Articolo 27 della Legge 14 agosto 1967, n. 800
Articolo 26Articolo 28
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1 ottobre 1967
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2 aprile 2005
Art. 27. Organizzazione delle manifestazioni liriche ((Le manifestazioni liriche da attuare con il concorso finanziario dello Stato sono promosse da regioni, enti locali, enti provinciali per il turismo, istituzioni musicali ed enti con personalita' giuridica pubblica o privata, non aventi scopo di lucro ovvero che reimpiegano gli eventuali utili derivanti dalle manifestazioni sovvenzionate nell'organizzazione di attivita' analoghe))
Nelle localita' in cui operano enti autonomi lirici possono essere sovvenzionate soltanto manifestazioni liriche che rivestano carattere di particolare interesse culturale.
Gli assegnatari delle sovvenzioni devono assumere la diretta responsabilita' della gestione delle manifestazioni, avvalendosi, per la loro realizzazione, delle societa' cooperative e delle imprese liriche iscritte nell'elenco di cui all'art. 42, e delle istituzioni teatrali e concertistico-orchestrali gestite da Enti pubblici.
L'organizzazione delle stagioni tradizionali, di cui al successivo art. 28, puo' essere curata direttamente dagli enti promotori.
Entrata in vigore il 2 aprile 2005
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