TRIB
Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 01/10/2025, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sig.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SU DOMANDA CONGIUNTA
nel procedimento iscritto al n. 1697 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025
vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. CASTIGLIA GABRIELE, giusta delega in atti Parte_1
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. CASTIGLIA GABRIELE, giusta delega in atti CP_1
RICORRENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: divorzio congiunto
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso merita accoglimento poiché risulta integrata la fattispecie di cui al disposto degli artt. 2 e 3
n. 2 lett. B) della legge 898/70 (come modificata dalla legge 74/87), e pertanto deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge.
Risulta inoltre dalle dichiarazioni rese dalle parti e dai documenti in atti che i coniugi non abbiano ripreso la convivenza ed abbiano avuto residenze anagrafiche diverse, né sono emersi elementi dai quali si possa ritenere che non vi sia stata continuità dello stato di separazione.
Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, ritenute adeguate, che vengono quindi confermate in questa sede e trascritte in dispositivo.
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando;
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e in Parte_1 CP_1
data 09.04.2005 in Nichelino (TO), trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del Comune di
Nichelino al numero 13, parte I, anno 2005, con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune
di Nichelino di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza, alle condizioni di seguito esposte, alle quali conferisce vigore:
“a) Che l'ill.mo Tribunale ai sensi dell'art 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970 n. 989 integrato dall'art 8 della legge 6 marzo 1987, previa fissazione della udienza cartolare in camera di consiglio,
Voglia dichiarare lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio Pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto in data 09/04/2005, trascritto al numero 13, Parte 1, anno 2005, in regime di separazione dei beni, trascritto in Nichelino (TO); b) Che vengano confermate integralmente le condizioni di cui al verbale di separazione consensuale del 15/11/2022 (allegato al presente ricorso), in particolare: l'affidamento condiviso dei figli minori e , con collocazione prevalente presso la madre e ampie modalità di Per_1 Per_2
frequentazione con il padre, nello specifico il martedì e venerdì di ogni settimana, weekend alterni,
periodi di vacanza e festività da concordarsi;
La suddivisione delle spese straordinarie relative ai figli al sarà 50% tra i genitori. A titolo di esempio, vengono poste a carico di entrambi i genitori, le spese scolastiche e universitarie dei figli, in pari misura, e le seguenti spese, non coperte dall'assegno periodico di mantenimento, che si rendessero necessarie per i figli: spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche: b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extra-scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extra-scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a)
corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia
(baby sitter), c) viaggi e vacanze. Il genitore che avrà anticipato dette spese, per ottenere il rimborso della sua quota, dovrà documentarle entro un mese dall'esborso. Il rimborso dovrà avvenire entro un mese dall'esibizione della suddetta documentazione.
c) Che Il Signor si impegna a versare alla Signora l'importo di € 450,00 mensili a CP_1 Pt_1
titolo di contributo di mantenimento dei figli (€ 225,00 per ciascun figlio), importo annualmente rivalutabile sulla base degli indici ISTAT, da corrispondersi entro i primi 5 giorni di ogni mese,
nonché a versare l'importo corrispondente agli assegni familiari al 50%;
d) Che le parti confermano la reciproca rinuncia ad assegni di mantenimento in favore dei coniugi,
atteso che entrambi si dichiarano economicamente autosufficienti;
I signori e si Pt_1 CP_1
dichiarano soddisfatti e tacitati da ogni pretesa e pertanto rinunciano ad avanzare in futuro azioni giudiziarie e/o pretese di qualsiasi genere (anche pregresse) per i rapporti tra loro intercorsi.”
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 01.10.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Daniela Mele Dott.ssa Lorena Canaparo