Art. 4. 1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 )) .
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 )) .
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 )) .
4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 )) .
5. All' articolo 16, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 , dopo il n. 8) e' aggiunto il seguente:
"9) credito peschereccio di esercizio;".
6. All' articolo 18, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 , le parole "e 8) dell'articolo 16" sono sostituite dalle seguenti ", 8) e 9) dell'articolo 16".
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 )) .
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 )) .
4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 )) .
5. All' articolo 16, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 , dopo il n. 8) e' aggiunto il seguente:
"9) credito peschereccio di esercizio;".
6. All' articolo 18, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 , le parole "e 8) dell'articolo 16" sono sostituite dalle seguenti ", 8) e 9) dell'articolo 16".