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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sardegna, sez. III, sentenza 11/02/2026, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 89/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 3, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
TT GI, Presidente MONACA GIOVANNI, Relatore CAGNOLI LUISA ANNA, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 555/2025 depositato il 06/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Sassari
Email_2 elettivamente domiciliato presso
AC S.p.a. - 02391510266
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_1 -
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 393/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SASSARI sez. 1 e pubblicata il 25/07/2025
Atti impositivi:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 365 TARI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 40/2026 depositato il 10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: estinzione del giudizio per rinunzia al ricorso ed all'appello, con compensazione delle spese.
Resistente/Appellato: In via preliminare, dichiararsi l'impugnativa avversaria inammissibile per violazione degli artt. 18, 20 e 21 del d.lgs. 546/1996, non essendo stato notificato ad AC il ricorso in appello. In subordine, nel merito, rigettare tutte le istanze contenute nel ricorso introduttivo del presente giudizio, in quanto inammissibili, improcedibili ed infondate in fatto ed in diritto, con conseguente conferma della sentenza impugnata. Con vittoria di spese e competenze di lite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Il sig. propone appello avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Sassari sez. I n. 393 del 08/07/2025, depositata in data 25/07/2025 con la quale era stato respinto il ricorso proposto dal contribuente avverso la comunicazione di procedibilità dei crediti n. 365 del 11.01.2025, relativa al tributo TARI per l'anno 2016, per la complessiva somma di € 737,49, emessa da BA spa, affidataria del Comune di Sassari, per il servizio di riscossione coattiva delle entrate comunali. L'odierno appellante contesta la sentenza di primo grado per i seguenti motivi:
1. NULLITÀ DELLA SENTENZA PER VIOLAZIONE DELL'ART. 34 D. LGS. N. 546/1992 (error in procedendo)
2. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 19 D.LGS. 546/1992 - ERRONEA DICHIARAZIONE DI INAMMISSIBILITÀ
3. NULLITÀ OD INESISTENZA DELLA NOTIFICA DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 2020/5327 - VIOLAZIONE DELL'ART. 60 DPR 600/73 E ARTT. 137-145 C.P.C. L'appellante lamenta in particolare che la relata prodotta non reca la sottoscrizione del consegnatario, non indica la qualifica od il rapporto di convivenza con il destinatario e manca la prova della legittimazione alla ricezione
4. MANCATA RACCOMANDATA INFORMATIVA - VIOLAZIONE DELL'ART. 140 C.P.C.
5. VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMI 161-163, L. 296/2006 - DECADENZA DAL POTERE IMPOSITIVO Per la TARI 2016, l'accertamento doveva essere notificato entro il 31.12.2021: in assenza di valida notifica entro tale termine, l'ente impositore è decaduto dal potere di accertamento.
6. VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA (ART. 24 COST., ART. 6 CEDU) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 56 - D. Lgs. n. 546/92, l'appellante riporta, in devoluzione, i motivi di impugnazione tutti già indicati e contestati in primo grado. Si costituisce in giudizio la società BA che eccepisce preliminarmente l'inammissibilità dell'appello poiché la controparte ha depositato nel fascicolo del procedimento R.G. 555/2025 copia conforme di un ricorso in appello NON notificato ad AC, come si evince dalla pec allegata. L'iscrizione a ruolo del presente giudizio è quindi avvenuta in totale assenza di preventiva notifica alla controparte, in violazione degli artt. 18, 20 e 21 del D.Lgs. 546/1992. Nel merito, la società ribadisce l'infondatezza dei motivi di appello e la correttezza della sentenza impugnata. In data 20/01/2026 il contribuente deposita atto di rinuncia al ricorso ed all'appello, poiché, a seguito della costituzione in giudizio di BA Spa si è reso conto della NON regolare notifica verso la stessa in quanto alla PEC non è stato allegato il testo dell'appello. Pertanto l'appellante non ritiene opportuno procedere ulteriormente con la trattazione del predetto Ricorso, prevista per il giorno 9 febbraio 2026 per cui chiede ai sensi dell'art. 44 del d.lgs. 546/1992, di procedere con l'estinzione del giudizio con compensazione di spese. Nella pubblica udienza del 09/02/2026, è intervenuto il difensore di BA che comunica l'accettazione della rinunzia all'appello e la compensazione delle spese. Nella camera di consiglio del 09/02/2026, la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, preso atto dell'atto dell'appellante di rinunzia al ricorso ed all'appello e dell'accettazione di BA a spese compensate, dichiara estinto il giudizio per rinunzia all'appello e spese compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sardegna, sezione III, dichiara estinto il giudizio per rinunzia all'appello. Spese compensate. Così deciso in Sassari nella camera di consiglio il 9.2.2026 Il Giudice relatore Il Presidente Dott. Giovanni Monaca Dott. Gianluigi Dettori
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 3, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
TT GI, Presidente MONACA GIOVANNI, Relatore CAGNOLI LUISA ANNA, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 555/2025 depositato il 06/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Sassari
Email_2 elettivamente domiciliato presso
AC S.p.a. - 02391510266
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_1 -
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 393/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SASSARI sez. 1 e pubblicata il 25/07/2025
Atti impositivi:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 365 TARI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 40/2026 depositato il 10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: estinzione del giudizio per rinunzia al ricorso ed all'appello, con compensazione delle spese.
Resistente/Appellato: In via preliminare, dichiararsi l'impugnativa avversaria inammissibile per violazione degli artt. 18, 20 e 21 del d.lgs. 546/1996, non essendo stato notificato ad AC il ricorso in appello. In subordine, nel merito, rigettare tutte le istanze contenute nel ricorso introduttivo del presente giudizio, in quanto inammissibili, improcedibili ed infondate in fatto ed in diritto, con conseguente conferma della sentenza impugnata. Con vittoria di spese e competenze di lite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Il sig. propone appello avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Sassari sez. I n. 393 del 08/07/2025, depositata in data 25/07/2025 con la quale era stato respinto il ricorso proposto dal contribuente avverso la comunicazione di procedibilità dei crediti n. 365 del 11.01.2025, relativa al tributo TARI per l'anno 2016, per la complessiva somma di € 737,49, emessa da BA spa, affidataria del Comune di Sassari, per il servizio di riscossione coattiva delle entrate comunali. L'odierno appellante contesta la sentenza di primo grado per i seguenti motivi:
1. NULLITÀ DELLA SENTENZA PER VIOLAZIONE DELL'ART. 34 D. LGS. N. 546/1992 (error in procedendo)
2. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 19 D.LGS. 546/1992 - ERRONEA DICHIARAZIONE DI INAMMISSIBILITÀ
3. NULLITÀ OD INESISTENZA DELLA NOTIFICA DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 2020/5327 - VIOLAZIONE DELL'ART. 60 DPR 600/73 E ARTT. 137-145 C.P.C. L'appellante lamenta in particolare che la relata prodotta non reca la sottoscrizione del consegnatario, non indica la qualifica od il rapporto di convivenza con il destinatario e manca la prova della legittimazione alla ricezione
4. MANCATA RACCOMANDATA INFORMATIVA - VIOLAZIONE DELL'ART. 140 C.P.C.
5. VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMI 161-163, L. 296/2006 - DECADENZA DAL POTERE IMPOSITIVO Per la TARI 2016, l'accertamento doveva essere notificato entro il 31.12.2021: in assenza di valida notifica entro tale termine, l'ente impositore è decaduto dal potere di accertamento.
6. VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA (ART. 24 COST., ART. 6 CEDU) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 56 - D. Lgs. n. 546/92, l'appellante riporta, in devoluzione, i motivi di impugnazione tutti già indicati e contestati in primo grado. Si costituisce in giudizio la società BA che eccepisce preliminarmente l'inammissibilità dell'appello poiché la controparte ha depositato nel fascicolo del procedimento R.G. 555/2025 copia conforme di un ricorso in appello NON notificato ad AC, come si evince dalla pec allegata. L'iscrizione a ruolo del presente giudizio è quindi avvenuta in totale assenza di preventiva notifica alla controparte, in violazione degli artt. 18, 20 e 21 del D.Lgs. 546/1992. Nel merito, la società ribadisce l'infondatezza dei motivi di appello e la correttezza della sentenza impugnata. In data 20/01/2026 il contribuente deposita atto di rinuncia al ricorso ed all'appello, poiché, a seguito della costituzione in giudizio di BA Spa si è reso conto della NON regolare notifica verso la stessa in quanto alla PEC non è stato allegato il testo dell'appello. Pertanto l'appellante non ritiene opportuno procedere ulteriormente con la trattazione del predetto Ricorso, prevista per il giorno 9 febbraio 2026 per cui chiede ai sensi dell'art. 44 del d.lgs. 546/1992, di procedere con l'estinzione del giudizio con compensazione di spese. Nella pubblica udienza del 09/02/2026, è intervenuto il difensore di BA che comunica l'accettazione della rinunzia all'appello e la compensazione delle spese. Nella camera di consiglio del 09/02/2026, la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, preso atto dell'atto dell'appellante di rinunzia al ricorso ed all'appello e dell'accettazione di BA a spese compensate, dichiara estinto il giudizio per rinunzia all'appello e spese compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sardegna, sezione III, dichiara estinto il giudizio per rinunzia all'appello. Spese compensate. Così deciso in Sassari nella camera di consiglio il 9.2.2026 Il Giudice relatore Il Presidente Dott. Giovanni Monaca Dott. Gianluigi Dettori