Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. III, sentenza 10/02/2026, n. 816
CGT2
Sentenza 10 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancato riconoscimento esenzione beni merce

    Il Comune ha dedotto che l'immobile in questione è stato locato, pertanto non rientrava tra i beni merce.

  • Accolto
    Mancato riconoscimento esenzione alloggi sociali

    Il Comune ha contestato l'applicazione dell'agevolazione per alloggi sociali in quanto gli immobili risultavano locati a soggetti con redditi superiori alle soglie previste o proprietari di altri immobili.

  • Rigettato
    Errata valutazione area fabbricabile

    Il Comune non ha controdedotto alle argomentazioni della società riguardo alla valutazione dell'area fabbricabile, lasciando incontestata la mancata applicazione dell'art. 5, comma 5 del D.Lgs 504/1992.

  • Accolto
    Cessazione materia del contendere

    La Corte ha accolto parzialmente l'appello, confermando la pretesa tributaria per gli immobili per cui la società non ha contestato le deduzioni del Comune.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. III, sentenza 10/02/2026, n. 816
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 816
    Data del deposito : 10 febbraio 2026

    Testo completo