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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IX, sentenza 05/01/2026, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 31/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 9, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
GIONGRANDI CARMELO, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6867/2024 depositato il 31/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240053228915000 TARSU/TIA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240053228915000 TARSU/TIA 2010 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 4461/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: vedi svolgimento del processo
Resistente: vedi svolgimento del processo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso trasmesso telematicamente alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania e notificato in data 24.7.2024 alla società Società_1 1 s.p.a., in liquidazione, ed all'Agenzia delle Entrate – Riscossione Direzione regionale Sicilia, (AdER), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, Ricorrente_1 impugnava la cartella, meglio indicata in epigrafe, notificata in data 29.5.2024, (di pagamento della somma di € 695,88, dovuta per tassa rifiuti non versata negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012), chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi di illegittimità:
1. per difetto di legittimazione passiva di esso ricorrente, non essendo stato il proprietario, e non avendo mai utilizzato a titolo personale gli immobili oggetto di tassazione siti a capo d'Nominativo_1; tali immobili erano di proprietà della società Società_2 s.r.l., di cui esso ricorrente fu legale rappresentante;
2. per omessa notifica degli atti presupposti;
3. per intervenuta decadenza dal potere impositivo;
4. per intervenuta prescrizione dei crediti azionati.
Vinte le spese ed i compensi del giudizio.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione Direzione regionale Sicilia, (AdER), costituitasi in persona del legale rappresentante pro tempore, resisteva in giudizio, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle eccezioni sollevate da controparte, relative al merito della pretesa creditoria azionata e, comunque, contestando il fondamento del ricorso di cui chiedeva il rigetto, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio.
La società Società_1 1 s.p.a., in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, sebbene ritualmente convenuta, non si costituiva in giudizio.
All'odierna udienza la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto per quanto di ragione, restando assorbita la trattazione dei restanti motivi di impugnazione.
Eccepisce parte ricorrente, tra le varie doglianze, l'omessa notifica degli atti prodromici alla cartella opposta.
L'eccezione è fondata non avendo l'ente impositore convenuto, sebbene onerato, provato il contrario ed avendo anzi preferito non costituirsi in giudizio.
In base a consolidato e condiviso assunto giurisprudenziale, la mancata notifica dei necessari atti presupposti inficia tutta la procedura volta al conseguimento di quanto dovuto per pretese tributarie azionate, determinando un vizio procedurale che comporta l'invalidità derivata dell'atto consequenziale notificato, poiché si traduce nella impossibilità per il contribuente di conoscere tempestivamente gli elementi di fatto e di diritto fondanti la pretesa tributaria in questione e di esercitare adeguatamente e con efficacia il proprio diritto di difesa.
Alla luce di quanto fin qui argomentato, resta assorbita la trattazione dei restanti motivi di impugnazione. Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico di Società_1
1 s.p.a., in liquidazione, stante il difetto di legittimazione passiva di ADER in ordine alle eccezioni sollevate da parte ricorrente, attinenti il merito della pretesa creditoria azionata, oggetto di trattazione nel presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, sezione nona, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa, • accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
• condanna la società Società_1 1 s.p.a., in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio che quantifica in complessivi euro 100,00, oltre IVA ed accessori come per legge. Così deciso in data 11.12.2025
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 9, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
GIONGRANDI CARMELO, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6867/2024 depositato il 31/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240053228915000 TARSU/TIA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240053228915000 TARSU/TIA 2010 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 4461/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: vedi svolgimento del processo
Resistente: vedi svolgimento del processo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso trasmesso telematicamente alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania e notificato in data 24.7.2024 alla società Società_1 1 s.p.a., in liquidazione, ed all'Agenzia delle Entrate – Riscossione Direzione regionale Sicilia, (AdER), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, Ricorrente_1 impugnava la cartella, meglio indicata in epigrafe, notificata in data 29.5.2024, (di pagamento della somma di € 695,88, dovuta per tassa rifiuti non versata negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012), chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi di illegittimità:
1. per difetto di legittimazione passiva di esso ricorrente, non essendo stato il proprietario, e non avendo mai utilizzato a titolo personale gli immobili oggetto di tassazione siti a capo d'Nominativo_1; tali immobili erano di proprietà della società Società_2 s.r.l., di cui esso ricorrente fu legale rappresentante;
2. per omessa notifica degli atti presupposti;
3. per intervenuta decadenza dal potere impositivo;
4. per intervenuta prescrizione dei crediti azionati.
Vinte le spese ed i compensi del giudizio.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione Direzione regionale Sicilia, (AdER), costituitasi in persona del legale rappresentante pro tempore, resisteva in giudizio, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle eccezioni sollevate da controparte, relative al merito della pretesa creditoria azionata e, comunque, contestando il fondamento del ricorso di cui chiedeva il rigetto, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio.
La società Società_1 1 s.p.a., in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, sebbene ritualmente convenuta, non si costituiva in giudizio.
All'odierna udienza la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto per quanto di ragione, restando assorbita la trattazione dei restanti motivi di impugnazione.
Eccepisce parte ricorrente, tra le varie doglianze, l'omessa notifica degli atti prodromici alla cartella opposta.
L'eccezione è fondata non avendo l'ente impositore convenuto, sebbene onerato, provato il contrario ed avendo anzi preferito non costituirsi in giudizio.
In base a consolidato e condiviso assunto giurisprudenziale, la mancata notifica dei necessari atti presupposti inficia tutta la procedura volta al conseguimento di quanto dovuto per pretese tributarie azionate, determinando un vizio procedurale che comporta l'invalidità derivata dell'atto consequenziale notificato, poiché si traduce nella impossibilità per il contribuente di conoscere tempestivamente gli elementi di fatto e di diritto fondanti la pretesa tributaria in questione e di esercitare adeguatamente e con efficacia il proprio diritto di difesa.
Alla luce di quanto fin qui argomentato, resta assorbita la trattazione dei restanti motivi di impugnazione. Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico di Società_1
1 s.p.a., in liquidazione, stante il difetto di legittimazione passiva di ADER in ordine alle eccezioni sollevate da parte ricorrente, attinenti il merito della pretesa creditoria azionata, oggetto di trattazione nel presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, sezione nona, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa, • accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
• condanna la società Società_1 1 s.p.a., in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio che quantifica in complessivi euro 100,00, oltre IVA ed accessori come per legge. Così deciso in data 11.12.2025