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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. III, sentenza 10/02/2026, n. 816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 816 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 816/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 3, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IL SALVATORE, Presidente VIVARELLI MARIA GRAZIA, Relatore FRANCAVIGLIA ROSA, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4005/2024 depositato il 24/08/2024
proposto da
Comune di Viterbo - Via Ascenzi 1 01100 Viterbo VT
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Rappresentante_1Rappresentato da - CF_Rappresentante_1
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 26/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VITERBO sez. 2 e pubblicata il 22/01/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 20172767 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. In data 29/11/2022 veniva notificato alla società contribuente Resistente_1 . A SOCIO UNICO, l'avviso di accertamento IMU n. 20172767 relativo all'anno d'imposta 2017 per un importo complessivo di € 31.102,00 oltre alle sanzioni ed interessi per un totale dovuto di € 41.153,00. L'accertamento faceva riferimento a fabbricati ed aree fabbricabili di proprietà della società, analiticamente indicati nell'allegato “A” dell'atto impugnato, che constava di circa n. 150 immobili.
2. In data 27/01/2023 la società Resistente_1 , impugnava l'atto deducendo il mancato riconoscimento dell'esenzione per i beni merce;
il mancato riconoscimento dell'esenzione per gli alloggi sociali;
l'errata valutazione dell'area fabbricabile.
3. In sede di reclamo l'Ufficio provvedeva a verificare quanto affermato dalla società e, riscontrata la parziale fondatezza delle ragioni esposte, rideterminava il dovuto e lo comunicava al contribuente con nota protocollo n. 50077 del 27/04/2023, trasmessa a mezzo PEC. A seguito di parziale annullamento dell'atto impugnato le somme dovute risultavano così quantificate: IMU € 4.007,00, sanzioni € Euro 1.202,00 interessi € 93,00 per complessivi Euro 5.302,00. 4. Si costituiva, comunque, in giudizio la società insistendo per l'annullamento totale dell'atto e l'Ufficio resisteva con proprie controdeduzioni, confermando le risultanze all'esito della fase di reclamo/mediazione e chiedendo il rigetto per il resto.
4.1. In particolare, il Comune chiedeva la cessazione della materia del contendere con riferimento a quanto già riconosciuto in sede di autotutela e la conferma della pretesa tributaria riferita ai fabbricati sprovvisti dei requisiti per essere considerati alloggi sociali (n. 6 fabbricati identificati al Dati catastali_1 ) e beni merce (immobile distinto al Dati catastali_2). Insisteva, inoltre, per la conferma dell'accertamento relativo alle aree fabbricabili.
5. Successivamente, in data 8/11/2023, il Comune di Viterbo depositava ulteriori memorie precisando che il precedente calcolo di quanto dovuto in esito alla fase di reclamo/mediazione conteneva degli errori e allegava un nuovo prospetto delle somme dovute che risultavano così quantificate: IMU € 2.360,00, oltre a sanzioni ed interessi, per complessivi Euro 3.122,00.
6. Con sentenza n. 26/2024 depositata in data 22/01/2024, la Sezione 2 della Corte di Giustizia di I grado di Roma decideva la causa accogliendo la richiesta di annullamento totale della pretesa tributaria sulla base della seguente motivazione “Il prospetto con il quale l'Ufficio elenca e quantifica l'imposta presumibilmente dovuta a seguito di riesame della pratica, non consente alcuna verifica né da parte del resistente e neppure da parte dei giudicanti. Non contenendo riferimenti chiari dai quali si possa desumere l'IMU e le sanzioni applicate nella misura complessiva, così come ridotta, di Euro 3120.00. Quanto sopra evidenzia una carenza di motivazione che inibisce al contribuente nella fattispecie qualsiasi possibilità di controllo sull'operato dell'Ente locale rivelatosi sin dall'inizio impreciso nel contesto di tutto l'accertamento. La mancanza di motivazione eccepita dal ricorrente rende comunque, anche in presenza di una nuova formulazione della pretesa impositiva, l'intero accertamento. Tuttavia per le ragioni di cui sopra, considerata la rimodulazione dell'atto impugnato, si ritiene che le spese del giudizio debbano essere compensate.”
7. Avverso la sentenza è insorto il Comune di Viterbo notificando il presente atto di appello con cui ne chiede la riforma con vittoria di spese. RResistente_18. Si è costituita nel grado la società insistendo per il rigetto dell'appello con vittoria di spese.
9. All'udienza del 5 febbraio 2026 la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è affidato ai seguenti motivi. In primo luogo deduce il comune assenza o apparenza della motivazione della sentenza impugnata. Deduce poi violazione delle regole inerenti all'applicazione dell'agevolazione prevista per i “beni merce” per il fabbricato individuato al punto 129 dell'avviso di accertamento, ovvero per l'immobile censito al foglio 176, particella 1901, subalterno 17, in quanto, ancorché dichiarato come “bene merce” a mezzo di dichiarazione IMU dalla società odierna appellata, dai controlli incrociati effettuati dall'ente resistente, l'immobile è risultato al contempo dichiarato ai fini TARI dal Sig. Nominativo_1, in qualità di occupante dell'immobile, di cui il figlio Nominativo_2 risulta essere il legittimo locatario fin dall'anno 2016.
1.1. Sul punto, l'appellato non contesta quanto affermato dal Comune.
2. L'ufficio deduce altresì violazione di alcune regole inerenti gli alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008 in particolare, gli immobili identificati
- al Dati catastali_4 di categoria A/2 e subalterno 61, di categoria C/6, sono stati locati alla Sig.ra Nominativo_3 , la quale risulta proprietaria per una percentuale di possesso del 50% di un altro fabbricato a destinazione abitativa ubicato nel comune di Viterbo, in violazione della lettera c), del comma 1, dell'art. 3 del regolamento regionale;
gli immobili identificati
- al fDati catastali_5 di categoria A/2 e sub. 62, di categoria C/6, sono stati locati al Sig. Nominativo_4 , il quale, congiuntamente alla moglie Sig.ra Nominativo_5 Nominativo_6, risultano avere un reddito complessivo riferito all'anno 2017 superiore a quello della terza fascia previsto dalla Regione Lazio per l'accesso all'edilizia agevolata per il biennio di riferimento, di cui alla lettera d), comma 1, art. 6, del Regolamento regionale;
si allega la relativa documentazione reddituale;
infine, gli immobili identificati
- al Dati catastali_6, di categoria A/2 e sub. 59, di categoria C/6, sono stati locati ai Nominativo_8 Nominativo_7Sigg.ri e , i quali risultano proprietari al 100% ciascuno di due immobili a destinazione abitativa ubicati nel comune di Viterbo, in violazione della lettera c), del comma 1, dell'art. 3 del medesimo Regolamento.
2.1. La società contribuente non contesta specificatamente quanto dedotto dal Comune, ma si limita a rilevare in modo generico la contraddittorietà e la confusione delle informazioni contenute nell'atto impugnato e nell'appello.
3. Con riferimento alla pretesa avanzata dal Comune in merito alle aree edificabili, la società Resistente_1 lamentava nel primo grado di giudizio unicamente il valore attribuito all'area individuata al punto 1 dell'avviso di accertamento originario, contraddistinta al Dati catastali_7, per un importo pari ad Euro 600.000,00. 3.1. Sostiene il Comune che trattasi di un'area che comprende le particelle 2073, 2074, 2060, 2062, 2063, 2071, 2072, 2066, 2070 ed è ubicata in Indirizzo_1, mai incontestatamente dichiarata ai fini IMU dalla società ricorrente e per tale ragione, riferisce l'Ufficio, è già stata oggetto di un avviso di accertamento per omessa dichiarazione ed omesso versamento IMU riferito all'annualità d'imposta 2016, come da allegato alle memorie depositate in primo grado dal Comune. Dunque l'Ufficio insiste che venga confermata la pretesa tributaria in merito a tale area edificabile, sulla base delle motivazioni meglio esposte nell'atto depositato nel primo grado di giudizio e che parimenti venga riformata la sentenza in tal senso.
3.2. La società contribuente contesta il valore attribuito all'area dal Comune, ritenendo il lotto non edificabile in base alle norme del PRG e richiamando l'art. 5 comma 5 D.lgs 504/1992 a mente del quale “
5. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche”.
3.3. Sul punto nulla controdeduce il Comune.
4. In conclusione, il Comune chiede la riforma della sentenza con accoglimento della richiesta di cessazione della materia del contendere formulata dall'Ufficio nel primo grado di giudizio e la conferma della pretesa tributaria rideterminata dall'Ufficio in € 2.360,00 a titolo di imposta, oltre sanzioni ed interessi, a seguito di autotutela parziale nella fase di reclamo/mediazione.
5. L'appello è parzialmente fondato e va accolto solo per quanto riguarda l'IMU per gli immobili identificati al Dati catastali_4 di categoria A/2 e subalterno 61, di categoria C/6; al Dati catastali_5, di categoria A/2 e sub. 62, di categoria C/6; Dati catastali_6 Dati catastali_2, di categoria A/2 e sub. 59, di categoria C/6; sui quali nulla ha controdedotto l'appellato.
6. Per quanto riguarda le aree edificabili, alle deduzioni dell'appellato nulla ha controdedotto il Comune e, pertanto, resta incontestato che il valore dell'area non è stato calcolato, come avrebbe dovuto essere, nel rispetto dell'art. 5 co. 5 D.Lgs 504/1992 e dei relativi indici, pertanto, l'appello va sul punto respinto.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado, accoglie parzialmente l'appello. Spese compensate.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 3, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IL SALVATORE, Presidente VIVARELLI MARIA GRAZIA, Relatore FRANCAVIGLIA ROSA, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4005/2024 depositato il 24/08/2024
proposto da
Comune di Viterbo - Via Ascenzi 1 01100 Viterbo VT
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Rappresentante_1Rappresentato da - CF_Rappresentante_1
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 26/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VITERBO sez. 2 e pubblicata il 22/01/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 20172767 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. In data 29/11/2022 veniva notificato alla società contribuente Resistente_1 . A SOCIO UNICO, l'avviso di accertamento IMU n. 20172767 relativo all'anno d'imposta 2017 per un importo complessivo di € 31.102,00 oltre alle sanzioni ed interessi per un totale dovuto di € 41.153,00. L'accertamento faceva riferimento a fabbricati ed aree fabbricabili di proprietà della società, analiticamente indicati nell'allegato “A” dell'atto impugnato, che constava di circa n. 150 immobili.
2. In data 27/01/2023 la società Resistente_1 , impugnava l'atto deducendo il mancato riconoscimento dell'esenzione per i beni merce;
il mancato riconoscimento dell'esenzione per gli alloggi sociali;
l'errata valutazione dell'area fabbricabile.
3. In sede di reclamo l'Ufficio provvedeva a verificare quanto affermato dalla società e, riscontrata la parziale fondatezza delle ragioni esposte, rideterminava il dovuto e lo comunicava al contribuente con nota protocollo n. 50077 del 27/04/2023, trasmessa a mezzo PEC. A seguito di parziale annullamento dell'atto impugnato le somme dovute risultavano così quantificate: IMU € 4.007,00, sanzioni € Euro 1.202,00 interessi € 93,00 per complessivi Euro 5.302,00. 4. Si costituiva, comunque, in giudizio la società insistendo per l'annullamento totale dell'atto e l'Ufficio resisteva con proprie controdeduzioni, confermando le risultanze all'esito della fase di reclamo/mediazione e chiedendo il rigetto per il resto.
4.1. In particolare, il Comune chiedeva la cessazione della materia del contendere con riferimento a quanto già riconosciuto in sede di autotutela e la conferma della pretesa tributaria riferita ai fabbricati sprovvisti dei requisiti per essere considerati alloggi sociali (n. 6 fabbricati identificati al Dati catastali_1 ) e beni merce (immobile distinto al Dati catastali_2). Insisteva, inoltre, per la conferma dell'accertamento relativo alle aree fabbricabili.
5. Successivamente, in data 8/11/2023, il Comune di Viterbo depositava ulteriori memorie precisando che il precedente calcolo di quanto dovuto in esito alla fase di reclamo/mediazione conteneva degli errori e allegava un nuovo prospetto delle somme dovute che risultavano così quantificate: IMU € 2.360,00, oltre a sanzioni ed interessi, per complessivi Euro 3.122,00.
6. Con sentenza n. 26/2024 depositata in data 22/01/2024, la Sezione 2 della Corte di Giustizia di I grado di Roma decideva la causa accogliendo la richiesta di annullamento totale della pretesa tributaria sulla base della seguente motivazione “Il prospetto con il quale l'Ufficio elenca e quantifica l'imposta presumibilmente dovuta a seguito di riesame della pratica, non consente alcuna verifica né da parte del resistente e neppure da parte dei giudicanti. Non contenendo riferimenti chiari dai quali si possa desumere l'IMU e le sanzioni applicate nella misura complessiva, così come ridotta, di Euro 3120.00. Quanto sopra evidenzia una carenza di motivazione che inibisce al contribuente nella fattispecie qualsiasi possibilità di controllo sull'operato dell'Ente locale rivelatosi sin dall'inizio impreciso nel contesto di tutto l'accertamento. La mancanza di motivazione eccepita dal ricorrente rende comunque, anche in presenza di una nuova formulazione della pretesa impositiva, l'intero accertamento. Tuttavia per le ragioni di cui sopra, considerata la rimodulazione dell'atto impugnato, si ritiene che le spese del giudizio debbano essere compensate.”
7. Avverso la sentenza è insorto il Comune di Viterbo notificando il presente atto di appello con cui ne chiede la riforma con vittoria di spese. RResistente_18. Si è costituita nel grado la società insistendo per il rigetto dell'appello con vittoria di spese.
9. All'udienza del 5 febbraio 2026 la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è affidato ai seguenti motivi. In primo luogo deduce il comune assenza o apparenza della motivazione della sentenza impugnata. Deduce poi violazione delle regole inerenti all'applicazione dell'agevolazione prevista per i “beni merce” per il fabbricato individuato al punto 129 dell'avviso di accertamento, ovvero per l'immobile censito al foglio 176, particella 1901, subalterno 17, in quanto, ancorché dichiarato come “bene merce” a mezzo di dichiarazione IMU dalla società odierna appellata, dai controlli incrociati effettuati dall'ente resistente, l'immobile è risultato al contempo dichiarato ai fini TARI dal Sig. Nominativo_1, in qualità di occupante dell'immobile, di cui il figlio Nominativo_2 risulta essere il legittimo locatario fin dall'anno 2016.
1.1. Sul punto, l'appellato non contesta quanto affermato dal Comune.
2. L'ufficio deduce altresì violazione di alcune regole inerenti gli alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008 in particolare, gli immobili identificati
- al Dati catastali_4 di categoria A/2 e subalterno 61, di categoria C/6, sono stati locati alla Sig.ra Nominativo_3 , la quale risulta proprietaria per una percentuale di possesso del 50% di un altro fabbricato a destinazione abitativa ubicato nel comune di Viterbo, in violazione della lettera c), del comma 1, dell'art. 3 del regolamento regionale;
gli immobili identificati
- al fDati catastali_5 di categoria A/2 e sub. 62, di categoria C/6, sono stati locati al Sig. Nominativo_4 , il quale, congiuntamente alla moglie Sig.ra Nominativo_5 Nominativo_6, risultano avere un reddito complessivo riferito all'anno 2017 superiore a quello della terza fascia previsto dalla Regione Lazio per l'accesso all'edilizia agevolata per il biennio di riferimento, di cui alla lettera d), comma 1, art. 6, del Regolamento regionale;
si allega la relativa documentazione reddituale;
infine, gli immobili identificati
- al Dati catastali_6, di categoria A/2 e sub. 59, di categoria C/6, sono stati locati ai Nominativo_8 Nominativo_7Sigg.ri e , i quali risultano proprietari al 100% ciascuno di due immobili a destinazione abitativa ubicati nel comune di Viterbo, in violazione della lettera c), del comma 1, dell'art. 3 del medesimo Regolamento.
2.1. La società contribuente non contesta specificatamente quanto dedotto dal Comune, ma si limita a rilevare in modo generico la contraddittorietà e la confusione delle informazioni contenute nell'atto impugnato e nell'appello.
3. Con riferimento alla pretesa avanzata dal Comune in merito alle aree edificabili, la società Resistente_1 lamentava nel primo grado di giudizio unicamente il valore attribuito all'area individuata al punto 1 dell'avviso di accertamento originario, contraddistinta al Dati catastali_7, per un importo pari ad Euro 600.000,00. 3.1. Sostiene il Comune che trattasi di un'area che comprende le particelle 2073, 2074, 2060, 2062, 2063, 2071, 2072, 2066, 2070 ed è ubicata in Indirizzo_1, mai incontestatamente dichiarata ai fini IMU dalla società ricorrente e per tale ragione, riferisce l'Ufficio, è già stata oggetto di un avviso di accertamento per omessa dichiarazione ed omesso versamento IMU riferito all'annualità d'imposta 2016, come da allegato alle memorie depositate in primo grado dal Comune. Dunque l'Ufficio insiste che venga confermata la pretesa tributaria in merito a tale area edificabile, sulla base delle motivazioni meglio esposte nell'atto depositato nel primo grado di giudizio e che parimenti venga riformata la sentenza in tal senso.
3.2. La società contribuente contesta il valore attribuito all'area dal Comune, ritenendo il lotto non edificabile in base alle norme del PRG e richiamando l'art. 5 comma 5 D.lgs 504/1992 a mente del quale “
5. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche”.
3.3. Sul punto nulla controdeduce il Comune.
4. In conclusione, il Comune chiede la riforma della sentenza con accoglimento della richiesta di cessazione della materia del contendere formulata dall'Ufficio nel primo grado di giudizio e la conferma della pretesa tributaria rideterminata dall'Ufficio in € 2.360,00 a titolo di imposta, oltre sanzioni ed interessi, a seguito di autotutela parziale nella fase di reclamo/mediazione.
5. L'appello è parzialmente fondato e va accolto solo per quanto riguarda l'IMU per gli immobili identificati al Dati catastali_4 di categoria A/2 e subalterno 61, di categoria C/6; al Dati catastali_5, di categoria A/2 e sub. 62, di categoria C/6; Dati catastali_6 Dati catastali_2, di categoria A/2 e sub. 59, di categoria C/6; sui quali nulla ha controdedotto l'appellato.
6. Per quanto riguarda le aree edificabili, alle deduzioni dell'appellato nulla ha controdedotto il Comune e, pertanto, resta incontestato che il valore dell'area non è stato calcolato, come avrebbe dovuto essere, nel rispetto dell'art. 5 co. 5 D.Lgs 504/1992 e dei relativi indici, pertanto, l'appello va sul punto respinto.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado, accoglie parzialmente l'appello. Spese compensate.