Articolo 60 della Legge 29 aprile 1949, n. 264
Articolo 59Articolo 61
Versione
6 giugno 1949
Art. 60.
Il proprietario di terreno idoneo a lavori di rimboschimento, di bonifica o di sistemazione montana, puo' chiedere l'autorizzazione ad aprire cantieri-scuola al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il quale ha facolta' di concederla. La stessa concessione puo' essere accordata anche ad Amministrazioni pubbliche, Enti o Consorzi nell'ambito delle leggi vigenti.
Qualora il rimboschimento non venga effettuato dal proprietario del suolo, il terreno dopo l'esecuzione delle semine o delle piantagioni e' consegnato al Corpo forestale dello Stato per gli ulteriori interventi necessari ad assicurare il buon esito dei lavori. In tale caso la cessione temporanea del terreno e' disciplinata con le norme stabilite dagli articoli 76 e 78 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 .
Alle spese occorrenti per le indennita' di occupazione dei terreni compresi nei perimetri di rimboschimento, per la fornitura di semi e piantine e per gli interventi atti ad assicurare il buon esito dei lavori e' provveduto con gli stanziamenti iscritti sul bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Analogamente per le spese occorrenti per la costruzione di opere di pubblica utilita', di competenza del Ministero dei lavori pubblici, e non previste nell'articolo seguente, e' provveduto con gli stanziamenti iscritti sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici stesso.
Entrata in vigore il 6 giugno 1949