CASS
Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/03/2025, n. 9425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9425 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da NT AV, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Palermo del 31/05/2024 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere IA Cristina Amoroso;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Pasquale Serrao d'IN che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.A seguito dell'assoluzione per il reato di partecipazione in associazione mafiosa, la Corte d'appello di Palermo, adita da NT AV per la riparazione per la misura cautelare carceraria sofferta per complessivi 966 giorni in forza dell'ordinanza emessa dal Tribunale del Riesame di Palermo del 12/09/2016, con ordinanza del 4/07/2023, accoglieva in parte il ricorso, stabilendo in suo favore un ristoro indennitario liquidato in euro 227.802,12. Su impugnazione del Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Palermo e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, la Quarta Sezione di questa Corte, con sentenza n. 6303 del 24/10/2023, annullava la suddetta Penale Sent. Sez. 3 Num. 9425 Anno 2025 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: AMOROSO MARIA CRISTINA Data Udienza: 24/01/2025 ordinanza disponendo la trasmissione degli atti ad altra Sezione della Corte d'appello di Palermo. In sede di rinvio la Corte di appello rigettava la domanda. 2.Avverso tale ultimo provvedimento, il ricorrente, tramite difensore, ha presentato ricorso per cassazione censurando, con un unico motivo, il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 43 cod. pen. e 314 cod. proc. pen. La Corte d'appello avrebbe erroneamente considerato ostative alla concessione dell'indennizzo le frequentazioni del ricorrente, ignorando che lo stesso giudice della cognizione aveva espressamente escluso: che dagli incontri del NT con gli SC potessero trarsi elementi dimostrativi di contiguità del primo con la consorteria mafiosa;
che le telefonate intercorse con SC AN IA avessero ad oggetto condotte o traffici illeciti;
che l'accompagnamento del NT di SC AN a Palermo fosse sorretto da finalità illecite. Si deduce, altresì, il totale disancoramento dalla realtà processuale dell'affermazione contenuta nell'ordinanza secondo la quale il NT sarebbe stato reticente in ordine alle sue frequentazioni, posto che costui, per quanto pertinente alle domande rivoltegli, aveva, invece, fatto riferimento a tali frequentazioni nel verbale d'interrogatorio reso al PM in data 27/02/2027. Da ultimo, si censura l'omessa motivazione dell'ordinanza sul punto concernente il nesso eziologico tra la condotta e l'idoneità della stessa a determinare la detenzione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato. 2.In premessa va osservato che la Quarta Sezione di questa Corte, con la già citata sentenza n. 6305 del 2023, aveva annullato la pronuncia della Corte d'appello rilevando in essa un "incompleto giudizio di esclusione della colpa grave ostativa". A fondamento della decisione si evidenziava, da un lato, l'omessa valutazione del compendio probatorio esistente. In particolare si evidenziava che la Corte d'appello non aveva tenuto conto della valenza della captazione ambientale del 23/12/2012 in cui il NT, insieme al fratello ed allo SC, faceva riferimento a dinamiche associative;
delle conversazioni relative al contributo offerto dal NT nella preparazione del summit svoltosi in data 11/2/2013 nell'agro di San UR DE tra gli 2 esponenti di spicco della consorteria mafiosa;
della conversazione con lo SC, da cui si evince il ricorso a metodi mafiosi per la soluzione di una questione civilistica. Dall'altro, l'omessa valutazione del tenore delle dichiarazioni ambigue rese dallo stesso NT, posto che tra le condotte gravemente colpose suscettibili di costituire presupposto negativo per la riparazione per l'ingiusta detenzione, se in rapporto sinergico con l'intervento dell'autorità, escluso il mero silenzio, vi sono appunto anche quelle caratterizzate da dichiarazioni false ovvero reticenti o comunque ambigue. 3.La Corte d'appello di Palermo, in sede di rinvio, dopo aver riportato nel corpo della motivazione ampi stralci della decisione assolutoria relativi ai temi evidenziati dalla Suprema Corte ( pag. 6-10), ha ritenuto sussistente la condotta ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione per avere NT intrattenuto «una significativa attività di comunicazione e frequentazione con vari esponenti della mafia locale allo stesso noti per la qualità rivestita», anche in ragione della di lui pregressa appartenenza al sodalizio e storia familiare in quanto figlio del locale capo mafia NT Vincenzo, e per aver negato, in sede di interrogatorio, dette frequentazioni. Nello specifico, a pag. 10 della decisione impugnata, la Corte d'appello ha evidenziato che dalle conversazioni intercettate (progressivi n.14-106-1577- 1578 dei giorni 17.7.2012 - 24.7.2012 e 13.8.2012) era emerso che NT AV intratteneva "brevi e sospette conversazioni" con SC NG, associato mafioso del mandamento di San UR, definitivamente condannato per l'attività criminosa, figlio di SC EL, a capo del clan Lascai, finalizzate a prendere appuntamenti per parlare in presenza;
che aveva accompagnato SC AN Maia, associato mafioso dl mandamento di San UR DE, definitivamente condannato ex art. 416 bis cod. pen., discorrendo con costui del tema della "pericolosa e inopportuna concorrenza" con l'esercizio di pompe funebri del congiunto del locale capo mafia NO e delle modalità di realizzazione di un'attività commerciale non lecita;
che il ricorrente ebbe ad accompagnare a Palermo il noto capomafia SC EL, "sebbene solo per chiedere in Prefettura il nulla osta per l'ottenimento della patente di guida". Quanto alla di lui condotta processuale, la Corte d'appello aveva sottolineato che, in sede di interrogatorio del Pubblico ministem il NT aveva riferito che negli ultimi anni aveva frequentato solo sua moglie e i suoi figli e di avere una diuturna conoscenza con SC e CH senza chiarire gli scopi degli apputamenti e il significato delle specifiche conversazioni indicate. 3 4.Tanto chiarito, entrando nel merito delle deduzioni defensive, va osservato che questa Corte ha più volte ribadito che la frequentazione ambigua di soggetti coinvolti in traffici illeciti si presta oggettivamente and essere interpretata come indizio di complicità e può, dunque, integrare la colpa grave ostativa al diritto alla riparazione (Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015: Q: Dieni, Rv. 262436; Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013, dep. 2014, Calo', 25861001; Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 259082; Sez. 4, n. 51722 del 16/10/2013, Fratepietro, Rv. 257878); nella maggior parte dei casi, si trattava di detenzione cautelare disposta nei confronti di persone indagate quali partecipi di associazioni per delinquere, in un ambito investigativo in cui gli intrecci, gli interessi e le connivenze tra sodali assumono valore altamente indiziario proprio in rapporto ai tratti tipici del delitto associativo. 5.Ribadito quanto sopra, va però anche precisato che la stessa conformazione dell'art. 314 cod. proc. pen., secondo cui è ostativo alla riparazione il comportamento che per dolo o colpa grave abbia dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare subita, richiede, evidentemente, che non tutte le frequentazioni siano tali da integrare la colpa ma solo quelle che, appunto siano da porre in relazione quanto meno di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (cfr., Sez. 4, n. 1921 del 20/12/2013, dep. 2014, Mannino, Rv. 258486); sotto tale profilo, non possono, allora, non rilevare il tipo e la "qualità" di dette frequentazioni la cui verifica è dunque rimessa al giudice della riparazione nel contesto della necessaria e specifica motivazione in ordine alla incidenza del comportamento tenuto sulla determinazione della detenzione (cfr. Sez. 4, n. 850 del 28/09/2021, dep. 2022, Cenci, Rv. 282565; Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv. 274498; Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv. 26039701; Sez. 4, n. 34656 del 03/06/2010, Davoli, Rv. 24807401; Sez. 4, n. 8163 del 12/12/2001, Pavone, Rv. 22098401). 6. Nella specie, la motivazione con cui la Corte d'Appello di Palermo ha rigettato la richiesta di riparazione non ha fatto corretta applicazione dei principi di cui sopra, non avendo esplicitato le ragioni per le quali le frequentazioni indicate avessero concorso nel determinare la detenzione. Le argomentazioni in precedenza richiamate, che rivelano piuttosto la generica imprudenza propria di chi, commettendo reati, sia attiguo ad ambienti criminali, non danno conto del, pur necessario, aggancio della condotta del soggetto al quale l'imprudenza sia ascrivibile ai delitti che hanno giustificato la privazione della libertà personale. 4 Non è, infatti, di immediata evidenza l'incidenza causale di tali comportamenti sull'evento «detenzione». 7. L'ordinanza impugnata, dunque, presenta una motivazione carente e non in linea con i principi di diritto elaborati dalla Corte di legittimità; il provvedimento impugnato deve essere, pertanto, annullato con rinvio alla Corte d'Appello di Palermo, che vorrà dare conto dell'incidenza causale delle condotte ritenute gravemente colpose sull'applicazione e sul mantenimento del provvedimento restrittivo. Spese al definitivo.
PQM
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per il nuovo giudizio alla Corte d'appello di Palermo. Spese al definitivo. Così deciso in Roma, in data 24/01/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal consigliere IA Cristina Amoroso;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Pasquale Serrao d'IN che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.A seguito dell'assoluzione per il reato di partecipazione in associazione mafiosa, la Corte d'appello di Palermo, adita da NT AV per la riparazione per la misura cautelare carceraria sofferta per complessivi 966 giorni in forza dell'ordinanza emessa dal Tribunale del Riesame di Palermo del 12/09/2016, con ordinanza del 4/07/2023, accoglieva in parte il ricorso, stabilendo in suo favore un ristoro indennitario liquidato in euro 227.802,12. Su impugnazione del Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Palermo e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, la Quarta Sezione di questa Corte, con sentenza n. 6303 del 24/10/2023, annullava la suddetta Penale Sent. Sez. 3 Num. 9425 Anno 2025 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: AMOROSO MARIA CRISTINA Data Udienza: 24/01/2025 ordinanza disponendo la trasmissione degli atti ad altra Sezione della Corte d'appello di Palermo. In sede di rinvio la Corte di appello rigettava la domanda. 2.Avverso tale ultimo provvedimento, il ricorrente, tramite difensore, ha presentato ricorso per cassazione censurando, con un unico motivo, il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 43 cod. pen. e 314 cod. proc. pen. La Corte d'appello avrebbe erroneamente considerato ostative alla concessione dell'indennizzo le frequentazioni del ricorrente, ignorando che lo stesso giudice della cognizione aveva espressamente escluso: che dagli incontri del NT con gli SC potessero trarsi elementi dimostrativi di contiguità del primo con la consorteria mafiosa;
che le telefonate intercorse con SC AN IA avessero ad oggetto condotte o traffici illeciti;
che l'accompagnamento del NT di SC AN a Palermo fosse sorretto da finalità illecite. Si deduce, altresì, il totale disancoramento dalla realtà processuale dell'affermazione contenuta nell'ordinanza secondo la quale il NT sarebbe stato reticente in ordine alle sue frequentazioni, posto che costui, per quanto pertinente alle domande rivoltegli, aveva, invece, fatto riferimento a tali frequentazioni nel verbale d'interrogatorio reso al PM in data 27/02/2027. Da ultimo, si censura l'omessa motivazione dell'ordinanza sul punto concernente il nesso eziologico tra la condotta e l'idoneità della stessa a determinare la detenzione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato. 2.In premessa va osservato che la Quarta Sezione di questa Corte, con la già citata sentenza n. 6305 del 2023, aveva annullato la pronuncia della Corte d'appello rilevando in essa un "incompleto giudizio di esclusione della colpa grave ostativa". A fondamento della decisione si evidenziava, da un lato, l'omessa valutazione del compendio probatorio esistente. In particolare si evidenziava che la Corte d'appello non aveva tenuto conto della valenza della captazione ambientale del 23/12/2012 in cui il NT, insieme al fratello ed allo SC, faceva riferimento a dinamiche associative;
delle conversazioni relative al contributo offerto dal NT nella preparazione del summit svoltosi in data 11/2/2013 nell'agro di San UR DE tra gli 2 esponenti di spicco della consorteria mafiosa;
della conversazione con lo SC, da cui si evince il ricorso a metodi mafiosi per la soluzione di una questione civilistica. Dall'altro, l'omessa valutazione del tenore delle dichiarazioni ambigue rese dallo stesso NT, posto che tra le condotte gravemente colpose suscettibili di costituire presupposto negativo per la riparazione per l'ingiusta detenzione, se in rapporto sinergico con l'intervento dell'autorità, escluso il mero silenzio, vi sono appunto anche quelle caratterizzate da dichiarazioni false ovvero reticenti o comunque ambigue. 3.La Corte d'appello di Palermo, in sede di rinvio, dopo aver riportato nel corpo della motivazione ampi stralci della decisione assolutoria relativi ai temi evidenziati dalla Suprema Corte ( pag. 6-10), ha ritenuto sussistente la condotta ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione per avere NT intrattenuto «una significativa attività di comunicazione e frequentazione con vari esponenti della mafia locale allo stesso noti per la qualità rivestita», anche in ragione della di lui pregressa appartenenza al sodalizio e storia familiare in quanto figlio del locale capo mafia NT Vincenzo, e per aver negato, in sede di interrogatorio, dette frequentazioni. Nello specifico, a pag. 10 della decisione impugnata, la Corte d'appello ha evidenziato che dalle conversazioni intercettate (progressivi n.14-106-1577- 1578 dei giorni 17.7.2012 - 24.7.2012 e 13.8.2012) era emerso che NT AV intratteneva "brevi e sospette conversazioni" con SC NG, associato mafioso del mandamento di San UR, definitivamente condannato per l'attività criminosa, figlio di SC EL, a capo del clan Lascai, finalizzate a prendere appuntamenti per parlare in presenza;
che aveva accompagnato SC AN Maia, associato mafioso dl mandamento di San UR DE, definitivamente condannato ex art. 416 bis cod. pen., discorrendo con costui del tema della "pericolosa e inopportuna concorrenza" con l'esercizio di pompe funebri del congiunto del locale capo mafia NO e delle modalità di realizzazione di un'attività commerciale non lecita;
che il ricorrente ebbe ad accompagnare a Palermo il noto capomafia SC EL, "sebbene solo per chiedere in Prefettura il nulla osta per l'ottenimento della patente di guida". Quanto alla di lui condotta processuale, la Corte d'appello aveva sottolineato che, in sede di interrogatorio del Pubblico ministem il NT aveva riferito che negli ultimi anni aveva frequentato solo sua moglie e i suoi figli e di avere una diuturna conoscenza con SC e CH senza chiarire gli scopi degli apputamenti e il significato delle specifiche conversazioni indicate. 3 4.Tanto chiarito, entrando nel merito delle deduzioni defensive, va osservato che questa Corte ha più volte ribadito che la frequentazione ambigua di soggetti coinvolti in traffici illeciti si presta oggettivamente and essere interpretata come indizio di complicità e può, dunque, integrare la colpa grave ostativa al diritto alla riparazione (Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015: Q: Dieni, Rv. 262436; Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013, dep. 2014, Calo', 25861001; Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 259082; Sez. 4, n. 51722 del 16/10/2013, Fratepietro, Rv. 257878); nella maggior parte dei casi, si trattava di detenzione cautelare disposta nei confronti di persone indagate quali partecipi di associazioni per delinquere, in un ambito investigativo in cui gli intrecci, gli interessi e le connivenze tra sodali assumono valore altamente indiziario proprio in rapporto ai tratti tipici del delitto associativo. 5.Ribadito quanto sopra, va però anche precisato che la stessa conformazione dell'art. 314 cod. proc. pen., secondo cui è ostativo alla riparazione il comportamento che per dolo o colpa grave abbia dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare subita, richiede, evidentemente, che non tutte le frequentazioni siano tali da integrare la colpa ma solo quelle che, appunto siano da porre in relazione quanto meno di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (cfr., Sez. 4, n. 1921 del 20/12/2013, dep. 2014, Mannino, Rv. 258486); sotto tale profilo, non possono, allora, non rilevare il tipo e la "qualità" di dette frequentazioni la cui verifica è dunque rimessa al giudice della riparazione nel contesto della necessaria e specifica motivazione in ordine alla incidenza del comportamento tenuto sulla determinazione della detenzione (cfr. Sez. 4, n. 850 del 28/09/2021, dep. 2022, Cenci, Rv. 282565; Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv. 274498; Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv. 26039701; Sez. 4, n. 34656 del 03/06/2010, Davoli, Rv. 24807401; Sez. 4, n. 8163 del 12/12/2001, Pavone, Rv. 22098401). 6. Nella specie, la motivazione con cui la Corte d'Appello di Palermo ha rigettato la richiesta di riparazione non ha fatto corretta applicazione dei principi di cui sopra, non avendo esplicitato le ragioni per le quali le frequentazioni indicate avessero concorso nel determinare la detenzione. Le argomentazioni in precedenza richiamate, che rivelano piuttosto la generica imprudenza propria di chi, commettendo reati, sia attiguo ad ambienti criminali, non danno conto del, pur necessario, aggancio della condotta del soggetto al quale l'imprudenza sia ascrivibile ai delitti che hanno giustificato la privazione della libertà personale. 4 Non è, infatti, di immediata evidenza l'incidenza causale di tali comportamenti sull'evento «detenzione». 7. L'ordinanza impugnata, dunque, presenta una motivazione carente e non in linea con i principi di diritto elaborati dalla Corte di legittimità; il provvedimento impugnato deve essere, pertanto, annullato con rinvio alla Corte d'Appello di Palermo, che vorrà dare conto dell'incidenza causale delle condotte ritenute gravemente colpose sull'applicazione e sul mantenimento del provvedimento restrittivo. Spese al definitivo.
PQM
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per il nuovo giudizio alla Corte d'appello di Palermo. Spese al definitivo. Così deciso in Roma, in data 24/01/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente