Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/01/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – 3°SEZ. LAVORO -
Il Giudice dr.ssa Anna Maria Lionetti, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza dell'8.1.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n°36617/2024 r.g. lavoro vertente
TRA in persona del legale rapp.te rapp.ta e difesa Parte_1 dagli avv.ti D. Calabrese e D. Pulcino in virtù di procura in calce al ricorso opponente
E in persona del Presidente p.t. rapp.to e Controparte_1 difeso dall'avv.to A. Fivoli in virtù di procura allegata alla memoria di costituzione opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.10.2024 ha Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.5280\2024 emesso da questo Tribunale ed avente ad oggetto il pagamento della somma di E.183440,16 a titolo di contributi e sanzioni, deducendo che, a seguito di verifica ispettiva, l' aveva intimato CP_1 all'opponente il pagamento della contribuzione maturata in relazione all'attività promozionale svolta in favore dell'opponente da soggetti non iscritti alla Controparte_1 che le obbligazioni contributive non sussistono avendo i soggetti indicati nel richiamato verbale ispettivo svolto attività di procacciatore di affari e non già di agente, ha chiesto di revocare il decreto ingiuntivo opposto previo accertamento del rapporto intercorso tra le parti come rapporto di procacciamento
Si è costituita la deducendo che il ricorso in Controparte_1 opposizione è stato tardivamente depositato, che i rapporti accertati all'esito della verifica ispettiva è qualificabili come agenzia anzicchè procacciamento di affari sussistendo i requisiti distintivi di stabilità e continuità tenuto conto delle modalità di svolgimento dell'attività da parte dei soggetti collaboratori della opponente emergenti dalla documentazione acquisita;
ha chiesto il rigetto della domanda, la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese.
Preliminarmente dev'essere dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione.
Come documentato dall'ente opposto mediante la produzione delle relative ricevute di p.e.c., in nessun modo contestate dall'opponente, il decreto ingiuntivo in oggetto è stato notificato in data 5.8.2024 mentre il ricorso in opposizione è stato depositato solo in data 11.10.2020 quando era ormai decorso il termine di quaranta giorni fissato nel decreto stesso per proporre opposizione(art. 641 c.p.c.) che è, conseguentemente, inammissibile.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara l'inammissibilità dell'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n.5280\2024; condanna l'opponente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate nella somma di E.5103,00, oltre spese generali forfettariamente determinate nella misura del 15%.
Roma 8.1.2025 Il Giudice