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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 18/02/2025, n. 670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 670 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Giovanna Campanile, all'udienza del giorno 18 febbraio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle forme della trattazione scritta nella causa per controversia in materia di assistenza e previdenza iscritta al n. 13647/2023 del R.G. promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dagli avv.ti Monica Portaccio e Massimo Birardi
CONTRO
CP_1
rappr. e dif. dall'avv. Francesca Mastrorilli
FATTO E DIRITTO
Instaurato ATP ex art. 445-bis, c.p.c., per l'accertamento della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della pensione di invalidità civile, il CTU nominato, Dott. affermava l'inesistenza di infermità Persona_1 tali da determinare una riduzione totale del 100% della capacità lavorativa.
Previo dissenso, la ricorrente instaurava tempestivamente il giudizio di merito per il riconoscimento della riduzione totale della capacità lavorativa, sì da vedersi riconosciuta la pensione di invalidità.
L' si opponeva, in via preliminare rilevava che non risultava la prova del CP_1 mancato superamento dei limiti reddituali previsti per il beneficio e chiedeva nel merito il rigetto della domanda.
1 Il presente giudizio, fase di contraddittorio posticipata rispetto all'ATP, ha ad oggetto unicamente l'accertamento del requisito sanitario, come chiaramente affermato da Cass. Civ., sez. VI, 17/03/2014, n.6084, che delinea in maniera convincente la struttura degli accertamenti ex art. 445-bis, c.p.c.. La eccezione dell' relativa alla mancata prova del requisito contributivo deve essere CP_1 pertanto rigettata.
Per quel che concerne l'accertamento dei requisiti sanitari, nel presente giudizio
è stata disposta nuova CTU a mezzo del Dott. , che, nel rivalutare Persona_2 la situazione tenendo conto anche di documentazione medica successiva alla CTU in ATP, è giunto alle seguenti conclusioni:
“VALUTAZIONE MEDICO LEGALE
In data 18.05.2022, su domanda del 21.03.2022, la commissione invalidi civili di
MO AP riconobbe la signora , invalida all'80%. Parte_1
Contro tale valutazione venne effettuato ricorso giudiziario con nomina di CTU che confermava il precedente giudizio della Commissione Invalidi Civili.
Non concordando con la suddetta valutazione veniva effettuato ricorso richiedendo nuova CTU medica, per cui, in data 27.02.2024, veniva nominato CTU lo scrivente, prestando giuramento telematico in data 08.03.2024.
Sulla base della visita effettuata in data 27.03.2024 e della documentazione clinica allegata è possibile definire che la signora è affetta Parte_1 dalle seguenti patologie:
“Rigidità dolorosa della colonna cervicale dorsale e lombare da artropatia degenerativa e cedimento somatico di D11; da gonartrosi bilaterale prevalente a sinistra, da coxartrosi prevalente a destra, da rigidità della caviglia sinistra, da limitazione funzionale della spalla sinistra;
da sindrome ansioso depressivo grave di tipo reattivo;
ridotta autonomia nelle funzioni negli atti quotidiani della vita;
da ipotiroidismo in terapia sostitutiva, da ipertensione arteriosa
III classe NYHA.
Per il complesso delle suddette patologie, alla signora lo Parte_1 scrivente ritiene di riconoscere uno stato invalidante del 100% a far data dalla domanda e per la durata di tre anni dalla suddetta data”.
2 Si tratta di conclusioni convincenti e logicamente corrette, che si basano sulla completa disamina della documentazione medica e sull'esame obiettivo dell'interessata, come tali pienamente condivisibili in questa sede.
Deve, pertanto, affermarsi che sussiste il requisito sanitario necessario al riconoscimento della pensione di invalidità con decorrenza dalla domanda amministrativa (21.03.2022), con revisione nei tre anni.
In ordine alle spese processuali, tenuto conto dell'accoglimento della domanda a far data dalla domanda amministrativa, l' deve essere condannato alla CP_1 integrale rifusione delle spese in favore della ricorrente, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
- in accoglimento del ricorso, accerta che è in possesso del Parte_1 requisito sanitario richiesto ai fini del riconoscimento della pensione di invalidità, con decorrenza del diritto dalla domanda amministrativa (21.03.2022)e con revisione ai tre anni dal 21.3.2022;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente, CP_1 che liquida in complessivi € 5.350,00, oltre iva, cpa e 15% spese forfetarie, da distrarsi in favore dei procuratori anticipatari. Pone definitivamente a carico dell' le spese della CTU. CP_1
Bari, 18 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Giovanna Campanile
3
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Giovanna Campanile, all'udienza del giorno 18 febbraio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle forme della trattazione scritta nella causa per controversia in materia di assistenza e previdenza iscritta al n. 13647/2023 del R.G. promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dagli avv.ti Monica Portaccio e Massimo Birardi
CONTRO
CP_1
rappr. e dif. dall'avv. Francesca Mastrorilli
FATTO E DIRITTO
Instaurato ATP ex art. 445-bis, c.p.c., per l'accertamento della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della pensione di invalidità civile, il CTU nominato, Dott. affermava l'inesistenza di infermità Persona_1 tali da determinare una riduzione totale del 100% della capacità lavorativa.
Previo dissenso, la ricorrente instaurava tempestivamente il giudizio di merito per il riconoscimento della riduzione totale della capacità lavorativa, sì da vedersi riconosciuta la pensione di invalidità.
L' si opponeva, in via preliminare rilevava che non risultava la prova del CP_1 mancato superamento dei limiti reddituali previsti per il beneficio e chiedeva nel merito il rigetto della domanda.
1 Il presente giudizio, fase di contraddittorio posticipata rispetto all'ATP, ha ad oggetto unicamente l'accertamento del requisito sanitario, come chiaramente affermato da Cass. Civ., sez. VI, 17/03/2014, n.6084, che delinea in maniera convincente la struttura degli accertamenti ex art. 445-bis, c.p.c.. La eccezione dell' relativa alla mancata prova del requisito contributivo deve essere CP_1 pertanto rigettata.
Per quel che concerne l'accertamento dei requisiti sanitari, nel presente giudizio
è stata disposta nuova CTU a mezzo del Dott. , che, nel rivalutare Persona_2 la situazione tenendo conto anche di documentazione medica successiva alla CTU in ATP, è giunto alle seguenti conclusioni:
“VALUTAZIONE MEDICO LEGALE
In data 18.05.2022, su domanda del 21.03.2022, la commissione invalidi civili di
MO AP riconobbe la signora , invalida all'80%. Parte_1
Contro tale valutazione venne effettuato ricorso giudiziario con nomina di CTU che confermava il precedente giudizio della Commissione Invalidi Civili.
Non concordando con la suddetta valutazione veniva effettuato ricorso richiedendo nuova CTU medica, per cui, in data 27.02.2024, veniva nominato CTU lo scrivente, prestando giuramento telematico in data 08.03.2024.
Sulla base della visita effettuata in data 27.03.2024 e della documentazione clinica allegata è possibile definire che la signora è affetta Parte_1 dalle seguenti patologie:
“Rigidità dolorosa della colonna cervicale dorsale e lombare da artropatia degenerativa e cedimento somatico di D11; da gonartrosi bilaterale prevalente a sinistra, da coxartrosi prevalente a destra, da rigidità della caviglia sinistra, da limitazione funzionale della spalla sinistra;
da sindrome ansioso depressivo grave di tipo reattivo;
ridotta autonomia nelle funzioni negli atti quotidiani della vita;
da ipotiroidismo in terapia sostitutiva, da ipertensione arteriosa
III classe NYHA.
Per il complesso delle suddette patologie, alla signora lo Parte_1 scrivente ritiene di riconoscere uno stato invalidante del 100% a far data dalla domanda e per la durata di tre anni dalla suddetta data”.
2 Si tratta di conclusioni convincenti e logicamente corrette, che si basano sulla completa disamina della documentazione medica e sull'esame obiettivo dell'interessata, come tali pienamente condivisibili in questa sede.
Deve, pertanto, affermarsi che sussiste il requisito sanitario necessario al riconoscimento della pensione di invalidità con decorrenza dalla domanda amministrativa (21.03.2022), con revisione nei tre anni.
In ordine alle spese processuali, tenuto conto dell'accoglimento della domanda a far data dalla domanda amministrativa, l' deve essere condannato alla CP_1 integrale rifusione delle spese in favore della ricorrente, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
- in accoglimento del ricorso, accerta che è in possesso del Parte_1 requisito sanitario richiesto ai fini del riconoscimento della pensione di invalidità, con decorrenza del diritto dalla domanda amministrativa (21.03.2022)e con revisione ai tre anni dal 21.3.2022;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente, CP_1 che liquida in complessivi € 5.350,00, oltre iva, cpa e 15% spese forfetarie, da distrarsi in favore dei procuratori anticipatari. Pone definitivamente a carico dell' le spese della CTU. CP_1
Bari, 18 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Giovanna Campanile
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