Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Venezia, sez. II, sentenza 03/02/2026, n. 58
CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Difetto di motivazione

    La Corte ha ritenuto che l'atto impugnato reca compiuta indicazione della causale dei tributi, della persona del debitore, delle annualità di riferimento, della data di notifica delle presupposte cartelle esattoriali e dell'ammontare dovuto, consentendo il pieno esercizio del diritto di difesa.

  • Rigettato
    Difetto dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito

    La Corte ha ritenuto che la notifica delle presupposte cartelle esattoriali e dei successivi atti intermedi, non impugnati dal ricorrente, preclude ogni contestazione sull'an e quantum della pretesa debitoria.

  • Rigettato
    Difetto di valida notifica delle presupposte cartelle esattoriali

    La Corte ha ritenuto provata la notifica delle cartelle a mezzo posta, attesa la validità delle relate di notifica, e ha rilevato che la mancata impugnazione degli atti intermedi preclude tale contestazione.

  • Rigettato
    Intervenuta parziale prescrizione del credito

    La Corte ha ritenuto che la notifica dei successivi atti intermedi interrompe la prescrizione, escludendo che essa sia maturata.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione delle cartelle

    La Corte ha ritenuto che la mancata impugnazione degli atti intermedi preclude tale contestazione.

  • Rigettato
    Difetto di notifica delle cartelle

    La Corte ha ritenuto provata la notifica delle cartelle a mezzo posta, attesa la validità delle relate di notifica, e ha rilevato che la mancata impugnazione degli atti intermedi preclude tale contestazione.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito

    La Corte ha ritenuto che la notifica dei successivi atti intermedi interrompe la prescrizione, escludendo che essa sia maturata.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione

    La Corte ha ritenuto che l'atto impugnato reca compiuta indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche, consentendo il pieno esercizio del diritto di difesa.

  • Rigettato
    Difetto di certezza, liquidità ed esigibilità del credito

    La Corte ha ritenuto che la notifica delle presupposte cartelle esattoriali e dei successivi atti intermedi, non impugnati dal ricorrente, preclude ogni contestazione sull'an e quantum della pretesa debitoria.

  • Rigettato
    Difetto di valida notifica delle presupposte cartelle esattoriali

    La Corte ha ritenuto provata la notifica delle cartelle a mezzo posta, attesa la validità delle relate di notifica, e ha rilevato che la mancata impugnazione degli atti intermedi preclude tale contestazione.

  • Rigettato
    Intervenuta parziale prescrizione del credito

    La Corte ha ritenuto che la notifica dei successivi atti intermedi interrompe la prescrizione, escludendo che essa sia maturata.

  • Rigettato
    Intervenuta parziale prescrizione del credito

    La Corte ha ritenuto che la notifica dei successivi atti intermedi interrompe la prescrizione, escludendo che essa sia maturata.

  • Accolto
    Difetto di giurisdizione

    La Corte ha dichiarato il parziale difetto di giurisdizione in relazione alla cartella relativa a sanzioni per violazioni del codice della strada, trattandosi di somma dovuta a titolo di violazione di norme extratributarie.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Venezia, sez. II, sentenza 03/02/2026, n. 58
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Venezia
    Numero : 58
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

    Testo completo