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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/07/2025, n. 7842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7842 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA IV SEZIONE LAVORO -V.le Giulio Cesare n.54 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Proc. N.34006/2024 R.Gen
La Giudice designata dott.ssa Cristina Monterosso nella causa TRA
elettivamente domiciliato alla via Gavinana n. 2 presso Parte_1
l'avv. Alessia Pasciuto che lo rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Francesco Dominici giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE E Controparte_1
- Sede di Roma-TUSCOLANO, in persona del Direttore Regionale
[...] pro-tempore, elett.te domiciliato in Roma, P.zza delle V Giornate n.3, presso gli avvocati Massimo Guiducci e Sandra Maria Colombino che lo rappresentano e difendono in virtù di procura generale alle liti (atti notaio i Roma del 01.08.2024, rep. n.93118 Per_1
RESISTENTE
all'udienza del 3.7.2025 ha pronunciato a seguente SENTENZA DISPOSITIVO
- dichiara il diritto del ricorrente a percepire la rendita vitalizia ex art.13 D.Lvo 23.2.2000 n.38 per i postumi permanenti accertati in misura pari al 16% derivante dalla malattia professionale denunciata dalla data della visita di revisione e per l'effetto condanna l a corrispondere la citata CP_1 prestazione con decorrenza e in misura di legge oltre accessori come per legge;
- compensa le spese di lite in misura pari al 50% delle stesse e condanna l' al pagamento in favore del ricorrente della residua quota del 50% CP_1 delle spese, quota che si liquida in €1.347,75 per compensi, oltre spese generali (15%), e oltre IVA e CPA da distrarsi in favore dei difensori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari. Spese di CTU liquidate come da decreto a carico dell' CP_1
Roma, 3.7.2025
LA GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso FATTO Con ricorso depositato in data 22.9.2024 e ritualmente notificato all' , CP_1
l'istante indicato in epigrafe, deduceva i seguenti fatti:
- che era dipendente con qualifica di operaio presso Servizi e Gestioni srl;
- che aveva subito un infortunio mentre usciva dal posto di lavoro in data 30.12.2024;
- che l' per detto infortunio sul lavoro aveva riconosciuto un grado di CP_1 menomazione della integrità psico fisica pari al 16% con la seguente diagnosi “arto inferiore sin: ipotrofia, zoppia infiltrato fibroso caviglia in esiti fratturativi evolutivi in pseudoartrosi, limitazione funzionale caviglia” come da comunicazione del 26.1.2027;
- che successivamente l' aveva sottoposto il ricorrente a visita di CP_1 revisione e che con comunicazione del 24.2.2023 aveva ridotto il grado di invalidità dal 16% all'11% con la seguente diagnosi “ esiti di frattura del calcagno e del malleolo peronale a sinistra, limitazione funzionale dell'articolazione tibiotarsica e sottoastralica di circa un quarto” ;
- che aveva presentato opposizione a detto accertamento senza esito. Premessi tali fatti adiva il giudice del lavoro di Roma chiedendo l'accertamento del suo diritto ad ottenere per l'aggravarsi dei postumi permanenti la rendita pari al 20% di invalidità permanente o comunque pari o superiore al 16%. Si costituiva l' evidenziando che il giudizio medico effettuato in sede CP_1 amministrativa che aveva riconosciuto l'11% di IP a seguito della vista di revisione del 31.1.2023 comunicata con nota del 24.2.2023 era corretto. Chiedeva pertanto il rigetto della domanda. Veniva disposta CTU medico legale e all'esito alla udienza del 3.7.2025 la causa è stata discussa e all'esito della camera di consiglio è stata pronunciata sentenza.
DIRITTO La domanda è parzialmente fondata . La disposta CTU infatti ha accertato “-a seguito dell'infortunio sul lavoro del 30.12.2014 ha riportato un trauma all'arto inferiore di sinistra con frattura calcaneare pluriframmentaria e frattura del malleolo peroneale, trattati incruentemente.
-“in nesso causale con detto infortunio sono conseguiti postumi permanenti consistenti in ipotrofia muscolare, pseudoartrosi della frattura calcaneare, degenerazione artrosica a livello delle articolazioni sottoastragalica e calcaneo-cuboidea con limitazione funzionale dei movimenti della caviglia della peronea astragalica e sottoastragalica, e reazione antalgica al carico, con zoppia di fuga alla deambulazione.
-tali postumi con riferimento alla tabella del danno biologico ex DM n. 38 12/07/2000, CP_1 determinano un danno biologico del 16% e ciò con decorrenza sin dalla data della visita di revisione del 24.2.2023.” Il CTU ha specificato : “Ciò premesso, relativamente al caso de quo, si si evidenzia che la disamina comparativa delle refertazioni radiografiche rileva l'interessamento fratturativo del calcagno di sinistra, dell'astragalo e malleolo-peroneale agli esami radiografici in atti che trovano conferma nella RM del 28.6.2023, in particolare mostrando una zona del calcagno esitata in pseudo artrosi, evidenza di rilievo dopo 9 anni dal trauma quindi, pseudoartrosi già rilevata con la certificazione del 25.10.2016 e riportata nelle stessa diagnosi espressa dal sanitario nella visita di revisione del 2018. CP_1 Il richiamato quadro strumentale (RMN) documenta infatti gli “esiti di frattura calcaneare con evidenza, sul versante antero-superiore, di mancata fusione di un grossolano frammento osseo e conseguente evoluzione in un quadro di pseudoartrosi” con evidenza di fenomeni artrosici a livello delle articolazioni sottoastragalica e calcaneo-cuboidea con riduzione di ampiezza delle rime articolari, irregolarità delle superfici condrali e alterazioni geodico- cistiche subcorticali, in particolare sui versanti astragalico e calcaneare. Analoghi reperti si osservano a carico delle articolazioni metatarso-falangea ed interfalangea del I raggio. ...” Le alterazioni degenerative rendono quindi ragione dell'espressività del quadro funzionale come emerso a carico della caviglia sia fuori carico che al carico, limitazioni funzionali come evidenziate e descritte all'esame obiettivo del presente accertamento. Per quanto di attuale riscontro, ritengo quindi che rispetto allo status antecedente, alla data di revisione del febbraio 2023 non sia da ritenersi intercorsa una evoluzione migliorativa, bensì una sua stabilizzazione degli esiti come antecedentemente valutati che trova conferma nelle risultanze strumentali e nella sua espressività disfunzionale. Deve comunque essere tenuto presente che l'esame RMN del giugno 2023 non era disponibile alla data dell'espletata visita di revisione del febbraio 2023. Ciò premesso, sotto il profilo valutativo, gli esiti correlati all'evento infortunistico del 30.12.2014, tenuto presenti le indicazioni valutative ex art. 13 del D. L.vo n. 38/2000 in particolare con riferimento alle voce 294 (anchilosi in posizione favorevole della caviglia e del complesso sottoastragalico-mediotarsico, 15%) e 296 (esiti di frattura del calcagno apprezzabili con indagini strumentali, con disturbi di circolo, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale 8%) si ritiene configurino complessivamente un danno biologico pari al 16%, non ritenendo quindi intercorsa una evoluzione clinica e conseguentemente valutativa del danno biologico sussistente a carico del periziando rispetto alla visita di revisione del 24.2.23”
Le conclusioni del CTU, in quanto adeguatamente e logicamente motivate e fondate su dati clinici e accertamenti diagnostici obiettivi, sono condivise e fatte proprie da questo giudice che alle stesse si riporta. D'altra parte, nessuna delle parti ha contestato in maniera specifica tale CTU nel termine concesso dal giudice per note. Il ricorrente ha quindi diritto a percepire la rendita vitalizia per i postumi permanenti accertati in misura pari al 16% ex art.13 D.L.vo 23.2.2000 n.38 così come riconosciuti dal CTU dalla data della visita di revisione. Al riguardo si sottolinea che la visita di revisione è del 31.1.2023 ma l'esito della stessa è stato comunicato con missiva del 24.2.2023. L' soccombente deve quindi essere condannato al pagamento della citata CP_1 prestazione e con la decorrenza di legge oltre agli accessori come per legge. La parziale reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese in misura pari alla metà delle stesse con condanna dell al pagamento della CP_1 residua quota di metà delle spese legali, liquidate come in dispositivo, nonché delle spese di CTU liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
- dichiara il diritto del ricorrente a percepire la rendita vitalizia ex art.13 D.Lvo 23.2.2000 n.38 per i postumi permanenti accertati in misura pari al 16% derivante dalla malattia professionale denunciata dalla data della visita di revisione e per l'effetto condanna l a corrispondere la citata CP_1 prestazione con decorrenza e in misura di legge oltre accessori come per legge;
- compensa le spese di lite in misura pari al 50% delle stesse e condanna l' al pagamento in favore del ricorrente della residua quota del 50% CP_1 delle spese, quota che si liquida in €1.347,75 per compensi, oltre spese generali (15%), e oltre IVA e CPA da distrarsi in favore dei difensori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari. Spese di CTU liquidate come da decreto a carico dell' CP_1
Roma, 3.7.2025
LA GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso
Proc. N.34006/2024 R.Gen
La Giudice designata dott.ssa Cristina Monterosso nella causa TRA
elettivamente domiciliato alla via Gavinana n. 2 presso Parte_1
l'avv. Alessia Pasciuto che lo rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Francesco Dominici giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE E Controparte_1
- Sede di Roma-TUSCOLANO, in persona del Direttore Regionale
[...] pro-tempore, elett.te domiciliato in Roma, P.zza delle V Giornate n.3, presso gli avvocati Massimo Guiducci e Sandra Maria Colombino che lo rappresentano e difendono in virtù di procura generale alle liti (atti notaio i Roma del 01.08.2024, rep. n.93118 Per_1
RESISTENTE
all'udienza del 3.7.2025 ha pronunciato a seguente SENTENZA DISPOSITIVO
- dichiara il diritto del ricorrente a percepire la rendita vitalizia ex art.13 D.Lvo 23.2.2000 n.38 per i postumi permanenti accertati in misura pari al 16% derivante dalla malattia professionale denunciata dalla data della visita di revisione e per l'effetto condanna l a corrispondere la citata CP_1 prestazione con decorrenza e in misura di legge oltre accessori come per legge;
- compensa le spese di lite in misura pari al 50% delle stesse e condanna l' al pagamento in favore del ricorrente della residua quota del 50% CP_1 delle spese, quota che si liquida in €1.347,75 per compensi, oltre spese generali (15%), e oltre IVA e CPA da distrarsi in favore dei difensori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari. Spese di CTU liquidate come da decreto a carico dell' CP_1
Roma, 3.7.2025
LA GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso FATTO Con ricorso depositato in data 22.9.2024 e ritualmente notificato all' , CP_1
l'istante indicato in epigrafe, deduceva i seguenti fatti:
- che era dipendente con qualifica di operaio presso Servizi e Gestioni srl;
- che aveva subito un infortunio mentre usciva dal posto di lavoro in data 30.12.2024;
- che l' per detto infortunio sul lavoro aveva riconosciuto un grado di CP_1 menomazione della integrità psico fisica pari al 16% con la seguente diagnosi “arto inferiore sin: ipotrofia, zoppia infiltrato fibroso caviglia in esiti fratturativi evolutivi in pseudoartrosi, limitazione funzionale caviglia” come da comunicazione del 26.1.2027;
- che successivamente l' aveva sottoposto il ricorrente a visita di CP_1 revisione e che con comunicazione del 24.2.2023 aveva ridotto il grado di invalidità dal 16% all'11% con la seguente diagnosi “ esiti di frattura del calcagno e del malleolo peronale a sinistra, limitazione funzionale dell'articolazione tibiotarsica e sottoastralica di circa un quarto” ;
- che aveva presentato opposizione a detto accertamento senza esito. Premessi tali fatti adiva il giudice del lavoro di Roma chiedendo l'accertamento del suo diritto ad ottenere per l'aggravarsi dei postumi permanenti la rendita pari al 20% di invalidità permanente o comunque pari o superiore al 16%. Si costituiva l' evidenziando che il giudizio medico effettuato in sede CP_1 amministrativa che aveva riconosciuto l'11% di IP a seguito della vista di revisione del 31.1.2023 comunicata con nota del 24.2.2023 era corretto. Chiedeva pertanto il rigetto della domanda. Veniva disposta CTU medico legale e all'esito alla udienza del 3.7.2025 la causa è stata discussa e all'esito della camera di consiglio è stata pronunciata sentenza.
DIRITTO La domanda è parzialmente fondata . La disposta CTU infatti ha accertato “-a seguito dell'infortunio sul lavoro del 30.12.2014 ha riportato un trauma all'arto inferiore di sinistra con frattura calcaneare pluriframmentaria e frattura del malleolo peroneale, trattati incruentemente.
-“in nesso causale con detto infortunio sono conseguiti postumi permanenti consistenti in ipotrofia muscolare, pseudoartrosi della frattura calcaneare, degenerazione artrosica a livello delle articolazioni sottoastragalica e calcaneo-cuboidea con limitazione funzionale dei movimenti della caviglia della peronea astragalica e sottoastragalica, e reazione antalgica al carico, con zoppia di fuga alla deambulazione.
-tali postumi con riferimento alla tabella del danno biologico ex DM n. 38 12/07/2000, CP_1 determinano un danno biologico del 16% e ciò con decorrenza sin dalla data della visita di revisione del 24.2.2023.” Il CTU ha specificato : “Ciò premesso, relativamente al caso de quo, si si evidenzia che la disamina comparativa delle refertazioni radiografiche rileva l'interessamento fratturativo del calcagno di sinistra, dell'astragalo e malleolo-peroneale agli esami radiografici in atti che trovano conferma nella RM del 28.6.2023, in particolare mostrando una zona del calcagno esitata in pseudo artrosi, evidenza di rilievo dopo 9 anni dal trauma quindi, pseudoartrosi già rilevata con la certificazione del 25.10.2016 e riportata nelle stessa diagnosi espressa dal sanitario nella visita di revisione del 2018. CP_1 Il richiamato quadro strumentale (RMN) documenta infatti gli “esiti di frattura calcaneare con evidenza, sul versante antero-superiore, di mancata fusione di un grossolano frammento osseo e conseguente evoluzione in un quadro di pseudoartrosi” con evidenza di fenomeni artrosici a livello delle articolazioni sottoastragalica e calcaneo-cuboidea con riduzione di ampiezza delle rime articolari, irregolarità delle superfici condrali e alterazioni geodico- cistiche subcorticali, in particolare sui versanti astragalico e calcaneare. Analoghi reperti si osservano a carico delle articolazioni metatarso-falangea ed interfalangea del I raggio. ...” Le alterazioni degenerative rendono quindi ragione dell'espressività del quadro funzionale come emerso a carico della caviglia sia fuori carico che al carico, limitazioni funzionali come evidenziate e descritte all'esame obiettivo del presente accertamento. Per quanto di attuale riscontro, ritengo quindi che rispetto allo status antecedente, alla data di revisione del febbraio 2023 non sia da ritenersi intercorsa una evoluzione migliorativa, bensì una sua stabilizzazione degli esiti come antecedentemente valutati che trova conferma nelle risultanze strumentali e nella sua espressività disfunzionale. Deve comunque essere tenuto presente che l'esame RMN del giugno 2023 non era disponibile alla data dell'espletata visita di revisione del febbraio 2023. Ciò premesso, sotto il profilo valutativo, gli esiti correlati all'evento infortunistico del 30.12.2014, tenuto presenti le indicazioni valutative ex art. 13 del D. L.vo n. 38/2000 in particolare con riferimento alle voce 294 (anchilosi in posizione favorevole della caviglia e del complesso sottoastragalico-mediotarsico, 15%) e 296 (esiti di frattura del calcagno apprezzabili con indagini strumentali, con disturbi di circolo, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale 8%) si ritiene configurino complessivamente un danno biologico pari al 16%, non ritenendo quindi intercorsa una evoluzione clinica e conseguentemente valutativa del danno biologico sussistente a carico del periziando rispetto alla visita di revisione del 24.2.23”
Le conclusioni del CTU, in quanto adeguatamente e logicamente motivate e fondate su dati clinici e accertamenti diagnostici obiettivi, sono condivise e fatte proprie da questo giudice che alle stesse si riporta. D'altra parte, nessuna delle parti ha contestato in maniera specifica tale CTU nel termine concesso dal giudice per note. Il ricorrente ha quindi diritto a percepire la rendita vitalizia per i postumi permanenti accertati in misura pari al 16% ex art.13 D.L.vo 23.2.2000 n.38 così come riconosciuti dal CTU dalla data della visita di revisione. Al riguardo si sottolinea che la visita di revisione è del 31.1.2023 ma l'esito della stessa è stato comunicato con missiva del 24.2.2023. L' soccombente deve quindi essere condannato al pagamento della citata CP_1 prestazione e con la decorrenza di legge oltre agli accessori come per legge. La parziale reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese in misura pari alla metà delle stesse con condanna dell al pagamento della CP_1 residua quota di metà delle spese legali, liquidate come in dispositivo, nonché delle spese di CTU liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
- dichiara il diritto del ricorrente a percepire la rendita vitalizia ex art.13 D.Lvo 23.2.2000 n.38 per i postumi permanenti accertati in misura pari al 16% derivante dalla malattia professionale denunciata dalla data della visita di revisione e per l'effetto condanna l a corrispondere la citata CP_1 prestazione con decorrenza e in misura di legge oltre accessori come per legge;
- compensa le spese di lite in misura pari al 50% delle stesse e condanna l' al pagamento in favore del ricorrente della residua quota del 50% CP_1 delle spese, quota che si liquida in €1.347,75 per compensi, oltre spese generali (15%), e oltre IVA e CPA da distrarsi in favore dei difensori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari. Spese di CTU liquidate come da decreto a carico dell' CP_1
Roma, 3.7.2025
LA GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso