Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/03/1989, n. 1168
CASS
Sentenza 2 marzo 1989

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L'art. 1 della legge 9 dicembre 1977 n. 903 (sulla parità di trattamento fra uomini e Donne in materia di lavoro), nel vietare qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l'accesso al lavoro, si riferisce non solo all'ipotesi di discriminazione attuata nel corso di un rapporto di lavoro già costituito ma anche all'ipotesi di discriminazione attuata nella fase di assunzione, come evidenziato, in particolare, dalla formulazione dell'ultimo comma dello stesso articolo (che esclude l'operatività del divieto con riguardo alla "assunzione" per determinate attività), con la conseguenza che il rimedio previsto dall'art. 15 della stessa legge è esperibile anche avverso un atto discriminatorio attuato in fase di assunzione, in relazione al quale il pretore, nell'ambito dell'ordine di rimozione degli effetti lesivi dell'atto medesimo, può anche accertare e liquidare il danno subito dal lavoratore discriminato.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/03/1989, n. 1168
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1168
    Data del deposito : 2 marzo 1989

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