Decreto cautelare 23 novembre 2020
Ordinanza cautelare 16 dicembre 2020
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 13/10/2025, n. 17493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 17493 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 17493/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09644/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9644 del 2020, proposto da
ER AR DE, NC ER e AR AS, rappresentati e difesi dall'avvocato Guido Marone, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti
EF DA, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
dei decreti dirigenziali adottati dall'Amministrazione resistente con i quali è stata disposta la revoca della nomina, con conseguente risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato dai ricorrenti a seguito dell'immissione in ruolo, e precisamente del decreto dirigenziale prot. n. 9188 del 09.07.2020 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania-Ambito Territoriale di Salerno; del decreto, di data e protocollo sconosciuti, qualora effettivamente intervenuto, con il quale l'Amministrazione resistente ha disposto il depennamento dei ricorrenti dalle vigenti graduatorie ad esaurimento per il reclutamento del personale docente, con riferimento alle rispettive classi di concorso, siccome ritenuti privi dei requisiti di ammissione all'esito della sentenza del TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, n. 7200 del 26 giugno 2020; del D.M. 24 aprile 2019 n. 374, recante la disciplina vigente delle operazioni di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, con particolare ma non esclusivo riferimento all'art. 8, se e nella parte in cui assegna all'Amministrazione resistente il potere di disporre il depennamento dei candidati iscritti con riserva in ragione di un contenzioso ancora pendente siccome non definito con sentenza passata in giudicato; qualora occorra del D.M. 23 giugno 2020 n. 36, recante la disciplina delle operazioni di scioglimento delle riserve, se e qualora possa essere considerata attributiva del potere di disporre il depennamento dei ricorrenti; qualora occorra, della nota dipartimentale del Ministero dell'Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo, prot. n. 709 del 20 maggio 2020, recante circolare per l'applicazione della normativa vigente in materia di decadenza dei contratti di lavoro a tempo indeterminato e determinato a seguito di sentenze, tuttavia relativo alla scuola dell'infanzia e primaria, siccome richiamato nei provvedimenti di decadenza; di qualsiasi ulteriore atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi dei ricorrenti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 26 settembre 2025 il dott. RA AI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso depositato in data 20 novembre 2020 - in riassunzione del giudizio incardinato presso il T.A.R. Campania, sede di Salerno - venivano, impugnati i provvedimenti a mezzo dei quali l’Amministrazione resistente ha disposto la revoca della nomina a docente dei ricorrenti con conseguente risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato dai medesimi stipulato a seguito dell'immissione in ruolo unitamente al D.M. 24 aprile 2019 n. 374, recante la disciplina delle operazioni di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento e al D.M. 23 giugno 2020 n. 36, recante la disciplina delle operazioni di scioglimento delle riserve.
Al riguardo venivano articolati i motivi di ricorso appresso indicati: “ 1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del d.m. 24 aprile 2019 n. 374. Violazione e falsa applicazione degli artt. 24, 113 e 97 Cost. Eccesso di potere. Difetto di motivazione. Motivazione incongrua e perplessa. Difetto dei presupposti e travisamento dei fatti. Manifesta irragionevolezza; 2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 4, co. 2 bis del d.l. 30 giugno 2005, n. 115 (conv. con l. 17 agosto 2005, n. 168) e dei principi in tema di consolidamento. Violazione e falsa applicazione del principio del legittimo affidamento. Violazione e falsa applicazione della direttiva 2005/36/ce (modificata dalla direttiva 2013/55/ue) in tema di riconoscimento della qualifica professionale. Violazione e falsa applicazione dei principi in tema di effetto conformativo delle pronunce del giudice amministrativo. Eccesso di potere. Irragionevolezza e illogicità; 3) Violazione e falsa applicazione dei principi in tema di autotutela amministrativa. Violazione e falsa applicazione dei principi del contrarius actus. Nullità ”.
Con atto depositato in data 7 dicembre 2020 si costituiva in giudizio, con formula di mero stile, il Ministero dell’Istruzione.
Con atto notificato in data 19 ottobre 2021 la sig.ra AR AS manifestava la volontà di rinunziare al ricorso.
All’udienza di smaltimento dell’arretrato del 26 settembre 2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
Con il primo motivo di ricorso si contesta la legittimità dei gravati provvedimenti di revoca per essere i medesimi adottati in spregio alla disciplina di settore, in violazione del diritto al lavoro dei docenti da doversi garantire fino alla definizione - con sentenza passata in giudicato - del giudizio relativo alla sussistenza del titolo abilitante.
La censura non risulta, invero, meritevole di positivo apprezzamento giacché la revoca dell’incarico, con conseguente risoluzione dei contratti di lavoro, è stata disposta dall’Amministrazione scolastica in esecuzione della sentenza n. 7200/2020 di questo Tribunale che, sebbene impugnata, era, nondimeno, esecutiva, non essendone stata disposta, in via cautelare, la sospensione dell’efficacia, ragion per cui l’Amministrazione non avrebbe potuto operare diversamente, avendo l’invocato pronunciamento - nel solco di un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato - riconosciuto la legittimità dei provvedimenti di diniego di inserimento dei docenti con diploma di I.T.P. (istituto tecnico-pratico) nelle graduatorie di fasce e di istituto.
Con gli altri motivi viene lamentata la lesione dell’affidamento ingenerato nei ricorrenti dall’ordinanza cautelare che aveva disposto l’iscrizione con riserva dei medesimi nelle graduatorie a esaurimento, grazie alla quale i ricorrenti avrebbero, per via del servizio effettivamente prestato, maturato i requisiti per la definitiva immissione in ruolo.
Neanche tale censura è meritevole di positiva valutazione in quanto la definitiva immissione in ruolo è preclusa sia dall’assenza, in capo agli odierni ricorrenti, dei requisiti legittimanti l’insegnamento, confermata dalla sentenza n. 7298/2022 del Consiglio di Stato (in rigetto dell’appello proposto avverso la predetta sentenza n. 7200/2020) in ragione del valore non abilitante del diploma dagli stessi conseguito presso gli Istituti tecnico-pratici sia dal fatto che il servizio prestato in forza di un’ammissione con riserva (negativamente definita) può essere preso in considerazione ai soli fini economici e non anche giuridici.
Alla luce delle sopra esposte motivazioni il ricorso va dunque respinto, in quanto, infondato, dovendosene dichiarare l’estinzione limitatamente alla ricorrente rinunziante.
La peculiarità della vicenda e i mutamenti giurisprudenziali registratisi in materia giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- lo dichiara estinto con riguardo alla domanda azionata dalla sig.ra AR AS;
- lo respinge in riferimento alle domande azionate dai restanti ricorrenti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NR AT, Presidente FF
Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario
RA AI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA AI | NR AT |
IL SEGRETARIO