1
reciprocamente a qualsivoglia richiesta di un contributo al mantenimento a carico e a favore dell'uno e dell'altro coniuge, destinando la somma di euro 800,00 esclusivamente al mantenimento dei figli,
nella misura di euro 400 per ciascun figlio;
10. I IG.ri e sono comproprietari per la quota del 50% ciascuno degli immobili Pt_1 CP_1
acquistati nel corso del matrimonio, l'uno corrispondente la casa coniugale, di cui condivideranno le spese straordinarie, mentre per quelle ordinarie i costi verranno sostenuti in via esclusiva dalla
IG.ra , che ivi abita;
e l'altro immobile, di cui hanno acquistato la nuda proprietà e sito in CP_1 Savona Via Nizza 28D entrambi provvedono alle spese straordinarie;
11. I coniugi provvederanno a utilizzare quanto depositato nel C/C presso la Banca BPM, euro
5.600,00 per sostenere le spese comuni per il figlio ed in generale per le spese straordinarie Per_2
tutte;
12. L'assegno unico familiare, per accordo tra i coniugi;
viene trattenuto in via esclusiva dalla IG.ra
; CP_1
13. la IG.ra presta la massima disponibilità affinché il padre possa mantenere continui CP_1
rapporti con i figli e, a tal fine, il IG. terrà con sé la figlia due weekend alternati al Pt_1 Per_1
mese ed un pomeriggio o una giornata intera durante la settimana, con possibilità di pernottamento.
Il figlio frequenterà liberamente la casa del padre. Il IG. potrà altresì vedere e Per_2 Pt_1
tenere la figlia minore con sé liberamente, in qualsiasi momento, previo accordo con la madre;
14. il IG. potrà trascorrere altresì con la figlia 15 giorni consecutivi durante l'estate e 7 Pt_1
giorni durante le festività natalizie, da concordarsi con la madre e coincidente con il periodo di ferie degli stessi. Per tutte le festività dell'anno viene seguito il principio dell'alternanza;”
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 8.11.2024
Il Giudice estensore Il Presidente
(Dott.ssa Erica Passalalpi) (Dott.ssa Lorena Canaparo)