TRIB
Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 27/06/2025, n. 2083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2083 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, riunito nelle persone dei sottoscritti
Dott. Mario Cigna Presidente Dott.ssa Katia Pinto Giudice relatore Dott.ssa Viviana Mele Giudice Dott. Vita Rossetti Esperto Dott. Leonardo Tundo Esperto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in prima istanza, iscritta al n. 5826/2023 R.G.,
TRA
, nella qualità di Professionista Delegato alla vendita nonché Parte_1
Custode dei beni immobili di cui alla procedura esecutiva immobiliare n.106/2017
R.G.E.I. pendente presso il Tribunale di Lecce,
Rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Chiriatti, procuratore domiciliatario;
- ricorrente -
CONTRO
, CP_1
Rappresentato e difeso dall'avv. Greco Pierangelo, procuratore domiciliatario;
- resistente -
, Controparte_2
- resistente contumace -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 29.8.2023 , nella qualità di Professionista Parte_1
Delegato alla vendita nonché Custode dei beni immobili di cui alla procedura esecutiva immobiliare n.106/2017 R.G.E.I. pendente presso il Tribunale di Lecce a carico di CP_1
, adiva l'intestato Ufficio al fine di sentire accogliere le seguenti testuali conclusioni:
[...]
“- accertare e dichiarare il diritto del dot. , in qualità di Professionista Delegato alla Parte_1
vendita e Custode giudiziario della procedura esecutiva immobiliare n.106/2017 RGEI, alla rideterminazione del canone di affitto nella misura di Euro 3.500,00 annui, come determinati dall'ausiliario del GE dot. salva altra rideterminazione che l'Ecc.mo Tribunale vorrà Parte_2 accertare;
- per l'effetto, condannare o suoi aventi causa, al pagamento di Euro Controparte_2
21.000,00, oltre rivalutazione (trattandosi di debito di valore), oltre interessi legali del singolo pagamento e oltre interessi moratori, a titolo di canoni scaduti e non pagati relativi alle annualità agrarie 2017-2023, ovvero a titolo di indennità sine titulo, ovvero a quell'altra somma, maggiore o minore, che dovesse risultare in esito al presente giudizio, oltre ai successivi canoni ovvero alle successive indennità di occupazione sine titulo che matureranno nella misura di euro 3.500,00 annui fino all'effetivo rilascio dei beni, sempre maggiorati di interessi e rivalutazione;
- sempre per l'effetto,
e ove occorra, condannare alla restituzione in favore della procedura dei canoni di affitto CP_1 che lo stesso ha percepito a decorrere dalla notifica del pignoramento immobiliare, così, all'occorrenza
e ove documentato, decurtandoli da quelli cui è tenuto - accertare e dichiarare Controparte_2 risolto il contrato di affitto di fondo rustico oggetto del presente giudizio per mancato pagamento dei canoni di affitto e quindi per grave inadempimento imputabile in via esclusiva a Controparte_2 affittuario del fondo, con ogni effetto conseguente, ivi compreso l'obbligo dell'affittuario di rilasciare i beni oggetto di procedura esecutiva, e per l'effetto disporre che ovvero suoi aventi Controparte_2
causa, rilasci in favore della procedura i beni oggetto di esecuzione;
- per effetto della risoluzione contrattuale per grave inadempimento, condannare e/o suoi aventi causa, al Controparte_2 risarcimento dei danni cagionati alla procedura esecutiva immobiliare, e per essa ai creditori della stessa, tenuto conto anche della mancata coltivazione dei fondi rustici, secondo una valutazione equitativa che sarà effettuata da Codesto Ill.mo Giudice ai sensi dell'art.1226 c.c., ovvero a mezzo di CTU, avuto sempre riguardo al canone annuale come rideterminato dal perito;
- condannare al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio in favore del sottoscritto Controparte_2
difensore antistatario.”.
Nonostante la ritualità e tempestività della notifica eseguita anche ex art. 143 c.p.c., CP_2
rimaneva contumace, mentre il 10.11.2023 si costituiva in giudizio
[...] CP_1
insistendo per il rigetto della pretesa di restituzione dei canoni di affitto formulata nei suoi confronti e rimettendosi per le ulteriori.
2 All'esito dell'udienza del 18.4.2024, con ordinanza del 30.5.2024 il Tribunale invitava il ricorrente alla precisazione della domanda introduttiva ed al deposito di documentazione, adempimento compiuto con le note depositate il 12.6.2024.
Quindi, respinte il 01.7.2024 le istanze istruttorie, con sentenza parziale n. 3242/2024
R.S. ha così statuito: “1) Accoglie la domanda sub 1 delle note depositate il 12.6.2024 e per l'effetto dichiara la risoluzione del contratto di affitto del 01.7.2016 intercorso tra e Controparte_2 CP_1
2) Condanna al rilascio in favore di nella suindicata
[...] Controparte_2 Parte_1 qualità dei fondi di cui al citato contratto al termine della corrente annata agraria;
…”.
Con separata ordinanza del 16.10.2024 ha disposto esperirsi consulenza tecnica d'ufficio onde stimare il canone da ritenersi congruo per la locazione dei fondi di cui al contratto del 01.7.2016, nominando all'uopo il dott. , al quale ha conferito Persona_1
l'incarico.
Depositato l'elaborato peritale, all'esito della discussione della causa all'udienza odierna,
l'ha decisa come da sentenza letta assenti le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Al fine di delibare la residua domanda di accertamento del danno generato dall'inadempimento del all'esito della consulenza tecnica d'ufficio espletata, del CP_2
tutto esaustiva, accurata, puntuale, rimasta immune da censure ed integralmente condivisa, il dott. ha stimato congruo il canone di € 1.930,77 per l'affitto dei suoli di cui al Per_1
contratto del 01.7.2016, avuto riguardo alle condizioni ed alla consistenza in cui i medesimi versavano all'epoca del pignoramento il 01.02.2017.
Stante la divergenza di esso rispetto al canone convenuto per € 500,00, peraltro mai versato nelle mani dell'attore nella sua qualità, valuta il Collegio che, ravvisato ex artt. 1218 e 1223
c.c. in € 1.930,77 il danno accusato dalla procedura per effetto della indisponibilità dei suoli fino al rilascio avvenuto nel gennaio 2025, s'impone la condanna del al CP_2
pagamento della somma indicata in dispositivo (individuato in € 160,89 il canone mensile da corrispondere dal 01.02.2017 al 01.7.2017), nonché in ragione della soccombenza alle spese di consulenza ed a quelle di lite, liquidate in dispositivo ex D.M. 55/14 in base al valore del decisum (Cassazione civile sez. II, 09/01/2020, n.197), esclusa la fase istruttoria, non espletata;
meritano invece di essere compensate integralmente le spese di lite tra le altre parti, in difetto di istanze di regolamentazione da parte delle medesime.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Lecce - Sezione Agraria, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , nella suindicata qualità, e precisata nelle note depositate il Parte_1
12.6.2024:
1) Condanna al pagamento in favore di , nella Controparte_2 Parte_1
suindicata qualità, per le causali di cui in parte motiva, della somma di € 804,45 per l'annata in corso all'epoca del pignoramento, oltre a quella di € 1.930,77 annui a decorrere dal 01.7.2017 e fino al rilascio, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
2) Condanna al pagamento in favore di nella suindicata Controparte_2 Parte_1
qualità delle spese di lite, che liquida ex D.M. 55/2014 in € 3.397,00, oltre C.U., spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore del procuratore antistatario;
3) Dichiara integralmente compensate tra le altre parti le spese di lite;
4) Pone definitivamente a carico di le spese occorse per la consulenza Controparte_2 tecnica d'ufficio espletata, separatamente liquidate.
Lecce, 27/06/2025
IL PRESIDENTE
Dott. Mario Cigna
IL RELATORE
Dott.ssa Katia Pinto
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Rosa Francesca Pastore
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, riunito nelle persone dei sottoscritti
Dott. Mario Cigna Presidente Dott.ssa Katia Pinto Giudice relatore Dott.ssa Viviana Mele Giudice Dott. Vita Rossetti Esperto Dott. Leonardo Tundo Esperto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in prima istanza, iscritta al n. 5826/2023 R.G.,
TRA
, nella qualità di Professionista Delegato alla vendita nonché Parte_1
Custode dei beni immobili di cui alla procedura esecutiva immobiliare n.106/2017
R.G.E.I. pendente presso il Tribunale di Lecce,
Rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Chiriatti, procuratore domiciliatario;
- ricorrente -
CONTRO
, CP_1
Rappresentato e difeso dall'avv. Greco Pierangelo, procuratore domiciliatario;
- resistente -
, Controparte_2
- resistente contumace -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 29.8.2023 , nella qualità di Professionista Parte_1
Delegato alla vendita nonché Custode dei beni immobili di cui alla procedura esecutiva immobiliare n.106/2017 R.G.E.I. pendente presso il Tribunale di Lecce a carico di CP_1
, adiva l'intestato Ufficio al fine di sentire accogliere le seguenti testuali conclusioni:
[...]
“- accertare e dichiarare il diritto del dot. , in qualità di Professionista Delegato alla Parte_1
vendita e Custode giudiziario della procedura esecutiva immobiliare n.106/2017 RGEI, alla rideterminazione del canone di affitto nella misura di Euro 3.500,00 annui, come determinati dall'ausiliario del GE dot. salva altra rideterminazione che l'Ecc.mo Tribunale vorrà Parte_2 accertare;
- per l'effetto, condannare o suoi aventi causa, al pagamento di Euro Controparte_2
21.000,00, oltre rivalutazione (trattandosi di debito di valore), oltre interessi legali del singolo pagamento e oltre interessi moratori, a titolo di canoni scaduti e non pagati relativi alle annualità agrarie 2017-2023, ovvero a titolo di indennità sine titulo, ovvero a quell'altra somma, maggiore o minore, che dovesse risultare in esito al presente giudizio, oltre ai successivi canoni ovvero alle successive indennità di occupazione sine titulo che matureranno nella misura di euro 3.500,00 annui fino all'effetivo rilascio dei beni, sempre maggiorati di interessi e rivalutazione;
- sempre per l'effetto,
e ove occorra, condannare alla restituzione in favore della procedura dei canoni di affitto CP_1 che lo stesso ha percepito a decorrere dalla notifica del pignoramento immobiliare, così, all'occorrenza
e ove documentato, decurtandoli da quelli cui è tenuto - accertare e dichiarare Controparte_2 risolto il contrato di affitto di fondo rustico oggetto del presente giudizio per mancato pagamento dei canoni di affitto e quindi per grave inadempimento imputabile in via esclusiva a Controparte_2 affittuario del fondo, con ogni effetto conseguente, ivi compreso l'obbligo dell'affittuario di rilasciare i beni oggetto di procedura esecutiva, e per l'effetto disporre che ovvero suoi aventi Controparte_2
causa, rilasci in favore della procedura i beni oggetto di esecuzione;
- per effetto della risoluzione contrattuale per grave inadempimento, condannare e/o suoi aventi causa, al Controparte_2 risarcimento dei danni cagionati alla procedura esecutiva immobiliare, e per essa ai creditori della stessa, tenuto conto anche della mancata coltivazione dei fondi rustici, secondo una valutazione equitativa che sarà effettuata da Codesto Ill.mo Giudice ai sensi dell'art.1226 c.c., ovvero a mezzo di CTU, avuto sempre riguardo al canone annuale come rideterminato dal perito;
- condannare al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio in favore del sottoscritto Controparte_2
difensore antistatario.”.
Nonostante la ritualità e tempestività della notifica eseguita anche ex art. 143 c.p.c., CP_2
rimaneva contumace, mentre il 10.11.2023 si costituiva in giudizio
[...] CP_1
insistendo per il rigetto della pretesa di restituzione dei canoni di affitto formulata nei suoi confronti e rimettendosi per le ulteriori.
2 All'esito dell'udienza del 18.4.2024, con ordinanza del 30.5.2024 il Tribunale invitava il ricorrente alla precisazione della domanda introduttiva ed al deposito di documentazione, adempimento compiuto con le note depositate il 12.6.2024.
Quindi, respinte il 01.7.2024 le istanze istruttorie, con sentenza parziale n. 3242/2024
R.S. ha così statuito: “1) Accoglie la domanda sub 1 delle note depositate il 12.6.2024 e per l'effetto dichiara la risoluzione del contratto di affitto del 01.7.2016 intercorso tra e Controparte_2 CP_1
2) Condanna al rilascio in favore di nella suindicata
[...] Controparte_2 Parte_1 qualità dei fondi di cui al citato contratto al termine della corrente annata agraria;
…”.
Con separata ordinanza del 16.10.2024 ha disposto esperirsi consulenza tecnica d'ufficio onde stimare il canone da ritenersi congruo per la locazione dei fondi di cui al contratto del 01.7.2016, nominando all'uopo il dott. , al quale ha conferito Persona_1
l'incarico.
Depositato l'elaborato peritale, all'esito della discussione della causa all'udienza odierna,
l'ha decisa come da sentenza letta assenti le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Al fine di delibare la residua domanda di accertamento del danno generato dall'inadempimento del all'esito della consulenza tecnica d'ufficio espletata, del CP_2
tutto esaustiva, accurata, puntuale, rimasta immune da censure ed integralmente condivisa, il dott. ha stimato congruo il canone di € 1.930,77 per l'affitto dei suoli di cui al Per_1
contratto del 01.7.2016, avuto riguardo alle condizioni ed alla consistenza in cui i medesimi versavano all'epoca del pignoramento il 01.02.2017.
Stante la divergenza di esso rispetto al canone convenuto per € 500,00, peraltro mai versato nelle mani dell'attore nella sua qualità, valuta il Collegio che, ravvisato ex artt. 1218 e 1223
c.c. in € 1.930,77 il danno accusato dalla procedura per effetto della indisponibilità dei suoli fino al rilascio avvenuto nel gennaio 2025, s'impone la condanna del al CP_2
pagamento della somma indicata in dispositivo (individuato in € 160,89 il canone mensile da corrispondere dal 01.02.2017 al 01.7.2017), nonché in ragione della soccombenza alle spese di consulenza ed a quelle di lite, liquidate in dispositivo ex D.M. 55/14 in base al valore del decisum (Cassazione civile sez. II, 09/01/2020, n.197), esclusa la fase istruttoria, non espletata;
meritano invece di essere compensate integralmente le spese di lite tra le altre parti, in difetto di istanze di regolamentazione da parte delle medesime.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Lecce - Sezione Agraria, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , nella suindicata qualità, e precisata nelle note depositate il Parte_1
12.6.2024:
1) Condanna al pagamento in favore di , nella Controparte_2 Parte_1
suindicata qualità, per le causali di cui in parte motiva, della somma di € 804,45 per l'annata in corso all'epoca del pignoramento, oltre a quella di € 1.930,77 annui a decorrere dal 01.7.2017 e fino al rilascio, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
2) Condanna al pagamento in favore di nella suindicata Controparte_2 Parte_1
qualità delle spese di lite, che liquida ex D.M. 55/2014 in € 3.397,00, oltre C.U., spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore del procuratore antistatario;
3) Dichiara integralmente compensate tra le altre parti le spese di lite;
4) Pone definitivamente a carico di le spese occorse per la consulenza Controparte_2 tecnica d'ufficio espletata, separatamente liquidate.
Lecce, 27/06/2025
IL PRESIDENTE
Dott. Mario Cigna
IL RELATORE
Dott.ssa Katia Pinto
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Rosa Francesca Pastore
4