Rigetto
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 30/06/2025, n. 5670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5670 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/06/2025
N. 05670/2025REG.PROV.COLL.
N. 05002/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5002 del 2023, proposto da
AN IA Bais, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Di Casola e Gaetano Milano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Piano di Sorrento, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Erik Furno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 6935/2022, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Piano di Sorrento;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 giugno 2025 il Cons. Marco Valentini e uditi per le parti gli avvocati Gaetano Milano ed Erik Furno;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Avanti il giudice di prime cure, l’originaria ricorrente, odierna appellante, ha chiesto l’annullamento:
-per quanto riguarda il ricorso introduttivo, del provvedimento prot. n. 17222 del 4 luglio 2017 del Funzionario Responsabile del VII Settore del Comune di Piano di Sorrento, con il quale viene disposto il diniego definitivo di condono edilizio prot. n. 14042 del 20 novembre 1985, presentato ai sensi della legge n. 47/85 e relativamente alle opere realizzate presso il complesso turistico ricettivo SEA MARE sito alla via Meta-Amalfi n. 101;
-per quanto riguarda i motivi aggiunti, del provvedimento prot. n. 29921 del 15 novembre 2017 del Comune di Piano di Sorrento, di diniego del condono edilizio.
Il primo giudice ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo e respinto il ricorso per motivi aggiunti.
In particolare, ha rilevato il TAR le opere oggetto dell’istanza di condono riguardavano la realizzazione senza titolo di un bungalow/ufficio di forma esagonale di circa mq. 4,78, di un locale in muratura di forma rettangolare adibito a cucina di circa mq. 39,00 e con altezza mt. 2,20, di un blocco servizi interrato di circa mq. 30,00 di superficie.
Il provvedimento di diniego fondava la sua motivazione sul fatto che di fatto erano state realizzate opere diverse da quelle oggetto della domanda di condono.
Nell’atto di diniego, l’amministrazione aveva altresì evidenziato che con successiva istanza presentata ai sensi della legge n. 724/1994 era stato chiesto il condono per ulteriori interventi edilizi, in parte ricadenti sul medesimo immobile, oggetto della prima istanza ai sensi della legge 47/85. Complessivamente, gli interventi edilizi avevano comportato la realizzazione di nuove volumetrie su un immobile già sottoposto a condono, nonché la realizzazione di una cubatura superiore al limite consentito dalla legge del 1994.
L’amministrazione, dunque, ha respinto la domanda di condono formulata ai sensi della legge n. 47 del 1985, ritenendo che il proprietario avesse, nelle more, alterato lo stato dei luoghi e comunque, già in origine, avesse posto in essere interventi difformi da quanto dichiarato in sede di istanza.
Con ricorso per motivi aggiunti, l’originaria ricorrente ha dunque impugnato il provvedimento prot. n. 29921 del 15 novembre 2017 del Comune di Piano di Sorrento, con il quale è stato revocato il provvedimento prot. n. 17222 del 4 luglio 2017 di diniego definitivo di condono edilizio prot. n. 14042 del 20 novembre 1985, e contestualmente disposto il diniego definitivo delle istanze di condono edilizio prot. com. 2362 del 14 febbraio 1986 – pratica 60 (legge n. 47/85) e prot.n. 212 (legge n. 724/94).
Come detto, il, TAR ha dichiarato il ricorso principale improcedibile, per sopravvenuta carenza d’interesse, essendo stato revocato il provvedimento ivi impugnato, e il ricorso per motivi aggiunti infondato.
Ha in particolare argomentato il primo giudice che la giurisprudenza ha costantemente statuito che in presenza di manufatti abusivi non sanati né condonati, gli interventi ulteriori, sia pure riconducibili nella loro oggettività alle categorie della manutenzione straordinaria, del restauro e/o del risanamento conservativo, della ristrutturazione, della realizzazione di opere costituenti pertinenze urbanistiche, ripetono le caratteristiche di illegittimità dell'opera principale alla quale ineriscono strutturalmente.
Ne consegue che non può ammettersi la prosecuzione dei lavori abusivi a completamento di opere che, fino al momento di eventuali sanatorie, devono ritenersi comunque abusive, con conseguente obbligo del Comune di ordinarne la demolizione.
Ciò non significa negare in assoluto, soggiunge il giudice di prime cure, la possibilità di intervenire su immobili rispetto ai quali pende istanza di condono, ma solo affermare che, a pena di assoggettamento della medesima sanzione prevista per l'immobile abusivo cui ineriscono, ciò deve avvenire nel rispetto delle procedure di legge, ovvero segnatamente dell'art. 35, della legge n. 47 del 1985.
Il fatto che l’immobile preesistente fosse oggetto di una domanda di condono edilizio non può quindi assumere alcun rilievo.
Alla luce di ciò, risultava superfluo da parte del Comune acquisire i pareri da parte delle autorità preposte alla tutela dei vincoli, trattandosi di opere ab origine non condonabili.
Avverso la sentenza impugnata in data 9 giugno 2023 è stato depositato ricorso in appello.
Si è costituito in giudizio il Comune di Piano di Sorrento.
In data 23 aprile 2025 ha depositato memoria il Comune di Piano di Sorrento.
All’udienza pubblica del 10 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
In sede di appello è stato dedotto:
ERRORES IN IUDICANDO – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (L. 07.08.1990 N. 241; L. 23.12 1994 N. 724 ART. 39) - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA LEALE COLLABORAZIONE TRA IL PRIVATO E LA P.A. - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL’AFFIDAMENTO, CORRETTEZZA E BUONA FEDE – MANCATA COMPARAZIONE DEI CONTRAPPOSTI INTERESSI - CONTRADDITTORIETA’ E CONTRASTO CON PRECEDENTI PROVVEDIMENTI – VIOLAZIONE DEL PROTOCOLLO D’INTESA DEL 25.07.2001 STIPULATO TRA LA REGIONE CAMPANIA E LA SOPRINTENDENZA AI BENI AMBIENTALI DI NAPOLI E PROVINCIA
Lamenta l’appellante, con il primo motivo, che la statuizione del primo giudice, riguardante in particolare la difformità riscontrata tra lo stato dell’immobile e la domanda di condono, sarebbe stata adottata senza considerare la documentazione integrativa prodotta, circostanza da cui sarebbe scaturita una sovrastima.
Il TAR avrebbe dovuto disporre, soggiunge l’appellante, una verificazione, emergendo una confusione tra i volumi edilizi e la superficie del terrazzo coperto.
In particolare, del tutto illegittimamente i valori delle volumetrie indicati dall’U.T.C. nell’atto diniego andrebbero a ricomprendere per mc. 483,88 la “terrazza coperta”, costituendo l’erronea motivazione del rigetto della domanda di condono causa del ritenuto ed insussistente superamento del limite volumetrico di cui all’art. 39 della legge n. 724/94.
Inoltre, secondo l’appellante, l’amministrazione avrebbe erroneamente considerato volume utile l'ingombro sottostante il terrazzo, nonostante esso non fosse interamente chiuso lateralmente.
ERRORES IN IUDICANDO – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (L. 07.08.1990 N. 241; L. 23.12 1994 N. 724 ART. 39) - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA LEALE COLLABORAZIONE TRA IL PRIVATO E LA P.A. - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL’AFFIDAMENTO, CORRETTEZZA E BUONA FEDE. VIOLAZIONE DEL PROTOCOLLO D’INTESA DEL 25.07.2001 STIPULATO TRA LA REGIONE CAMPANIA E LA SOPRINTENDENZA AI BENI AMBIENTALI DI NAPOLI E PROVINCIA
Con il secondo motivo, rileva l’appellante che il Comune di Piano di Sorrento avrebbe ripetutamente manifestato l'interesse in ordine al mantenimento della struttura in oggetto e alla sua destinazione.
Avrebbe pertanto dovuto assumere particolare rilevanza l'Accordo Integrativo del 5 agosto 2010, come esitato ai sensi dell’art. 11 della legge n. 241/1990, con cui erano state individuate le opere realizzate successivamente al 31 dicembre 1993, spontaneamente demolite dalla parte ricorrente, nonché quelle oggetto di sanatoria ai sensi dell'art. 37 del T.U.380/2001.
Inoltre, non si sarebbe tenuto conto del Protocollo d'Intesa del 25 luglio 2001, stipulato tra la Regione Campania e la Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici di Napoli e Provincia.
Si configurerebbe di conseguenza, secondo l’appellante, un evidente difetto di istruttoria, anche in considerazione dell’asserita violazione del principio della leale collaborazione, della trasparenza e della buona fede.
L’accertamento dei successivi interventi, infatti, non avrebbe, secondo l’appellante, potuto in alcun caso comportare il diniego di condono.
ERRORES IN IUDICANDO – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (L. 07.08.1990 N. 241; L. 23.12 1994 N. 724 ART. 39
Con il terzo motivo, sono riproposte le motivazioni del ricorso per motivi aggiunti non esaminate dal T.A.R. Campania in quanto assorbite.
In particolare, richiama lo stesso appellante che il diniego opposto si fonda sui seguenti presupposti:
- le opere oggetto del condono risultano ricadenti in zona sottoposta al vincolo di inedificabilità assoluta ai fini urbanistici e paesaggistici;
- il volume da condonare è superiore a 750 mc.;
- alcuni interventi "sarebbero stati ricostruiti in data successiva al termine ultimo per la riconducibilità a condono";
- l'area interessata è sottoposta a vincolo idrogeologico e ricade in Zona R3/P3 e R4/P4 del Piano Stralcio per l'Asserto Idrogeologico del Bacino destra Sele.
Tuttavia, deduce l’appellante, tutti i presupposti sopra richiamati sarebbero insussistenti, erronei e pretestuosi e vizierebbero irreparabilmente il diniego opposto.
In primo luogo, l'area interessata non sarebbe stata sottoposta, all'epoca dichiarata di realizzazione delle opere, a vincolo di inedificabilità.
In secondo luogo, il rilevato profilo di inammissibilità richiamato dal Comune, in quanto le opere ricadono in Zona Territoriale 1/A "Tutela dell'ambiente naturale di I grado", del PUT, non sarebbe rilevante in quanto il vincolo di inedificabilità sarebbe stato imposto successivamente all'edificazione. Il Comune di Piano di Sorrento avrebbe avuto l'obbligo di istruire, ai sensi dell'art. 46 del T.U. 42/2004, il procedimento ai fini della compatibilità ambientale delle opere oggetto di condono edilizio, e non dichiararne l'improcedibilità.
Quanto al vincolo idrogeologico, anch’esso secondo l’appellante sarebbe stato apposto successivamente alla realizzazione delle opere.
Pertanto, anche in questo caso l’amministrazione avrebbe avuto l'obbligo di richiedere all'Autorità competente il parere.
L’appello è infondato.
Osserva il Collegio, preliminarmente, che il provvedimento impugnato in primo grado è plurimotivato, con puntuale riferimento alla presenza di numerosi vincoli e alla conseguente inedificabilità.
Quanto al primo motivo, con cui l’appellante contesta la difformità riscontrata tra lo stato dell’immobile e la domanda di condono, per come statuita dal primo giudice, nonché la mancata considerazione della documentazione integrativa prodotta, è sufficiente rilevare come il provvedimento impugnato abbia correttamente motivato in ordine alla consistenza del terrazzo coperto, essendo sufficiente la chiusura su tre dei quattro lati a costituire a tutti gli effetti volumetria urbanistica, dando peraltro espressamente atto della documentazione integrativa presentata dall’originaria ricorrente ed esaminata nell’ambito dell’istruttoria amministrativa.
Circa il secondo motivo, è necessario evidenziare che non si ravvisano i dedotti profili di carenza istruttoria, tenuto conto che la determinazione comunale n. 426/2010, atto di conclusione dell’Accordo Integrativo richiamato da parte appellante, faceva espressamente salva ogni determinazione finale sulla pratica di condono edilizio “ e che le parti interessate non avranno nulla a pretendere sugli esiti finali delle istanze di condono” .
Relativamente, infine, al terzo motivo, quanto dedotto in sede di appello non appare idoneo a superare la indiscussa esistenza di una pluralità di vincoli, esistenti, seppur con contenuti diversi, sia al momento della edificazione, sia alla data di presentazione della istanza di condono, risultando in tal modo preclusivi per l’accoglimento della domanda.
I vincoli sono stati analiticamente richiamati dall’amministrazione comunale nel provvedimento del 4 luglio 2017 (primo considerato, pag. 5) e nel provvedimento del 15 novembre 2017 (considerato, pag. 5) ragione per la quale anche l’operatività di uno solo di tali vincoli escluderebbe in ogni caso l’edificabilità.
L’appello, pertanto, va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto,
lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado.
Condanna la parte appellante alla refusione delle spese del presente grado di giudizio in favore della parte appellata, quantificate in euro 4000,00 (quattromila/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Chieppa, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Marco Valentini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Valentini | Roberto Chieppa |
IL SEGRETARIO