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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 23/06/2025, n. 797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 797 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8166/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandro Bagnoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8166/2022 (alla quale è riunita la causa n. r.g.
4910/2023) promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VERNACCHIO GIUSEPPE, Pt_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA APPIA - PIANO CAPPELLE 150 BENEVENTO presso il difensore avv. VERNACCHIO GIUSEPPE
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
VALERIANI ELISA, elettivamente domiciliato in VIA LEOPOLDO NOBILI 3 REGGIO
NELL'EMILIA presso il difensore avv. VALERIANI ELISA
DI ASSICURAZIONI S.P.A. (C.F. , con il patrocinio dell'avv. SCOFONE P.IVA_3
LORENZO e dell'avv. SORIANI MARCO, VIA PORDENONE, 13 MODENA, elettivamente domiciliato in VIA ASSAROTTI 36/8 GENOVA presso il difensore avv. SCOFONE LORENZO
CONVENUTO/I
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._1
VERNACCHIO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in VIA APPIA LOC. PIANO
CAPPELLE BENEVENTO presso il difensore avv. VERNACCHIO GIUSEPPE
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VERNACCHIO CP_3 C.F._2
GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in VIA APPIA LOC. PIANO CAPPELLE BENEVENTO presso il difensore avv. VERNACCHIO GIUSEPPE
pagina 1 di 26 TERZO/I CHIAMATO
CONCLUSIONI
Pt_1
“Voglia il Tribunale adito contrariis rejectis:
1. In via principale di merito, accertare e dichiarare la risoluzione per fatto e colpa dell'Ente appaltante convenuto del contratto di appalto contratto d'appalto Rep.
4.400 del 16/02/2022 il
ha affidato alla società esponente i lavori di Riqualificazione urbana Controparte_1 del parco della bilancia e delle aree pubbliche adiacenti - I 03 CUP I77H19000460004, per i fatti e le circostanze dedotte che integrano grave inadempimento dell'ente appaltante convenuto, rendono il progetto dell'opera non esecutivo e determinano l'andamento anomalo dell'appalto.
2. In via gradata accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di appalto Rep.
4.400 del 16/02/2022 con cui il ha affidato alla società esponente i lavori di Controparte_1 Riqualificazione urbana del parco della bilancia e delle aree pubbliche adiacenti - I 03 CUP I77H19000460004, per eccessiva onerosità sopravvenuta ex art. 1467 C.C.
3. Dichiarare risolte, inefficaci ed improduttive di ulteriori effetti giuridici le garanzie assicurative emesse dalla DI Assicurazioni s.p.a. con polizza n. 6237400061 in data 8/2/2022 e con polizza n. 6237400151, in data 26/4/2022, nonché ogni altra garanzia contenuta nelle relative appendici contrattuali.
4. Accertare e dichiarare in ogni caso il credito della società attrice, in ragione di tutti i lavori eseguiti e dei materiali approvvigionati in esecuzione del contratto, anche per lavori non allibrati, in forza delle riserve che saranno nelle more del giudizio ritualmente iscritte, nonché quanto all'appaltatrice comunque dovuto a titolo di illegittimità della sospensione, mancata produzione in termini, di danno patrimoniale e non patrimoniale, subito e subendo, lucro cessante e danno emergente, con interessi e rivalutazione su dette somme, dal dovuto e fino CP_ all'effettivo soddisfo e, per l'effetto condannare l' convenuto al pagamento dell'importo complessivo risultante a favore della società attrice.
5. Stante l'exceptio doli formulata con il presente atto dalla società appaltatrice garantita, accertare e dichiarare la illegittimità e dolosità della deliberazione della Giunta Comunale. 89 del 31 luglio 2023 con cui il Comune di ha dichiarato la risoluzione del contratto CP_1 Rep. n. 4400 in data 16/02/2022 concernente l'appalto dei “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL PARCO DELLA BILANCIA E AREE PUBBLICHE ADIACENTI A CAMPOGALLIANO (MO) - CUP I77H19000460004 - CIG DERIVATO 9056704492”;
6. Per l'effetto dichiarare la illegittimità e dolosità del preteso incameramento della garanzia per la cauzione definitiva prestata con polizza n. 6237400061 emessa dalla DI Assicurazioni s.p.a. in data 8/2/2022, e della garanzia per l'anticipazione con polizza n. 6237400151, emessa dalla medesima società assicuratrice in data 26/4/2022, ed in conseguenza del grave inadempimento contrattuale dell'Ente appaltante convenuto dichiarare la improduttività ed inefficacia delle medesime garanzie.
7. Accertare e dichiarare il danno patrimoniale e non patrimoniale procurato dall'Ente convenuto alla società attrice e per l'effetto condannarla al pagamento della somma che sarà stabilita in corso di causa, con interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo.
8. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio, come per legge, attribuiti al sottoscritto Avvocato antistatario”
Controparte_1
pagina 2 di 26 “Voglia il Tribunale Ill.mo, in considerazione della disposta riunione dei due procedimenti in epigrafe indicati, previo rigetto delle avverse domande, istanze, eccezioni e deduzioni, in via preliminare, poi principale e subordinata, e previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge:
- in via preliminare, per il caso in cui non dovesse essere attesa la Relazione del CTU nel punto in cui riconosce il carattere esecutivo della progettazione posta dal Comune di a CP_1 base di gara, disporre la chiamata in causa del progettista e Direttore dei Lavori arch. CP_5
, socio dello studio “Architetti Associati IO RA & RO SA con sede a
[...] 25027 -Quinzano d'Oglio (BR) in Via E. de Amicis n. 16. codice fiscale e partita IVA
(cfr. comparsa di costituzione e risposta giudizio RG.N. P.IVA_4 Controparte_1 4166/2023, pagg. 11-12);
- in via principale:
▪ nel merito:
o rigettare le domande formulate dalle controparti ( DI Assicurazioni s.p.a., Sig.ri Parte_1
e ) tanto con riguardo alla risoluzione unilaterale del contratto rep. n. Controparte_2 CP_3 4400 del 16.02.2022 disposta dal Comune di , quanto con riguardo all'exceptio CP_1 doli, in quanto tutte inammissibili e infondate;
o rigettare, altresì, le domande formulate dalle controparti per inadempimento ed eccessiva onerosità sopravvenuta, in quanto tutte inammissibili e infondate;
o dichiarare, conseguentemente, inammissibili e comunque infondate le richieste formulate dalle controparti di condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno;
▪ in via riconvenzionale:
o accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di appalto rep.n. 4400 del 16.02.2022 per fatto e colpa imputabile all'impresa Parte_1
o accertare e dichiarare, dunque, la validità e l'operatività delle polizze prestate da DI Assicurazioni S.p.A. secondo la disciplina prevista dal Codice dei Contratti pubblici (applicabile pro tempore ossia l'art. 103 del d.lgs. 50/2016 e, in part. il comma 3);
o per l'effetto, condannare l'impresa in solido con DI Assicurazioni S.p.A. in forza Parte_1 delle garanzie prestate secondo la disciplina prevista dal Codice dei Contratti pubblici, a corrispondere al la somma derivante dall'inadempimento di Controparte_1 [...]
complessivamente quantificato in corso di causa in 297.624,16 euro, per vizi e/o opere non Pt_1 eseguite, oltre al danno per l'individuazione di un nuovo operatore economico e per il danno all'immagine e alla collettività, come meglio dettagliato negli atti di causa;
▪ in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse ravvisarsi una responsabilità risarcitoria, indennitaria e/o di ogni altro tipo in capo al
[...]
per quanto dedotto delle controparti, salvo gravame: CP_1
o quantificare, secondo la misura determinata in esito all'istruttoria (o in altra ritenuta equa dal Giudice) i reciproci rapporti di dare/avere e, per l'effetto, condannare l'impresa in Parte_1 solido con DI Assicurazioni S.p.A. in forza delle garanzie prestate secondo la disciplina prevista dal Codice dei Contratti pubblici, a corrispondere al quanto Controparte_1 risulterà ad esso dovuto;
o previa autorizzazione alla chiamata in causa del progettista e Direttore dei Lavori arch.
accertarne la responsabilità professionale e, per l'effetto, condannarlo a Controparte_5 manlevare e tenere indenne il rispetto a quanto dovuto a per difetti della CP_1 Parte_1 progettazione. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi per il presente procedimento”
pagina 3 di 26 DI ASSICURAZIONI S.P.A.
“Quanto al giudizio R.G. n. 8166/2022: Si chiede che il Tribunale Ill.mo,
− respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione;
− previi gli opportuni accertamenti;
− emesse tutte le più opportune pronunce e declaratorie del caso;
in via preliminare
− autorizzi la chiamata in giudizio, ai sensi dell'art. 106 c.p.c., di (C.F. Controparte_2
) e (C.F. ), con conseguente C.F._1 CP_3 C.F._2 spostamento della prima udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione dei terzi nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c.; in via principale
− accolga per quanto di ragione le domande proposte e dichiarando l'intervenuta Pt_1 risoluzione del contratto principale garantito per fatto e colpa del e conseguentemente CP_1 accerti e dichiari che gli eventuali, indimostrati danni da esso subiti non sono conseguenza della condotta di e pertanto non potrebbero comunque legittimare l'escussione della cauzione Pt_1 definitiva;
− accerti e dichiari lo svincolo progressivo automatico della cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 comma V del Codice degli Appalti in ragione dell'avvenuta incontestata esecuzione parziale del contratto garantito, per come risultante dalla determina del n. Controparte_1 16/2023 prodotta sub 06, e per l'effetto accerti e dichiari che la cauzione definitiva risulta teoricamente operativa per la somma di € 12.593,86;
− in caso di accoglimento delle domande svolte da in ordine alle maggiori lavorazioni non Pt_1 contabilizzate, accerti e dichiari l'ulteriore svincolo progressivo automatico della cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 comma V del Codice degli Appalti per la corrispondente percentuale;
− accerti e dichiari lo svincolo progressivo automatico della polizza fideiussoria n. 6237400151 azionata ai sensi dell'art. 35 comma 18 D.lgs. 50/2016, in ragione dell'avvenuto parziale recupero dell'anticipazione erogata per come risultante dalla determina del Comune di
n. 16/2023 prodotta sub 06, e conseguentemente accerti e dichiari che la CP_1 garanzia per l'anticipazione è teoricamente operativa per il minore importo di € 38.162,41;
− accerti e dichiari l'integrale inesigibilità della cauzione definitiva in ragione della totale assenza di danni subiti dal beneficiario in conseguenza dell'insussistente inadempimento dell'appaltatore e di assenza di crediti della Stazione appaltante atti a legittimare l'incameramento della cauzione definitiva, anche per effetto della compensazione impropria con i crediti dell'appaltatore, e conseguentemente accerti e dichiari che DI nulla deve al CP_1 in forza della predetta polizza fideiussoria n. 6237400061;
− accerti e dichiari l'integrale illegittimità ed abusività dell'escussione della polizza fideiussoria n. 6237400151 in ragione della compensazione anche impropria tra il credito dell'appaltatore e l'importo di anticipazione non recuperata e conseguentemente accerti e dichiari che DI nulla deve al in forza della predetta polizza n. 6237400151; CP_1 in ogni caso
− respinga in quanto inammissibile ed infondata la domanda proposta dal nei confronti CP_1 di DI al pagamento in solido con l'appaltatore della somma di € 134.194,08 – peraltro eccedente addirittura gli originari massimali - accertando e dichiarando che DI nulla deve in dipendenza delle polizze fideiussorie n. 6237400061 e n. 6237400151;
pagina 4 di 26 − in via riconvenzionale accerti e dichiari l'obbligo in via tra loro solidale di e dei Parte_1 Sigg.ri e (questi ultimi nei limiti di quanto portato dalla polizza Controparte_2 CP_3 fideiussoria n. 6237400151) a manlevare e tenere indenne DI per le somme che questa fosse chiamata a versare deve in dipendenza delle polizze fideiussorie n. 6237400061 e n. 6237400151 nonché a rimborsare a DI le some eventualmente sborsate in forza della medesima polizza e per l'effetto condanni in via tra loro solidale e dei Sigg.ri e Parte_1 Controparte_2 [...]
(questi ultimi nei limiti di quanto portato dalla polizza fideiussoria n. 6237400151) a CP_3 manlevare e tenere indenne DI e comunque a rimborsare a questa tutte le somme eventualmente da questa dovute o sborsate in forza delle polizze fideiussorie n. 6237400061 e n. 6237400151 per capitale, interessi e spese;
− con vittoria di spese e compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, gravati di I.V.A. e C.P.A. Quanto al giudizio R.G. n. 4910/2023: Si chiede che il Tribunale Ill.mo,
− respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione;
− previi gli opportuni accertamenti;
− emesse tutte le più opportune pronunce e declaratorie del caso;
− previa riunione del presente giudizio con quello R.G. n. 8166/2022; in via preliminare
− autorizzi la chiamata in giudizio, ai sensi dell'art. 106 c.p.c., di (C.F. Controparte_2
) e (C.F. ), con conseguente C.F._1 CP_3 C.F._2 spostamento della prima udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione dei terzi nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c.; in via principale
− accolga per quanto di ragione le domande proposte accertando e dichiarando Pt_1 l'illegittimità e dolosità della delibera della Giunta Comunale n. 89 del 31 luglio 2023 con cui il ha dichiarato la risoluzione del contratto, accertando e dichiarando altresì CP_1 l'illegittimità e dolosità del preteso incameramento della cauzione definitiva e della garanzia per l'anticipazione;
− accerti e dichiari lo svincolo progressivo automatico della cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 comma V del Codice degli Appalti in ragione dell'avvenuta incontestata esecuzione parziale del contratto garantito, per come risultante dalla Determinazione del Comune di CP_1 n. 16/2023 prodotta sub 12, e per l'effetto accerti e dichiari che la cauzione definitiva risulta teoricamente operativa per la somma di € 12.593,86;
− in caso di accoglimento delle domande svolte da in ordine alle maggiori lavorazioni non Pt_1 contabilizzate, accerti e dichiari l'ulteriore svincolo progressivo automatico della cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 comma V del Codice degli Appalti per la corrispondente percentuale;
− accerti e dichiari lo svincolo progressivo automatico della polizza fideiussoria n. 6237400151 azionata ai sensi dell'art. 35 comma 18 D.lgs. 50/2016, in ragione dell'avvenuto parziale recupero dell'anticipazione erogata per come risultante dalla Determinazione del di CP_1
n. 16/2023 prodotta sub 12, e conseguentemente accerti e dichiari che la CP_1 garanzia per l'anticipazione è teoricamente operativa per il minore importo di € 38.162,41;
− accerti e dichiari l'integrale inesigibilità della cauzione definitiva in ragione della totale assenza di danni subiti dal beneficiario in conseguenza dell'insussistente inadempimento dell'appaltatore e di assenza di crediti della Stazione appaltante atti a legittimare l'incameramento della cauzione definitiva, anche per effetto della compensazione impropria con
pagina 5 di 26 i crediti dell'appaltatore, e conseguentemente accerti e dichiari che DI nulla deve al CP_1 in forza della predetta polizza fideiussoria n. 6237400061;
− accerti e dichiari l'integrale illegittimità ed abusività dell'escussione della polizza fideiussoria n. 6237400151 in ragione della compensazione anche impropria tra il credito dell'appaltatore e l'importo di anticipazione non recuperata e conseguentemente accerti e dichiari che DI nulla deve al in forza della predetta polizza n. 6237400151; CP_1 in ogni caso
− respinga tutte le eventuali domande del nei confronti di DI per le motivazioni CP_1 esposte nel presente atto;
− in via riconvenzionale accerti e dichiari l'obbligo in via tra loro solidale di e dei Parte_1 Sigg.ri e (questi ultimi nei limiti di quanto portato dalla polizza Controparte_2 CP_3 fideiussoria n. 6237400151) a manlevare e tenere indenne DI per le somme che questa fosse chiamata a versare deve in dipendenza delle polizze fideiussorie n. 6237400061 e n. 6237400151 nonché a rimborsare a DI le some eventualmente sborsate in forza della medesima polizza e per l'effetto condanni in via tra loro solidale e dei Sigg.ri e Parte_1 Controparte_2 [...]
(questi ultimi nei limiti di quanto portato dalla polizza fideiussoria n. 6237400151) a CP_3 manlevare e tenere indenne DI e comunque a rimborsare a questa tutte le somme eventualmente da questa dovute o sborsate in forza delle polizze fideiussorie n. 6237400061 e n. 6237400151 per capitale, interessi e spese;
− con vittoria di spese e compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, gravati di I.V.A. e C.P.A”
e Controparte_2 CP_3
“Piaccia all'Ecc.mo Giudice adito, ogni contraria istanza disattesa, per le motivazioni sopra esposte:
1) accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dei chiamati odierni comparenti in dipendenza della stipula della polizza dedotta secondo lo schema TIPO 1.3 del DM 31/2018;
2) nel merito, accogliere integralmente le domande formulate dall'attrice Parte_1
3) in via subordinata, accertare e dichiarare la carenza di interesse ad agire nei confronti dei chiamati odierni comparenti;
4) in via ulteriormente subordinata, respingere le domande del e Controparte_1 della chiamante perché infondate in fatto ed in diritto;
5) sempre, con vittoria di spese e compensi professionali attribuiti al sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Il primo giudizio (R.G. n. 8166/2022).
Con atto di citazione notificato il 19 dicembre 2022, la società conveniva in giudizio Parte_1 dinanzi al Tribunale di Modena il e DI Assicurazioni S.p.A., in Controparte_1 relazione al contratto di appalto Rep. n. 4400 del 16 febbraio 2022 avente ad oggetto i lavori di
"riqualificazione urbana del parco della bilancia e delle aree pubbliche adiacenti".
pagina 6 di 26 La società attrice lamentava l'andamento anomalo dell'appalto per la necessità riscontrata in corso d'opera di eseguire maggiori e diverse lavorazioni rispetto a quanto previsto nel progetto principale, sostenendo la non esecutività del progetto posto a base di gara.
Deduceva inoltre il ritardo nell'emissione del primo SAL al raggiungimento dell'importo minimo contrattuale di € 70.000,00 e la mancata tempestiva redazione della perizia di variante da parte del Direttore dei Lavori nonché la illegittimità della sospensione dei lavori del 7.12.2022.
Su tali presupposti, chiedeva, in via principale, la risoluzione del contratto per grave Parte_1 inadempimento dell'Ente appaltante;
in via gradata, la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta ex art. 1467 c.c.; la declaratoria di risoluzione e inefficacia delle garanzie assicurative emesse da DI Assicurazioni S.p.A.; l'accertamento del credito della società attrice per tutti i lavori eseguiti e il risarcimento dei danni.
Il si costituiva con comparsa del 30 marzo 2023, contestando tutte le Controparte_1 domande attoree e chiedendo in via riconvenzionale la risoluzione del contratto in danno dell'esecutore per inadempimento, con condanna al risarcimento del danno.
DI Assicurazioni S.p.A. si costituiva con comparsa del 26 aprile 2023, aderendo alle argomentazioni dell'attore e chiedendo, inoltre, l'accertamento dello svincolo progressivo automatico delle cauzioni prestate.
II. Il secondo giudizio (R.G. n. 4910/2023).
Parallelamente, con atto di citazione notificato il 9 agosto 2023, instaurava un Parte_1 secondo giudizio contro il e DI Assicurazioni S.p.A., contestando la Controparte_1 deliberazione della Giunta Comunale n. 89 del 31 luglio 2023 con cui era stata dichiarata la risoluzione del contratto per grave inadempimento ai sensi dell'art. 108 del d.lgs. 50/2016.
La società attrice eccepiva l'illegittimità e dolosità della risoluzione e della conseguente escussione delle garanzie fideiussorie, formulando exceptio doli e chiedendo il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale.
Il Comune si costituiva contestando le domande avversarie e deducendo l'inammissibilità per genericità e carenza dei requisiti ex art. 163 c.p.c.
DI Assicurazioni S.p.A. si costituiva aderendo alle domande di e richiedendo la Parte_1 chiamata in causa di e quali coobbligati. Controparte_2 CP_3
III. La riunione dei procedimenti e l'istruttoria
pagina 7 di 26 Con provvedimento del 23 novembre 2023, il Giudice disponeva l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, nominando quale CTU l'Ing. Persona_1
All'udienza del 22 ottobre 2024 veniva disposta la riunione del fascicolo n. R.G. 4910/2023 al fascicolo n. R.G. 8166/2022 per connessione oggettiva e soggettiva.
Il CTU depositava la relazione finale il 4 dicembre 2024, all'esito delle operazioni peritali che avevano incluso sopralluoghi, verifiche tecniche e analisi della documentazione contrattuale.
All'udienza del 14 gennaio 2025, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni per l'11 febbraio 2025.
Con provvedimento in pari data, il giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche ex art. 190 c.p.c.
Le parti hanno depositato le rispettive comparse conclusionali e repliche nei termini assegnati, precisando le conclusioni già formulate negli atti introduttivi e di costituzione.
§§§§§§§§§§
1. Sulle caratteristiche del contratto di appalto fra le parti.
La presente controversia trae origine dal contratto di appalto Rep. n. 4400 del 16 febbraio 2022, stipulato tra il Comune di e la società per l'esecuzione dei lavori di CP_1 Parte_1
"riqualificazione urbana del parco della bilancia e delle aree pubbliche adiacenti" - CUP
I77H19000460004.
L'appalto è stato aggiudicato a seguito di procedura ristretta ai sensi dell'art. 61 e dell'art. 91 del d.lgs. 50/2016, con aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2 del d.lgs. 50/2016.
Come emerge dalla documentazione in atti, con deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 26 aprile 2021, il Comune approvava il progetto esecutivo per un importo complessivo di €
554.972,05. Con determinazione a contrarre n. 150 del 8 giugno 2021, veniva disposta l'assegnazione dei lavori per un importo complessivo a base di gara di € 412.810,29 (di cui €
399.875,76 per lavori e € 12.934,53 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta).
Con determinazione n. 1153 del 24 novembre 2021, a conclusione della procedura di gara, veniva proposta l'aggiudicazione delle opere a favore di per un importo contrattuale pari ad Parte_1
€ 360.026,69 (di cui € 347.092,16 per lavori ed € 12.934,53 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA di legge, con migliorie al progetto offerte dall'impresa per un importo complessivo pari a € 39.500,00.
pagina 8 di 26 L'efficacia dell'aggiudicazione veniva dichiarata con determinazione dirigenziale n. 1250 del 14 dicembre 2021 della Centrale Unica di Committenza dell' . Parte_2
Il contratto presenta le seguenti caratteristiche principali:
a) Tipologia di appalto: lavori "a misura e a corpo" ai sensi dell'art. 2, comma 4 del capitolato speciale, con opere a misura per € 376.865,10, opere a corpo per € 23.010,66 e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta per € 12.934,53;
b) Ribasso d'asta: 13,20% applicato sui prezzi unitari dell'elenco prezzi contrattuale;
c) Anticipazione contrattuale: prevista nella misura del 20% dell'importo contrattuale, pari a €
72.005,34 oltre IVA, autorizzata ai sensi dell'art. 35 comma 18 del d.lgs. 50/2016.
A corredo del contratto sono state prestate le seguenti garanzie fideiussorie da parte di DI
Assicurazioni S.p.A.:
Cauzione definitiva: polizza n. 6237400061 del 8 febbraio 2022, prestata ai sensi dell'art. 103 del d.lgs. 50/2016 "a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse";
Garanzia per l'anticipazione: polizza n. 6237400151 del 26 aprile 2022, prestata a garanzia della restituzione dell'anticipazione contrattuale.
I lavori sono stati consegnati con verbale del 20 aprile 2022 dal Direttore dei Lavori, arch.
, con termine per l'esecuzione previsto per il 13 luglio 2023 come da capitolato. Controparte_5
2. Sulla risoluzione contrattuale e sul riparto dell'onere della prova
La controversia in esame verte sulla risoluzione del contratto di appalto pubblico Rep. n. 4400 del
16 febbraio 2022, con domande contrapposte di risoluzione per inadempimento formulate da entrambe le parti.
In via preliminare, occorre richiamare i principi consolidati in materia di risoluzione contrattuale per inadempimento e di riparto dell'onere della prova. Ai sensi dell'art. 1453 c.c., nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie alle sue obbligazioni, l'altro può chiedere la risoluzione del contratto, salvo il risarcimento del danno. Tuttavia, l'art. 1455 c.c. precisa che il contratto non si può risolvere se l'inadempimento ha scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra parte.
Quanto al riparto dell'onere probatorio, l'art. 2697 c.c. stabilisce che chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, mentre chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
pagina 9 di 26 In tema di appalti pubblici, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, nei contratti con prestazioni corrispettive, in caso di inadempienze reciproche, è necessario comparare il comportamento di entrambe le parti per stabilire quale di esse si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti ed abbia causato l'alterazione del sinallagma contrattuale.
Tale accertamento deve essere operato non solo alla stregua di un criterio oggettivo, attraverso la verifica che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto, ma anche di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti.
Alla luce dei principi sopra richiamati e delle risultanze istruttorie, deve escludersi la sussistenza di inadempimenti colpevoli in capo al in relazione alle specifiche Controparte_1 contestazioni sollevate dalla società Parte_1
a) Sulla presunta non esecutività del progetto.
La prima doglianza dell'attrice attiene alla presunta non esecutività del progetto posto a base di gara. Sul punto, le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio sono dirimenti.
Il CTU ha infatti accertato che "dall'analisi del progetto è emerso che tale progetto ha carattere esecutivo", precisando che "il progetto presentato a base di gara risulta essere dettagliato e completo di tutti i particolari esecutivi".
Quanto alle varianti emerse in corso d'opera, il CTU ha chiarito che "le motivazioni che stanno alle base della variante non sono dovute a carenze del livello di dettaglio del progetto o a carenze progettuali ma, nella maggior parte dei casi, sono da riferirsi a eventi diversi", specificando che si trattava, fra l'altro, di opere di riqualificazione di sottoservizi che hanno interessato l'intervento di enti esterni (AIMAG), maggiori spessori delle pavimentazioni esistenti rispetto a quanto ipotizzato, rinvenimento di sottofondazioni non prevedibili, rimozione di arredi non presenti al momento del rilievo fatto nel 2019, etc. (Si veda, per elenco esaustivo, pag. 42 della CTU).
Tali circostanze, lungi dal configurare carenze progettuali, rientrano nella normale alea dell'appalto e negli imprevisti tecnici che possono emergere in corso d'opera, specialmente considerando che il progetto era stato redatto tre anni prima dell'inizio dei lavori.
b) Sul ritardo nell'emissione del primo SAL.
La seconda contestazione riguarda il presunto ritardo nell'emissione del primo Stato di
Avanzamento Lavori. Anche su questo aspetto, le risultanze della CTU smentiscono le doglianze attoree. In proposito si osserva che il contratto non stabilisce esattamente quando emettere il pagina 10 di 26 SAL, perché ne stabilisce un importo minimo ma non un importo preciso da raggiungere o un importo massimo, tuttavia, una volta maturato il SAL stabilisce che il RUP ha 45 gg per l'emissione del certificato di pagamento. Il CTU ha rilevato che "in data 07/10/2022 venivano trasmessi dal di a , via PEC la proposta di Variante e di Sal 1, i CP_1 CP_1 Pt_1 termini quindi erano rispettati valutandoli in 40 gg a partire dal 05/09/2022, data del termine dei lavori nell'area di via Roma".
Il successivo ritardo nell'emissione definitiva del SAL è stato causato, quindi, dall'ingiustificato rifiuto dell'impresa di accettare la proposta di variante, come documentalmente provato.
Il CTU ha chiarito che "l'impresa, in data 19/11/2022 non accettava la proposta di variante e intimava l'emissione del SAL 1", determinando così il protrarsi dei rapporti tra le parti.
c) Sulla gestione della perizia di variante.
Quanto alla perizia di variante, emerge dagli atti che il Direttore dei Lavori aveva tempestivamente elaborato la necessaria documentazione per le lavorazioni aggiuntive emerse in corso d'opera, in conformità alle previsioni dell'art. 16, comma 3 del capitolato speciale d'appalto, che espressamente contemplava l'esecuzione di "ulteriori opere/nuovi lavori supplementari che si rendano necessari in corso d'opera".
In proposito rileva il CTU: “nel verbale di sopralluogo dello stato di avanzamento dei lavori viene scritto chiaramente che si fa riferimento alla perizia di variante depositata in data
03/12/2022, quindi circa due mesi dopo dalla presentazione all'impresa della prima perizia
(08/10/2022) e circa 3 mesi dopo l'ultimazione dei lavori di via Roma. SI sottolinea che la variante riguardava tutti e 3 gli stralci di opere previsti in progetto, quindi sia quelli eseguiti parzialmente nel parco della bilancia e davanti all'ingresso del museo della bilancia sia quello completato riferito al tratto di via Roma. SI vuole sottolineare infine che seppur il lasso di tempo intercorso tra la fine dei lavori di via Roma e la presentazione della variante sia di circa 3 mesi nel CSA non vi era riportato un termine preciso di presentazione.”
La stazione appaltante ha quindi provveduto a redigere la necessaria perizia di variante, nella quale sono stati inclusi interventi aggiuntivi emersi durante l'esecuzione dei lavori, precisando che: “Per i maggiori lavori saranno corrisposti all'impresa gli importi ottenuti applicando i prezzi unitari dell'elenco prezzi allegato al Contratto principale. Inoltre, la suddetta Impresa dichiara e si impegna di accettare i seguenti nuovi prezzi non previsti nel Contratto principale, con pagina 11 di 26 l'applicazione dello stesso ribasso d'asta del 13,20% del suddetto contratto (v. doc. 9 del
Comune)”.
Pertanto, poiché la stazione appaltante ha doverosamente posto in essere un'attività necessaria al rispetto delle prescrizioni da parte del gestore delle reti pubbliche di acqua e gas a tutela della pubblica sicurezza e incolumità, esercitando – peraltro - un diritto attribuito dalla legge e convenzionalmente pattuito, nella fattispecie non può ravvisarsi alcun inadempimento alla stessa imputabile.
d) Sulla sospensione dei lavori in data 7.12.2022.
La sospensione dei lavori disposta il 7 dicembre 2022 dal Direttore dei Lavori è legittima, essendo motivata da condizioni metereologiche avverse e dalla necessità di coordinamento con un cantiere adiacente, come confermato dalla CTU e dalla normativa di riferimento.
L'art 10, comma 1, del CSA in merito alle sospensioni dei lavori e alle proroghe dispone che: “È ammessa la sospensione dei lavori, su ordine del Direttore dei lavori o su disposizione del
Responsabile del Procedimento, nei casi previsti dall'art. 107 del Codice, con le modalità ivi previste. La sospensione dei lavori permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione. La ripresa dei lavori viene disposta dal RUP con l'indicazione del nuovo termine contrattuale ex art. 107, comma 3 del Codice”.
Non sussistono, dunque, neppure sotto tale profilo, inadempimenti colpevoli del
[...]
. CP_1
Deve pertanto escludersi qualsiasi profilo di illegittimità o dolosità nella risoluzione contrattuale disposta con deliberazione della Giunta Comunale n. 89 del 31 luglio 2023 adottata ai sensi dell'art. 108 del d.lgs. 50/2016, a seguito di regolare procedimento in contraddittorio con l'appaltatore, come documentalmente provato. La risoluzione del contratto di appalto pubblico per inadempimento non costituisce un atto amministrativo autoritativo ma rientra nell'ambito dei poteri privatistici riconosciuti alla P.A. nell'esecuzione del contratto.
2.1. Sulla domanda di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta.
La domanda di risoluzione contrattuale per eccessiva onerosità sopravvenuta formulata in via gradata dalla società deve essere respinta per insussistenza dei presupposti di fatto e Parte_1 di diritto richiesti dalla norma.
Come noto per l'applicazione dell'art. 1467 c.c. è necessaria la sussistenza di specifici presupposti: l'eccessiva onerosità della prestazione, intesa come notevole alterazione del rapporto pagina 12 di 26 originario tra le prestazioni tale da compromettere l'equilibrio sinallagmatico del contratto;
il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, che non rientrino nell'ambito della normale alea contrattuale;
il carattere di generalità della causa dell'eccessiva onerosità, non essendo sufficiente una mera difficoltà del singolo contraente.
Nel caso di specie, nessuno di tali presupposti risulta integrato.
In primo luogo, la società non ha fornito alcuna prova dell'asserita eccessiva Parte_1 onerosità sopravvenuta. Nel presente giudizio, l'attrice si è limitata a formulare generiche allegazioni senza fornire documentazione idonea a dimostrare l'effettiva alterazione dell'equilibrio economico del contratto.
In secondo luogo, le circostanze invocate dall'attrice non configurano eventi straordinari e imprevedibili. Le varianti emerse in corso d'opera, come accertato dalla consulenza tecnica d'ufficio, sono riconducibili a normali imprevisti esecutivi che rientrano nella fisiologica alea dell'appalto.
Il CTU ha infatti chiarito che le modifiche richieste erano dovute a "opere di riqualificazione di sottoservizi che hanno interessato l'intervento di enti esterni", "maggiori spessori delle pavimentazioni esistenti", "rinvenimento di sottofondazioni non prevedibili" e altre circostanze che "appaiono da riferirsi o a circostanze non prevedibili in fase di progettazione o a normali piccole varianti che possono intercorrere nel corso di un cantiere".
Tali eventi, lungi dal configurare avvenimenti straordinari e imprevedibili, rientrano nella normale alea tecnica dell'appalto che l'appaltatore assume contrattualmente.
Negli appalti di opere pubbliche, l'appaltatore assume il rischio delle normali difficoltà esecutive e degli imprevisti tecnici ragionevolmente prevedibili, non potendo invocare l'eccessiva onerosità per circostanze che rientrano nell'ordinaria alea contrattuale.
In terzo luogo, la stazione appaltante ha correttamente riconosciuto e liquidato tutti i maggiori oneri effettivamente spettanti all'appaltatore.
Come emerge dalla documentazione in atti, il Comune di ha dato pedissequa CP_1 applicazione al d.l. 50/2022 in materia di adeguamento prezzi, riconoscendo l'incremento previsto dalle disposizioni vigenti per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione verificatisi nel periodo 2020-2023. Inoltre, tutte le opere e lavorazioni maggiori emerse in corso d'opera sono state inserite negli ordini di servizio e contabilizzate nella perizia di variante, come documentalmente provato.
pagina 13 di 26 La circostanza che il capitolato d'appalto prevedesse espressamente una clausola di divieto di revisione dei prezzi all'art. 3, comma 2 non può essere invocata dall'appaltatore per sostenere l'eccessiva onerosità, trattandosi di una clausola liberamente accettata in sede di gara e che rientra nella normale allocazione del rischio contrattuale.
Nel caso di specie, emerge al contrario che l'appaltatore ha rifiutato di sottoscrivere la perizia di variante predisposta dal Direttore dei Lavori, che avrebbe consentito il riconoscimento dei maggiori oneri effettivamente spettanti, dimostrando così un atteggiamento non collaborativo incompatibile con i doveri di buona fede contrattuale.
3. Sull'inadempimento dell'appaltatrice Pt_1
L'esame del comportamento dell'appaltatore evidenzia significativi profili di inadempimento contrattuale.
In via preliminare, occorre richiamare i consolidati principi giurisprudenziali in materia di riparto dell'onere probatorio nei contratti di appalto.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'appaltatore, il quale agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto, abbia l'onere di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte (Cass. Civ., Sez. VI, ord. n. 11279/2012).
In particolare, le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio hanno accertato la presenza di gravi vizi e difetti nelle opere effettivamente eseguite dalla società in particolare nella Parte_1 pavimentazione di Via Roma.
Il CTU ha infatti rilevato che: "È apparso evidente fin dal primo sopralluogo che lo stato di conservazione della pavimentazione nel tratto carrabile sia pessimo, vi sono infatti ampie zone in cui la stuccatura tra i cubetti di porfido risulta deteriorata e parzialmente staccata";
"Tale danno è palesemente in progressivo deterioramento come si è potuto constatare dai sopralluoghi successivi al primo eseguiti per le prove in loco";
"Il deterioramento repentino e in progressivo peggioramento del tratto stradale di via Roma sia da imputarsi a un errore nella realizzazione delle stuccature dei cubetti di porfido".
Particolarmente significativo è il rilievo del CTU secondo cui "i giunti tra i blocchetti non siano stati riempiti di sabbia sciolta bensì di materiale a base cementizia che ad oggi risulta deteriorata su quasi tutta la superficie stradale", in difformità dalle specifiche progettuali che prevedevano l'intasamento dei giunti con sabbia.
pagina 14 di 26 La CTU ha quantificato in € 35.508,10 i costi necessari per l'eliminazione dei vizi riscontrati, così suddivisi: € 28.189,70 per le opere di sistemazione della sede stradale;
€ 7.318,31 per le opere di sistemazione dell'area antistante i negozi.
Tale quantificazione, basata sui prezzi del prezziario regionale 2024, tiene conto della necessità di procedere al rifacimento completo della pavimentazione in cubetti di porfido con relative stuccature, non essendo tecnicamente ed economicamente percorribile un intervento limitato alle sole fughe deteriorate.
La responsabilità della società per i vizi riscontrati trova fondamento nei principi Parte_1 consolidati dalla giurisprudenza di legittimità. Come noto, l'appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, né l'efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori" (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 26124/2023).
Nel caso di specie, la società non ha fornito alcuna prova di aver correttamente Parte_1 eseguito l'opera né di essere stata indotta, per esempio, ad eseguire i lavori in modo difforme dalle regole dell'arte per insistenze del committente.
Al contrario, la scelta di utilizzare materiale cementizio anziché sabbia per la stuccatura dei cubetti di porfido appare essere stata una decisione autonoma dell'appaltatore, rivelatasi tecnicamente inadeguata per una pavimentazione soggetta a traffico veicolare pesante.
Deve inoltre rilevarsi che la società non ha fornito alcuna prova contraria idonea a Parte_1 dimostrare l'esatto adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali, limitandosi a produrre documentazione generica, né ha dimostrato che i vizi riscontrati fossero dovuti a cause a lui non imputabili.
È documentato altresì che, a seguito della sospensione dei lavori disposta per cause oggettive,
l'impresa non ha mostrato alcuna concreta disponibilità alla ripresa delle attività, nonostante la predisposizione da parte della stazione appaltante degli atti necessari per procedere con una perizia di variante, rifiutando anzi di sottoscrivere la relativa documentazione predisposta dal
Direttore dei Lavori.
Ed ancora, dalle risultanze istruttorie e dalle osservazioni del Direttore dei Lavori emerge che l'impresa ha manifestato un atteggiamento non collaborativo, contrassegnato da ritardi ingiustificati, difficoltà organizzative e inadempienze tecniche.
pagina 15 di 26 In conclusione, sussistono tutti i presupposti per configurare un grave inadempimento contrattuale in capo alla società Parte_1
Tale inadempimento, per la sua gravità e rilevanza nell'economia del contratto, giustifica la risoluzione disposta dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 108 del d.lgs. 50/2016, risultando di importanza tutt'altro che scarsa ai sensi dell'art. 1455 c.c.; infatti, tali condotte, unitamente alla mancata adozione delle misure necessarie per superare le criticità emerse in corso d'opera, integrano un inadempimento grave e imputabile all'appaltatore, incompatibile con la regolare prosecuzione del rapporto contrattuale, sicché deve ritenersi che la risoluzione del contratto sia dipesa da un comportamento colpevole dell'impresa, che ha violato i doveri di diligenza, collaborazione e buona fede nell'esecuzione del contratto, su di essa gravanti ai sensi degli artt.
1175, 1375 e 1662 c.c.
3.1. Sullo stato di consistenza del cantiere.
Deve darsi atto della correttezza delle operazioni di accertamento dello stato di consistenza del cantiere eseguite dal Direttore dei Lavori a seguito della risoluzione contrattuale.
Come emerge dalla documentazione in atti, il Comune di ha dato puntuale CP_1 esecuzione alle prescrizioni dell'art. 108, comma 6, del d.lgs. 50/2016, secondo cui "Il responsabile unico del procedimento nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna".
In data 22 agosto 2023, il Direttore dei Lavori comunicava all'impresa le possibili date per l'esecuzione del sopralluogo in cantiere, finalizzato all'elaborazione dello stato di consistenza e alla ripresa in carico del cantiere stesso. La convocazione è stata effettuata nel rispetto del termine di preavviso e con le modalità prescritte dalla legge.
La società tuttavia, con comunicazione del 23 agosto 2023, contestava Parte_1 impropriamente la convocazione disposta dal Direttore dei Lavori, comunicando che "il cantiere in questione resta nella detenzione qualificata della società appaltatrice".
Tale posizione risulta priva di fondamento giuridico, in quanto l'art. 108, comma 9, del d.lgs.
50/2016 stabilisce espressamente che "Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante l'appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e pagina 16 di 26 allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante".
La risoluzione del contratto di appalto pubblico comporta, pertanto, la cessazione del diritto dell'appaltatore alla detenzione del cantiere e l'obbligo di riconsegna alla stazione appaltante.
Il rifiuto dell'appaltatore di partecipare alle operazioni di stato di consistenza non può impedire alla stazione appaltante di procedere alle verifiche necessarie per la ripresa in possesso del cantiere.
In data 6 settembre 2023, il Direttore dei Lavori ha quindi correttamente proceduto all'esecuzione dello stato di consistenza del cantiere senza la partecipazione dell'impresa, ma alla presenza di testimoni, in conformità alle prescrizioni normative. Le operazioni sono state condotte nel rispetto delle modalità previste dalla legge e hanno consentito l'accertamento puntuale delle opere effettivamente eseguite dall'appaltatore.
Lo stato di consistenza redatto dal Direttore dei Lavori ha costituito la base documentale per la successiva consulenza tecnica d'ufficio e per la quantificazione delle opere eseguite dalla società
Parte_1
Le risultanze di tale accertamento sono state confermate dal CTU, che ha verificato la correttezza delle rilevazioni effettuate e la conformità delle procedure seguite.
La regolarità delle operazioni di stato di consistenza trova ulteriore conferma nel fatto che il
Comune di , in ossequio all'art. 108, comma 9, del d.lgs. 50/2016, ha provveduto CP_1 ad accantonare in apposito fondo l'importo pari all'1% del valore dell'appalto, al fine di ottenere il pacifico possesso del cantiere e di tutelare eventuali diritti dell'appaltatore.
In conclusione, le operazioni di accertamento dello stato di consistenza del cantiere sono state condotte nel rispetto della normativa vigente e delle garanzie procedimentali previste a tutela dell'appaltatore, risultando pertanto legittime e idonee a costituire la base per la determinazione dei rapporti economici tra le parti.
4. Sulla consulenza tecnica d'ufficio dell'ing. Per_1
Le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio espletata dall'ing. devono Persona_1 considerarsi pienamente affidabili e costituiscono il fondamento tecnico della presente decisione.
Le generiche contestazioni mosse dalla società non sono idonee a inficiare la validità Parte_1
e l'attendibilità delle conclusioni peritali.
pagina 17 di 26 La giurisprudenza di legittimità ha chiarito i criteri di valutazione della consulenza tecnica d'ufficio, precisando che il giudice di merito che aderisce alle conclusioni del consulente tecnico, il quale nella propria relazione abbia tenuto conto e confutato i rilievi mossi dai consulenti tecnici di parte, assolve pienamente all'obbligo di motivazione mediante il semplice richiamo alle fonti del proprio convincimento, senza necessità di soffermarsi espressamente sulle contrarie allegazioni dei consulenti di parte.
Inoltre, come precisato dalla Suprema Corte, le allegazioni dei consulenti di parte, anche se non espressamente confutate, devono ritenersi implicitamente disattese in quanto incompatibili con l'impostazione seguita, senza che ciò configuri un vizio di motivazione, poiché le critiche di parte che tendono al riesame degli elementi già valutati dal CTU si risolvono in mere argomentazioni difensive (Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 4356/2024).
La consulenza tecnica d'ufficio presenta tutti i requisiti di correttezza metodologica e scientifica richiesti dalla giurisprudenza. In particolare:
a) il CTU ha effettuato una ricostruzione cronologica completa del rapporto contrattuale, analizzando tutti i documenti di causa e procedendo a sopralluoghi diretti sui luoghi oggetto dei lavori;
b) tutti i quesiti formulati dal Giudice hanno ricevuto risposta specifica e motivata, con particolare riferimento alle caratteristiche dell'appalto, alle fasi di esecuzione, alle anomalie riscontrate e alla quantificazione dei lavori eseguiti;
c) il CTU ha tenuto conto delle osservazioni formulate dai consulenti tecnici di parte, fornendo specifiche repliche e motivando le proprie conclusioni anche in relazione ai rilievi sollevati;
d) le valutazioni tecniche sono state condotte utilizzando metodologie consolidate e criteri oggettivi, con particolare riferimento alle prove su piastra effettuate dalla ditta per la Parte_3 verifica delle caratteristiche meccaniche del pacchetto stradale.
Le critiche dell'attrice si limitano a contestazioni generiche sulla presunta "incompletezza" della relazione, senza indicare specifici errori metodologici o di valutazione, richieste di "integrazione" della CTU non supportate da elementi tecnici concreti, doglianze sulla mancata considerazione di aspetti già esaminati e valutati dal CTU nella propria relazione.
Le conclusioni del CTU risultano, invece, particolarmente attendibili sotto i seguenti profili:
a) sulla natura esecutiva del progetto: Il CTU ha accertato, attraverso un'analisi dettagliata della documentazione progettuale, che "il progetto presentato a base di gara risulta essere dettagliato e pagina 18 di 26 completo di tutti i particolari esecutivi", confutando così le doglianze dell'attrice sulla presunta non esecutività;
b) Sui vizi dell'opera: le conclusioni relative ai vizi della pavimentazione di Via Roma sono supportate da: sopralluoghi diretti e documentazione fotografica;
prove tecniche specifiche
(prove su piastra); analisi delle condizioni climatiche al momento dell'esecuzione; verifica della conformità alle specifiche progettuali;
c) sulla quantificazione economica: i calcoli effettuati dal CTU sono basati sui prezzi contrattuali e sui prezziari regionali vigenti, con applicazione corretta dei ribassi d'asta e delle maggiorazioni previste dalla normativa.
5. Quantificazione del credito residuo dell'appaltatore
Sulla base delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio e dei principi consolidati in materia di quantificazione del credito dell'appaltatore, deve procedersi alla determinazione del credito residuo spettante alla società per le opere effettivamente eseguite. Parte_1
Qualora sia intervenuta la risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore, il calcolo del credito residuo spettante a quest'ultimo deve essere effettuato considerando il valore complessivo delle opere effettivamente eseguite, al netto dei costi necessari per l'eliminazione dei vizi riscontrati.
Il CTU ha quantificato le opere eseguite dalla società applicando i prezzi di Parte_1 contratto, giungendo ad un totale di € 268.821,62, così suddiviso:
Lavori riferiti al parco della bilancia: € 45.330,73,
Lavori riferiti al nuovo ingresso del museo della bilancia: € 92.161,84,
Lavori riferiti all'intervento su via Roma: € 117.277,54,
Maggiori lavori oggetto di variante: € 14.051,51,
Da tale importo vanno detratti:
L'anticipazione già erogata: € 72.005,34,
Il SAL 1: € 134.830,91,
Il SAL 1-bis: € 18.567,56,
Risultando quindi un saldo delle opere eseguite pari a € 43.417,81.
Il Comune di ha contestato la quantificazione operata dal CTU relativamente al CP_1 prezzo del trasporto dei rifiuti, sostenendo l'esistenza di un errore materiale nell'elenco prezzi che pagina 19 di 26 indicherebbe un valore di € 7,20/mc×km per il Sub 01 (Parco della Bilancia) anziché €
0,72/mc×km come applicato agli altri sub-appalti.
Tale contestazione non può essere accolta per le seguenti ragioni:
a) il non ha fornito alcuna prova dell'asserito errore: l'errore materiale è emendabile solo CP_1 quando l'effettiva volontà negoziale sia individuabile in modo certo e univoco;
b) il prezzo di € 7,20/mc×km risulta espressamente indicato nell'elenco prezzi contrattuale approvato dall'Amministrazione ed allegati agli atti gara,
c) l'operatore economico nel partecipare alla gara dichiara che la propria offerta è congrua in base alle condizioni e prezzi indicati nei documenti di gara e pertanto la stazione appaltante non può invocare un proprio errore per modificare le condizioni economiche del contratto,
d) le clausole contrattuali sono vincolanti e non possono essere unilateralmente modificate.
Pertanto, deve confermarsi la quantificazione operata dal CTU che ha correttamente applicato il prezzo di € 7,20/mc×km come espressamente previsto dall'elenco prezzi contrattuale.
Sulla base dei calcoli sopra esposti, il credito residuo spettante alla società risulta Parte_1 essere: € 43.417,81 (saldo opere eseguite) - € 35.508,10 (costi eliminazione vizi) = € 7.909,71.
La quantificazione operata dal CTU, confermata dalle considerazioni sopra svolte, risulta tecnicamente corretta e giuridicamente fondata.
Le contestazioni mosse dalla società non sono supportate da elementi probatori Parte_1 idonei a dimostrare errori di calcolo o di valutazione nella relazione peritale. Nel caso di specie, le osservazioni del consulente di parte dell'attrice non hanno evidenziato errori di calcolo specifici e documentati, limitandosi a contestazioni generiche non supportate da adeguata documentazione probatoria.
6. Sulle domande risarcitorie del Controparte_1
Esaminata la domanda riconvenzionale formulata dal , deve procedersi Controparte_1 alla sua valutazione alla luce dei principi consolidati in materia di risarcimento del danno contrattuale e dell'onere probatorio gravante sul creditore.
Il risarcimento del danno per inadempimento contrattuale è disciplinato dall'art. 1223 c.c., secondo cui il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta.
pagina 20 di 26 Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare il danno nel suo preciso ammontare.
Le domande risarcitorie formulate dal devono essere respinte per i Controparte_1 seguenti motivi:
a) Il ha quantificato in € 56.531,67 i danni derivanti dall'errata esecuzione delle opere, CP_1 ma tale quantificazione risulta eccessiva e non provata rispetto alle risultanze processuali.
Peraltro, il CTU ha accertato vizi e difetti per un importo di € 35.508,10, somma di cui si è già tenuto conto nella determinazione del credito residuo spettante all'appaltatore, come illustrato al precedente punto.
Nel caso di specie, i costi per l'eliminazione dei vizi sono stati correttamente quantificati dal CTU
e già detratti dal credito dell'appaltatore, non potendo dar luogo a ulteriore risarcimento in favore del per evitare duplicazioni risarcitorie. CP_1
b) La pretesa di € 39.500,00 per le migliorie non realizzate è priva di fondamento giuridico. Tali migliorie erano state offerte dall'impresa in sede di gara come elemento qualitativo dell'offerta, ma la loro mancata realizzazione non può configurare un danno risarcibile in capo all'Amministrazione, trattandosi di prestazioni accessorie che potranno eventualmente essere realizzate dal nuovo operatore economico al quale l'opera è stata aggiudicata "alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta",
c) La richiesta di € 66.527,35 per maggiori costi derivanti dall'affidamento ad altro operatore economico non può essere accolta per mancanza di ogni elemento probatorio a sostegno della pretesa.
In primo luogo, il non ha prodotto alcuna documentazione idonea a dimostrare l'effettiva CP_1 sussistenza di maggiori costi.
Come chiarito dalla giurisprudenza, il risarcimento del danno presuppone la rigorosa dimostrazione della sua esistenza e del suo ammontare, non potendo il giudice procedere a valutazioni presuntive in assenza di elementi probatori concreti.
In secondo luogo, emerge dagli stessi atti difensivi del che l'affidamento ad altro CP_1 operatore economico è avvenuto "alle medesime condizioni già proposte dall'originario pagina 21 di 26 aggiudicatario in sede di offerta", circostanza che esclude l'esistenza di maggiori costi imputabili all'inadempimento dell'appaltatore.
La pretesa risarcitoria appare pertanto destituita di fondamento sia sotto il profilo probatorio che sotto quello della sussistenza del danno, non potendo configurarsi alcun pregiudizio economico per l'Amministrazione quando il nuovo affidamento avviene alle medesime condizioni economiche del contratto originario.
d) La richiesta di € 80.000,00 per danno all'immagine è formulata in termini meramente generici e non supportata da elementi probatori specifici.
7. Sulla restituzione dell'anticipazione contrattuale
La società è però tenuta a restituire al è l'importo residuo Parte_1 Controparte_1 dell'anticipazione contrattuale, pari a € 38.162,41.
L'anticipazione contrattuale rappresenta un istituto peculiare del diritto degli appalti pubblici, disciplinato dall'art. 35 comma 18 del d.lgs. 50/2016 che consente alla stazione appaltante di erogare all'appaltatore una somma pari ad una percentuale dell'importo contrattuale per agevolare l'avvio dei lavori. Tale anticipazione ha natura di prestito finalizzato all'esecuzione dell'opera e viene progressivamente recuperata attraverso le trattenute operate sui successivi stati di avanzamento lavori.
Nel caso di specie, l'anticipazione è stata regolarmente erogata nella misura di € 72.005,34, di cui una quota pari a € 33.842,93 è stata già recuperata in occasione dell'emissione del SAL 1, residuando pertanto l'obbligo di restituzione di € 38.162,41.
La risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore determina l'obbligo di restituzione immediata della quota di anticipazione non ancora recuperata.
Tale principio trova fondamento nella natura stessa dell'istituto: l'anticipazione è infatti finalizzata esclusivamente all'esecuzione dell'opera e perde la propria ragion d'essere quando il contratto si risolve per inadempimento dell'appaltatore.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la risoluzione del contratto di appalto ha effetto retroattivo e comporta l'obbligo di restituzione delle somme erogate a titolo di anticipazione nella misura non giustificata dall'effettiva esecuzione delle opere.
Tale obbligo di restituzione non ha natura risarcitoria ma costituisce una conseguenza diretta della risoluzione del contratto, finalizzata a ripristinare l'equilibrio economico del rapporto e ad pagina 22 di 26 evitare che l'appaltatore inadempiente trattenga indebitamente somme non giustificate dall'effettiva esecuzione delle prestazioni contrattuali.
Tuttavia, nel caso di specie, sussiste un credito residuo spettante alla società per le Parte_1 opere effettivamente eseguite, quantificato in € 7.909,71 come illustrato al precedente punto. Tale credito, avendo la medesima fonte contrattuale dell'obbligo di restituzione dell'anticipazione, può essere “compensato” con quest'ultimo.
Qualora i reciproci debiti e crediti abbiano origine da un unico rapporto contrattuale, ancorché complesso, non si configura un'ipotesi di compensazione 'propria', bensì opera una compensazione 'impropria' o 'atecnica' che si sostanzia in un mero accertamento contabile di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza.
Nel caso di specie, pertanto, operando la compensazione tra il debito per restituzione anticipazione (€ 38.162,41) ed il credito per opere eseguite (€ 7.909,71) residua a carico della società l'obbligo di corrispondere al la somma di € Parte_1 Controparte_1
30.252,70 (€ 38.162,41 - € 7.909,71), oltre ad interessi legali dalla data della domanda al saldo.
8. Rapporti con DI Assicurazioni S.p.A. e disciplina delle garanzie fideiussorie.
La presente controversia coinvolge anche DI Assicurazioni S.p.A. in qualità di garante delle obbligazioni contrattuali assunte dalla società attraverso la prestazione di specifiche Parte_1 polizze fideiussorie. Occorre pertanto esaminare la natura e l'estensione delle obbligazioni del garante alla luce della disciplina applicabile e delle risultanze processuali.
DI Assicurazioni S.p.A. ha prestato a favore del due distinte Controparte_1 garanzie fideiussorie: a) Cauzione definitiva (polizza n. 6237400061 del 8 febbraio 2022): prestata ai sensi dell'art. 103 del d.lgs. 50/2016 "a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse";
b) Garanzia per l'anticipazione (polizza n. 6237400151 del 26 aprile 2022): prestata a garanzia della restituzione dell'anticipazione contrattuale erogata ai sensi dell'art. 35 comma 18 del d.lgs.
50/2016.
Entrambe le garanzie sono state emesse secondo gli schemi tipo previsti dalla normativa di settore e prevedono espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e l'operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
pagina 23 di 26 La giurisprudenza degli ultimi anni ha chiarito che l'incameramento definitivo da parte della
Stazione appaltante delle somme corrisposte dal garante a seguito dell'escussione della cauzione è subordinato alla prova dell'effettività dei danni subiti, non potendosi consentire un indebito trattenimento di somme eccedenti l'ammontare dei pregiudizi effettivamente patiti.
Relativamente alla garanzia per l'anticipazione (polizza n. 6237400151), l'escussione risulta giustificata.
Come accertato nelle precedenti sezioni della presente motivazione, sussiste l'obbligo di restituzione dell'anticipazione residua a seguito della risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore. Tale obbligo trova fondamento diretto nella risoluzione del contratto e nella natura stessa dell'anticipazione, che ha carattere strumentale all'esecuzione dell'opera;
l'obbligazione di pagamento del garante sorge all'atto della comunicazione e della dichiarazione di sussistenza dell'inadempienza riscontrata.
Diversamente, per quanto riguarda la cauzione definitiva (polizza n. 6237400061), l'escussione non può ritenersi allo stato giustificata per mancanza di documentazione dei danni effettivamente subiti dal Come evidenziato nei precedenti punti della motivazione, le domande CP_1 risarcitorie formulate dal sono state respinte per mancanza di prova del danno CP_1 emergente, genericità delle richieste, insussistenza del nesso di causalità tra l'inadempimento e i pregiudizi asseritamente subiti. La giurisprudenza ha chiarito che il beneficiario della polizza deve comunque dimostrare la sussistenza e l'entità del pregiudizio economico subito a causa dell'inadempimento del soggetto garantito, al fine di legittimare il diritto all'indennizzo assicurativo.
Nel caso di specie, il non ha fornito documentazione idonea a dimostrare l'effettiva CP_1 sussistenza di danni derivanti dall'inadempimento dell'appaltatore, oltre a quelli già considerati nella quantificazione del credito residuo (costi per l'eliminazione dei vizi).
In conclusione, DI Assicurazioni S.p.A. risulta obbligata nei confronti del
[...]
per l'importo di € 30.252,70, corrispondente al residuo importo dovuto a titolo di CP_1 garanzia per l'anticipazione contrattuale, essendo tale somma effettivamente dovuta dalla società
a titolo di restituzione dell'anticipazione non recuperata. Parte_1
Per quanto riguarda la cauzione definitiva, invece, non sussistendo allo stato documentazione di danni effettivi subiti dal oltre a quelli già considerati nella liquidazione del rapporto CP_1 contrattuale, l'escussione non può ritenersi giustificata.
pagina 24 di 26
9. Sulla domanda di manleva di DI Assicurazioni S.p.A. nei confronti di e dei Parte_1 fideiussori CP_2
La domanda di manleva formulata da DI Assicurazioni S.p.A. nei confronti di e dei Parte_1 sigg. e deve essere accolta. CP_2 CP_3
Il diritto del Garante si rinviene sia nella surroga legale (art. 1203 n. 3 c.c. e 1949 c.c.) e convenzionale (cfr. art. 5 delle condizioni di polizza) sia nel diritto di regresso sancito tanto dall'art. 1950 c.c. quanto dalle condizioni di polizza (cfr. art. 2 delle condizioni tra garante e contraente) che impongono al contraente il rimborso a semplice richiesta e rimossa ogni eccezione di tutti gli importi che DI dovesse versare in favore del beneficiario.
Nel caso di specie, DI Assicurazioni S.p.A. è tenuta ad adempiere alle obbligazioni garantite a seguito della risoluzione del contratto di appalto per inadempimento di come Parte_1 accertato nei precedenti punti della presente motivazione.
L'eccezione relativa alla presunta invalidità della coobbligazione per mancata conformità agli schemi tipo del DM 31/2018 non può essere condivisa.
Nel caso di specie, la presunta violazione degli schemi tipo non comporta nullità della coobbligazione, non essendo prevista tale sanzione per l'eventuale difformità.
La documentazione contrattuale dimostra chiaramente l'assunzione dell'obbligo di garanzia da parte dei signori , indipendentemente dalle modalità formali di costituzione della garanzia. CP_2
L'eccezione di carenza di interesse ad agire è parimenti infondata.
L'interesse di DI ad agire nei confronti dei coobbligati sussiste in quanto la società assicuratrice
è chiamata ad adempiere alle obbligazioni garantite, come accertato nel presente giudizio.
Per le ragioni esposte, la domanda di manleva formulata da DI Assicurazioni S.p.A. nei confronti di e dei sigg. e deve essere accolta. Parte_1 CP_2 CP_3
I convenuti, in qualità di coobbligati solidali, sono tenuti a manlevare DI Assicurazioni S.p.A. per tutte le somme che quest'ultima sia stata tenuta a corrispondere al CP_1 Controparte_1 in esecuzione delle garanzie prestate.
10. Sulle spese di lite e di ctu.
La regolamentazione delle spese processuali deve essere effettuata tenendo conto della parziale reciproca soccombenza verificatasi nel presente giudizio e della controvertibilità delle questioni di diritto affrontate, circostanze che consentono di compensare integralmente le spese di lite tra pagina 25 di 26 tutte le parti. Le spese tecniche di ctu sono poste a carico delle parti in solido e in misura paritetica nei rapporti interni
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sui giudizi riuniti R.G. n. 8166/2022 e R.G. n.
4910/2023, ogni contraria istanza disattesa:
1) RESPINGE le domande formulate da nei confronti del Parte_1 Controparte_1
e di DI Assicurazioni S.p.A.;
2) DICHIARA la risoluzione del contratto di appalto Rep. n. 4400 del 16 febbraio 2022 per fatto e colpa imputabile all'impresa Parte_1
3) ACCERTA E DICHIARA la legittima escussione della polizza fideiussoria n. 6237400151 prestata da DI Assicurazioni S.p.A. a garanzia dell'anticipazione contrattuale, nei limiti dell'importo di Euro 30.252,70, corrispondente al residuo dell'anticipazione non recuperata a seguito della risoluzione del contratto;
4) AN e DI Assicurazioni S.p.A., in solido tra loro, a corrispondere al Parte_1
Comune di la somma di Euro 30.252,70, oltre interessi legali dalla data della CP_1 domanda al saldo;
5) RESPINGE tutte le altre domande risarcitorie formulate dal;
Controparte_1
6) ACCOGLIE la domanda di manleva formulata da DI Assicurazioni S.p.A. e, per l'effetto,
AN e , in solido tra loro, a manlevare e Parte_1 Controparte_2 CP_3 tenere indenne DI Assicurazioni S.p.A. per tutte le somme che quest'ultima sia tenuta a corrispondere al in base alla presente pronuncia;
Controparte_1
7) COMPENSA integralmente tra tutte le parti le spese processuali e gli onorari di causa;
8) PONE le spese di consulenza tecnica d'ufficio a carico delle parti in solido e in misura paritetica nei rapporti interni.
Modena, 23 giugno 2025
Il Giudice
dott. Alessandro Bagnoli
pagina 26 di 26
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandro Bagnoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8166/2022 (alla quale è riunita la causa n. r.g.
4910/2023) promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VERNACCHIO GIUSEPPE, Pt_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA APPIA - PIANO CAPPELLE 150 BENEVENTO presso il difensore avv. VERNACCHIO GIUSEPPE
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
VALERIANI ELISA, elettivamente domiciliato in VIA LEOPOLDO NOBILI 3 REGGIO
NELL'EMILIA presso il difensore avv. VALERIANI ELISA
DI ASSICURAZIONI S.P.A. (C.F. , con il patrocinio dell'avv. SCOFONE P.IVA_3
LORENZO e dell'avv. SORIANI MARCO, VIA PORDENONE, 13 MODENA, elettivamente domiciliato in VIA ASSAROTTI 36/8 GENOVA presso il difensore avv. SCOFONE LORENZO
CONVENUTO/I
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._1
VERNACCHIO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in VIA APPIA LOC. PIANO
CAPPELLE BENEVENTO presso il difensore avv. VERNACCHIO GIUSEPPE
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VERNACCHIO CP_3 C.F._2
GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in VIA APPIA LOC. PIANO CAPPELLE BENEVENTO presso il difensore avv. VERNACCHIO GIUSEPPE
pagina 1 di 26 TERZO/I CHIAMATO
CONCLUSIONI
Pt_1
“Voglia il Tribunale adito contrariis rejectis:
1. In via principale di merito, accertare e dichiarare la risoluzione per fatto e colpa dell'Ente appaltante convenuto del contratto di appalto contratto d'appalto Rep.
4.400 del 16/02/2022 il
ha affidato alla società esponente i lavori di Riqualificazione urbana Controparte_1 del parco della bilancia e delle aree pubbliche adiacenti - I 03 CUP I77H19000460004, per i fatti e le circostanze dedotte che integrano grave inadempimento dell'ente appaltante convenuto, rendono il progetto dell'opera non esecutivo e determinano l'andamento anomalo dell'appalto.
2. In via gradata accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di appalto Rep.
4.400 del 16/02/2022 con cui il ha affidato alla società esponente i lavori di Controparte_1 Riqualificazione urbana del parco della bilancia e delle aree pubbliche adiacenti - I 03 CUP I77H19000460004, per eccessiva onerosità sopravvenuta ex art. 1467 C.C.
3. Dichiarare risolte, inefficaci ed improduttive di ulteriori effetti giuridici le garanzie assicurative emesse dalla DI Assicurazioni s.p.a. con polizza n. 6237400061 in data 8/2/2022 e con polizza n. 6237400151, in data 26/4/2022, nonché ogni altra garanzia contenuta nelle relative appendici contrattuali.
4. Accertare e dichiarare in ogni caso il credito della società attrice, in ragione di tutti i lavori eseguiti e dei materiali approvvigionati in esecuzione del contratto, anche per lavori non allibrati, in forza delle riserve che saranno nelle more del giudizio ritualmente iscritte, nonché quanto all'appaltatrice comunque dovuto a titolo di illegittimità della sospensione, mancata produzione in termini, di danno patrimoniale e non patrimoniale, subito e subendo, lucro cessante e danno emergente, con interessi e rivalutazione su dette somme, dal dovuto e fino CP_ all'effettivo soddisfo e, per l'effetto condannare l' convenuto al pagamento dell'importo complessivo risultante a favore della società attrice.
5. Stante l'exceptio doli formulata con il presente atto dalla società appaltatrice garantita, accertare e dichiarare la illegittimità e dolosità della deliberazione della Giunta Comunale. 89 del 31 luglio 2023 con cui il Comune di ha dichiarato la risoluzione del contratto CP_1 Rep. n. 4400 in data 16/02/2022 concernente l'appalto dei “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL PARCO DELLA BILANCIA E AREE PUBBLICHE ADIACENTI A CAMPOGALLIANO (MO) - CUP I77H19000460004 - CIG DERIVATO 9056704492”;
6. Per l'effetto dichiarare la illegittimità e dolosità del preteso incameramento della garanzia per la cauzione definitiva prestata con polizza n. 6237400061 emessa dalla DI Assicurazioni s.p.a. in data 8/2/2022, e della garanzia per l'anticipazione con polizza n. 6237400151, emessa dalla medesima società assicuratrice in data 26/4/2022, ed in conseguenza del grave inadempimento contrattuale dell'Ente appaltante convenuto dichiarare la improduttività ed inefficacia delle medesime garanzie.
7. Accertare e dichiarare il danno patrimoniale e non patrimoniale procurato dall'Ente convenuto alla società attrice e per l'effetto condannarla al pagamento della somma che sarà stabilita in corso di causa, con interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo.
8. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio, come per legge, attribuiti al sottoscritto Avvocato antistatario”
Controparte_1
pagina 2 di 26 “Voglia il Tribunale Ill.mo, in considerazione della disposta riunione dei due procedimenti in epigrafe indicati, previo rigetto delle avverse domande, istanze, eccezioni e deduzioni, in via preliminare, poi principale e subordinata, e previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge:
- in via preliminare, per il caso in cui non dovesse essere attesa la Relazione del CTU nel punto in cui riconosce il carattere esecutivo della progettazione posta dal Comune di a CP_1 base di gara, disporre la chiamata in causa del progettista e Direttore dei Lavori arch. CP_5
, socio dello studio “Architetti Associati IO RA & RO SA con sede a
[...] 25027 -Quinzano d'Oglio (BR) in Via E. de Amicis n. 16. codice fiscale e partita IVA
(cfr. comparsa di costituzione e risposta giudizio RG.N. P.IVA_4 Controparte_1 4166/2023, pagg. 11-12);
- in via principale:
▪ nel merito:
o rigettare le domande formulate dalle controparti ( DI Assicurazioni s.p.a., Sig.ri Parte_1
e ) tanto con riguardo alla risoluzione unilaterale del contratto rep. n. Controparte_2 CP_3 4400 del 16.02.2022 disposta dal Comune di , quanto con riguardo all'exceptio CP_1 doli, in quanto tutte inammissibili e infondate;
o rigettare, altresì, le domande formulate dalle controparti per inadempimento ed eccessiva onerosità sopravvenuta, in quanto tutte inammissibili e infondate;
o dichiarare, conseguentemente, inammissibili e comunque infondate le richieste formulate dalle controparti di condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno;
▪ in via riconvenzionale:
o accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di appalto rep.n. 4400 del 16.02.2022 per fatto e colpa imputabile all'impresa Parte_1
o accertare e dichiarare, dunque, la validità e l'operatività delle polizze prestate da DI Assicurazioni S.p.A. secondo la disciplina prevista dal Codice dei Contratti pubblici (applicabile pro tempore ossia l'art. 103 del d.lgs. 50/2016 e, in part. il comma 3);
o per l'effetto, condannare l'impresa in solido con DI Assicurazioni S.p.A. in forza Parte_1 delle garanzie prestate secondo la disciplina prevista dal Codice dei Contratti pubblici, a corrispondere al la somma derivante dall'inadempimento di Controparte_1 [...]
complessivamente quantificato in corso di causa in 297.624,16 euro, per vizi e/o opere non Pt_1 eseguite, oltre al danno per l'individuazione di un nuovo operatore economico e per il danno all'immagine e alla collettività, come meglio dettagliato negli atti di causa;
▪ in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse ravvisarsi una responsabilità risarcitoria, indennitaria e/o di ogni altro tipo in capo al
[...]
per quanto dedotto delle controparti, salvo gravame: CP_1
o quantificare, secondo la misura determinata in esito all'istruttoria (o in altra ritenuta equa dal Giudice) i reciproci rapporti di dare/avere e, per l'effetto, condannare l'impresa in Parte_1 solido con DI Assicurazioni S.p.A. in forza delle garanzie prestate secondo la disciplina prevista dal Codice dei Contratti pubblici, a corrispondere al quanto Controparte_1 risulterà ad esso dovuto;
o previa autorizzazione alla chiamata in causa del progettista e Direttore dei Lavori arch.
accertarne la responsabilità professionale e, per l'effetto, condannarlo a Controparte_5 manlevare e tenere indenne il rispetto a quanto dovuto a per difetti della CP_1 Parte_1 progettazione. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi per il presente procedimento”
pagina 3 di 26 DI ASSICURAZIONI S.P.A.
“Quanto al giudizio R.G. n. 8166/2022: Si chiede che il Tribunale Ill.mo,
− respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione;
− previi gli opportuni accertamenti;
− emesse tutte le più opportune pronunce e declaratorie del caso;
in via preliminare
− autorizzi la chiamata in giudizio, ai sensi dell'art. 106 c.p.c., di (C.F. Controparte_2
) e (C.F. ), con conseguente C.F._1 CP_3 C.F._2 spostamento della prima udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione dei terzi nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c.; in via principale
− accolga per quanto di ragione le domande proposte e dichiarando l'intervenuta Pt_1 risoluzione del contratto principale garantito per fatto e colpa del e conseguentemente CP_1 accerti e dichiari che gli eventuali, indimostrati danni da esso subiti non sono conseguenza della condotta di e pertanto non potrebbero comunque legittimare l'escussione della cauzione Pt_1 definitiva;
− accerti e dichiari lo svincolo progressivo automatico della cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 comma V del Codice degli Appalti in ragione dell'avvenuta incontestata esecuzione parziale del contratto garantito, per come risultante dalla determina del n. Controparte_1 16/2023 prodotta sub 06, e per l'effetto accerti e dichiari che la cauzione definitiva risulta teoricamente operativa per la somma di € 12.593,86;
− in caso di accoglimento delle domande svolte da in ordine alle maggiori lavorazioni non Pt_1 contabilizzate, accerti e dichiari l'ulteriore svincolo progressivo automatico della cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 comma V del Codice degli Appalti per la corrispondente percentuale;
− accerti e dichiari lo svincolo progressivo automatico della polizza fideiussoria n. 6237400151 azionata ai sensi dell'art. 35 comma 18 D.lgs. 50/2016, in ragione dell'avvenuto parziale recupero dell'anticipazione erogata per come risultante dalla determina del Comune di
n. 16/2023 prodotta sub 06, e conseguentemente accerti e dichiari che la CP_1 garanzia per l'anticipazione è teoricamente operativa per il minore importo di € 38.162,41;
− accerti e dichiari l'integrale inesigibilità della cauzione definitiva in ragione della totale assenza di danni subiti dal beneficiario in conseguenza dell'insussistente inadempimento dell'appaltatore e di assenza di crediti della Stazione appaltante atti a legittimare l'incameramento della cauzione definitiva, anche per effetto della compensazione impropria con i crediti dell'appaltatore, e conseguentemente accerti e dichiari che DI nulla deve al CP_1 in forza della predetta polizza fideiussoria n. 6237400061;
− accerti e dichiari l'integrale illegittimità ed abusività dell'escussione della polizza fideiussoria n. 6237400151 in ragione della compensazione anche impropria tra il credito dell'appaltatore e l'importo di anticipazione non recuperata e conseguentemente accerti e dichiari che DI nulla deve al in forza della predetta polizza n. 6237400151; CP_1 in ogni caso
− respinga in quanto inammissibile ed infondata la domanda proposta dal nei confronti CP_1 di DI al pagamento in solido con l'appaltatore della somma di € 134.194,08 – peraltro eccedente addirittura gli originari massimali - accertando e dichiarando che DI nulla deve in dipendenza delle polizze fideiussorie n. 6237400061 e n. 6237400151;
pagina 4 di 26 − in via riconvenzionale accerti e dichiari l'obbligo in via tra loro solidale di e dei Parte_1 Sigg.ri e (questi ultimi nei limiti di quanto portato dalla polizza Controparte_2 CP_3 fideiussoria n. 6237400151) a manlevare e tenere indenne DI per le somme che questa fosse chiamata a versare deve in dipendenza delle polizze fideiussorie n. 6237400061 e n. 6237400151 nonché a rimborsare a DI le some eventualmente sborsate in forza della medesima polizza e per l'effetto condanni in via tra loro solidale e dei Sigg.ri e Parte_1 Controparte_2 [...]
(questi ultimi nei limiti di quanto portato dalla polizza fideiussoria n. 6237400151) a CP_3 manlevare e tenere indenne DI e comunque a rimborsare a questa tutte le somme eventualmente da questa dovute o sborsate in forza delle polizze fideiussorie n. 6237400061 e n. 6237400151 per capitale, interessi e spese;
− con vittoria di spese e compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, gravati di I.V.A. e C.P.A. Quanto al giudizio R.G. n. 4910/2023: Si chiede che il Tribunale Ill.mo,
− respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione;
− previi gli opportuni accertamenti;
− emesse tutte le più opportune pronunce e declaratorie del caso;
− previa riunione del presente giudizio con quello R.G. n. 8166/2022; in via preliminare
− autorizzi la chiamata in giudizio, ai sensi dell'art. 106 c.p.c., di (C.F. Controparte_2
) e (C.F. ), con conseguente C.F._1 CP_3 C.F._2 spostamento della prima udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione dei terzi nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c.; in via principale
− accolga per quanto di ragione le domande proposte accertando e dichiarando Pt_1 l'illegittimità e dolosità della delibera della Giunta Comunale n. 89 del 31 luglio 2023 con cui il ha dichiarato la risoluzione del contratto, accertando e dichiarando altresì CP_1 l'illegittimità e dolosità del preteso incameramento della cauzione definitiva e della garanzia per l'anticipazione;
− accerti e dichiari lo svincolo progressivo automatico della cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 comma V del Codice degli Appalti in ragione dell'avvenuta incontestata esecuzione parziale del contratto garantito, per come risultante dalla Determinazione del Comune di CP_1 n. 16/2023 prodotta sub 12, e per l'effetto accerti e dichiari che la cauzione definitiva risulta teoricamente operativa per la somma di € 12.593,86;
− in caso di accoglimento delle domande svolte da in ordine alle maggiori lavorazioni non Pt_1 contabilizzate, accerti e dichiari l'ulteriore svincolo progressivo automatico della cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 comma V del Codice degli Appalti per la corrispondente percentuale;
− accerti e dichiari lo svincolo progressivo automatico della polizza fideiussoria n. 6237400151 azionata ai sensi dell'art. 35 comma 18 D.lgs. 50/2016, in ragione dell'avvenuto parziale recupero dell'anticipazione erogata per come risultante dalla Determinazione del di CP_1
n. 16/2023 prodotta sub 12, e conseguentemente accerti e dichiari che la CP_1 garanzia per l'anticipazione è teoricamente operativa per il minore importo di € 38.162,41;
− accerti e dichiari l'integrale inesigibilità della cauzione definitiva in ragione della totale assenza di danni subiti dal beneficiario in conseguenza dell'insussistente inadempimento dell'appaltatore e di assenza di crediti della Stazione appaltante atti a legittimare l'incameramento della cauzione definitiva, anche per effetto della compensazione impropria con
pagina 5 di 26 i crediti dell'appaltatore, e conseguentemente accerti e dichiari che DI nulla deve al CP_1 in forza della predetta polizza fideiussoria n. 6237400061;
− accerti e dichiari l'integrale illegittimità ed abusività dell'escussione della polizza fideiussoria n. 6237400151 in ragione della compensazione anche impropria tra il credito dell'appaltatore e l'importo di anticipazione non recuperata e conseguentemente accerti e dichiari che DI nulla deve al in forza della predetta polizza n. 6237400151; CP_1 in ogni caso
− respinga tutte le eventuali domande del nei confronti di DI per le motivazioni CP_1 esposte nel presente atto;
− in via riconvenzionale accerti e dichiari l'obbligo in via tra loro solidale di e dei Parte_1 Sigg.ri e (questi ultimi nei limiti di quanto portato dalla polizza Controparte_2 CP_3 fideiussoria n. 6237400151) a manlevare e tenere indenne DI per le somme che questa fosse chiamata a versare deve in dipendenza delle polizze fideiussorie n. 6237400061 e n. 6237400151 nonché a rimborsare a DI le some eventualmente sborsate in forza della medesima polizza e per l'effetto condanni in via tra loro solidale e dei Sigg.ri e Parte_1 Controparte_2 [...]
(questi ultimi nei limiti di quanto portato dalla polizza fideiussoria n. 6237400151) a CP_3 manlevare e tenere indenne DI e comunque a rimborsare a questa tutte le somme eventualmente da questa dovute o sborsate in forza delle polizze fideiussorie n. 6237400061 e n. 6237400151 per capitale, interessi e spese;
− con vittoria di spese e compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, gravati di I.V.A. e C.P.A”
e Controparte_2 CP_3
“Piaccia all'Ecc.mo Giudice adito, ogni contraria istanza disattesa, per le motivazioni sopra esposte:
1) accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dei chiamati odierni comparenti in dipendenza della stipula della polizza dedotta secondo lo schema TIPO 1.3 del DM 31/2018;
2) nel merito, accogliere integralmente le domande formulate dall'attrice Parte_1
3) in via subordinata, accertare e dichiarare la carenza di interesse ad agire nei confronti dei chiamati odierni comparenti;
4) in via ulteriormente subordinata, respingere le domande del e Controparte_1 della chiamante perché infondate in fatto ed in diritto;
5) sempre, con vittoria di spese e compensi professionali attribuiti al sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Il primo giudizio (R.G. n. 8166/2022).
Con atto di citazione notificato il 19 dicembre 2022, la società conveniva in giudizio Parte_1 dinanzi al Tribunale di Modena il e DI Assicurazioni S.p.A., in Controparte_1 relazione al contratto di appalto Rep. n. 4400 del 16 febbraio 2022 avente ad oggetto i lavori di
"riqualificazione urbana del parco della bilancia e delle aree pubbliche adiacenti".
pagina 6 di 26 La società attrice lamentava l'andamento anomalo dell'appalto per la necessità riscontrata in corso d'opera di eseguire maggiori e diverse lavorazioni rispetto a quanto previsto nel progetto principale, sostenendo la non esecutività del progetto posto a base di gara.
Deduceva inoltre il ritardo nell'emissione del primo SAL al raggiungimento dell'importo minimo contrattuale di € 70.000,00 e la mancata tempestiva redazione della perizia di variante da parte del Direttore dei Lavori nonché la illegittimità della sospensione dei lavori del 7.12.2022.
Su tali presupposti, chiedeva, in via principale, la risoluzione del contratto per grave Parte_1 inadempimento dell'Ente appaltante;
in via gradata, la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta ex art. 1467 c.c.; la declaratoria di risoluzione e inefficacia delle garanzie assicurative emesse da DI Assicurazioni S.p.A.; l'accertamento del credito della società attrice per tutti i lavori eseguiti e il risarcimento dei danni.
Il si costituiva con comparsa del 30 marzo 2023, contestando tutte le Controparte_1 domande attoree e chiedendo in via riconvenzionale la risoluzione del contratto in danno dell'esecutore per inadempimento, con condanna al risarcimento del danno.
DI Assicurazioni S.p.A. si costituiva con comparsa del 26 aprile 2023, aderendo alle argomentazioni dell'attore e chiedendo, inoltre, l'accertamento dello svincolo progressivo automatico delle cauzioni prestate.
II. Il secondo giudizio (R.G. n. 4910/2023).
Parallelamente, con atto di citazione notificato il 9 agosto 2023, instaurava un Parte_1 secondo giudizio contro il e DI Assicurazioni S.p.A., contestando la Controparte_1 deliberazione della Giunta Comunale n. 89 del 31 luglio 2023 con cui era stata dichiarata la risoluzione del contratto per grave inadempimento ai sensi dell'art. 108 del d.lgs. 50/2016.
La società attrice eccepiva l'illegittimità e dolosità della risoluzione e della conseguente escussione delle garanzie fideiussorie, formulando exceptio doli e chiedendo il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale.
Il Comune si costituiva contestando le domande avversarie e deducendo l'inammissibilità per genericità e carenza dei requisiti ex art. 163 c.p.c.
DI Assicurazioni S.p.A. si costituiva aderendo alle domande di e richiedendo la Parte_1 chiamata in causa di e quali coobbligati. Controparte_2 CP_3
III. La riunione dei procedimenti e l'istruttoria
pagina 7 di 26 Con provvedimento del 23 novembre 2023, il Giudice disponeva l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, nominando quale CTU l'Ing. Persona_1
All'udienza del 22 ottobre 2024 veniva disposta la riunione del fascicolo n. R.G. 4910/2023 al fascicolo n. R.G. 8166/2022 per connessione oggettiva e soggettiva.
Il CTU depositava la relazione finale il 4 dicembre 2024, all'esito delle operazioni peritali che avevano incluso sopralluoghi, verifiche tecniche e analisi della documentazione contrattuale.
All'udienza del 14 gennaio 2025, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni per l'11 febbraio 2025.
Con provvedimento in pari data, il giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche ex art. 190 c.p.c.
Le parti hanno depositato le rispettive comparse conclusionali e repliche nei termini assegnati, precisando le conclusioni già formulate negli atti introduttivi e di costituzione.
§§§§§§§§§§
1. Sulle caratteristiche del contratto di appalto fra le parti.
La presente controversia trae origine dal contratto di appalto Rep. n. 4400 del 16 febbraio 2022, stipulato tra il Comune di e la società per l'esecuzione dei lavori di CP_1 Parte_1
"riqualificazione urbana del parco della bilancia e delle aree pubbliche adiacenti" - CUP
I77H19000460004.
L'appalto è stato aggiudicato a seguito di procedura ristretta ai sensi dell'art. 61 e dell'art. 91 del d.lgs. 50/2016, con aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2 del d.lgs. 50/2016.
Come emerge dalla documentazione in atti, con deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 26 aprile 2021, il Comune approvava il progetto esecutivo per un importo complessivo di €
554.972,05. Con determinazione a contrarre n. 150 del 8 giugno 2021, veniva disposta l'assegnazione dei lavori per un importo complessivo a base di gara di € 412.810,29 (di cui €
399.875,76 per lavori e € 12.934,53 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta).
Con determinazione n. 1153 del 24 novembre 2021, a conclusione della procedura di gara, veniva proposta l'aggiudicazione delle opere a favore di per un importo contrattuale pari ad Parte_1
€ 360.026,69 (di cui € 347.092,16 per lavori ed € 12.934,53 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA di legge, con migliorie al progetto offerte dall'impresa per un importo complessivo pari a € 39.500,00.
pagina 8 di 26 L'efficacia dell'aggiudicazione veniva dichiarata con determinazione dirigenziale n. 1250 del 14 dicembre 2021 della Centrale Unica di Committenza dell' . Parte_2
Il contratto presenta le seguenti caratteristiche principali:
a) Tipologia di appalto: lavori "a misura e a corpo" ai sensi dell'art. 2, comma 4 del capitolato speciale, con opere a misura per € 376.865,10, opere a corpo per € 23.010,66 e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta per € 12.934,53;
b) Ribasso d'asta: 13,20% applicato sui prezzi unitari dell'elenco prezzi contrattuale;
c) Anticipazione contrattuale: prevista nella misura del 20% dell'importo contrattuale, pari a €
72.005,34 oltre IVA, autorizzata ai sensi dell'art. 35 comma 18 del d.lgs. 50/2016.
A corredo del contratto sono state prestate le seguenti garanzie fideiussorie da parte di DI
Assicurazioni S.p.A.:
Cauzione definitiva: polizza n. 6237400061 del 8 febbraio 2022, prestata ai sensi dell'art. 103 del d.lgs. 50/2016 "a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse";
Garanzia per l'anticipazione: polizza n. 6237400151 del 26 aprile 2022, prestata a garanzia della restituzione dell'anticipazione contrattuale.
I lavori sono stati consegnati con verbale del 20 aprile 2022 dal Direttore dei Lavori, arch.
, con termine per l'esecuzione previsto per il 13 luglio 2023 come da capitolato. Controparte_5
2. Sulla risoluzione contrattuale e sul riparto dell'onere della prova
La controversia in esame verte sulla risoluzione del contratto di appalto pubblico Rep. n. 4400 del
16 febbraio 2022, con domande contrapposte di risoluzione per inadempimento formulate da entrambe le parti.
In via preliminare, occorre richiamare i principi consolidati in materia di risoluzione contrattuale per inadempimento e di riparto dell'onere della prova. Ai sensi dell'art. 1453 c.c., nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie alle sue obbligazioni, l'altro può chiedere la risoluzione del contratto, salvo il risarcimento del danno. Tuttavia, l'art. 1455 c.c. precisa che il contratto non si può risolvere se l'inadempimento ha scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra parte.
Quanto al riparto dell'onere probatorio, l'art. 2697 c.c. stabilisce che chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, mentre chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
pagina 9 di 26 In tema di appalti pubblici, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, nei contratti con prestazioni corrispettive, in caso di inadempienze reciproche, è necessario comparare il comportamento di entrambe le parti per stabilire quale di esse si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti ed abbia causato l'alterazione del sinallagma contrattuale.
Tale accertamento deve essere operato non solo alla stregua di un criterio oggettivo, attraverso la verifica che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto, ma anche di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti.
Alla luce dei principi sopra richiamati e delle risultanze istruttorie, deve escludersi la sussistenza di inadempimenti colpevoli in capo al in relazione alle specifiche Controparte_1 contestazioni sollevate dalla società Parte_1
a) Sulla presunta non esecutività del progetto.
La prima doglianza dell'attrice attiene alla presunta non esecutività del progetto posto a base di gara. Sul punto, le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio sono dirimenti.
Il CTU ha infatti accertato che "dall'analisi del progetto è emerso che tale progetto ha carattere esecutivo", precisando che "il progetto presentato a base di gara risulta essere dettagliato e completo di tutti i particolari esecutivi".
Quanto alle varianti emerse in corso d'opera, il CTU ha chiarito che "le motivazioni che stanno alle base della variante non sono dovute a carenze del livello di dettaglio del progetto o a carenze progettuali ma, nella maggior parte dei casi, sono da riferirsi a eventi diversi", specificando che si trattava, fra l'altro, di opere di riqualificazione di sottoservizi che hanno interessato l'intervento di enti esterni (AIMAG), maggiori spessori delle pavimentazioni esistenti rispetto a quanto ipotizzato, rinvenimento di sottofondazioni non prevedibili, rimozione di arredi non presenti al momento del rilievo fatto nel 2019, etc. (Si veda, per elenco esaustivo, pag. 42 della CTU).
Tali circostanze, lungi dal configurare carenze progettuali, rientrano nella normale alea dell'appalto e negli imprevisti tecnici che possono emergere in corso d'opera, specialmente considerando che il progetto era stato redatto tre anni prima dell'inizio dei lavori.
b) Sul ritardo nell'emissione del primo SAL.
La seconda contestazione riguarda il presunto ritardo nell'emissione del primo Stato di
Avanzamento Lavori. Anche su questo aspetto, le risultanze della CTU smentiscono le doglianze attoree. In proposito si osserva che il contratto non stabilisce esattamente quando emettere il pagina 10 di 26 SAL, perché ne stabilisce un importo minimo ma non un importo preciso da raggiungere o un importo massimo, tuttavia, una volta maturato il SAL stabilisce che il RUP ha 45 gg per l'emissione del certificato di pagamento. Il CTU ha rilevato che "in data 07/10/2022 venivano trasmessi dal di a , via PEC la proposta di Variante e di Sal 1, i CP_1 CP_1 Pt_1 termini quindi erano rispettati valutandoli in 40 gg a partire dal 05/09/2022, data del termine dei lavori nell'area di via Roma".
Il successivo ritardo nell'emissione definitiva del SAL è stato causato, quindi, dall'ingiustificato rifiuto dell'impresa di accettare la proposta di variante, come documentalmente provato.
Il CTU ha chiarito che "l'impresa, in data 19/11/2022 non accettava la proposta di variante e intimava l'emissione del SAL 1", determinando così il protrarsi dei rapporti tra le parti.
c) Sulla gestione della perizia di variante.
Quanto alla perizia di variante, emerge dagli atti che il Direttore dei Lavori aveva tempestivamente elaborato la necessaria documentazione per le lavorazioni aggiuntive emerse in corso d'opera, in conformità alle previsioni dell'art. 16, comma 3 del capitolato speciale d'appalto, che espressamente contemplava l'esecuzione di "ulteriori opere/nuovi lavori supplementari che si rendano necessari in corso d'opera".
In proposito rileva il CTU: “nel verbale di sopralluogo dello stato di avanzamento dei lavori viene scritto chiaramente che si fa riferimento alla perizia di variante depositata in data
03/12/2022, quindi circa due mesi dopo dalla presentazione all'impresa della prima perizia
(08/10/2022) e circa 3 mesi dopo l'ultimazione dei lavori di via Roma. SI sottolinea che la variante riguardava tutti e 3 gli stralci di opere previsti in progetto, quindi sia quelli eseguiti parzialmente nel parco della bilancia e davanti all'ingresso del museo della bilancia sia quello completato riferito al tratto di via Roma. SI vuole sottolineare infine che seppur il lasso di tempo intercorso tra la fine dei lavori di via Roma e la presentazione della variante sia di circa 3 mesi nel CSA non vi era riportato un termine preciso di presentazione.”
La stazione appaltante ha quindi provveduto a redigere la necessaria perizia di variante, nella quale sono stati inclusi interventi aggiuntivi emersi durante l'esecuzione dei lavori, precisando che: “Per i maggiori lavori saranno corrisposti all'impresa gli importi ottenuti applicando i prezzi unitari dell'elenco prezzi allegato al Contratto principale. Inoltre, la suddetta Impresa dichiara e si impegna di accettare i seguenti nuovi prezzi non previsti nel Contratto principale, con pagina 11 di 26 l'applicazione dello stesso ribasso d'asta del 13,20% del suddetto contratto (v. doc. 9 del
Comune)”.
Pertanto, poiché la stazione appaltante ha doverosamente posto in essere un'attività necessaria al rispetto delle prescrizioni da parte del gestore delle reti pubbliche di acqua e gas a tutela della pubblica sicurezza e incolumità, esercitando – peraltro - un diritto attribuito dalla legge e convenzionalmente pattuito, nella fattispecie non può ravvisarsi alcun inadempimento alla stessa imputabile.
d) Sulla sospensione dei lavori in data 7.12.2022.
La sospensione dei lavori disposta il 7 dicembre 2022 dal Direttore dei Lavori è legittima, essendo motivata da condizioni metereologiche avverse e dalla necessità di coordinamento con un cantiere adiacente, come confermato dalla CTU e dalla normativa di riferimento.
L'art 10, comma 1, del CSA in merito alle sospensioni dei lavori e alle proroghe dispone che: “È ammessa la sospensione dei lavori, su ordine del Direttore dei lavori o su disposizione del
Responsabile del Procedimento, nei casi previsti dall'art. 107 del Codice, con le modalità ivi previste. La sospensione dei lavori permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione. La ripresa dei lavori viene disposta dal RUP con l'indicazione del nuovo termine contrattuale ex art. 107, comma 3 del Codice”.
Non sussistono, dunque, neppure sotto tale profilo, inadempimenti colpevoli del
[...]
. CP_1
Deve pertanto escludersi qualsiasi profilo di illegittimità o dolosità nella risoluzione contrattuale disposta con deliberazione della Giunta Comunale n. 89 del 31 luglio 2023 adottata ai sensi dell'art. 108 del d.lgs. 50/2016, a seguito di regolare procedimento in contraddittorio con l'appaltatore, come documentalmente provato. La risoluzione del contratto di appalto pubblico per inadempimento non costituisce un atto amministrativo autoritativo ma rientra nell'ambito dei poteri privatistici riconosciuti alla P.A. nell'esecuzione del contratto.
2.1. Sulla domanda di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta.
La domanda di risoluzione contrattuale per eccessiva onerosità sopravvenuta formulata in via gradata dalla società deve essere respinta per insussistenza dei presupposti di fatto e Parte_1 di diritto richiesti dalla norma.
Come noto per l'applicazione dell'art. 1467 c.c. è necessaria la sussistenza di specifici presupposti: l'eccessiva onerosità della prestazione, intesa come notevole alterazione del rapporto pagina 12 di 26 originario tra le prestazioni tale da compromettere l'equilibrio sinallagmatico del contratto;
il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, che non rientrino nell'ambito della normale alea contrattuale;
il carattere di generalità della causa dell'eccessiva onerosità, non essendo sufficiente una mera difficoltà del singolo contraente.
Nel caso di specie, nessuno di tali presupposti risulta integrato.
In primo luogo, la società non ha fornito alcuna prova dell'asserita eccessiva Parte_1 onerosità sopravvenuta. Nel presente giudizio, l'attrice si è limitata a formulare generiche allegazioni senza fornire documentazione idonea a dimostrare l'effettiva alterazione dell'equilibrio economico del contratto.
In secondo luogo, le circostanze invocate dall'attrice non configurano eventi straordinari e imprevedibili. Le varianti emerse in corso d'opera, come accertato dalla consulenza tecnica d'ufficio, sono riconducibili a normali imprevisti esecutivi che rientrano nella fisiologica alea dell'appalto.
Il CTU ha infatti chiarito che le modifiche richieste erano dovute a "opere di riqualificazione di sottoservizi che hanno interessato l'intervento di enti esterni", "maggiori spessori delle pavimentazioni esistenti", "rinvenimento di sottofondazioni non prevedibili" e altre circostanze che "appaiono da riferirsi o a circostanze non prevedibili in fase di progettazione o a normali piccole varianti che possono intercorrere nel corso di un cantiere".
Tali eventi, lungi dal configurare avvenimenti straordinari e imprevedibili, rientrano nella normale alea tecnica dell'appalto che l'appaltatore assume contrattualmente.
Negli appalti di opere pubbliche, l'appaltatore assume il rischio delle normali difficoltà esecutive e degli imprevisti tecnici ragionevolmente prevedibili, non potendo invocare l'eccessiva onerosità per circostanze che rientrano nell'ordinaria alea contrattuale.
In terzo luogo, la stazione appaltante ha correttamente riconosciuto e liquidato tutti i maggiori oneri effettivamente spettanti all'appaltatore.
Come emerge dalla documentazione in atti, il Comune di ha dato pedissequa CP_1 applicazione al d.l. 50/2022 in materia di adeguamento prezzi, riconoscendo l'incremento previsto dalle disposizioni vigenti per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione verificatisi nel periodo 2020-2023. Inoltre, tutte le opere e lavorazioni maggiori emerse in corso d'opera sono state inserite negli ordini di servizio e contabilizzate nella perizia di variante, come documentalmente provato.
pagina 13 di 26 La circostanza che il capitolato d'appalto prevedesse espressamente una clausola di divieto di revisione dei prezzi all'art. 3, comma 2 non può essere invocata dall'appaltatore per sostenere l'eccessiva onerosità, trattandosi di una clausola liberamente accettata in sede di gara e che rientra nella normale allocazione del rischio contrattuale.
Nel caso di specie, emerge al contrario che l'appaltatore ha rifiutato di sottoscrivere la perizia di variante predisposta dal Direttore dei Lavori, che avrebbe consentito il riconoscimento dei maggiori oneri effettivamente spettanti, dimostrando così un atteggiamento non collaborativo incompatibile con i doveri di buona fede contrattuale.
3. Sull'inadempimento dell'appaltatrice Pt_1
L'esame del comportamento dell'appaltatore evidenzia significativi profili di inadempimento contrattuale.
In via preliminare, occorre richiamare i consolidati principi giurisprudenziali in materia di riparto dell'onere probatorio nei contratti di appalto.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'appaltatore, il quale agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto, abbia l'onere di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte (Cass. Civ., Sez. VI, ord. n. 11279/2012).
In particolare, le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio hanno accertato la presenza di gravi vizi e difetti nelle opere effettivamente eseguite dalla società in particolare nella Parte_1 pavimentazione di Via Roma.
Il CTU ha infatti rilevato che: "È apparso evidente fin dal primo sopralluogo che lo stato di conservazione della pavimentazione nel tratto carrabile sia pessimo, vi sono infatti ampie zone in cui la stuccatura tra i cubetti di porfido risulta deteriorata e parzialmente staccata";
"Tale danno è palesemente in progressivo deterioramento come si è potuto constatare dai sopralluoghi successivi al primo eseguiti per le prove in loco";
"Il deterioramento repentino e in progressivo peggioramento del tratto stradale di via Roma sia da imputarsi a un errore nella realizzazione delle stuccature dei cubetti di porfido".
Particolarmente significativo è il rilievo del CTU secondo cui "i giunti tra i blocchetti non siano stati riempiti di sabbia sciolta bensì di materiale a base cementizia che ad oggi risulta deteriorata su quasi tutta la superficie stradale", in difformità dalle specifiche progettuali che prevedevano l'intasamento dei giunti con sabbia.
pagina 14 di 26 La CTU ha quantificato in € 35.508,10 i costi necessari per l'eliminazione dei vizi riscontrati, così suddivisi: € 28.189,70 per le opere di sistemazione della sede stradale;
€ 7.318,31 per le opere di sistemazione dell'area antistante i negozi.
Tale quantificazione, basata sui prezzi del prezziario regionale 2024, tiene conto della necessità di procedere al rifacimento completo della pavimentazione in cubetti di porfido con relative stuccature, non essendo tecnicamente ed economicamente percorribile un intervento limitato alle sole fughe deteriorate.
La responsabilità della società per i vizi riscontrati trova fondamento nei principi Parte_1 consolidati dalla giurisprudenza di legittimità. Come noto, l'appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, né l'efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori" (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 26124/2023).
Nel caso di specie, la società non ha fornito alcuna prova di aver correttamente Parte_1 eseguito l'opera né di essere stata indotta, per esempio, ad eseguire i lavori in modo difforme dalle regole dell'arte per insistenze del committente.
Al contrario, la scelta di utilizzare materiale cementizio anziché sabbia per la stuccatura dei cubetti di porfido appare essere stata una decisione autonoma dell'appaltatore, rivelatasi tecnicamente inadeguata per una pavimentazione soggetta a traffico veicolare pesante.
Deve inoltre rilevarsi che la società non ha fornito alcuna prova contraria idonea a Parte_1 dimostrare l'esatto adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali, limitandosi a produrre documentazione generica, né ha dimostrato che i vizi riscontrati fossero dovuti a cause a lui non imputabili.
È documentato altresì che, a seguito della sospensione dei lavori disposta per cause oggettive,
l'impresa non ha mostrato alcuna concreta disponibilità alla ripresa delle attività, nonostante la predisposizione da parte della stazione appaltante degli atti necessari per procedere con una perizia di variante, rifiutando anzi di sottoscrivere la relativa documentazione predisposta dal
Direttore dei Lavori.
Ed ancora, dalle risultanze istruttorie e dalle osservazioni del Direttore dei Lavori emerge che l'impresa ha manifestato un atteggiamento non collaborativo, contrassegnato da ritardi ingiustificati, difficoltà organizzative e inadempienze tecniche.
pagina 15 di 26 In conclusione, sussistono tutti i presupposti per configurare un grave inadempimento contrattuale in capo alla società Parte_1
Tale inadempimento, per la sua gravità e rilevanza nell'economia del contratto, giustifica la risoluzione disposta dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 108 del d.lgs. 50/2016, risultando di importanza tutt'altro che scarsa ai sensi dell'art. 1455 c.c.; infatti, tali condotte, unitamente alla mancata adozione delle misure necessarie per superare le criticità emerse in corso d'opera, integrano un inadempimento grave e imputabile all'appaltatore, incompatibile con la regolare prosecuzione del rapporto contrattuale, sicché deve ritenersi che la risoluzione del contratto sia dipesa da un comportamento colpevole dell'impresa, che ha violato i doveri di diligenza, collaborazione e buona fede nell'esecuzione del contratto, su di essa gravanti ai sensi degli artt.
1175, 1375 e 1662 c.c.
3.1. Sullo stato di consistenza del cantiere.
Deve darsi atto della correttezza delle operazioni di accertamento dello stato di consistenza del cantiere eseguite dal Direttore dei Lavori a seguito della risoluzione contrattuale.
Come emerge dalla documentazione in atti, il Comune di ha dato puntuale CP_1 esecuzione alle prescrizioni dell'art. 108, comma 6, del d.lgs. 50/2016, secondo cui "Il responsabile unico del procedimento nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna".
In data 22 agosto 2023, il Direttore dei Lavori comunicava all'impresa le possibili date per l'esecuzione del sopralluogo in cantiere, finalizzato all'elaborazione dello stato di consistenza e alla ripresa in carico del cantiere stesso. La convocazione è stata effettuata nel rispetto del termine di preavviso e con le modalità prescritte dalla legge.
La società tuttavia, con comunicazione del 23 agosto 2023, contestava Parte_1 impropriamente la convocazione disposta dal Direttore dei Lavori, comunicando che "il cantiere in questione resta nella detenzione qualificata della società appaltatrice".
Tale posizione risulta priva di fondamento giuridico, in quanto l'art. 108, comma 9, del d.lgs.
50/2016 stabilisce espressamente che "Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante l'appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e pagina 16 di 26 allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante".
La risoluzione del contratto di appalto pubblico comporta, pertanto, la cessazione del diritto dell'appaltatore alla detenzione del cantiere e l'obbligo di riconsegna alla stazione appaltante.
Il rifiuto dell'appaltatore di partecipare alle operazioni di stato di consistenza non può impedire alla stazione appaltante di procedere alle verifiche necessarie per la ripresa in possesso del cantiere.
In data 6 settembre 2023, il Direttore dei Lavori ha quindi correttamente proceduto all'esecuzione dello stato di consistenza del cantiere senza la partecipazione dell'impresa, ma alla presenza di testimoni, in conformità alle prescrizioni normative. Le operazioni sono state condotte nel rispetto delle modalità previste dalla legge e hanno consentito l'accertamento puntuale delle opere effettivamente eseguite dall'appaltatore.
Lo stato di consistenza redatto dal Direttore dei Lavori ha costituito la base documentale per la successiva consulenza tecnica d'ufficio e per la quantificazione delle opere eseguite dalla società
Parte_1
Le risultanze di tale accertamento sono state confermate dal CTU, che ha verificato la correttezza delle rilevazioni effettuate e la conformità delle procedure seguite.
La regolarità delle operazioni di stato di consistenza trova ulteriore conferma nel fatto che il
Comune di , in ossequio all'art. 108, comma 9, del d.lgs. 50/2016, ha provveduto CP_1 ad accantonare in apposito fondo l'importo pari all'1% del valore dell'appalto, al fine di ottenere il pacifico possesso del cantiere e di tutelare eventuali diritti dell'appaltatore.
In conclusione, le operazioni di accertamento dello stato di consistenza del cantiere sono state condotte nel rispetto della normativa vigente e delle garanzie procedimentali previste a tutela dell'appaltatore, risultando pertanto legittime e idonee a costituire la base per la determinazione dei rapporti economici tra le parti.
4. Sulla consulenza tecnica d'ufficio dell'ing. Per_1
Le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio espletata dall'ing. devono Persona_1 considerarsi pienamente affidabili e costituiscono il fondamento tecnico della presente decisione.
Le generiche contestazioni mosse dalla società non sono idonee a inficiare la validità Parte_1
e l'attendibilità delle conclusioni peritali.
pagina 17 di 26 La giurisprudenza di legittimità ha chiarito i criteri di valutazione della consulenza tecnica d'ufficio, precisando che il giudice di merito che aderisce alle conclusioni del consulente tecnico, il quale nella propria relazione abbia tenuto conto e confutato i rilievi mossi dai consulenti tecnici di parte, assolve pienamente all'obbligo di motivazione mediante il semplice richiamo alle fonti del proprio convincimento, senza necessità di soffermarsi espressamente sulle contrarie allegazioni dei consulenti di parte.
Inoltre, come precisato dalla Suprema Corte, le allegazioni dei consulenti di parte, anche se non espressamente confutate, devono ritenersi implicitamente disattese in quanto incompatibili con l'impostazione seguita, senza che ciò configuri un vizio di motivazione, poiché le critiche di parte che tendono al riesame degli elementi già valutati dal CTU si risolvono in mere argomentazioni difensive (Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 4356/2024).
La consulenza tecnica d'ufficio presenta tutti i requisiti di correttezza metodologica e scientifica richiesti dalla giurisprudenza. In particolare:
a) il CTU ha effettuato una ricostruzione cronologica completa del rapporto contrattuale, analizzando tutti i documenti di causa e procedendo a sopralluoghi diretti sui luoghi oggetto dei lavori;
b) tutti i quesiti formulati dal Giudice hanno ricevuto risposta specifica e motivata, con particolare riferimento alle caratteristiche dell'appalto, alle fasi di esecuzione, alle anomalie riscontrate e alla quantificazione dei lavori eseguiti;
c) il CTU ha tenuto conto delle osservazioni formulate dai consulenti tecnici di parte, fornendo specifiche repliche e motivando le proprie conclusioni anche in relazione ai rilievi sollevati;
d) le valutazioni tecniche sono state condotte utilizzando metodologie consolidate e criteri oggettivi, con particolare riferimento alle prove su piastra effettuate dalla ditta per la Parte_3 verifica delle caratteristiche meccaniche del pacchetto stradale.
Le critiche dell'attrice si limitano a contestazioni generiche sulla presunta "incompletezza" della relazione, senza indicare specifici errori metodologici o di valutazione, richieste di "integrazione" della CTU non supportate da elementi tecnici concreti, doglianze sulla mancata considerazione di aspetti già esaminati e valutati dal CTU nella propria relazione.
Le conclusioni del CTU risultano, invece, particolarmente attendibili sotto i seguenti profili:
a) sulla natura esecutiva del progetto: Il CTU ha accertato, attraverso un'analisi dettagliata della documentazione progettuale, che "il progetto presentato a base di gara risulta essere dettagliato e pagina 18 di 26 completo di tutti i particolari esecutivi", confutando così le doglianze dell'attrice sulla presunta non esecutività;
b) Sui vizi dell'opera: le conclusioni relative ai vizi della pavimentazione di Via Roma sono supportate da: sopralluoghi diretti e documentazione fotografica;
prove tecniche specifiche
(prove su piastra); analisi delle condizioni climatiche al momento dell'esecuzione; verifica della conformità alle specifiche progettuali;
c) sulla quantificazione economica: i calcoli effettuati dal CTU sono basati sui prezzi contrattuali e sui prezziari regionali vigenti, con applicazione corretta dei ribassi d'asta e delle maggiorazioni previste dalla normativa.
5. Quantificazione del credito residuo dell'appaltatore
Sulla base delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio e dei principi consolidati in materia di quantificazione del credito dell'appaltatore, deve procedersi alla determinazione del credito residuo spettante alla società per le opere effettivamente eseguite. Parte_1
Qualora sia intervenuta la risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore, il calcolo del credito residuo spettante a quest'ultimo deve essere effettuato considerando il valore complessivo delle opere effettivamente eseguite, al netto dei costi necessari per l'eliminazione dei vizi riscontrati.
Il CTU ha quantificato le opere eseguite dalla società applicando i prezzi di Parte_1 contratto, giungendo ad un totale di € 268.821,62, così suddiviso:
Lavori riferiti al parco della bilancia: € 45.330,73,
Lavori riferiti al nuovo ingresso del museo della bilancia: € 92.161,84,
Lavori riferiti all'intervento su via Roma: € 117.277,54,
Maggiori lavori oggetto di variante: € 14.051,51,
Da tale importo vanno detratti:
L'anticipazione già erogata: € 72.005,34,
Il SAL 1: € 134.830,91,
Il SAL 1-bis: € 18.567,56,
Risultando quindi un saldo delle opere eseguite pari a € 43.417,81.
Il Comune di ha contestato la quantificazione operata dal CTU relativamente al CP_1 prezzo del trasporto dei rifiuti, sostenendo l'esistenza di un errore materiale nell'elenco prezzi che pagina 19 di 26 indicherebbe un valore di € 7,20/mc×km per il Sub 01 (Parco della Bilancia) anziché €
0,72/mc×km come applicato agli altri sub-appalti.
Tale contestazione non può essere accolta per le seguenti ragioni:
a) il non ha fornito alcuna prova dell'asserito errore: l'errore materiale è emendabile solo CP_1 quando l'effettiva volontà negoziale sia individuabile in modo certo e univoco;
b) il prezzo di € 7,20/mc×km risulta espressamente indicato nell'elenco prezzi contrattuale approvato dall'Amministrazione ed allegati agli atti gara,
c) l'operatore economico nel partecipare alla gara dichiara che la propria offerta è congrua in base alle condizioni e prezzi indicati nei documenti di gara e pertanto la stazione appaltante non può invocare un proprio errore per modificare le condizioni economiche del contratto,
d) le clausole contrattuali sono vincolanti e non possono essere unilateralmente modificate.
Pertanto, deve confermarsi la quantificazione operata dal CTU che ha correttamente applicato il prezzo di € 7,20/mc×km come espressamente previsto dall'elenco prezzi contrattuale.
Sulla base dei calcoli sopra esposti, il credito residuo spettante alla società risulta Parte_1 essere: € 43.417,81 (saldo opere eseguite) - € 35.508,10 (costi eliminazione vizi) = € 7.909,71.
La quantificazione operata dal CTU, confermata dalle considerazioni sopra svolte, risulta tecnicamente corretta e giuridicamente fondata.
Le contestazioni mosse dalla società non sono supportate da elementi probatori Parte_1 idonei a dimostrare errori di calcolo o di valutazione nella relazione peritale. Nel caso di specie, le osservazioni del consulente di parte dell'attrice non hanno evidenziato errori di calcolo specifici e documentati, limitandosi a contestazioni generiche non supportate da adeguata documentazione probatoria.
6. Sulle domande risarcitorie del Controparte_1
Esaminata la domanda riconvenzionale formulata dal , deve procedersi Controparte_1 alla sua valutazione alla luce dei principi consolidati in materia di risarcimento del danno contrattuale e dell'onere probatorio gravante sul creditore.
Il risarcimento del danno per inadempimento contrattuale è disciplinato dall'art. 1223 c.c., secondo cui il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta.
pagina 20 di 26 Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare il danno nel suo preciso ammontare.
Le domande risarcitorie formulate dal devono essere respinte per i Controparte_1 seguenti motivi:
a) Il ha quantificato in € 56.531,67 i danni derivanti dall'errata esecuzione delle opere, CP_1 ma tale quantificazione risulta eccessiva e non provata rispetto alle risultanze processuali.
Peraltro, il CTU ha accertato vizi e difetti per un importo di € 35.508,10, somma di cui si è già tenuto conto nella determinazione del credito residuo spettante all'appaltatore, come illustrato al precedente punto.
Nel caso di specie, i costi per l'eliminazione dei vizi sono stati correttamente quantificati dal CTU
e già detratti dal credito dell'appaltatore, non potendo dar luogo a ulteriore risarcimento in favore del per evitare duplicazioni risarcitorie. CP_1
b) La pretesa di € 39.500,00 per le migliorie non realizzate è priva di fondamento giuridico. Tali migliorie erano state offerte dall'impresa in sede di gara come elemento qualitativo dell'offerta, ma la loro mancata realizzazione non può configurare un danno risarcibile in capo all'Amministrazione, trattandosi di prestazioni accessorie che potranno eventualmente essere realizzate dal nuovo operatore economico al quale l'opera è stata aggiudicata "alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta",
c) La richiesta di € 66.527,35 per maggiori costi derivanti dall'affidamento ad altro operatore economico non può essere accolta per mancanza di ogni elemento probatorio a sostegno della pretesa.
In primo luogo, il non ha prodotto alcuna documentazione idonea a dimostrare l'effettiva CP_1 sussistenza di maggiori costi.
Come chiarito dalla giurisprudenza, il risarcimento del danno presuppone la rigorosa dimostrazione della sua esistenza e del suo ammontare, non potendo il giudice procedere a valutazioni presuntive in assenza di elementi probatori concreti.
In secondo luogo, emerge dagli stessi atti difensivi del che l'affidamento ad altro CP_1 operatore economico è avvenuto "alle medesime condizioni già proposte dall'originario pagina 21 di 26 aggiudicatario in sede di offerta", circostanza che esclude l'esistenza di maggiori costi imputabili all'inadempimento dell'appaltatore.
La pretesa risarcitoria appare pertanto destituita di fondamento sia sotto il profilo probatorio che sotto quello della sussistenza del danno, non potendo configurarsi alcun pregiudizio economico per l'Amministrazione quando il nuovo affidamento avviene alle medesime condizioni economiche del contratto originario.
d) La richiesta di € 80.000,00 per danno all'immagine è formulata in termini meramente generici e non supportata da elementi probatori specifici.
7. Sulla restituzione dell'anticipazione contrattuale
La società è però tenuta a restituire al è l'importo residuo Parte_1 Controparte_1 dell'anticipazione contrattuale, pari a € 38.162,41.
L'anticipazione contrattuale rappresenta un istituto peculiare del diritto degli appalti pubblici, disciplinato dall'art. 35 comma 18 del d.lgs. 50/2016 che consente alla stazione appaltante di erogare all'appaltatore una somma pari ad una percentuale dell'importo contrattuale per agevolare l'avvio dei lavori. Tale anticipazione ha natura di prestito finalizzato all'esecuzione dell'opera e viene progressivamente recuperata attraverso le trattenute operate sui successivi stati di avanzamento lavori.
Nel caso di specie, l'anticipazione è stata regolarmente erogata nella misura di € 72.005,34, di cui una quota pari a € 33.842,93 è stata già recuperata in occasione dell'emissione del SAL 1, residuando pertanto l'obbligo di restituzione di € 38.162,41.
La risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore determina l'obbligo di restituzione immediata della quota di anticipazione non ancora recuperata.
Tale principio trova fondamento nella natura stessa dell'istituto: l'anticipazione è infatti finalizzata esclusivamente all'esecuzione dell'opera e perde la propria ragion d'essere quando il contratto si risolve per inadempimento dell'appaltatore.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la risoluzione del contratto di appalto ha effetto retroattivo e comporta l'obbligo di restituzione delle somme erogate a titolo di anticipazione nella misura non giustificata dall'effettiva esecuzione delle opere.
Tale obbligo di restituzione non ha natura risarcitoria ma costituisce una conseguenza diretta della risoluzione del contratto, finalizzata a ripristinare l'equilibrio economico del rapporto e ad pagina 22 di 26 evitare che l'appaltatore inadempiente trattenga indebitamente somme non giustificate dall'effettiva esecuzione delle prestazioni contrattuali.
Tuttavia, nel caso di specie, sussiste un credito residuo spettante alla società per le Parte_1 opere effettivamente eseguite, quantificato in € 7.909,71 come illustrato al precedente punto. Tale credito, avendo la medesima fonte contrattuale dell'obbligo di restituzione dell'anticipazione, può essere “compensato” con quest'ultimo.
Qualora i reciproci debiti e crediti abbiano origine da un unico rapporto contrattuale, ancorché complesso, non si configura un'ipotesi di compensazione 'propria', bensì opera una compensazione 'impropria' o 'atecnica' che si sostanzia in un mero accertamento contabile di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza.
Nel caso di specie, pertanto, operando la compensazione tra il debito per restituzione anticipazione (€ 38.162,41) ed il credito per opere eseguite (€ 7.909,71) residua a carico della società l'obbligo di corrispondere al la somma di € Parte_1 Controparte_1
30.252,70 (€ 38.162,41 - € 7.909,71), oltre ad interessi legali dalla data della domanda al saldo.
8. Rapporti con DI Assicurazioni S.p.A. e disciplina delle garanzie fideiussorie.
La presente controversia coinvolge anche DI Assicurazioni S.p.A. in qualità di garante delle obbligazioni contrattuali assunte dalla società attraverso la prestazione di specifiche Parte_1 polizze fideiussorie. Occorre pertanto esaminare la natura e l'estensione delle obbligazioni del garante alla luce della disciplina applicabile e delle risultanze processuali.
DI Assicurazioni S.p.A. ha prestato a favore del due distinte Controparte_1 garanzie fideiussorie: a) Cauzione definitiva (polizza n. 6237400061 del 8 febbraio 2022): prestata ai sensi dell'art. 103 del d.lgs. 50/2016 "a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse";
b) Garanzia per l'anticipazione (polizza n. 6237400151 del 26 aprile 2022): prestata a garanzia della restituzione dell'anticipazione contrattuale erogata ai sensi dell'art. 35 comma 18 del d.lgs.
50/2016.
Entrambe le garanzie sono state emesse secondo gli schemi tipo previsti dalla normativa di settore e prevedono espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e l'operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
pagina 23 di 26 La giurisprudenza degli ultimi anni ha chiarito che l'incameramento definitivo da parte della
Stazione appaltante delle somme corrisposte dal garante a seguito dell'escussione della cauzione è subordinato alla prova dell'effettività dei danni subiti, non potendosi consentire un indebito trattenimento di somme eccedenti l'ammontare dei pregiudizi effettivamente patiti.
Relativamente alla garanzia per l'anticipazione (polizza n. 6237400151), l'escussione risulta giustificata.
Come accertato nelle precedenti sezioni della presente motivazione, sussiste l'obbligo di restituzione dell'anticipazione residua a seguito della risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore. Tale obbligo trova fondamento diretto nella risoluzione del contratto e nella natura stessa dell'anticipazione, che ha carattere strumentale all'esecuzione dell'opera;
l'obbligazione di pagamento del garante sorge all'atto della comunicazione e della dichiarazione di sussistenza dell'inadempienza riscontrata.
Diversamente, per quanto riguarda la cauzione definitiva (polizza n. 6237400061), l'escussione non può ritenersi allo stato giustificata per mancanza di documentazione dei danni effettivamente subiti dal Come evidenziato nei precedenti punti della motivazione, le domande CP_1 risarcitorie formulate dal sono state respinte per mancanza di prova del danno CP_1 emergente, genericità delle richieste, insussistenza del nesso di causalità tra l'inadempimento e i pregiudizi asseritamente subiti. La giurisprudenza ha chiarito che il beneficiario della polizza deve comunque dimostrare la sussistenza e l'entità del pregiudizio economico subito a causa dell'inadempimento del soggetto garantito, al fine di legittimare il diritto all'indennizzo assicurativo.
Nel caso di specie, il non ha fornito documentazione idonea a dimostrare l'effettiva CP_1 sussistenza di danni derivanti dall'inadempimento dell'appaltatore, oltre a quelli già considerati nella quantificazione del credito residuo (costi per l'eliminazione dei vizi).
In conclusione, DI Assicurazioni S.p.A. risulta obbligata nei confronti del
[...]
per l'importo di € 30.252,70, corrispondente al residuo importo dovuto a titolo di CP_1 garanzia per l'anticipazione contrattuale, essendo tale somma effettivamente dovuta dalla società
a titolo di restituzione dell'anticipazione non recuperata. Parte_1
Per quanto riguarda la cauzione definitiva, invece, non sussistendo allo stato documentazione di danni effettivi subiti dal oltre a quelli già considerati nella liquidazione del rapporto CP_1 contrattuale, l'escussione non può ritenersi giustificata.
pagina 24 di 26
9. Sulla domanda di manleva di DI Assicurazioni S.p.A. nei confronti di e dei Parte_1 fideiussori CP_2
La domanda di manleva formulata da DI Assicurazioni S.p.A. nei confronti di e dei Parte_1 sigg. e deve essere accolta. CP_2 CP_3
Il diritto del Garante si rinviene sia nella surroga legale (art. 1203 n. 3 c.c. e 1949 c.c.) e convenzionale (cfr. art. 5 delle condizioni di polizza) sia nel diritto di regresso sancito tanto dall'art. 1950 c.c. quanto dalle condizioni di polizza (cfr. art. 2 delle condizioni tra garante e contraente) che impongono al contraente il rimborso a semplice richiesta e rimossa ogni eccezione di tutti gli importi che DI dovesse versare in favore del beneficiario.
Nel caso di specie, DI Assicurazioni S.p.A. è tenuta ad adempiere alle obbligazioni garantite a seguito della risoluzione del contratto di appalto per inadempimento di come Parte_1 accertato nei precedenti punti della presente motivazione.
L'eccezione relativa alla presunta invalidità della coobbligazione per mancata conformità agli schemi tipo del DM 31/2018 non può essere condivisa.
Nel caso di specie, la presunta violazione degli schemi tipo non comporta nullità della coobbligazione, non essendo prevista tale sanzione per l'eventuale difformità.
La documentazione contrattuale dimostra chiaramente l'assunzione dell'obbligo di garanzia da parte dei signori , indipendentemente dalle modalità formali di costituzione della garanzia. CP_2
L'eccezione di carenza di interesse ad agire è parimenti infondata.
L'interesse di DI ad agire nei confronti dei coobbligati sussiste in quanto la società assicuratrice
è chiamata ad adempiere alle obbligazioni garantite, come accertato nel presente giudizio.
Per le ragioni esposte, la domanda di manleva formulata da DI Assicurazioni S.p.A. nei confronti di e dei sigg. e deve essere accolta. Parte_1 CP_2 CP_3
I convenuti, in qualità di coobbligati solidali, sono tenuti a manlevare DI Assicurazioni S.p.A. per tutte le somme che quest'ultima sia stata tenuta a corrispondere al CP_1 Controparte_1 in esecuzione delle garanzie prestate.
10. Sulle spese di lite e di ctu.
La regolamentazione delle spese processuali deve essere effettuata tenendo conto della parziale reciproca soccombenza verificatasi nel presente giudizio e della controvertibilità delle questioni di diritto affrontate, circostanze che consentono di compensare integralmente le spese di lite tra pagina 25 di 26 tutte le parti. Le spese tecniche di ctu sono poste a carico delle parti in solido e in misura paritetica nei rapporti interni
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sui giudizi riuniti R.G. n. 8166/2022 e R.G. n.
4910/2023, ogni contraria istanza disattesa:
1) RESPINGE le domande formulate da nei confronti del Parte_1 Controparte_1
e di DI Assicurazioni S.p.A.;
2) DICHIARA la risoluzione del contratto di appalto Rep. n. 4400 del 16 febbraio 2022 per fatto e colpa imputabile all'impresa Parte_1
3) ACCERTA E DICHIARA la legittima escussione della polizza fideiussoria n. 6237400151 prestata da DI Assicurazioni S.p.A. a garanzia dell'anticipazione contrattuale, nei limiti dell'importo di Euro 30.252,70, corrispondente al residuo dell'anticipazione non recuperata a seguito della risoluzione del contratto;
4) AN e DI Assicurazioni S.p.A., in solido tra loro, a corrispondere al Parte_1
Comune di la somma di Euro 30.252,70, oltre interessi legali dalla data della CP_1 domanda al saldo;
5) RESPINGE tutte le altre domande risarcitorie formulate dal;
Controparte_1
6) ACCOGLIE la domanda di manleva formulata da DI Assicurazioni S.p.A. e, per l'effetto,
AN e , in solido tra loro, a manlevare e Parte_1 Controparte_2 CP_3 tenere indenne DI Assicurazioni S.p.A. per tutte le somme che quest'ultima sia tenuta a corrispondere al in base alla presente pronuncia;
Controparte_1
7) COMPENSA integralmente tra tutte le parti le spese processuali e gli onorari di causa;
8) PONE le spese di consulenza tecnica d'ufficio a carico delle parti in solido e in misura paritetica nei rapporti interni.
Modena, 23 giugno 2025
Il Giudice
dott. Alessandro Bagnoli
pagina 26 di 26