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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/11/2025, n. 8170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8170 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli , in funzione di Giudice del Lavoro dott. Giuseppe
Gambardella, lette le note sostitutive dell'udienza dell'8.10.2025 disposte ex art. 127 ter c.p.c , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 19869/2024 R.G. vertente tra c.f.: con il patrocinio dell'avv. D'AGO MAURIZIO Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
e con il patrocinio dell'avv. ARDOLINO DIODATA , CP_1
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.9.2024 , ritualmente notificato, l'istante in epigrafe proponeva opposizione avverso il provvedimento di reiezione della domanda di pensione anticipata (opzione donna legge di bilancio 2023) ; deduceva che aveva presentato in data 14.04.2023, la domanda di pensione anticipata e che , tuttavia, con provvedimento del 03/07/2023 l' l'aveva rigettata con CP_1 la seguente motivazione: ”La misura di cui all'articolo 1 comma 292, della legge 29 dicembre
2022,n.197, in materia di accesso alla pensione anticipata (c.d. opzione donna), è entrata in vigore in data 1 gennaio 2023 e, come da normativa, si applica alle lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso il
Ministero a partire da quella data. Nel periodo decorrente dal giorno 1 gennaio2023 sino ad oggi non risulta stato attivato tavolo di confronto per la ditta . AG IN AMMINISTRAZIONE Pt_2
STRAORD.”.
La ricorrente si doleva del fatto che , come evidenziato nel proposto ricorso amministrativo rimasto senza esito, era in possesso dei requisiti di legge per il diritto a pensione, così come interpretati dallo stesso con circolare n. 25 del 06/03/2023, dal momento che dagli atti parlamentari si CP_1 evidenziava la persistenza di nell'ambito dei tavoli di crisi aziendali, ancora aperti, Pt_2 CP_2 all'atto della domanda di pensione .
In particolare l'istante rappresentava che era stata assicurata presso il FPLD (Fondo di previdenza lavoratori dipendenti) dal 01.04.1983 al 15.12.2014 data dalla quale, licenziata dalla S.R.L.
UNIP. , società in Amministrazione Straordinaria, stava percependo l'indennità di “Mobilita' CP_2
e trattamenti similari”.
Pertanto alla data di presentazione della domanda di pensione, il 14.04.2023, aveva raggiunto e superato il requisito anagrafico e contributivo previsto dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 così come modificato dall' art. 1, comma 292 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 che consentiva alle donne lavoratrici di accedere anticipatamente alla pensione di vecchiaia nel caso in cui, avessero maturato, entro il 31 dicembre 2022 un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età anagrafica di almeno 60 anni.
L'istante pertanto chiedeva all'adito Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro di: a) accogliere il ricorso e per l'effetto dichiarare il diritto della sig.ra a percepire la pensione di Parte_1 vecchiaia dalla data della domanda amministrativa n. 211960000015 presentata in data
14/04/2023 e alle condizioni previste dalla c.d. “opzione donna;
” b) per l'effetto del suddetto accertamento, condannare l' a pagare, in favore della signora i ratei di pensione dal CP_1 Pt_1
01.05.2024, tenuto conto del c.d. regime delle finestre mobili (dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, trattandosi di trattamento pensionistico liquidato a carico del fondo di previdenza dei lavoratori Vinte le spese di lite.
Si costituiva l' che con varie argomentazioni in fatto e in diritto chiedeva il rigetto del ricorso. CP_1
Fissata udienza per la discussione veniva autorizzato il deposito di note illustrative;
all'esito della trattazione cartolare e del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. la causa viene decisa con la presente sentenza.
Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
In via generale , in relazione alla fattispecie in esame , va detto che in applicazione della disciplina normativa dettata dall'art. 1 comma 292 legge 197/2022 (legge di bilancio per il 2023 ) il diritto al conseguimento della pensione anticipata (cd. opzione donna ) presuppone , oltre alla presenza di determinati requisiti anagrafici e contributivi, che trattasi di lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa (art. 1, co. 852 della L. n. 296/2006) ; inoltre che, per la lavoratrice licenziata da aziende in crisi, il licenziamento sia stato intimato nel periodo in cui il tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale era attivo e che, successivamente al licenziamento, la stessa non abbia ripreso l'attività lavorativa instaurando un rapporto di lavoro dipendente a tempo CP_ indeterminato. In forza di quanto precisato nella Circ. n. 25/2023, lo stesso ha stabilito CP_1 che “.. In relazione alle singole istanze pervenute, l' provvederà a richiedere alla struttura CP_3 per la crisi d'impresa, istituita presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, i dati relativi alle imprese di riferimento, con particolare riguardo alle date di apertura e chiusura dei relativi tavoli di confronto, ai fini dell'accertamento della sussistenza della condizione per l'erogazione del trattamento pensionistico.
NE , a fronte del diniego dell' alla domanda di pensione , la ricorrente non ha in alcun CP_1 modo documentato la sussistenza del requisito di legge relativo all'inserimento della società AG SR ( da cui è stata licenziata) all'atto della presentazione della domanda di pensione anticipata ( 14 aprile 2023) nell'elenco- periodicamente aggiornato dal competente Ministero delle Imprese e del
Made in Italy - dei tavoli di crisi attivi , così da rientrare nel personale meritevole del beneficio di legge . Invero la documentazione richiamata in ricorso ( cfr pp.4/5 relazioni semestrali dei
Commissari riferite ai periodi 1 gennaio 2022 - 30 giugno 2022 e 1 luglio 2022 - 31 dicembre
2022, pubblicate sul sito della procedura il 17.07.2023) non risulta in atti né sono stati dedotti mezzi istruttori specifici diretti a conseguire la prova del presupposto di legge risultando generica e di carattere meramente esplorativo la richiesta istruttoria di acquisizione documentale .
Ne consegue che in difetto di prova circa la compiuta titolarità dei requisiti per il conseguimento della pensione anticipata il ricorso va disatteso.
La novità della questione e le problematiche interpretative poste dalla normativa esaminata autorizzano la compensazione delle spese di lite .
p.q.m.
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, così provvede: rigetta il ricorso. Compensa le spese di lite. Si comunichi.
Così deciso in Napoli,07/11/2025
Il Giudice del Lavoro
dott.Giuseppe Gambardella
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli , in funzione di Giudice del Lavoro dott. Giuseppe
Gambardella, lette le note sostitutive dell'udienza dell'8.10.2025 disposte ex art. 127 ter c.p.c , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 19869/2024 R.G. vertente tra c.f.: con il patrocinio dell'avv. D'AGO MAURIZIO Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
e con il patrocinio dell'avv. ARDOLINO DIODATA , CP_1
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.9.2024 , ritualmente notificato, l'istante in epigrafe proponeva opposizione avverso il provvedimento di reiezione della domanda di pensione anticipata (opzione donna legge di bilancio 2023) ; deduceva che aveva presentato in data 14.04.2023, la domanda di pensione anticipata e che , tuttavia, con provvedimento del 03/07/2023 l' l'aveva rigettata con CP_1 la seguente motivazione: ”La misura di cui all'articolo 1 comma 292, della legge 29 dicembre
2022,n.197, in materia di accesso alla pensione anticipata (c.d. opzione donna), è entrata in vigore in data 1 gennaio 2023 e, come da normativa, si applica alle lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso il
Ministero a partire da quella data. Nel periodo decorrente dal giorno 1 gennaio2023 sino ad oggi non risulta stato attivato tavolo di confronto per la ditta . AG IN AMMINISTRAZIONE Pt_2
STRAORD.”.
La ricorrente si doleva del fatto che , come evidenziato nel proposto ricorso amministrativo rimasto senza esito, era in possesso dei requisiti di legge per il diritto a pensione, così come interpretati dallo stesso con circolare n. 25 del 06/03/2023, dal momento che dagli atti parlamentari si CP_1 evidenziava la persistenza di nell'ambito dei tavoli di crisi aziendali, ancora aperti, Pt_2 CP_2 all'atto della domanda di pensione .
In particolare l'istante rappresentava che era stata assicurata presso il FPLD (Fondo di previdenza lavoratori dipendenti) dal 01.04.1983 al 15.12.2014 data dalla quale, licenziata dalla S.R.L.
UNIP. , società in Amministrazione Straordinaria, stava percependo l'indennità di “Mobilita' CP_2
e trattamenti similari”.
Pertanto alla data di presentazione della domanda di pensione, il 14.04.2023, aveva raggiunto e superato il requisito anagrafico e contributivo previsto dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 così come modificato dall' art. 1, comma 292 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 che consentiva alle donne lavoratrici di accedere anticipatamente alla pensione di vecchiaia nel caso in cui, avessero maturato, entro il 31 dicembre 2022 un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età anagrafica di almeno 60 anni.
L'istante pertanto chiedeva all'adito Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro di: a) accogliere il ricorso e per l'effetto dichiarare il diritto della sig.ra a percepire la pensione di Parte_1 vecchiaia dalla data della domanda amministrativa n. 211960000015 presentata in data
14/04/2023 e alle condizioni previste dalla c.d. “opzione donna;
” b) per l'effetto del suddetto accertamento, condannare l' a pagare, in favore della signora i ratei di pensione dal CP_1 Pt_1
01.05.2024, tenuto conto del c.d. regime delle finestre mobili (dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, trattandosi di trattamento pensionistico liquidato a carico del fondo di previdenza dei lavoratori Vinte le spese di lite.
Si costituiva l' che con varie argomentazioni in fatto e in diritto chiedeva il rigetto del ricorso. CP_1
Fissata udienza per la discussione veniva autorizzato il deposito di note illustrative;
all'esito della trattazione cartolare e del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. la causa viene decisa con la presente sentenza.
Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
In via generale , in relazione alla fattispecie in esame , va detto che in applicazione della disciplina normativa dettata dall'art. 1 comma 292 legge 197/2022 (legge di bilancio per il 2023 ) il diritto al conseguimento della pensione anticipata (cd. opzione donna ) presuppone , oltre alla presenza di determinati requisiti anagrafici e contributivi, che trattasi di lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa (art. 1, co. 852 della L. n. 296/2006) ; inoltre che, per la lavoratrice licenziata da aziende in crisi, il licenziamento sia stato intimato nel periodo in cui il tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale era attivo e che, successivamente al licenziamento, la stessa non abbia ripreso l'attività lavorativa instaurando un rapporto di lavoro dipendente a tempo CP_ indeterminato. In forza di quanto precisato nella Circ. n. 25/2023, lo stesso ha stabilito CP_1 che “.. In relazione alle singole istanze pervenute, l' provvederà a richiedere alla struttura CP_3 per la crisi d'impresa, istituita presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, i dati relativi alle imprese di riferimento, con particolare riguardo alle date di apertura e chiusura dei relativi tavoli di confronto, ai fini dell'accertamento della sussistenza della condizione per l'erogazione del trattamento pensionistico.
NE , a fronte del diniego dell' alla domanda di pensione , la ricorrente non ha in alcun CP_1 modo documentato la sussistenza del requisito di legge relativo all'inserimento della società AG SR ( da cui è stata licenziata) all'atto della presentazione della domanda di pensione anticipata ( 14 aprile 2023) nell'elenco- periodicamente aggiornato dal competente Ministero delle Imprese e del
Made in Italy - dei tavoli di crisi attivi , così da rientrare nel personale meritevole del beneficio di legge . Invero la documentazione richiamata in ricorso ( cfr pp.4/5 relazioni semestrali dei
Commissari riferite ai periodi 1 gennaio 2022 - 30 giugno 2022 e 1 luglio 2022 - 31 dicembre
2022, pubblicate sul sito della procedura il 17.07.2023) non risulta in atti né sono stati dedotti mezzi istruttori specifici diretti a conseguire la prova del presupposto di legge risultando generica e di carattere meramente esplorativo la richiesta istruttoria di acquisizione documentale .
Ne consegue che in difetto di prova circa la compiuta titolarità dei requisiti per il conseguimento della pensione anticipata il ricorso va disatteso.
La novità della questione e le problematiche interpretative poste dalla normativa esaminata autorizzano la compensazione delle spese di lite .
p.q.m.
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, così provvede: rigetta il ricorso. Compensa le spese di lite. Si comunichi.
Così deciso in Napoli,07/11/2025
Il Giudice del Lavoro
dott.Giuseppe Gambardella