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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Venezia, sez. II, sentenza 03/02/2026, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Venezia |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 58/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VENEZIA Sezione 2, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SANTORO OB, Presidente
AL OB LE, Relatore
MARRA PAOLO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 468/2025 depositato il 12/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 CF_Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Venezia - Via Torino N. 180 30172 Venezia VE
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11920259000545248000 IVA-ALTRO 2003
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 CF_Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11920070002333010000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11920070005716889000 IVA-ALIQUOTE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11920090012653847000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11920150005562483000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11920160007805079000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11920170010107119000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11920180007962741000 TEFA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11920190015934137000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11920180001657240000 SANZ.AMM
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 15/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Chiede l'accoglimento del ricorso.
Resistente: Chiede il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il ricorrente sig. Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento in epigrafe, notificatagli dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione in data 16.4.2025.
A sostegno del ricorso, egli ha articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) difetto di motivazione;
2) difetto dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito posto a base dell'impugnata intimazione;
3) difetto di valida notifica delle presupposte cartelle esattoriali;
4) intervenuta parziale prescrizione del credito.
Ha chiesto pertanto l'annullamento dell'atto impugnato, ovvero, in subordine, la riduzione della pretesa creditoria, conseguente all'accoglimento della proposta eccezione di prescrizione. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Costituitasi in giudizio, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito, in relazione alla contestazione di crediti di natura non tributaria. chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
All'udienza del 15.1.2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Va preliminarmente dichiarato il parziale difetto di giurisdizione del giudice adito, in relazione alla cartella n. 11920180001657240000, notificata in data 10.3.2018 dal Comune di Venezia, a titolo di sanzioni per violazioni del codice della strada. Trattasi invero di somma dovuta a titolo di violazione di norme extratributarie, per le quali va dunque affermata la giurisdizione del giudice ordinario, ed esclusa invece la giurisdizione del giudice tributario, competente ex art. 2 d. lgs. n. 546/92 unicamente in materia di imposte e tasse.
3. Per il resto, il ricorso è infondato.
4. Con il primo motivo di gravame, il ricorrente deduce il difetto di motivazione dell'atto impugnato.
La censura è fondata.
L'atto impugnato reca compiuta indicazione de: a) la causale dei vari tributi;
b) la persona del debitore;
c) le annualità di riferimento;
d) la data di notifica delle presupposte cartelle esattoriali;
e) l'ammontare dovuto a titolo di capitale, interessi e sanzioni.
All'evidenza, esso reca compiuta indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche della decisione, consentendo al ricorrente il pieno esercizio del proprio diritto di difesa.
Per tali considerazioni, il primo motivo di ricorso è infondato, e va dunque disatteso.
5. Con il secondo, terzo e quarto motivo di gravame, che possono essere esaminati congiuntamente, per comunanza delle relative censure, il ricorrente lamenta il difetto di notifica delle presupposte cartelle esattoriali, nonché il difetto di motivazione delle medesime cartelle quanto all'importo ingiunto, l'aggio, gli interessi e le spese di riscossione.
Da ultimo, il ricorrente eccepisce l'intervenuta prescrizione dei relativi crediti.
Le censure non colgono nel segno.
6. Emerge in atti la notifica delle seguenti cartelle:
- cartella n. 11920070002333010000, riferita a tributi erariali e tasse automobilistiche, notificata il 14/02/2007;
- cartella n. 11920070005716889000, riferita a tributi erariali, notificata il 05/06/2007;
- cartella n. 11920090012653847000, riferita a tributi erariali, notificata il 21/10/2009;
- cartella n. 11920150005562483000, riferita a tributi erariali, notificata il 21/10/2009;
- cartella n. 11920160002181112000, limitata al ruolo 250111/2016 riferito a tributi erariali, notificata il
23/04/2016;
- cartella n. 1920160007805079000, riferita a tasse automobilistiche, notificata il 22/06/2016;
- cartella n. 11920160010675446000, riferita a tributi erariali, notificata il 03/09/2016;
- cartella n. 11920170010107119000, riferita a tasse automobilistiche, notificata il giorno 11/12/2017;
- cartella n. 11920180007962741000, riferita a tasse automobilistiche, notificata il 07/06/2018;
- cartella n. 11920190015934137000, riferita a tasse automobilistiche, notificata il 07/02/2020;
- cartella n. 11920210008142521001, riferita a tributi erariali, notificata il 18/10/2022; - cartella n. 11920230003649569000, riferita a tributi erariali, notificata il 29/06/2023;
- cartella n. 11920230009330960000, riferita a tributi erariali, notificata il 04/08/2023;
- cartella n. 11920230020124220000, riferita a tributi erariali, notificata il 06/02/2024;
- cartella n. 11920230020124321000, riferita a tasse automobilistiche, notificata il 06/02/2024;
- cartella n. 11920240003702827000, riferita a tributi erariali, notificata il 07/05/2024.
7. Tutte le suddette cartelle sono state notificate a mezzo posta, e le relate di notifica (da ritenersi atti pubblici, come tali fidefacenti sino a querela di falso, giammai esperita dal ricorrente) attestano l'avvenuta ricezione del relativo plico a persona di famiglia.
8. A ciò aggiungasi poi che, successivamente alla notifica delle suddette cartelle, l'Amministrazione resistente ha notificato al ricorrente i seguenti atti intermedi:
- intimazione di pagamento n. 11920099000206502, notificata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 50 DPR
n. 602/1973 in data 12.02.2009, per il debito portato dalla cartella di pagamento n. 11920070002333010000;
- intimazione di pagamento n. 11920099000206704, notificata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 50 DPR
n. 602/1973 in data 12.02.2009, per il debito portato dalla cartella di pagamento n. 11920070005716889000;
- intimazione di pagamento n. 11920189003591331000 notificata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 50
DPR n. 602/1973 in data 04.10.2018, per il debito portato dalle cartelle di pagamento n.
11920070005716889000, n. 11920090012653847000, n. 11920150005562483000, n. 11920160002181112000,
n. 11920160007805079000 e n. 11920160010675446000;
- intimazione di pagamento n. 11920189004282662000, notificata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 50
DPR n. 602/1973 in data 14.11.2018, per il debito portato dalla cartella di pagamento n.
11920070002333010000;
- intimazione di pagamento n. 11920199008356449000, notificata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 50
DPR n. 602/1973 in data 17.12.2019, per il debito portato dalle cartelle di pagamento n.
11920070002333010000, n. 11920070005716889000, n. 1920090012653847000, n. 11920150005562483000,
n. 11920160002181112000, n. 11920160007805079000, n. 11920160010675446000, n. 11920170010107119000,
n. 11920180001657240000 e n. 11920180007962741000;
- atto di pignoramento dei crediti verso terzi n. 11984202000001220001 notificato in data 17.02.2020, per il debito portato dalle cartelle di pagamento n. 11920070002333010000, n. 11920070005716889000, n.
11920090012653847000, n. 11920150005562483000, n. 11920160002181112000, n. 11920160007805079000,
n. 11920160010675446000, n. 11920170010107119000, n. 11920180001657240000 e n.
11920180007962741000;
- atto di pignoramento dei crediti verso terzi n. 11984202000001221001 notificato in data 17.02.2020, per il debito portato dalle cartelle di pagamento n. 11920070002333010000, n. 11920070005716889000, n.
11920090012653847000, n. 11920150005562483000, n. 11920160002181112000, n. 11920160007805079000,
n. 11920160010675446000, n. 11920170010107119000, n. 11920180001657240000 e n.
11920180007962741000;
- intimazione di pagamento n. 11920239000550441000, notificata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 50
DPR n. 602/1973 in data 13.03.2023, per il debito portato dalle cartelle di pagamento n.
11920070002333010000, n. 11920070005716889000, n. 11920090012653847000, n. 11920150005562483000, n. 11920160002181112000, n. 11920160007805079000, n. 11920160010675446000, n. 11920170010107119000,
n. 11920180001657240000, n. 11920180007962741000 e n. 11920190015934137000;
- intimazione di pagamento n. 11920239004263060000, notificata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 50
DPR n. 602/1973 in data 17.01.2024, per il debito portato dalle cartelle di pagamento n.
11920070002333010000, n. 11920070005716889000, n. 11920090012653847000, n. 11920150005562483000,
n. 11920160002181112000, n. 11920160007805079000, n. 11920160010675446000, n. 11920170010107119000,
n. 11920180001657240000, n. 11920180007962741000 e n. 11920190015934137000.
9. Tutti i suddetti atti intermedi sono stati notificati a mezzo posta, e le relate di notifica (da ritenersi atti pubblici, come tali fidefacenti sino a querela di falso, giammai esperita dal ricorrente) attestano l'avvenuta ricezione del relativo plico a persona di famiglia.
10. Alla luce di tali emergenze documentali, è di tutta evidenza l'avvenuta, regolare notifica non solo delle presupposte cartelle esattoriali, ma anche dei predetti ulteriori atti intermedi.
Tali atti non sono giammai stati impugnati dal ricorrente, al quale è pertanto preclusa ogni contestazione in ordine all'an e quantum della pretesa debitoria portata dai suddetti titoli, diversamente operandosi una non consentita elusione degli ordinari termini decadenziali previsti per la proposizione delle impugnazioni giurisdizionali.
11. Inoltre, la notifica dei suddetti atti intermedi consente di affermare che nessuna prescrizione è medio tempore maturata, talché anche sotto tale aspetto le censure di parte ricorrente non colgono nel segno, e vanno dunque disattese.
12. In relazione alle predette notifiche degli atti suindicati, il difensore di parte ricorrente, all'odierna udienza, ha nondimeno dichiarato che: “disconosce la ritualità delle notifiche relative alle cartelle prodotte dalla controparte, in quanto non correlate con dichiarazione di conformità all'originale”.
La censura non coglie nel segno.
La Corte regolatrice ha da tempo chiarito, e di recente ribadito, che: “L'onere, ex articolo 2719 del codice civile, di disconoscere "espressamente" la copia fotostatica di una scrittura implica che il disconoscimento sia fatto in modo formale e specifico, con una dichiarazione che, in relazione ad uno o più determinati documenti prodotti in copia, contenga una non equivoca negazione della loro conformità all'originale e la precisazione degli aspetti per i quali si assume tale difformità. La contestazione, pur non richiedendo formule sacramentali o vincolate, deve comunque rivestire i caratteri della specificità e della determinatezza e non risolversi in espressioni di stile;
è inidonea una contestazione generica oppure implicita, perché frammista ad altre difese o meramente sottintesa in una diversa versione dei fatti” (Cass. civ, II, 25.11.2025, n. 30933).
14. Tanto premesso, rileva la Corte che il ricorrente non ha indicato in alcun modo gli aspetti sui quali egli assume la difformità della copia rispetto all'originale.
Per tali ragioni, è evidente la natura generica e meramente esplorativa della relativa contestazione, che va conseguentemente disattesa.
15. Alla luce di tali considerazioni, i relativi motivi di gravame sono infondati, e devono pertanto essere rigettati.
16. Conclusivamente, va parzialmente dichiarato il difetto di giurisdizione, in relazione al credito portato dalla cartella n. 1920180001657240000.
Per il resto, il ricorso va rigettato. 17. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte in parte dichiara il proprio difetto di giurisdizione, e in parte rigetta il ricorso, nei termini di cui in motivazione. Condanna l'appellante al rimborso delle spese di lite sostenute dall'Amministrazione appellata, che si liquidano in € 4.000 per onorario, oltre accessori di legge. Venezia, 15.1.2026. Il Giudice est. Roberto M. Palmieri Il Presidente Roberto Santoro
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VENEZIA Sezione 2, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SANTORO OB, Presidente
AL OB LE, Relatore
MARRA PAOLO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 468/2025 depositato il 12/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 CF_Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Venezia - Via Torino N. 180 30172 Venezia VE
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11920259000545248000 IVA-ALTRO 2003
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 CF_Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11920070002333010000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11920070005716889000 IVA-ALIQUOTE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11920090012653847000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11920150005562483000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11920160007805079000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11920170010107119000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11920180007962741000 TEFA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11920190015934137000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11920180001657240000 SANZ.AMM
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 15/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Chiede l'accoglimento del ricorso.
Resistente: Chiede il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il ricorrente sig. Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento in epigrafe, notificatagli dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione in data 16.4.2025.
A sostegno del ricorso, egli ha articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) difetto di motivazione;
2) difetto dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito posto a base dell'impugnata intimazione;
3) difetto di valida notifica delle presupposte cartelle esattoriali;
4) intervenuta parziale prescrizione del credito.
Ha chiesto pertanto l'annullamento dell'atto impugnato, ovvero, in subordine, la riduzione della pretesa creditoria, conseguente all'accoglimento della proposta eccezione di prescrizione. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Costituitasi in giudizio, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito, in relazione alla contestazione di crediti di natura non tributaria. chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
All'udienza del 15.1.2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Va preliminarmente dichiarato il parziale difetto di giurisdizione del giudice adito, in relazione alla cartella n. 11920180001657240000, notificata in data 10.3.2018 dal Comune di Venezia, a titolo di sanzioni per violazioni del codice della strada. Trattasi invero di somma dovuta a titolo di violazione di norme extratributarie, per le quali va dunque affermata la giurisdizione del giudice ordinario, ed esclusa invece la giurisdizione del giudice tributario, competente ex art. 2 d. lgs. n. 546/92 unicamente in materia di imposte e tasse.
3. Per il resto, il ricorso è infondato.
4. Con il primo motivo di gravame, il ricorrente deduce il difetto di motivazione dell'atto impugnato.
La censura è fondata.
L'atto impugnato reca compiuta indicazione de: a) la causale dei vari tributi;
b) la persona del debitore;
c) le annualità di riferimento;
d) la data di notifica delle presupposte cartelle esattoriali;
e) l'ammontare dovuto a titolo di capitale, interessi e sanzioni.
All'evidenza, esso reca compiuta indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche della decisione, consentendo al ricorrente il pieno esercizio del proprio diritto di difesa.
Per tali considerazioni, il primo motivo di ricorso è infondato, e va dunque disatteso.
5. Con il secondo, terzo e quarto motivo di gravame, che possono essere esaminati congiuntamente, per comunanza delle relative censure, il ricorrente lamenta il difetto di notifica delle presupposte cartelle esattoriali, nonché il difetto di motivazione delle medesime cartelle quanto all'importo ingiunto, l'aggio, gli interessi e le spese di riscossione.
Da ultimo, il ricorrente eccepisce l'intervenuta prescrizione dei relativi crediti.
Le censure non colgono nel segno.
6. Emerge in atti la notifica delle seguenti cartelle:
- cartella n. 11920070002333010000, riferita a tributi erariali e tasse automobilistiche, notificata il 14/02/2007;
- cartella n. 11920070005716889000, riferita a tributi erariali, notificata il 05/06/2007;
- cartella n. 11920090012653847000, riferita a tributi erariali, notificata il 21/10/2009;
- cartella n. 11920150005562483000, riferita a tributi erariali, notificata il 21/10/2009;
- cartella n. 11920160002181112000, limitata al ruolo 250111/2016 riferito a tributi erariali, notificata il
23/04/2016;
- cartella n. 1920160007805079000, riferita a tasse automobilistiche, notificata il 22/06/2016;
- cartella n. 11920160010675446000, riferita a tributi erariali, notificata il 03/09/2016;
- cartella n. 11920170010107119000, riferita a tasse automobilistiche, notificata il giorno 11/12/2017;
- cartella n. 11920180007962741000, riferita a tasse automobilistiche, notificata il 07/06/2018;
- cartella n. 11920190015934137000, riferita a tasse automobilistiche, notificata il 07/02/2020;
- cartella n. 11920210008142521001, riferita a tributi erariali, notificata il 18/10/2022; - cartella n. 11920230003649569000, riferita a tributi erariali, notificata il 29/06/2023;
- cartella n. 11920230009330960000, riferita a tributi erariali, notificata il 04/08/2023;
- cartella n. 11920230020124220000, riferita a tributi erariali, notificata il 06/02/2024;
- cartella n. 11920230020124321000, riferita a tasse automobilistiche, notificata il 06/02/2024;
- cartella n. 11920240003702827000, riferita a tributi erariali, notificata il 07/05/2024.
7. Tutte le suddette cartelle sono state notificate a mezzo posta, e le relate di notifica (da ritenersi atti pubblici, come tali fidefacenti sino a querela di falso, giammai esperita dal ricorrente) attestano l'avvenuta ricezione del relativo plico a persona di famiglia.
8. A ciò aggiungasi poi che, successivamente alla notifica delle suddette cartelle, l'Amministrazione resistente ha notificato al ricorrente i seguenti atti intermedi:
- intimazione di pagamento n. 11920099000206502, notificata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 50 DPR
n. 602/1973 in data 12.02.2009, per il debito portato dalla cartella di pagamento n. 11920070002333010000;
- intimazione di pagamento n. 11920099000206704, notificata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 50 DPR
n. 602/1973 in data 12.02.2009, per il debito portato dalla cartella di pagamento n. 11920070005716889000;
- intimazione di pagamento n. 11920189003591331000 notificata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 50
DPR n. 602/1973 in data 04.10.2018, per il debito portato dalle cartelle di pagamento n.
11920070005716889000, n. 11920090012653847000, n. 11920150005562483000, n. 11920160002181112000,
n. 11920160007805079000 e n. 11920160010675446000;
- intimazione di pagamento n. 11920189004282662000, notificata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 50
DPR n. 602/1973 in data 14.11.2018, per il debito portato dalla cartella di pagamento n.
11920070002333010000;
- intimazione di pagamento n. 11920199008356449000, notificata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 50
DPR n. 602/1973 in data 17.12.2019, per il debito portato dalle cartelle di pagamento n.
11920070002333010000, n. 11920070005716889000, n. 1920090012653847000, n. 11920150005562483000,
n. 11920160002181112000, n. 11920160007805079000, n. 11920160010675446000, n. 11920170010107119000,
n. 11920180001657240000 e n. 11920180007962741000;
- atto di pignoramento dei crediti verso terzi n. 11984202000001220001 notificato in data 17.02.2020, per il debito portato dalle cartelle di pagamento n. 11920070002333010000, n. 11920070005716889000, n.
11920090012653847000, n. 11920150005562483000, n. 11920160002181112000, n. 11920160007805079000,
n. 11920160010675446000, n. 11920170010107119000, n. 11920180001657240000 e n.
11920180007962741000;
- atto di pignoramento dei crediti verso terzi n. 11984202000001221001 notificato in data 17.02.2020, per il debito portato dalle cartelle di pagamento n. 11920070002333010000, n. 11920070005716889000, n.
11920090012653847000, n. 11920150005562483000, n. 11920160002181112000, n. 11920160007805079000,
n. 11920160010675446000, n. 11920170010107119000, n. 11920180001657240000 e n.
11920180007962741000;
- intimazione di pagamento n. 11920239000550441000, notificata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 50
DPR n. 602/1973 in data 13.03.2023, per il debito portato dalle cartelle di pagamento n.
11920070002333010000, n. 11920070005716889000, n. 11920090012653847000, n. 11920150005562483000, n. 11920160002181112000, n. 11920160007805079000, n. 11920160010675446000, n. 11920170010107119000,
n. 11920180001657240000, n. 11920180007962741000 e n. 11920190015934137000;
- intimazione di pagamento n. 11920239004263060000, notificata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 50
DPR n. 602/1973 in data 17.01.2024, per il debito portato dalle cartelle di pagamento n.
11920070002333010000, n. 11920070005716889000, n. 11920090012653847000, n. 11920150005562483000,
n. 11920160002181112000, n. 11920160007805079000, n. 11920160010675446000, n. 11920170010107119000,
n. 11920180001657240000, n. 11920180007962741000 e n. 11920190015934137000.
9. Tutti i suddetti atti intermedi sono stati notificati a mezzo posta, e le relate di notifica (da ritenersi atti pubblici, come tali fidefacenti sino a querela di falso, giammai esperita dal ricorrente) attestano l'avvenuta ricezione del relativo plico a persona di famiglia.
10. Alla luce di tali emergenze documentali, è di tutta evidenza l'avvenuta, regolare notifica non solo delle presupposte cartelle esattoriali, ma anche dei predetti ulteriori atti intermedi.
Tali atti non sono giammai stati impugnati dal ricorrente, al quale è pertanto preclusa ogni contestazione in ordine all'an e quantum della pretesa debitoria portata dai suddetti titoli, diversamente operandosi una non consentita elusione degli ordinari termini decadenziali previsti per la proposizione delle impugnazioni giurisdizionali.
11. Inoltre, la notifica dei suddetti atti intermedi consente di affermare che nessuna prescrizione è medio tempore maturata, talché anche sotto tale aspetto le censure di parte ricorrente non colgono nel segno, e vanno dunque disattese.
12. In relazione alle predette notifiche degli atti suindicati, il difensore di parte ricorrente, all'odierna udienza, ha nondimeno dichiarato che: “disconosce la ritualità delle notifiche relative alle cartelle prodotte dalla controparte, in quanto non correlate con dichiarazione di conformità all'originale”.
La censura non coglie nel segno.
La Corte regolatrice ha da tempo chiarito, e di recente ribadito, che: “L'onere, ex articolo 2719 del codice civile, di disconoscere "espressamente" la copia fotostatica di una scrittura implica che il disconoscimento sia fatto in modo formale e specifico, con una dichiarazione che, in relazione ad uno o più determinati documenti prodotti in copia, contenga una non equivoca negazione della loro conformità all'originale e la precisazione degli aspetti per i quali si assume tale difformità. La contestazione, pur non richiedendo formule sacramentali o vincolate, deve comunque rivestire i caratteri della specificità e della determinatezza e non risolversi in espressioni di stile;
è inidonea una contestazione generica oppure implicita, perché frammista ad altre difese o meramente sottintesa in una diversa versione dei fatti” (Cass. civ, II, 25.11.2025, n. 30933).
14. Tanto premesso, rileva la Corte che il ricorrente non ha indicato in alcun modo gli aspetti sui quali egli assume la difformità della copia rispetto all'originale.
Per tali ragioni, è evidente la natura generica e meramente esplorativa della relativa contestazione, che va conseguentemente disattesa.
15. Alla luce di tali considerazioni, i relativi motivi di gravame sono infondati, e devono pertanto essere rigettati.
16. Conclusivamente, va parzialmente dichiarato il difetto di giurisdizione, in relazione al credito portato dalla cartella n. 1920180001657240000.
Per il resto, il ricorso va rigettato. 17. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte in parte dichiara il proprio difetto di giurisdizione, e in parte rigetta il ricorso, nei termini di cui in motivazione. Condanna l'appellante al rimborso delle spese di lite sostenute dall'Amministrazione appellata, che si liquidano in € 4.000 per onorario, oltre accessori di legge. Venezia, 15.1.2026. Il Giudice est. Roberto M. Palmieri Il Presidente Roberto Santoro