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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 16/09/2025, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N.141 / 2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott. Egidio de Leone PRESIDENTE dott. Gianmarco Cantalini GIUDICE dott.ssa Vera Colella GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado iscritta al n. 141 degli affari civili per la Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2025 e vertente
TRA
La sig.ra , nata a [...] il [...], residente nel Parte_1
Comune di OB (PU) in via Giovanni Pascoli n. 2/A,
E
Il sig. nato a [...] il [...], residente nel Comune di Parte_2
OB (PU) in via Giovanni Pascoli n. 2/A, entrambi rappresentati e difesi giusta procura in atti dall' Avv. Pietro Raimondo e dall'Avv.
Giovanna Belluomo.
-Ricorrenti-
Con l'intervento del PM
OGGETTO: Ricorso per separazione consensuale.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a firma congiunta, depositato in data 24 marzo 2025, i ricorrenti, esponevano: “ 1.gli stessi in data 19 aprile 2008 hanno contratto matrimonio a OB (PU) , optando per il regime della separazione dei beni . iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di OB al n. 1 Parte II Serie A Ufficio 1 (doc. 1);
2.dal matrimonio sono nati i figli:
- ( C.F. ) il 25.07.2017 a CITTA' DI CASTELLO (PG), iscritto Per_1 C.F._1
alla I classe dell'Istituto comprensivo statale Scipione Lapi via S. Francesco 6 Comune di
Apecchio a scuola primaria.
- - ( C.F. ) il 01.04.2009, che frequenta il secondo anno Pt_3 C.F._2
dell'Istituto Alberghiero in S. Maria in Val di Abisso 19 del Comune di OB;
3. fra i coniugi sono sorti contrasti che rendono impossibile la convivenza matrimoniale e che pertanto questi hanno deciso di separarsi, di fatto il marito con il consenso della moglie si è già allontanato dalla casa coniugale a far data dal 12 gennaio 2025 , trasferendosi a vivere a casa della propria madre in via della chiusa n. 5 nel Comune di
OB.
4.La casa coniugale sita in Apecchio via dell'Appennino 11 composta da cucina, bagno, soggiorno, ingresso, n. 3 camere da letto e bagno, è condotta in locazione dalla sig.ra
- giusto contratto di locazione dalla stessa stipulato con decorrenza: Parte_1
01.01.2025 - 31.12.2028 - al canone annuo di € 3.600 (doc.2) la quale continuerà a corrispondere il relativo canone di locazione mensile.
5. I sig.ri e hanno raggiunto un accordo sulle Parte_1 Parte_2
condizioni della separazione inerenti alla prole e ai loro rapporti economici
6.Condizioni economico/patrimoniale dei coniugi:
a) il signor , attualmente è disoccupato. Parte_2
- il suo reddito netto negli ultimi tre anni è stato pari a:
18.352,46 nell'anno 2023
16.774,98 nell'anno 2022
11.132,75 nell'anno 2021
- il suo patrimonio è così formato:
Rapporti bancari:
- Istituto di credito: .Easy : CP_1
- saldo al 31.12.2022 € 84,13
- saldo al 31.12.2023 € 1.16,21 - saldo al 31.12.2024 € 30,52
Nessun rapporto finanziario;
Nessun diritto reale su beni immobili;
Diritti reali su seguenti beni mobili registrati:
-Chevrolet berlina targata BN ( doc. 3);
- Autocarro tg F0 907081 ( doc. . 4)
Fiat Panda tg. CC533LP ( doc. 5) non sono in essere mutui/finanziamenti;
b) la signora svolge la professione di aiuto barista con contratto a Parte_1
chiamata con decorrenza 21.11.2024, il reddito medio mensile è di circa;
- il suo reddito netto negli ultimi tre anni è stato pari a:
· € 0,00 nell'anno 2023 - € 0,00 nell'anno 2022 - € 0,00 nell'anno 2021
- il suo patrimonio è così formato:
Rapporti bancari:
Conto postale con carta prepagata saldo al 31.12.2024 € 302,60 saldo al 31.12.2023 nessun conto corrente saldo al 31.12.2024 nessun conto corrente
Nessun rapporto finanziario:
Nessun diritto reale su beni immobili:
Nessun diritto reali su beni mobili registrati:
- Non sono in essere mutui/finanziamenti i genitori, richiamato l'art. 473 bis. 5 ultimo comma c.p.c., non ritengono necessario l'ascolto dei minori .”
Tanto premesso, previa dichiarazione di non volersi riconciliare e di rinunciare all'udienza di comparizione da sostituirsi con il deposito di note scritte, domandavano all'adito
Tribunale, di omologare la separazione consensuale dei coniugi, alle seguenti condizioni:
1)I figli nato il [...] e nato il [...] sono affidati ad entrambi i Per_1 Pt_3
genitori e collocati prevalentemente presso la madre.
2) Il padre potrà tenere con sé i figli, salvo diversi accordi tra i genitori secondo le seguenti modalità:
- a fine settimana alternati dal venerdì dall'uscita della scuola sino a lunedì al rientro a scuola;
il mercoledì dall'uscita di scuola settimana sino al giovedì mattina al rientro a scuola nella settimana che termina con il fine settimana con il papà; - dal mercoledì all'uscita di scuola sino al venerdì mattina al rientro a scuola nella settimana che termina con il fine settimana con la mamma;
- salvo diversi accordi tra i genitori per quattro settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, in modo tale che anche la madre possa usufruire di quattro e settimane, anche non consecutive con i figli;
i genitori dovranno concordare l'organizzazione del periodo estivo entro il 30 aprile di ogni anno;
nel caso di contrasto tra i genitori il padre sceglierà i periodi da trascorrere i figli negli anni pari e la madre negli anni dispari;
- ad anni alterni dal 24 al 31 dicembre oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio, per il
2025 la madre terrà i figli dal 24 al 31 dicembre 2025;
- ad anni alterni le vacanze di Pasqua, Pasqua 2026 con il padre;
3) assegno a carico del padre e a favore della madre a titolo di contributo al mantenimento dei figli nella misura di € 150,00 mensili per ciascun figlio da versare in via anticipata entro il giorno 20 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat di variazione del costo della vita per operai e impiegati, con prima rivalutazione decorso un anno dall'omologa
4) assegno Unico al 100% a favore del genitore collocatario, sig.ra , Parte_1
l'importo corrisposto dall nel mese di marzo 2025 è pari ad € 507.00; CP_2
5) ripartizione a metà tra i genitori delle spese extra-assegno per i figli come disciplinate dal protocollo ( doc. 6) in vigore presso questo tribunale;
6) la casa familiare con quanto l'arreda sita nel Comune di Apecchio in Via dell'Appennino
11 viene assegnata con quanto l'arreda alla sig.ra ; Parte_1
7.) L' autovettura Chevrolet berlina targata BN ( doc. 3) di proprietà del signor
[...]
a far data dal deposito del presente ricorso verrà utilizzata anche dalla sig.ra Parte_2
con una frequenza indicativa di 2 giorni alla settimana , previo Parte_1
accordo con il sig. ”. Parte_2
All'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza con le quali le parti insistevano per l'accoglimento delle istanze e le conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo, in data 15.07.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per decisione.
**** La domanda di separazione personale proposta dai coniugi deve essere accolta posto che dalle dichiarazioni dei ricorrenti, confermate anche nelle note scritte depositate in data 26-
30.05.2025 risulta la volontà di separarsi consensualmente poiché la convivenza coniugale è divenuta intollerabile essendo venuta meno l'unione coniugale.
Sussiste pertanto il presupposto previsto dall'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale dei coniugi.
Entrambe le parti, inoltre, hanno congiuntamente concordato condizioni che, dal punto di vista del regime di affidamento, collocazione e mantenimento dei figli minori e Per_1 Pt_3
sono da considerarsi confacenti al loro preminente interesse.
Soddisfacente per l'interesse dei minori e conforme ai principi regolatori della materia appare anche il calendario di incontri e visite predisposto dalle parti per garantire ai minori l'accesso ad una effettiva bigenitorialità e consentire al genitore non collocatario di mantenere uno stabile e duraturo rapporto con i figli minori e Per_1 Pt_3
Le ulteriori statuizioni economiche stabilite dalle parti non appaiono contrarie a norne imperative o di ordine pubblico, dovendo in ogni caso rilevarsi come le stesse, conservino esclusivamente efficacia obbligatoria;
La natura delle questioni trattate e l'accordo delle parti giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
OMOLOGA la separazione personale dei coniugi Parte_1
che hanno contratto matrimonio in data 19.04.2008 a OB (PU) Parte_2
trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di OB al n. 1 Parte II Serie A
Ufficio, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e riportate in parte motiva;
prende atto delle ulteriori statuizioni economiche pattuite tra le parti.
DISPONE che l'Ufficiale di stato civile provveda all'annotazione della presente Sentenza nei registri degli atti di matrimonio del Comune di OB (PU);
COMPENSA le spese di lite tra le parti;
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Urbino, nella Camera di Consiglio del Tribunale, il 2.09.2025 Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Vera Colella dott. Egidio de Leone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott. Egidio de Leone PRESIDENTE dott. Gianmarco Cantalini GIUDICE dott.ssa Vera Colella GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado iscritta al n. 141 degli affari civili per la Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2025 e vertente
TRA
La sig.ra , nata a [...] il [...], residente nel Parte_1
Comune di OB (PU) in via Giovanni Pascoli n. 2/A,
E
Il sig. nato a [...] il [...], residente nel Comune di Parte_2
OB (PU) in via Giovanni Pascoli n. 2/A, entrambi rappresentati e difesi giusta procura in atti dall' Avv. Pietro Raimondo e dall'Avv.
Giovanna Belluomo.
-Ricorrenti-
Con l'intervento del PM
OGGETTO: Ricorso per separazione consensuale.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a firma congiunta, depositato in data 24 marzo 2025, i ricorrenti, esponevano: “ 1.gli stessi in data 19 aprile 2008 hanno contratto matrimonio a OB (PU) , optando per il regime della separazione dei beni . iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di OB al n. 1 Parte II Serie A Ufficio 1 (doc. 1);
2.dal matrimonio sono nati i figli:
- ( C.F. ) il 25.07.2017 a CITTA' DI CASTELLO (PG), iscritto Per_1 C.F._1
alla I classe dell'Istituto comprensivo statale Scipione Lapi via S. Francesco 6 Comune di
Apecchio a scuola primaria.
- - ( C.F. ) il 01.04.2009, che frequenta il secondo anno Pt_3 C.F._2
dell'Istituto Alberghiero in S. Maria in Val di Abisso 19 del Comune di OB;
3. fra i coniugi sono sorti contrasti che rendono impossibile la convivenza matrimoniale e che pertanto questi hanno deciso di separarsi, di fatto il marito con il consenso della moglie si è già allontanato dalla casa coniugale a far data dal 12 gennaio 2025 , trasferendosi a vivere a casa della propria madre in via della chiusa n. 5 nel Comune di
OB.
4.La casa coniugale sita in Apecchio via dell'Appennino 11 composta da cucina, bagno, soggiorno, ingresso, n. 3 camere da letto e bagno, è condotta in locazione dalla sig.ra
- giusto contratto di locazione dalla stessa stipulato con decorrenza: Parte_1
01.01.2025 - 31.12.2028 - al canone annuo di € 3.600 (doc.2) la quale continuerà a corrispondere il relativo canone di locazione mensile.
5. I sig.ri e hanno raggiunto un accordo sulle Parte_1 Parte_2
condizioni della separazione inerenti alla prole e ai loro rapporti economici
6.Condizioni economico/patrimoniale dei coniugi:
a) il signor , attualmente è disoccupato. Parte_2
- il suo reddito netto negli ultimi tre anni è stato pari a:
18.352,46 nell'anno 2023
16.774,98 nell'anno 2022
11.132,75 nell'anno 2021
- il suo patrimonio è così formato:
Rapporti bancari:
- Istituto di credito: .Easy : CP_1
- saldo al 31.12.2022 € 84,13
- saldo al 31.12.2023 € 1.16,21 - saldo al 31.12.2024 € 30,52
Nessun rapporto finanziario;
Nessun diritto reale su beni immobili;
Diritti reali su seguenti beni mobili registrati:
-Chevrolet berlina targata BN ( doc. 3);
- Autocarro tg F0 907081 ( doc. . 4)
Fiat Panda tg. CC533LP ( doc. 5) non sono in essere mutui/finanziamenti;
b) la signora svolge la professione di aiuto barista con contratto a Parte_1
chiamata con decorrenza 21.11.2024, il reddito medio mensile è di circa;
- il suo reddito netto negli ultimi tre anni è stato pari a:
· € 0,00 nell'anno 2023 - € 0,00 nell'anno 2022 - € 0,00 nell'anno 2021
- il suo patrimonio è così formato:
Rapporti bancari:
Conto postale con carta prepagata saldo al 31.12.2024 € 302,60 saldo al 31.12.2023 nessun conto corrente saldo al 31.12.2024 nessun conto corrente
Nessun rapporto finanziario:
Nessun diritto reale su beni immobili:
Nessun diritto reali su beni mobili registrati:
- Non sono in essere mutui/finanziamenti i genitori, richiamato l'art. 473 bis. 5 ultimo comma c.p.c., non ritengono necessario l'ascolto dei minori .”
Tanto premesso, previa dichiarazione di non volersi riconciliare e di rinunciare all'udienza di comparizione da sostituirsi con il deposito di note scritte, domandavano all'adito
Tribunale, di omologare la separazione consensuale dei coniugi, alle seguenti condizioni:
1)I figli nato il [...] e nato il [...] sono affidati ad entrambi i Per_1 Pt_3
genitori e collocati prevalentemente presso la madre.
2) Il padre potrà tenere con sé i figli, salvo diversi accordi tra i genitori secondo le seguenti modalità:
- a fine settimana alternati dal venerdì dall'uscita della scuola sino a lunedì al rientro a scuola;
il mercoledì dall'uscita di scuola settimana sino al giovedì mattina al rientro a scuola nella settimana che termina con il fine settimana con il papà; - dal mercoledì all'uscita di scuola sino al venerdì mattina al rientro a scuola nella settimana che termina con il fine settimana con la mamma;
- salvo diversi accordi tra i genitori per quattro settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, in modo tale che anche la madre possa usufruire di quattro e settimane, anche non consecutive con i figli;
i genitori dovranno concordare l'organizzazione del periodo estivo entro il 30 aprile di ogni anno;
nel caso di contrasto tra i genitori il padre sceglierà i periodi da trascorrere i figli negli anni pari e la madre negli anni dispari;
- ad anni alterni dal 24 al 31 dicembre oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio, per il
2025 la madre terrà i figli dal 24 al 31 dicembre 2025;
- ad anni alterni le vacanze di Pasqua, Pasqua 2026 con il padre;
3) assegno a carico del padre e a favore della madre a titolo di contributo al mantenimento dei figli nella misura di € 150,00 mensili per ciascun figlio da versare in via anticipata entro il giorno 20 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat di variazione del costo della vita per operai e impiegati, con prima rivalutazione decorso un anno dall'omologa
4) assegno Unico al 100% a favore del genitore collocatario, sig.ra , Parte_1
l'importo corrisposto dall nel mese di marzo 2025 è pari ad € 507.00; CP_2
5) ripartizione a metà tra i genitori delle spese extra-assegno per i figli come disciplinate dal protocollo ( doc. 6) in vigore presso questo tribunale;
6) la casa familiare con quanto l'arreda sita nel Comune di Apecchio in Via dell'Appennino
11 viene assegnata con quanto l'arreda alla sig.ra ; Parte_1
7.) L' autovettura Chevrolet berlina targata BN ( doc. 3) di proprietà del signor
[...]
a far data dal deposito del presente ricorso verrà utilizzata anche dalla sig.ra Parte_2
con una frequenza indicativa di 2 giorni alla settimana , previo Parte_1
accordo con il sig. ”. Parte_2
All'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza con le quali le parti insistevano per l'accoglimento delle istanze e le conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo, in data 15.07.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per decisione.
**** La domanda di separazione personale proposta dai coniugi deve essere accolta posto che dalle dichiarazioni dei ricorrenti, confermate anche nelle note scritte depositate in data 26-
30.05.2025 risulta la volontà di separarsi consensualmente poiché la convivenza coniugale è divenuta intollerabile essendo venuta meno l'unione coniugale.
Sussiste pertanto il presupposto previsto dall'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale dei coniugi.
Entrambe le parti, inoltre, hanno congiuntamente concordato condizioni che, dal punto di vista del regime di affidamento, collocazione e mantenimento dei figli minori e Per_1 Pt_3
sono da considerarsi confacenti al loro preminente interesse.
Soddisfacente per l'interesse dei minori e conforme ai principi regolatori della materia appare anche il calendario di incontri e visite predisposto dalle parti per garantire ai minori l'accesso ad una effettiva bigenitorialità e consentire al genitore non collocatario di mantenere uno stabile e duraturo rapporto con i figli minori e Per_1 Pt_3
Le ulteriori statuizioni economiche stabilite dalle parti non appaiono contrarie a norne imperative o di ordine pubblico, dovendo in ogni caso rilevarsi come le stesse, conservino esclusivamente efficacia obbligatoria;
La natura delle questioni trattate e l'accordo delle parti giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
OMOLOGA la separazione personale dei coniugi Parte_1
che hanno contratto matrimonio in data 19.04.2008 a OB (PU) Parte_2
trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di OB al n. 1 Parte II Serie A
Ufficio, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e riportate in parte motiva;
prende atto delle ulteriori statuizioni economiche pattuite tra le parti.
DISPONE che l'Ufficiale di stato civile provveda all'annotazione della presente Sentenza nei registri degli atti di matrimonio del Comune di OB (PU);
COMPENSA le spese di lite tra le parti;
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Urbino, nella Camera di Consiglio del Tribunale, il 2.09.2025 Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Vera Colella dott. Egidio de Leone