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Sentenza 2 novembre 2025
Sentenza 2 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 02/11/2025, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 2 novembre 2025 |
Testo completo
N.1578/2025 R.G. V.G.
REPVBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI
Sezione unica civile
Il Tribunale di Chieti, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
• dott. Guido CAMPLI - Presidente relatore -
• dott. Alessandro CHIAUZZI
- Giudice -
• dott. Francesco TURCO - Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
In nome del Popolo Italiano
nella causa civile n.1578/2025 R.G. V.G. iscritta su ricorso di nato a [...] il [...] (c.f.: Parte_1 [...]
) e residente in Giulianova (TE) al lungomare Spalato n.19, C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Elisa LI CAUSI, del Foro di Bologna, presso il cui studio legale, sito in Bologna alla via Arienti n.39, è elettivamente domiciliato, giusta procura rilasciata in calce all'atto introduttivo;
e nata ad [...] il [...] (c.f.: Parte_2 [...]
) e residente in [...], C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Alice PECA, del Foro di Chieti, presso il cui
1 studio legale, sito in Chieti al viale Benedetto Croce n.147, è elettivamente domiciliata, giusta procura rilasciata in calce all'atto introduttivo.
MOTIVAZIONE
vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario congiuntamente depositata in data 8 agosto 2025 da e Parte_1 Parte_2
rilevato che all'udienza del 6 ottobre 2025, tenutasi innanzi al Presidente del Tribunale in qualità di Giudice relatore, come da verbale di udienza redatto in presenza delle parti che lo hanno sottoscritto personalmente, i ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento di tutte le richieste di cui al ricorso congiuntamente presentato;
ritenuto che ricorre una delle ipotesi previste dall'art.3, n.2), lett. b), L.n.898/1970, e successive modificazioni, come si rileva dalla documentazione in atti;
considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostruita, in considerazione del tempo trascorso dalla separazione e dalla volontà espressa di non volersi riconciliare;
su conforme parere del Pubblico Ministero;
ritenuta l'equità delle condizioni concordate, che appaiono conformi alla legge, anche avuto riguardo agli accordi aventi ad oggetto il trasferimento dei beni in comunione, accordi raggiunti all'udienza del 6 ottobre 2025, avendo anche reso dichiarazioni in ordine alla cessione di beni immobili in linea con Cass. SS.UU. Civ. sentenza n.21761/2021, corredata della documentazione di cui all'art.29, comma 1° bis, L.n.52/1985;
P.Q.M.
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti in Alessano (LE) in data 3 gennaio 2002 secondo le modalità di cui al ricorso e confermate con il verbale d'udienza che formano parte integrante della presente sentenza;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Alessano (LE) di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'Atto n.1 – Parte II – Serie A – Anno 2002.
Manda alla cancelleria per i consequenziali adempimenti.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 31 ottobre, 2025.
Il Presidente est.
(dott. Guido CAMPLI)
2
REPVBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI
Sezione unica civile
Il Tribunale di Chieti, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
• dott. Guido CAMPLI - Presidente relatore -
• dott. Alessandro CHIAUZZI
- Giudice -
• dott. Francesco TURCO - Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
In nome del Popolo Italiano
nella causa civile n.1578/2025 R.G. V.G. iscritta su ricorso di nato a [...] il [...] (c.f.: Parte_1 [...]
) e residente in Giulianova (TE) al lungomare Spalato n.19, C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Elisa LI CAUSI, del Foro di Bologna, presso il cui studio legale, sito in Bologna alla via Arienti n.39, è elettivamente domiciliato, giusta procura rilasciata in calce all'atto introduttivo;
e nata ad [...] il [...] (c.f.: Parte_2 [...]
) e residente in [...], C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Alice PECA, del Foro di Chieti, presso il cui
1 studio legale, sito in Chieti al viale Benedetto Croce n.147, è elettivamente domiciliata, giusta procura rilasciata in calce all'atto introduttivo.
MOTIVAZIONE
vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario congiuntamente depositata in data 8 agosto 2025 da e Parte_1 Parte_2
rilevato che all'udienza del 6 ottobre 2025, tenutasi innanzi al Presidente del Tribunale in qualità di Giudice relatore, come da verbale di udienza redatto in presenza delle parti che lo hanno sottoscritto personalmente, i ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento di tutte le richieste di cui al ricorso congiuntamente presentato;
ritenuto che ricorre una delle ipotesi previste dall'art.3, n.2), lett. b), L.n.898/1970, e successive modificazioni, come si rileva dalla documentazione in atti;
considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostruita, in considerazione del tempo trascorso dalla separazione e dalla volontà espressa di non volersi riconciliare;
su conforme parere del Pubblico Ministero;
ritenuta l'equità delle condizioni concordate, che appaiono conformi alla legge, anche avuto riguardo agli accordi aventi ad oggetto il trasferimento dei beni in comunione, accordi raggiunti all'udienza del 6 ottobre 2025, avendo anche reso dichiarazioni in ordine alla cessione di beni immobili in linea con Cass. SS.UU. Civ. sentenza n.21761/2021, corredata della documentazione di cui all'art.29, comma 1° bis, L.n.52/1985;
P.Q.M.
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti in Alessano (LE) in data 3 gennaio 2002 secondo le modalità di cui al ricorso e confermate con il verbale d'udienza che formano parte integrante della presente sentenza;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Alessano (LE) di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'Atto n.1 – Parte II – Serie A – Anno 2002.
Manda alla cancelleria per i consequenziali adempimenti.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 31 ottobre, 2025.
Il Presidente est.
(dott. Guido CAMPLI)
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