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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 25/02/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1219/2019 R.G.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note sostitutive d'udienza depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 25 febbraio 2025. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice del lavoro, dott.ssa Daniela Francesca Balsamo pronunciando nella causa n. 1219/2019
R.G. promossa da (avv. E. Maccarrone), elettivamente domiciliata in Troina Parte_1
alla Via Nazionale n.342, contro ( avv. S. Dolce), ed avente ad oggetto il riconoscimento del CP_1
diritto a percepire l'assegno sociale in misura integrale, osserva quanto segue:
La ricorrente, con ricorso depositato in data 17.05.2019, esponeva che in data 08.03.2016 presentava all' domanda per l'erogazione dell'assegno sociale ai sensi della L. n. 335 del 1995, stante la CP_1
rinuncia del marito all'assegno sociale n. 04012460 di cui era titolare.
CP_ Tale domanda veniva denegata dall'
Pertanto, l'odierna ricorrente, in data 17.05.2016, presentava ricorso all' per il mancato CP_1
riconoscimento della prestazione sociale.
Agiva in questa sede per sentir dichiarare il suo diritto a percepire la prestazione in oggetto e conseguentemente condannare l' alla corresponsione di quanto di spettanza a tale titolo. CP_1
L' costituitosi in giudizio, resisteva alla domanda. CP_1
Indi all'odierna udienza trattata ex art 127 ter cpc la causa è stata decisa come da sentenza contestuale. *******
Il ricorso va rigettato per quanto di ragione.
Ai sensi dell'art 3, comma 6 della legge n.335/1995 Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della
pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano
compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma e' corrisposto
un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996,
a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno
e' attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero
fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge
comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi
del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito
e' costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento.
L'assegno e' erogato con carattere di provvisorieta' sulla base della dichiarazione rilasciata dal
richiedente ed e' conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della
dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i
redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli
esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva,
nonche' gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile, Non si computano nel reddito i
trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le
competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonche' il proprio assegno e il reddito
della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la
pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di
gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in
misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo
dell'assegno sociale. Questa la norma di riferimento, si osserva come sia in contestazione che la ricorrente possieda il requisito reddituale ivi previsto.
La ricorrente, pur essendo a ciò onerata, non ha versato in atti documentazione comprovante la sussistenza del suddetto requisito reddituale.
Tanto basta a far ritenere il ricorso infondato.
Né vale obiettare che l'impasse sarebbe superabile alla luce del fatto che il marito, in possesso dei requisiti di legge e già titolare dell'assegno sociale rinunciando all'assegno avrebbe trasmesso il diritto in capo alla come sembrerebbe opinare la ricorrente, a ciò ostando il principio della Parte_1
indisponibilità della prestazione pensionistica che discende dall'art 69 della legge 153 /69 (cfr ex multis Cass. 3208/2002). Tale norma è senz'altro estensibile all'assegno sociale giacchè ai sensi dell'art 3 comma 7 della legge 335/95 “Per quanto non diversamente disposto dal presente comma
e dal comma 6 si applicano all'assegno sociale le disposizioni in materia di pensione sociale di cui
alla legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni”.
Il ricorso merita pertanto il rigetto.
La particolarità della questione giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando;
disattesa ogni contraria istanza difesa ed eccezione;
rigetta il ricorso e compensa le spese.
Enna, 25.02.2025.