Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 26/06/2025, n. 791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 791 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana Tribunale di Civitavecchia (Verbale - Sentenza ex art. 281 sexies)
All'udienza del giorno 26 giugno 2025 dinanzi al G.I. dott. Daniele Sodani sono comparsi l'avv. Andrea Vecchiotti per parte attrice e l'avv. Arrigo Bergonzini per parte convenuta.
L'Avv. Vecchiotti, per la parte attrice, precisa le conclusioni riportandosi a quelle dell'atto introduttivo e delle successive deduzioni, ivi comprese quelle delle ultime note difensive depositate. L'Avv. Bergonzini, per la parte convenuta, precisa le conclusioni riportandosi a quelle della propria comparsa e delle successive deduzioni, ivi comprese quelle delle ultime note difensive depositate.
Si dà quindi corso alla discussione, il giudice, a questo punto, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona dell'istruttore dott. Daniele Sodani,
In nome del Popolo Italiano,
pronuncia, la seguente:
SENTENZA
-nella causa iscritta al n. 2547 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021
TRA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
dell'avv. in Cerveteri (RM), Via Ceretana n. 41, che lo rappresenta e lo difende in virtu di procura in atti;
ATTORE
CONTRO
Controparte_1
[...] P.IVA_1 nte d o lo studio dell'avv. Arrigo Bergonzini, sito in Tarquinia (RM), Largo del Cireneo n. 16, che lo rappresenta e lo difende in virtu di procura in atti;
CONVENUTO
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione, ritualmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio il Controparte_1 dell'Amministratore pro tempore, deducendo che in data 28.06.2016 si era verificata la completa ostruzione della rete fognaria centrale del CP_1 in conseguenza della quale erano fuoriusciti liquami fognari igienico del bagno dell'immobile di sua proprieta facente parte del complesso condominiale;
-che tale fuoriuscita aveva invaso l'intero appartamento del tanto da rendere inaccessibili tutti i vani dell'abitazione e Parte_1 ettendo il parquet ivi presente in ogni stanza, che l'immobile veniva ceduto a terzi in data 27.02.2018 con l'accordo di uno sconto pari ad euro 10.000,00 sul prezzo di mercato dell'immobile proprio a causa dello stato dell'immobile e dei lavori da eseguire al suo interno. Sulla scorta delle precedenti considerazioni, concludeva nel seguente modo:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, accertare e dichiarare la responsabilità del nella Controparte_1 causazione dei danni patiti dal Sig. e, per l'effetto, Parte_1 condannarlo al risarcimento di tutti i dan to dannoso subìto dall'odierno attore per complessivi € 15.000,00 ovvero nelle somme diverse minori o maggiori ritenute di giustizia, anche in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata dall'evento dannoso al momento dell'effettivo saldo. Con vittoria di spese ed onorari della presente causa”.
2.Si costituiva in giudizio il il quale in via Controparte_1 preliminare eccepiva la pr egittimazione attiva del e nel merito l'infondatezza della domanda attorea. Parte_1
Conclude to, “Piaccia all' Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, - in via preliminare dichiarare l'intervenuta prescrizione di ogni diritto e titolo risarcitorio vantato da parte attrice e conseguentemente dichiarare la decadenza di ogni azione e pretesa di controparte per i fatti di cui è causa, - sempre in via preliminare e gradata dichiarare la carenza di legittimazione attiva di parte attrice in riferimento alla effettiva titolarità dei diritti vantati sull'immobile oggetto di presunto danneggiamento per i fatti di cui è causa;
- nel merito rigettare integralmente le domande giudiziali formulate dalla parte attrice nei confronti del , CP_1 perché infondate in fatto in diritto, non provate e comunque ecce caso con vittoria di spese di giudizio.”.
3.Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. e svolta l'istruttoria a mezzo di escussione testimoniale, all'esito la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
4.Vale premettere che secondo l'orientamento della Suprema Corte
“L'accertamento tecnico preventivo rientra nella categoria dei giudizi conservativi e, pertanto, la notificazione del relativo ricorso con il pedissequo decreto giudiziale determina, ai sensi dell'articolo 2943 c.c., l'interruzione della prescrizione, che si protrae fino alla conclusione del procedimento, ritualmente coincidente con il deposito della relazione del consulente nominato” (così Cass. Civ. 26225/2023). Nel caso in esame, come risultante dalle produzioni documentali di entrambe le parti risulta interrotto il termine di prescrizione con l'iscrizione a ruolo del procedimento monitorio n. 2958/2017 R.G., avvenuta in data 3.08.2017. Il presente giudizio e stato iscritto a ruolo in data 02.08.2021, e la notifica del ricorso, autorizzata dal Giudice a seguito di un primo tentativo non andato a buon fine, e stata effettuata in data 18.07.2022. Tale notifica e intervenuta entro il termine quinquennale previsto dalla legge per l'esercizio del diritto, risultando, pertanto, tempestiva. Ne consegue che l'eccezione preliminare di prescrizione deve essere rigettata.
5.Con riferimento all'eccezione di carenza di legittimazione attiva, va precisato che l'usufruttuario ha un'autonoma legittimazione ad agire ai sensi dell'art. 2043 cod.civ. per il risarcimento del danno cagionato da un terzo al bene oggetto del suo diritto (Cass. 10733/2000) che non e limitata ai danni connessi alla manutenzione ordinaria dell'immobile (art. 1004 c.c.) ma si estende a tutti i casi in cui il godimento dell'usufruttuario venga limitato. Per la Suprema Corte non vi e correlazione tra il carico delle spese di riparazione della cosa (disciplinato dagli artt. 1004 e 1005 c.c.) e la titolarita dell'azione di risarcimento per i danni arrecati alla stessa, avendo la distinzione tra tipologie di manutenzione valore solo nei rapporti interni tra usufruttuario e nudo proprietario per la ripartizione dei relativi obblighi e delle spese. Quindi, nudo proprietario e usufruttuario hanno un interesse giuridicamente rilevante e concorrente a che terzi non arrechino danni alle strutture dell'immobile sul quale gli stessi esercitano i relativi diritti ed entrambi, quindi, sono in via generale legittimati ad agire per la tutela del bene a prescindere dalla gravita dell'offesa. Con l'ordinanza nr. 15913/2022, la Corte di Cassazione ha precisato che “la legittimazione attiva per l'azione risarcitoria sussiste anche nel caso in cui chi richiede il risarcimento sia solo usufruttuario. Questo si basa sul principio che la violazione dei diritti di godimento implica un danno diretto a chi esercita l'usufrutto. Pertanto, l'usufruttuario può agire contro chiunque danneggi il bene, senza necessità di coinvolgere il nudo proprietario”. Chiarito cio anche l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione attiva deve essere rigettata.
6. All'esito dell'istruttoria svolta la domanda deve essere rigetta. ha convenuto in giudizio il Parte_1 Controparte_1 chiedendo il risarcimento del danno complessivamente quantificato in euro 15.000,00 per il risarcimento dei danni subiti all'interno dell'immobile a seguito di sversamento di liquami, per la riduzione del prezzo di vendita a terzi del proprio immobile, nonche per il mancato godimento. La Suprema Corte ha gia avuto modo di affermare in tema di liquidazione del danno che la locuzione “perdita subita”, con la quale l'art. 1223 c.c. individua il danno emergente, non puo essere considerata indicativa dei soli esborsi monetari o di diminuzioni patrimoniali gia materialmente intervenuti ma include anche l'obbligazione di effettuare l'esborso, in quanto il vinculum iuris, nel quale l'obbligazione stessa si sostanzia, costituisce gia una posta passiva del patrimonio del danneggiato, consistente nell'insieme dei rapporti giuridici, con diretta rilevanza economica, di cui una persona e titolare (v. Cass., 10/11/2010, n. 22826, e, conformemente, Cass., 10/3/2016, n. 4718). Sotto altro profilo (v., da ultimo, Cass., 5/2/2021, n. 2831) risponde a principio consolidato che il ristoro pecuniario del danno patrimoniale deve normalmente corrispondere alla sua esatta commisurazione (artt. 1223, 1224, 1225, 1225, 1227 c.c.), valendo a rimuovere il pregiudizio economico subito dal danneggiato e restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione (cfr. Cass., 19/1/2007, n. 1183 ), restituendo al patrimonio del medesimo la consistenza che avrebbe avuto senza il verificarsi del fatto stesso (v. gia Cass., 18/7/1989, n. 3352 ). Esso deve essere pertanto determinato in relazione all'effettivo pregiudizio subito dal titolare del diritto leso, non essendo previsto l'arricchimento laddove non sussista una causa giustificatrice dello spostamento patrimoniale da un soggetto all'altro (cfr Cass., 8/2/2012, n. 1781), sicche cio che viene in rilievo e il danno effettivo (cfr. Cass. Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972; Cass., 12/6/2008, n. 15814). Cio premesso, i testimoni escussi hanno tutti confermato che i lavori per il ripristino dei danni non sono stati eseguiti, pertanto non ha fornito Parte_1 prova del relativo esborso. In conclusione, i preventivi di spesa non possono ritenersi prova del lamentato danno in termini di esborso, in quanto i costi non sono stati sostenuti e tenuto conto che l'immobile e stato poi venduto a terzi.
7.Quanto alla domanda di risarcimento connessa alla riduzione del prezzo di vendita, l'istruttoria espletata non ha fornito elementi idonei a ritenerla fondata. In particolare, non risulta provato che il prezzo di vendita dell'immobile abbia subito ed in che misura una sua effettiva diminuzione in conseguenza del fenomeno di sversamento dei liquami. Il teste sig. della cui attendibilita non si ritiene di dubitare Testimone_1 essendo e el presente giudizio, escusso all'udienza del 13.03.2024, ha dichiarato di aver preso parte alle trattative e all'acquisto dell'immobile in qualita di compagno convivente di Parte_2 specificando, per quanto a sua conoscenza, che “nei locali interrati non vi era stato alcun danno”, mentre “circa l'appartamento al piano terra, poi acquistato, non erano stati effettuati lavori di ripristino, ma erano rimasti come al momento del danno”. Lo stesso ha aggiunto, quanto agli ulteriori interventi effettuati, che
“si tratta di lavori al piano terra e sono stati di lieve entità in quanto si è trattato di una semplice tinteggiatura” ed ancora che “tutte le spese successive all'acquisto hanno riguardato il giardino esterno dell'unità immobiliare, la sostituzione della rete metallica ed altre opere con queste collegate” e che, infine, non fosse “assolutamente” vero che veniva accordato “uno sconto di € 10.000,00 in ragione delle necessità di effettuare delle costose lavorazioni nell'immobile stesso”. La teste ha riferito che vi sarebbe stato Parte_2 uno “sconto di acquisto”, ma c riferito a tutti i lavori da fare”, precisando poi anche a lavori esterni. Si aggiunga anche che all'interno del contratto di compravendita (salvo rinvenirsi un riferimento contenuto nella successiva corrispondenza scambiata dai rispettivi legali) nulla veniva pattuito in ordine alla previsione di uno sconto di euro 10.000,00 con particolare riferimento alle lavorazioni di ripristino dei danni scaturiti dallo sversamento di liquami. Infine, non si evincono in atti riproduzioni documentali relative alle condizioni dell'immobile in seguito allo sversamento e al momento della vendita, al fine di comprendere l'effettiva entita dei danni riportati per lo sversamento e la congruita dell'importo di euro 10.000,00 rispetto a tali lavorazioni e non invece ad altre eseguite dall'acquirente all'interno dei locali e nella zona esterna del tutto autonome rispetto al fenomeno di allagamento di acque nere. Alla luce di tali risultanze, la domanda di riduzione del prezzo risulta sfornita del necessario supporto probatorio, non essendo stata dimostrata ne la presenza di vizi incidenti in modo significativo sul valore del bene, ne una concreta incidenza di tali vizi sul prezzo di compravendita effettivamente pattuito.
8.Con riferimento, infine, alla domanda di risarcimento per il mancato godimento dell'immobile durante la stagione estiva dell'anno 2016 e 2017, vanno richiamati i principi della Suprema Corte, stabiliti nel caso analogo di occupazione abusiva del bene secondo cui "nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta"; "nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato"; "nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, quale quello che, in mancanza dell'occupazione, egli avrebbe concesso il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o che lo avrebbe venduto ad un prezzo più conveniente di quello di mercato" (Cass. civ. Sez. Unite, Sent., (ud. 11/10/2022) 15-11-2022, n. 33645). Dunque, al fine di ottenere l'indennità pari al canone di locazione ritenuto congruo è necessaria l'allegazione della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata persa. Ciò significa che il non uso, il quale è pure una caratteristica del contenuto del diritto, non è suscettibile di risarcimento. Alla reintegrazione formale del diritto violato, anche nella sua esplicazione di non uso, provvede la tutela reale e non quella risarcitoria (Cass. civ. Sez. Unite, Sent., (ud. 11/10/2022) 15-11-2022, n. 33645). Nel caso di specie, parte attrice non ha anzitutto provato l'uso pregresso e sino ad allora fatto dell'immobile e, inoltre, la carenza di documentazione fotografica impedisce la verifica dell'effettiva entita dei danni e la loro idoneita ad impedire o limitare in modo significativo l'uso dell'immobile.
9.In conclusione, la domanda attrice deve essere, pertanto, integralmente rigettata.
10.Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate sulla base dei parametri di cui al D.M. attualmente vigente, tenuto conto del valore della causa, della non elevata complessita e dell'attivita svolta.
P.Q.M.
il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
-RIGETTA la domanda attrice;
-CONDANNA al pagamento in favore del Parte_1 [...]
Controparte_1
per compensi oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge.
Si comunichi.
Il giudice
Daniele Sodani