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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 21/01/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 10239 /2024
Tribunale di Padova
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova composto dai signori Magistrati:
Chiara Ilaria Bitozzi Presidente
Barbara De Munari Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 10239/2024 V.G promosso con ricorso congiunto depositato in data 05/09/2024 da
, con l'avv. Nola Martina, come da mandato in atti;
Parte_1
e
, con l'avv. Nola Martina, come da mandato in atti;
Controparte_1
Ricorrenti
Con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
In punto: cessazione effetti civili matrimonio.
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“• dichiarare la cessazione degli effetti civili/lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in data 14/1/1991; matrimonio trascritto nei Registri dello stato civile del Comune
di Offagna al n. 1, Serie A, P II;
• ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Offagna, a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere all'annotazione dell'emananda
sentenza a margine dell'atto di matrimonio, con ulteriore annotazione nei comuni di
rispettiva residenza;
1 • dichiarare compensate le spese legali;
• confermare i provvedimenti assunti in sede di separazione consensuale relativamente alla casa coniugale determinare che:
- Il Sig. verserà al coniuge, o direttamente alla figlia maggiorenne, entro il Parte_1
giorno 10 di ogni mese un assegno di € 150,00 a titolo di concorso nel mantenimento della
figlia studentessa, non economicamente autosufficiente, annualmente rivalutabile in
relazione agli aumenti di costo della vita come da indice ISTAT, oltre al rimborso per la
quota del 50% delle straordinarie necessarie per la figlia, così come previste dal “Protocollo
di Intesa per le spese straordinarie in materia di separazione, divorzio e relative modifiche”
ratificato dal Tribunale di Padova;
- Ai sensi del comma 6, dell'articolo 5, L. n. 898/1970, i coniugi dichiarano di avere mezzi
economici adeguati peril proprio mantenimento e di essere entrambi economicamente
indipendenti per cui nulla sarà corrisposto vicendevolmente a titolo di assegno divorzile”.
Per il P.M.: “conclude per l'accoglimento del ricorso”.
FATTO E DIRITTO
I sigg. e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1
concordatario il 13/01/1991 in Offagna (AN) e trascritto nel relativo registro parte II
serie A n.1 anno 1991.
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente del
Tribunale il 7.2.2003 e la separazione è stata omologata il 18.3.2003.
Le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso, così come confermate con le note depositate per l'udienza del
5.11.2024.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett.
b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale.
2 Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni proposte congiuntamente sono prive di profili d'illegittimità e,
pertanto, va preso atto delle stesse.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473bis. 51 c.p.c.
così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra e contratto il 13/01/1991 in Offagna Parte_1 Controparte_1
(AN) e trascritto nel relativo registro parte II serie A n.1 anno 1991 del
Comune di Offagna (AN);
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto degli accordi intervenuti tra le parti sulle condizioni di divorzio,
come riportate in epigrafe;
4. nulla per le spese.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 9 gennaio 2025.
Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Chiara Ilaria Bitozzi
3
Tribunale di Padova
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova composto dai signori Magistrati:
Chiara Ilaria Bitozzi Presidente
Barbara De Munari Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 10239/2024 V.G promosso con ricorso congiunto depositato in data 05/09/2024 da
, con l'avv. Nola Martina, come da mandato in atti;
Parte_1
e
, con l'avv. Nola Martina, come da mandato in atti;
Controparte_1
Ricorrenti
Con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
In punto: cessazione effetti civili matrimonio.
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“• dichiarare la cessazione degli effetti civili/lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in data 14/1/1991; matrimonio trascritto nei Registri dello stato civile del Comune
di Offagna al n. 1, Serie A, P II;
• ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Offagna, a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere all'annotazione dell'emananda
sentenza a margine dell'atto di matrimonio, con ulteriore annotazione nei comuni di
rispettiva residenza;
1 • dichiarare compensate le spese legali;
• confermare i provvedimenti assunti in sede di separazione consensuale relativamente alla casa coniugale determinare che:
- Il Sig. verserà al coniuge, o direttamente alla figlia maggiorenne, entro il Parte_1
giorno 10 di ogni mese un assegno di € 150,00 a titolo di concorso nel mantenimento della
figlia studentessa, non economicamente autosufficiente, annualmente rivalutabile in
relazione agli aumenti di costo della vita come da indice ISTAT, oltre al rimborso per la
quota del 50% delle straordinarie necessarie per la figlia, così come previste dal “Protocollo
di Intesa per le spese straordinarie in materia di separazione, divorzio e relative modifiche”
ratificato dal Tribunale di Padova;
- Ai sensi del comma 6, dell'articolo 5, L. n. 898/1970, i coniugi dichiarano di avere mezzi
economici adeguati peril proprio mantenimento e di essere entrambi economicamente
indipendenti per cui nulla sarà corrisposto vicendevolmente a titolo di assegno divorzile”.
Per il P.M.: “conclude per l'accoglimento del ricorso”.
FATTO E DIRITTO
I sigg. e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1
concordatario il 13/01/1991 in Offagna (AN) e trascritto nel relativo registro parte II
serie A n.1 anno 1991.
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente del
Tribunale il 7.2.2003 e la separazione è stata omologata il 18.3.2003.
Le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso, così come confermate con le note depositate per l'udienza del
5.11.2024.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett.
b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale.
2 Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni proposte congiuntamente sono prive di profili d'illegittimità e,
pertanto, va preso atto delle stesse.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473bis. 51 c.p.c.
così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra e contratto il 13/01/1991 in Offagna Parte_1 Controparte_1
(AN) e trascritto nel relativo registro parte II serie A n.1 anno 1991 del
Comune di Offagna (AN);
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto degli accordi intervenuti tra le parti sulle condizioni di divorzio,
come riportate in epigrafe;
4. nulla per le spese.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 9 gennaio 2025.
Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Chiara Ilaria Bitozzi
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