TRIB
Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 06/11/2025, n. 3516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3516 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
n. 3731/2019 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZ. III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico, dott.ssa Arlen Picano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3731/2019 promossa da:
e in qualità di esercenti la potestà genitoriale sulla CP_1 CP_2
minore rappresentati e difesi dall'avv. Sabatino Madonna, con il quale Persona_1
elettivamente domiciliano presso il suo studio in Santa Maria C.V. (CE), al Viale Kennedy n.
90 - Condominio La Murata;
-Attori-
Nei confronti di
Controparte_3
-Convenuta contumace-
OGGETTO: Responsabilità ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 24.06.2025.
IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, i sig.ri e , nella CP_1 CP_2
qualità di esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minore convenivano in Persona_1
CP giudizio la società . al fine di Controparte_3 pagina 1 di 7 sentir accogliere le seguenti conclusioni: “1. Accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva della convenuta per il sinistro di cui è causa ex art. 2051 c.c. e per l'effetto, condannare la stessa al pagamento della somma di € 7.875,99, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dalla minore oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal Persona_1 giorno del sinistro all'effettivo soddisfo, ovvero al pagamento di quella somma maggiore o minore che il
Giudice riterrà equa e satisfattiva;
2. in subordine, condannare la convenuta al pagamento della somma di € 7.875,99, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dalla minore
oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro all'effettivo Persona_1 soddisfo, ovvero al pagamento di quella somma maggiore o minore che il Giudice riterrà equa e satisfattiva, trovando comunque applicazione l'art. 2043 c.c.; 3. con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio, oltre spese forfetarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
In particolare, gli attori deducevano che in data 14/02/2017, alle ore 18:30 circa, la minore si trovava all'interno della struttura ubicata in San Prisco (CE) alla via Per_1 Controparte_3
NO UN, precisamente nella hall, ed improvvisamente sarebbe scivolata, rovinando a terra, a causa del pavimento bagnato, circostanza non segnalata.
A seguito di tale evento, la minore sarebbe stata trasportata al Per_1 Controparte_4
, ove le avrebbero prestato le cure del caso e sottoposta a consulenza specialistica
[...] odontoiatrica e maxillo facciale, con diagnosi di “frattura coronale di 11 e 21”.
La convenuta società, Controparte_3
nonostante la regolare notifica, restava contumace.
La causa, istruita attraverso prova testimoniale, nonché ctu medico-legale, dopo una serie di rinvii per carico di ruolo, all'udienza cartolare del 24.06.2025, veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
****
Così sinteticamente compendiato l'iter processuale, si osserva quanto segue.
La domanda di parte attrice risulta fondata e meritevole di accoglimento per le seguenti motivazioni.
La fattispecie in esame trova il proprio inquadramento giuridico nell'alveo dell'art. 2051 c.c. rubricato “danno cagionato da cose in custodia”; ai fini della configurabilità della responsabilità del custode ex art. 2051 cod. civ., è sufficiente la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, rapporto che postula l'effettivo potere pagina 2 di 7 sulla cosa e cioè la disponibilità giuridica e materiale della stessa, che comporti il potere - dovere di intervento su di essa e che compete al proprietario o anche al possessore o detentore (Cass. n. 25243 del 29/ 11/2006; Cass. n. 1948 del 10/02/2003). Al fine dell'accertamento di tale forma di responsabilità, il danneggiato ha l'onere di dimostrare unicamente l'esistenza del danno e la sua derivazione causale dalla cosa, mentre la responsabilità del custode resta esclusa solo dalla prova, sullo stesso gravante, che il danno sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, le quali nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza potevano essere tempestivamente rimosse, integrando così il caso fortuito, previsto dalla predetta norma quale scriminante della responsabilità del custode. Occorre pertanto avere riguardo alla causa concreta del danno: se quest'ultimo è stato determinato da cause intrinseche alla cosa, tali da costituire fattori di rischio conosciuti o conoscibili a priori dal custode, questi ne risponde ai sensi dell'art. 2051 c.c.; invece, ove il custode dimostri che il danno sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, esso è liberato dalla responsabilità per cose in custodia (Sez. 3, Sentenza n.
6101del12/03/2013). In tale ultima ipotesi, l'insorgere del fattore di pericolo può considerarsi fortuito solo finché non sia trascorso il tempo ragionevolmente sufficiente perché l'ente gestore acquisisca conoscenza del pericolo venutosi a creare e possa intervenire ad eliminarlo.
I principi giurisprudenziali, enunciati in precedenza, stanno ad indicare la necessità di addossare al custode solo i rischi di cui egli possa essere chiamato a rispondere sulla base dei doveri di sorveglianza e di manutenzione razionalmente esigibili, con riferimento a criteri di corretta e diligente gestione.
Ebbene, in applicazione di tali principi, le acquisite risultanze istruttorie consentono senza dubbio di ritenere sussistente l'esclusiva responsabilità della convenuta a norma dell'art. 2051
c.c. in ordine alla causazione dell'infortunio occorso ai danni della minore.
Nel caso in esame, deve ritenersi che quest'ultima abbia dato prova esaustiva riguardo al fatto di essere scivolata sul pavimento a causa della presenza di acqua, non visibile e non segnalata.
Sul punto, il teste sig.ra , escussa all'udienza del 09.05.2022 confermava Testimone_1
la ricostruzione del fatto storico contenuta nell'atto di citazione, dichiarando: “cap. 2: si è vero.
pagina 3 di 7 Ho assistito personalmente alla caduta. Cap. 3: si è vero. Agli spogliatoi non accedono i genitori. Cap.
4: si è vero. Ricordo che la bambina perdeva sangue dalla bocca. Cap. 5: no non è vero, non c'era nessun avviso di pericolo, né c'erano strisce antiscivolo. Ricordo che altre persone erano presenti al momento della caduta della bambina ma non conosco i nomi”. Allo stesso modo, il secondo teste, sig.
riferiva: “capo 2: si, è vero. Confermo data e ora. Ricordo che la bambina è scivolata Testimone_2
su una pozza d'acqua presente sul pavimento della struttura. Capo 3: si, è vero. Ero presente al momento della caduta ed ho visto che la bambina era stata consegnata dalla madre al personale della struttura per l'avvio degli allenamenti. Preciso che la bambina è caduta nella hall quando non era più con la madre e ricordo che cadde col volto a terra e quando la rialzarono era sanguinante. Capo 4: si, è vero. Vi era acqua sul pavimento nella hall, precisamente nella zona di accesso agli spogliatoi. capo 5:
No, non è vero. Non vi era alcun segnale di pericolo che delimitavano la pozza d'acqua ovvero che avvertivano del pericolo presente sul pavimento. Ricordo che non vi era nulla”.
Ugualmente provata risulta la sussistenza del nesso di causalità tra il fatto prospettato e l'evenienza lesiva patita dalla minore, così come confermata dal consulente tecnico d'ufficio,
Dott. , nel cui elaborato alla pag. 6 afferma: ” Sulla base di quanto sovraesposto, Persona_2
esaminati gli atti, considerati attentamente i rilievi e i dati clinici scrupolosamente raccolti nella visita di CTU eseguita e la sintomatologia riferita, si giudica l'evento traumatico subito, come causa determinante ed efficiente per la produzione delle mostrate lesioni”.
Dimostrati, pertanto, il fatto ed il nesso eziologico con i danni, nonché l'intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, la questione si sposta sulla prova che l'evento sia effettivamente addebitabile alla società convenuta, giacché, come detto in premessa, nel caso in cui fattori estrinseci comportino l'insorgenza del pericolo, occorre che venga data la prova liberatoria, posta a carico del presunto responsabile, in quanto la stessa si risolve in buona sostanza nella prova del fortuito.
Ebbene, nulla è emerso circa la riconducibilità dell'evento in oggetto al caso fortuito, né che l'infortunio sia ascrivibile a colpa dell'attrice, in dipendenza di una sua condotta non prudente o di altri fattori alla stessa riconducibili. Si ricorda che la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. viene meno solo se l'ente dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua pagina 4 di 7 potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode (cfr. Cass. n. 6703/18).
Sul punto, la convenuta, restando contumace, non ha fornito alcuna prova.
Acclarata, dunque, l'esclusiva responsabilità della società convenuta in ordine alla verificazione dell'infortunio in esame, può procedersi senz'altro alla quantificazione dei danni patiti dalla minore Per_1
In proposito, si rileva che, secondo le conclusioni cui è pervenuto il Consulente Tecnico
d'Ufficio, dott. , in conseguenza del fatto per cui è causa la minore ha Persona_2 Per_1 subìto una lesione psicofisica, consistente in “Postumi a carattere permanente successivi a trauma del 14-02-2017, con fratture coronali e interessamento semplice dello smalto dei margini incisali degli elementi dentari 11 e 21”, rispetto alla quale il CTU ha riscontrato un danno biologico complessivo pari allo 0,5%, un periodo di I.T.T. al 100% di 5 gg. e di I.T.P. al 50% di ulteriori 5 gg, oltre ad € 200,00 per spese mediche documentate e ritenute congrue.
Ciò precisato, si ritiene che la minore abbia subito un danno non patrimoniale pari ad € Per_1
903,05 di cui € 481,70 per danno biologico permanente nella misura del 0,5% (anni 9 al momento del sinistro) ed € 421,35 per danno biologico temporaneo.
Si precisa che non si è tenuto conto della personalizzazione in quanto <In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento>> (Cass.
Sez. 3, Sent. n. 28988 del 11/11/2019). Nel caso in esame parte attrice non solo non ha provato, ma non ha nemmeno dedotto di aver subito particolari pregiudizi. Né si è tenuto conto, sempre per assenza di prova, del danno morale.
Riguardo al protocollo riabilitativo odontoiatrico successivo al trauma subito, il Ctu, nel proprio elaborato, ha affermato che “dovranno essere considerate e risarcite le seguenti spese che
l'attrice dovrà affrontare: - Nr. 02 otturazioni in composito per gli elementi dentari 11-21, per un costo complessivo di 70 euro x 02 elementi dentari= euro 140,00 x 12 sostituzioni= totale euro 1680,00
(milleseicentottantantaeuro)”. pagina 5 di 7 In merito alle richiamate risultanze peritali, si precisa che codesto giudice intende farle proprie, non avendo riscontrato motivi per discostarsene, in particolare, non sono state riscontrate incongruenze e/o illogicità e ritenuta pertinente ed esaustiva la risposta alle osservazioni del consulente di parte attrice.
Trattandosi di un debito di valore, la somma andrà devalutata al momento del sinistro e rivalutata di anno in anno, secondo gli indici Istat, fino alla pubblicazione della sentenza;
saranno inoltre dovuti gli interessi compensativi, oltre agli interessi dalla pronuncia al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenendo conto del valore della causa (scaglione fino ad € 5.200,00) e dell'attività posta in essere e applicando i parametri minimi (data la natura contumaciale del giudizio e la semplicità delle questioni trattate) di cui al D.M. 55/2014.
Le spese della C.T.U. medico-legale, come già liquidate, sono poste definitivamente a carico di parte soccombente, con conseguenti eventuali oneri restitutori.
P.Q.M.
Il Tribunale di S. M. Capua Vetere, Sezione III Civile, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 3731/2019 R.G., così provvede:
a) Dichiara la responsabilità ex art. 2051 c.c. del Controparte_3
in persona del legale rapp.te p.t., per il sinistro di cui è causa e per
[...]
l'effetto condanna la stessa società al risarcimento, in favore dei sig.ri e CP_1
, n.q. di genitori esercenti la patria potestà sulla minore dei danni non CP_2 Per_1
patrimoniali subiti dalla minore e quantificati complessivamente in € 1.103,05 (di cui €
200,00 per spese mediche documentate), oltre rivalutazione e interessi, come in parte motiva;
b) condanna il in persona del Controparte_3 legale rapp.te p.t., al pagamento, in favore di parte attrice, delle spese future da sostenere per il protocollo riabilitativo odontoiatrico, quantificate in € 1.680,00 oltre interessi dalla pronuncia al soddisfo;
c) condanna altresì il in Controparte_3
persona del legale rapp.te p.t., al pagamento, in favore di parte attrice, delle spese di lite,
pagina 6 di 7 che liquida in € 264,00 per esborsi ed € 1276,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del
15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
d) pone definitivamente a carico del Controparte_3 le spese di CTU, come già liquidate, con conseguenti ed eventuali oneri restitutori.
[...]
S.M.C.V., 06/11/2025
Il Giudice
dott.ssa Arlen Picano
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZ. III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico, dott.ssa Arlen Picano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3731/2019 promossa da:
e in qualità di esercenti la potestà genitoriale sulla CP_1 CP_2
minore rappresentati e difesi dall'avv. Sabatino Madonna, con il quale Persona_1
elettivamente domiciliano presso il suo studio in Santa Maria C.V. (CE), al Viale Kennedy n.
90 - Condominio La Murata;
-Attori-
Nei confronti di
Controparte_3
-Convenuta contumace-
OGGETTO: Responsabilità ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 24.06.2025.
IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, i sig.ri e , nella CP_1 CP_2
qualità di esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minore convenivano in Persona_1
CP giudizio la società . al fine di Controparte_3 pagina 1 di 7 sentir accogliere le seguenti conclusioni: “1. Accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva della convenuta per il sinistro di cui è causa ex art. 2051 c.c. e per l'effetto, condannare la stessa al pagamento della somma di € 7.875,99, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dalla minore oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal Persona_1 giorno del sinistro all'effettivo soddisfo, ovvero al pagamento di quella somma maggiore o minore che il
Giudice riterrà equa e satisfattiva;
2. in subordine, condannare la convenuta al pagamento della somma di € 7.875,99, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dalla minore
oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro all'effettivo Persona_1 soddisfo, ovvero al pagamento di quella somma maggiore o minore che il Giudice riterrà equa e satisfattiva, trovando comunque applicazione l'art. 2043 c.c.; 3. con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio, oltre spese forfetarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
In particolare, gli attori deducevano che in data 14/02/2017, alle ore 18:30 circa, la minore si trovava all'interno della struttura ubicata in San Prisco (CE) alla via Per_1 Controparte_3
NO UN, precisamente nella hall, ed improvvisamente sarebbe scivolata, rovinando a terra, a causa del pavimento bagnato, circostanza non segnalata.
A seguito di tale evento, la minore sarebbe stata trasportata al Per_1 Controparte_4
, ove le avrebbero prestato le cure del caso e sottoposta a consulenza specialistica
[...] odontoiatrica e maxillo facciale, con diagnosi di “frattura coronale di 11 e 21”.
La convenuta società, Controparte_3
nonostante la regolare notifica, restava contumace.
La causa, istruita attraverso prova testimoniale, nonché ctu medico-legale, dopo una serie di rinvii per carico di ruolo, all'udienza cartolare del 24.06.2025, veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
****
Così sinteticamente compendiato l'iter processuale, si osserva quanto segue.
La domanda di parte attrice risulta fondata e meritevole di accoglimento per le seguenti motivazioni.
La fattispecie in esame trova il proprio inquadramento giuridico nell'alveo dell'art. 2051 c.c. rubricato “danno cagionato da cose in custodia”; ai fini della configurabilità della responsabilità del custode ex art. 2051 cod. civ., è sufficiente la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, rapporto che postula l'effettivo potere pagina 2 di 7 sulla cosa e cioè la disponibilità giuridica e materiale della stessa, che comporti il potere - dovere di intervento su di essa e che compete al proprietario o anche al possessore o detentore (Cass. n. 25243 del 29/ 11/2006; Cass. n. 1948 del 10/02/2003). Al fine dell'accertamento di tale forma di responsabilità, il danneggiato ha l'onere di dimostrare unicamente l'esistenza del danno e la sua derivazione causale dalla cosa, mentre la responsabilità del custode resta esclusa solo dalla prova, sullo stesso gravante, che il danno sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, le quali nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza potevano essere tempestivamente rimosse, integrando così il caso fortuito, previsto dalla predetta norma quale scriminante della responsabilità del custode. Occorre pertanto avere riguardo alla causa concreta del danno: se quest'ultimo è stato determinato da cause intrinseche alla cosa, tali da costituire fattori di rischio conosciuti o conoscibili a priori dal custode, questi ne risponde ai sensi dell'art. 2051 c.c.; invece, ove il custode dimostri che il danno sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, esso è liberato dalla responsabilità per cose in custodia (Sez. 3, Sentenza n.
6101del12/03/2013). In tale ultima ipotesi, l'insorgere del fattore di pericolo può considerarsi fortuito solo finché non sia trascorso il tempo ragionevolmente sufficiente perché l'ente gestore acquisisca conoscenza del pericolo venutosi a creare e possa intervenire ad eliminarlo.
I principi giurisprudenziali, enunciati in precedenza, stanno ad indicare la necessità di addossare al custode solo i rischi di cui egli possa essere chiamato a rispondere sulla base dei doveri di sorveglianza e di manutenzione razionalmente esigibili, con riferimento a criteri di corretta e diligente gestione.
Ebbene, in applicazione di tali principi, le acquisite risultanze istruttorie consentono senza dubbio di ritenere sussistente l'esclusiva responsabilità della convenuta a norma dell'art. 2051
c.c. in ordine alla causazione dell'infortunio occorso ai danni della minore.
Nel caso in esame, deve ritenersi che quest'ultima abbia dato prova esaustiva riguardo al fatto di essere scivolata sul pavimento a causa della presenza di acqua, non visibile e non segnalata.
Sul punto, il teste sig.ra , escussa all'udienza del 09.05.2022 confermava Testimone_1
la ricostruzione del fatto storico contenuta nell'atto di citazione, dichiarando: “cap. 2: si è vero.
pagina 3 di 7 Ho assistito personalmente alla caduta. Cap. 3: si è vero. Agli spogliatoi non accedono i genitori. Cap.
4: si è vero. Ricordo che la bambina perdeva sangue dalla bocca. Cap. 5: no non è vero, non c'era nessun avviso di pericolo, né c'erano strisce antiscivolo. Ricordo che altre persone erano presenti al momento della caduta della bambina ma non conosco i nomi”. Allo stesso modo, il secondo teste, sig.
riferiva: “capo 2: si, è vero. Confermo data e ora. Ricordo che la bambina è scivolata Testimone_2
su una pozza d'acqua presente sul pavimento della struttura. Capo 3: si, è vero. Ero presente al momento della caduta ed ho visto che la bambina era stata consegnata dalla madre al personale della struttura per l'avvio degli allenamenti. Preciso che la bambina è caduta nella hall quando non era più con la madre e ricordo che cadde col volto a terra e quando la rialzarono era sanguinante. Capo 4: si, è vero. Vi era acqua sul pavimento nella hall, precisamente nella zona di accesso agli spogliatoi. capo 5:
No, non è vero. Non vi era alcun segnale di pericolo che delimitavano la pozza d'acqua ovvero che avvertivano del pericolo presente sul pavimento. Ricordo che non vi era nulla”.
Ugualmente provata risulta la sussistenza del nesso di causalità tra il fatto prospettato e l'evenienza lesiva patita dalla minore, così come confermata dal consulente tecnico d'ufficio,
Dott. , nel cui elaborato alla pag. 6 afferma: ” Sulla base di quanto sovraesposto, Persona_2
esaminati gli atti, considerati attentamente i rilievi e i dati clinici scrupolosamente raccolti nella visita di CTU eseguita e la sintomatologia riferita, si giudica l'evento traumatico subito, come causa determinante ed efficiente per la produzione delle mostrate lesioni”.
Dimostrati, pertanto, il fatto ed il nesso eziologico con i danni, nonché l'intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, la questione si sposta sulla prova che l'evento sia effettivamente addebitabile alla società convenuta, giacché, come detto in premessa, nel caso in cui fattori estrinseci comportino l'insorgenza del pericolo, occorre che venga data la prova liberatoria, posta a carico del presunto responsabile, in quanto la stessa si risolve in buona sostanza nella prova del fortuito.
Ebbene, nulla è emerso circa la riconducibilità dell'evento in oggetto al caso fortuito, né che l'infortunio sia ascrivibile a colpa dell'attrice, in dipendenza di una sua condotta non prudente o di altri fattori alla stessa riconducibili. Si ricorda che la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. viene meno solo se l'ente dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua pagina 4 di 7 potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode (cfr. Cass. n. 6703/18).
Sul punto, la convenuta, restando contumace, non ha fornito alcuna prova.
Acclarata, dunque, l'esclusiva responsabilità della società convenuta in ordine alla verificazione dell'infortunio in esame, può procedersi senz'altro alla quantificazione dei danni patiti dalla minore Per_1
In proposito, si rileva che, secondo le conclusioni cui è pervenuto il Consulente Tecnico
d'Ufficio, dott. , in conseguenza del fatto per cui è causa la minore ha Persona_2 Per_1 subìto una lesione psicofisica, consistente in “Postumi a carattere permanente successivi a trauma del 14-02-2017, con fratture coronali e interessamento semplice dello smalto dei margini incisali degli elementi dentari 11 e 21”, rispetto alla quale il CTU ha riscontrato un danno biologico complessivo pari allo 0,5%, un periodo di I.T.T. al 100% di 5 gg. e di I.T.P. al 50% di ulteriori 5 gg, oltre ad € 200,00 per spese mediche documentate e ritenute congrue.
Ciò precisato, si ritiene che la minore abbia subito un danno non patrimoniale pari ad € Per_1
903,05 di cui € 481,70 per danno biologico permanente nella misura del 0,5% (anni 9 al momento del sinistro) ed € 421,35 per danno biologico temporaneo.
Si precisa che non si è tenuto conto della personalizzazione in quanto <In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento>> (Cass.
Sez. 3, Sent. n. 28988 del 11/11/2019). Nel caso in esame parte attrice non solo non ha provato, ma non ha nemmeno dedotto di aver subito particolari pregiudizi. Né si è tenuto conto, sempre per assenza di prova, del danno morale.
Riguardo al protocollo riabilitativo odontoiatrico successivo al trauma subito, il Ctu, nel proprio elaborato, ha affermato che “dovranno essere considerate e risarcite le seguenti spese che
l'attrice dovrà affrontare: - Nr. 02 otturazioni in composito per gli elementi dentari 11-21, per un costo complessivo di 70 euro x 02 elementi dentari= euro 140,00 x 12 sostituzioni= totale euro 1680,00
(milleseicentottantantaeuro)”. pagina 5 di 7 In merito alle richiamate risultanze peritali, si precisa che codesto giudice intende farle proprie, non avendo riscontrato motivi per discostarsene, in particolare, non sono state riscontrate incongruenze e/o illogicità e ritenuta pertinente ed esaustiva la risposta alle osservazioni del consulente di parte attrice.
Trattandosi di un debito di valore, la somma andrà devalutata al momento del sinistro e rivalutata di anno in anno, secondo gli indici Istat, fino alla pubblicazione della sentenza;
saranno inoltre dovuti gli interessi compensativi, oltre agli interessi dalla pronuncia al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenendo conto del valore della causa (scaglione fino ad € 5.200,00) e dell'attività posta in essere e applicando i parametri minimi (data la natura contumaciale del giudizio e la semplicità delle questioni trattate) di cui al D.M. 55/2014.
Le spese della C.T.U. medico-legale, come già liquidate, sono poste definitivamente a carico di parte soccombente, con conseguenti eventuali oneri restitutori.
P.Q.M.
Il Tribunale di S. M. Capua Vetere, Sezione III Civile, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 3731/2019 R.G., così provvede:
a) Dichiara la responsabilità ex art. 2051 c.c. del Controparte_3
in persona del legale rapp.te p.t., per il sinistro di cui è causa e per
[...]
l'effetto condanna la stessa società al risarcimento, in favore dei sig.ri e CP_1
, n.q. di genitori esercenti la patria potestà sulla minore dei danni non CP_2 Per_1
patrimoniali subiti dalla minore e quantificati complessivamente in € 1.103,05 (di cui €
200,00 per spese mediche documentate), oltre rivalutazione e interessi, come in parte motiva;
b) condanna il in persona del Controparte_3 legale rapp.te p.t., al pagamento, in favore di parte attrice, delle spese future da sostenere per il protocollo riabilitativo odontoiatrico, quantificate in € 1.680,00 oltre interessi dalla pronuncia al soddisfo;
c) condanna altresì il in Controparte_3
persona del legale rapp.te p.t., al pagamento, in favore di parte attrice, delle spese di lite,
pagina 6 di 7 che liquida in € 264,00 per esborsi ed € 1276,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del
15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
d) pone definitivamente a carico del Controparte_3 le spese di CTU, come già liquidate, con conseguenti ed eventuali oneri restitutori.
[...]
S.M.C.V., 06/11/2025
Il Giudice
dott.ssa Arlen Picano
pagina 7 di 7