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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. X, sentenza 17/02/2026, n. 1410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1410 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1410/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PULEIO FRANCESCO, Presidente MARINO GIORGIO, Relatore PICCIONE DOMENICO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1126/2024 depositato il 14/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Piedimonte Etneo
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Studi E Servizi Alle Imprese S.r.l. - 01528980855
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE PAG n. 100740003929000023 IMU 2013
- INGIUNZIONE PAG n. 100740003929000023 I.C.I. 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come in atti
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 14.2.2024 Ricorrente_1 adiva questa Corte esponendo di avere ricevuto in data 18.12.2023 ingiunzione di pagamento di € 18785.48 relativa a due avvisi di accertamento per ici 2012 e imu 2013 del Comune di Piedimonte Etneo. Eccepiva l'omessa notifica degli accertamenti e la prescrizione della pretesa.
Si costituiva il concessionario opponendosi.
Non si costituiva il Comune.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno già da tempo chiarito che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza, specificamente prevista sul piano normativo, ed ordinata secondo una progressione di specifici e determinati atti e delle relative notificazioni, destinati, con diversa funzione, a fare emergere ed a portare la pretesa stessa nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo - soprattutto - di rendere possibile, per questi ultimi, un efficace esercizio del diritto di difesa.
Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un "atto presupposto" costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'"atto consequenziale" notificato e tale nullità può essere fatta valere, dal contribuente, mediante la scelta o di impugnare, per tale esclusivo vizio, l'"atto consequenziale" notificato - rimanendo perciò egli esposto all'eventuale successiva azione dell'Amministrazione finanziaria, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e per la notificazione dell' "atto presupposto" - o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo
(non notificatogli) per contestare integralmente la pretesa tributaria.
Ne consegue che spetterà al giudice di merito - la cui relativa valutazione, se congruamente motivata, non sarà censurabile in sede di legittimità - interpretare la domanda proposta dal contribuente, al fine di verificare se questi abbia inteso far valere la nullità dell'"atto consequenziale" in base all'una o all'altra opzione.
Ebbene nella specie il concessionario ha comprovato la notifica degli accertamenti in data 3.1.2018
e 4.1.2018 a mani della moglie.
Il ricorrente ha eccepito l'invalidità di dette notifiche poiché non seguite dalla raccomandata informativa. Tuttavia come emerge dalle stesse relate in atti, il messo notificatore ha provveduto ad inviare la raccomandata informativa (e sul punto l'attestazione contenuta nella relata fa fede fino a querela di falso).
Nessuna prescrizione della pretesa è maturata, applicandosi il termine quinquennale di prescrizione e la sospensione di cui alla normativa emergenziale da Covid19.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania – sezione X, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, da Ricorrente_1 contro Comune di Piedimonte e Studi e
ImpreseServizi alle srl disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del concessionario liquidate in complessivi € 1500.00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della X Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania il 9.2.2026
Il Giudice rel. IL PRESIDENTE
(dott. Giorgio Marino) (dott. Francesco Puleio)
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PULEIO FRANCESCO, Presidente MARINO GIORGIO, Relatore PICCIONE DOMENICO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1126/2024 depositato il 14/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Piedimonte Etneo
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Studi E Servizi Alle Imprese S.r.l. - 01528980855
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE PAG n. 100740003929000023 IMU 2013
- INGIUNZIONE PAG n. 100740003929000023 I.C.I. 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come in atti
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 14.2.2024 Ricorrente_1 adiva questa Corte esponendo di avere ricevuto in data 18.12.2023 ingiunzione di pagamento di € 18785.48 relativa a due avvisi di accertamento per ici 2012 e imu 2013 del Comune di Piedimonte Etneo. Eccepiva l'omessa notifica degli accertamenti e la prescrizione della pretesa.
Si costituiva il concessionario opponendosi.
Non si costituiva il Comune.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno già da tempo chiarito che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza, specificamente prevista sul piano normativo, ed ordinata secondo una progressione di specifici e determinati atti e delle relative notificazioni, destinati, con diversa funzione, a fare emergere ed a portare la pretesa stessa nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo - soprattutto - di rendere possibile, per questi ultimi, un efficace esercizio del diritto di difesa.
Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un "atto presupposto" costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'"atto consequenziale" notificato e tale nullità può essere fatta valere, dal contribuente, mediante la scelta o di impugnare, per tale esclusivo vizio, l'"atto consequenziale" notificato - rimanendo perciò egli esposto all'eventuale successiva azione dell'Amministrazione finanziaria, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e per la notificazione dell' "atto presupposto" - o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo
(non notificatogli) per contestare integralmente la pretesa tributaria.
Ne consegue che spetterà al giudice di merito - la cui relativa valutazione, se congruamente motivata, non sarà censurabile in sede di legittimità - interpretare la domanda proposta dal contribuente, al fine di verificare se questi abbia inteso far valere la nullità dell'"atto consequenziale" in base all'una o all'altra opzione.
Ebbene nella specie il concessionario ha comprovato la notifica degli accertamenti in data 3.1.2018
e 4.1.2018 a mani della moglie.
Il ricorrente ha eccepito l'invalidità di dette notifiche poiché non seguite dalla raccomandata informativa. Tuttavia come emerge dalle stesse relate in atti, il messo notificatore ha provveduto ad inviare la raccomandata informativa (e sul punto l'attestazione contenuta nella relata fa fede fino a querela di falso).
Nessuna prescrizione della pretesa è maturata, applicandosi il termine quinquennale di prescrizione e la sospensione di cui alla normativa emergenziale da Covid19.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania – sezione X, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, da Ricorrente_1 contro Comune di Piedimonte e Studi e
ImpreseServizi alle srl disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del concessionario liquidate in complessivi € 1500.00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della X Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania il 9.2.2026
Il Giudice rel. IL PRESIDENTE
(dott. Giorgio Marino) (dott. Francesco Puleio)