TRIB
Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 08/01/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FO GGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del giorno 08/01/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3118 - 2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco di Natale Parte_1
PARTE RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore CP_1
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: indennità di disoccupazione NASpI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 26.3.2024, – premesso di aver lavorato dal Parte_1
26.3.2022 al 3.10.2023 alle dipendenze dell'azienda – adiva l'intestato CP_2
CP_ Tribunale, esponendo di aver trasmesso all' in data 7.11.2023, apposita domanda di disoccupazione NASPI, essendo in possesso anche del requisito contributivo utile ai fini dell'erogazione della suddetta prestazione, e deducendo di essersi vista rigettare tale domanda, giusta missiva del 23.11.2023, sul presupposto che il rapporto di lavoro non fosse cessato.
Denunciata l'illegittimità del diniego frapposto dall , la predetta ricorrente rassegnava CP_3
le seguenti conclusioni: “A) dichiarare che la ricorrente ha diritto al pagamento della prestazione di NASpI per complessive 26,5 settimane;
B) per l'effetto condannare l' al CP_1 pagamento in favore dell'istante della somma maturata a titolo di NASpi a far data dalla domanda per le settimane di cui in premessa o per quelle risultanti dalla effettuanda istruttoria, con gli interessi legali nella misura di legge;
C) che condanni l'Istituto adito al pagamento delle spese, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario, nonché con l'aumento del compenso nella misura del 30% così come previsto dall'art. 4 comma 1 bis del D.M. 55/2014 per la redazione degli atti con tecniche informatiche tali da agevolarne la consultazione, che consentono la navigazione all'interno dell'atto e la ricerca testuale dei documenti allegati
(collegamento ipertestuale)”.
L' convenuto, ancorchè ritualmente intimato, non si costituiva, restando CP_3
definitivamente contumace.
Istruita documentalmente, all'esito dell'udienza dell'8.1.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è fondato e va accolto, per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Va opportunamente premesso che l'indennità di disoccupazione c.d. N.A.S.P.I. è stata istituita dall'art. 1 del D.lgs. n. 22 del 4.3.2015, a mente del quale “A decorrere dal 1 maggio
2015 è istituita presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e nell'ambito dell'Assicurazione sociale per
l'impiego (ASpI) di cui all'art. 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, una indennità mensile di disoccupazione denominata «Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego
(NASPI)» avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. La NASPI sostituisce le prestazioni ASpI e mini-ASpI introdotte dall'articolo 2 della legge n. 92 del 2012, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1 maggio 2015”.
Più in dettaglio, l'indennità in questione è riconosciuta a quei soggetti che vantino due specifici requisiti, ovvero:
1) che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione lavorativa e che si trovino in stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. c) d.lgs. n.181/2000 - a norma del quale si definisce “stato di disoccupazione” la condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti;
2) che possano far valere il duplice requisito di almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, nonché almeno 30 giorni di lavoro effettivo o equivalenti, a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.
2 2.2. L'odierna ricorrente soddisfa tutti i requisiti normativi, avendo involontariamente perso la propria occupazione, a seguito di cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in data 3.10.2023 (cfr. modelli Unilav e C/2 storico, in atti), ed essendo in possesso tanto del requisito contributivo quanto di quello lavorativo, potendo far valere almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione nonché 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro (cfr. estratto contributivo).
Alla stregua delle argomentazioni che precedono, s'appalesa destituito di fondamento il CP_ diniego frapposto dall' con missiva del 23.11.2023.
CP_
2.3. Conclusivamente, deve condannarsi l' a corrispondere in favore dell'istante la indennità NASPI nella misura di legge, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di cui all'art. 16, comma 6, L. n. 412/1991, con decorrenza, a norma dell'art. 7 L. n.
533/1978, dal 121° giorno successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa.
3. Le spese di lite – liquidate secondo dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022 (scaglione compreso tra euro 1.100,00 ed euro 5.200,00 - valori minimi, attesa la relativa semplicità delle questioni trattate), con l'aumento del 10% ex art. 4, comma 1-bis, D.M. n. 147 cit., stante l'impiego di collegamenti ipertestuali volti ad agevolare la consultazione dei documenti CP_
– seguono la soccombenza dell' e vengono distratte in favore dell'Avv. Francesco di
Natale, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3118/2024 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
CP_ a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l a corrispondere a Parte_1
l'indennità di disoccupazione NASPI nella misura di legge, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di cui all'art. 16, comma 6, L. n. 412/1991, a decorrere dal
121° giorno successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa;
CP_ b) condanna l' alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 1.405,80, oltre i.v.a.,
c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Francesco di Natale, dichiaratosi antistatario.
Foggia, all'esito dell'udienza dell'08/01/2025
Il Giudice
Ivano Caputo
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FO GGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del giorno 08/01/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3118 - 2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco di Natale Parte_1
PARTE RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore CP_1
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: indennità di disoccupazione NASpI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 26.3.2024, – premesso di aver lavorato dal Parte_1
26.3.2022 al 3.10.2023 alle dipendenze dell'azienda – adiva l'intestato CP_2
CP_ Tribunale, esponendo di aver trasmesso all' in data 7.11.2023, apposita domanda di disoccupazione NASPI, essendo in possesso anche del requisito contributivo utile ai fini dell'erogazione della suddetta prestazione, e deducendo di essersi vista rigettare tale domanda, giusta missiva del 23.11.2023, sul presupposto che il rapporto di lavoro non fosse cessato.
Denunciata l'illegittimità del diniego frapposto dall , la predetta ricorrente rassegnava CP_3
le seguenti conclusioni: “A) dichiarare che la ricorrente ha diritto al pagamento della prestazione di NASpI per complessive 26,5 settimane;
B) per l'effetto condannare l' al CP_1 pagamento in favore dell'istante della somma maturata a titolo di NASpi a far data dalla domanda per le settimane di cui in premessa o per quelle risultanti dalla effettuanda istruttoria, con gli interessi legali nella misura di legge;
C) che condanni l'Istituto adito al pagamento delle spese, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario, nonché con l'aumento del compenso nella misura del 30% così come previsto dall'art. 4 comma 1 bis del D.M. 55/2014 per la redazione degli atti con tecniche informatiche tali da agevolarne la consultazione, che consentono la navigazione all'interno dell'atto e la ricerca testuale dei documenti allegati
(collegamento ipertestuale)”.
L' convenuto, ancorchè ritualmente intimato, non si costituiva, restando CP_3
definitivamente contumace.
Istruita documentalmente, all'esito dell'udienza dell'8.1.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è fondato e va accolto, per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Va opportunamente premesso che l'indennità di disoccupazione c.d. N.A.S.P.I. è stata istituita dall'art. 1 del D.lgs. n. 22 del 4.3.2015, a mente del quale “A decorrere dal 1 maggio
2015 è istituita presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e nell'ambito dell'Assicurazione sociale per
l'impiego (ASpI) di cui all'art. 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, una indennità mensile di disoccupazione denominata «Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego
(NASPI)» avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. La NASPI sostituisce le prestazioni ASpI e mini-ASpI introdotte dall'articolo 2 della legge n. 92 del 2012, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1 maggio 2015”.
Più in dettaglio, l'indennità in questione è riconosciuta a quei soggetti che vantino due specifici requisiti, ovvero:
1) che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione lavorativa e che si trovino in stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. c) d.lgs. n.181/2000 - a norma del quale si definisce “stato di disoccupazione” la condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti;
2) che possano far valere il duplice requisito di almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, nonché almeno 30 giorni di lavoro effettivo o equivalenti, a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.
2 2.2. L'odierna ricorrente soddisfa tutti i requisiti normativi, avendo involontariamente perso la propria occupazione, a seguito di cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in data 3.10.2023 (cfr. modelli Unilav e C/2 storico, in atti), ed essendo in possesso tanto del requisito contributivo quanto di quello lavorativo, potendo far valere almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione nonché 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro (cfr. estratto contributivo).
Alla stregua delle argomentazioni che precedono, s'appalesa destituito di fondamento il CP_ diniego frapposto dall' con missiva del 23.11.2023.
CP_
2.3. Conclusivamente, deve condannarsi l' a corrispondere in favore dell'istante la indennità NASPI nella misura di legge, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di cui all'art. 16, comma 6, L. n. 412/1991, con decorrenza, a norma dell'art. 7 L. n.
533/1978, dal 121° giorno successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa.
3. Le spese di lite – liquidate secondo dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022 (scaglione compreso tra euro 1.100,00 ed euro 5.200,00 - valori minimi, attesa la relativa semplicità delle questioni trattate), con l'aumento del 10% ex art. 4, comma 1-bis, D.M. n. 147 cit., stante l'impiego di collegamenti ipertestuali volti ad agevolare la consultazione dei documenti CP_
– seguono la soccombenza dell' e vengono distratte in favore dell'Avv. Francesco di
Natale, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3118/2024 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
CP_ a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l a corrispondere a Parte_1
l'indennità di disoccupazione NASPI nella misura di legge, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di cui all'art. 16, comma 6, L. n. 412/1991, a decorrere dal
121° giorno successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa;
CP_ b) condanna l' alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 1.405,80, oltre i.v.a.,
c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Francesco di Natale, dichiaratosi antistatario.
Foggia, all'esito dell'udienza dell'08/01/2025
Il Giudice
Ivano Caputo
3