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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/05/2025, n. 5027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5027 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
OTTAVA SEZIONE CIVILE in persona del giudice dott.ssa Nicoletta CALISE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 17833 R.G. dell'anno 2019, avente ad oggetto: risarcimento danni,
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo Anemola, domiciliatario Parte_1
in San Nicola la Strada (CE), alla Via L. Sturzo, 44;
-Attrice-
E
in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Davide Controparte_1
Diani, elettivamente domiciliato in Palazzo San Giacomo, alla Piazza Municipio n.1, CP_1 presso l'Avvocatura Comunale di CP_1
-Convenuto-
Conclusioni: per l'attrice: accoglimento della domanda, vinte le spese di lite;
per la convenuta: si riporta a tutte le deduzioni difensive, richieste ed eccezioni formulate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.- ha convenuto in giudizio il ritenendolo responsabile Parte_1 Controparte_1
ex art. 2051 c.c. (danno da cose in custodia) e in subordine ex art. 2043 c.c. (fatto illecito), per omessa manutenzione e mancata segnalazione del pericolo. Ha chiesto, vinte le spese di lite, la condanna del convenuto al pagamento della somma di € 21.904,13 (€ 1.061,13 per danno patrimoniale, e di € 29.843,00 per danno non patrimoniale, biologico e morale, tenuto conto della sofferenza fisica e psicologica, delle inabilità temporanee e del danno biologico permanente), oltre interessi e rivalutazione, a titolo di risarcimento dei danni subiti a seguito di una caduta, avvenuta il 6.6.2017 alle ore 14.30 circa, quando, mentre stava camminando in via Andrea D'NI a per recarsi a una visita dermatologica, “si è imbattuta, nei CP_1 pressi dell'edicola ivi presente, in un dissesto della strada, non segnalato, oggettivamente 2
insidioso e non visibile a causa delle condizioni generali del manto stradale, rovinando a terra con conseguenti ingenti danni alla propria persona”. Ha dedotto che a seguito della caduta ha riportato lesioni personali, tra cui “la frattura scomposta della rotula destra con escoriazioni superficiali”, con postumi permanenti, e di aver sostenuto spese mediche per la complessiva somma di € 1.061,13. Ha chiesto, infine, il riconoscimento di interessi e rivalutazione monetaria, vinte le spese di lite.
Il costituitosi, ha eccepito in via preliminare la nullità della citazione ex Controparte_1 art. 164 commi 3 e 4 c.p.c. per incertezza sull'oggetto della domanda e sui fatti costitutivi
(l'attrice “non indica con la sufficiente ed essenziale precisione il luogo del sinistro omettendo…di indicare il numero civico all'altezza del quale si sarebbe verificato il presunto sinistro”) e indeterminatezza della causa petendi (non essendo chiaro se l'attrice agisca ex art. 2043 o 2051 c.c.).
Nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda, ritenuta infondata sotto ogni profilo, negando l'esistenza del dissesto o la sua idoneità a causare la caduta, eccependo altresì l'impossibilità di controllo costante del bene demaniale da parte dell'Ente, alla luce della giurisprudenza costituzionale, la sussistenza del caso fortuito (la responsabilità sarebbe esclusa per la condotta imprudente della stessa attrice: luce diurna, buona visibilità, disattenzione), la mancanza della prova del nesso causale tra la strada dissestata e le lesioni, il concorso di colpa dell'attrice ai sensi dell'art. 1227 c.c., anche qualora si accertasse la responsabilità dell'Ente.
Espletata la prova testimoniale e una CTU, prodotta documentazione e precisate le conclusioni, sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., con riserva all'esito della decisione.
2-. Preliminarmente, devono essere rigettate le eccezioni di nullità dell'atto di citazione sollevate dal Controparte_1
In primo luogo, secondo costante orientamento giurisprudenziale, la nullità dell'atto introduttivo del giudizio può ritenersi sussistente solo laddove la pretesa risulti assolutamente indeterminata e incerta, tanto da non consentire al convenuto di comprendere il contenuto della domanda né di predisporre una adeguata difesa. Nel caso di specie, dall'esame complessivo dell'atto di citazione e della documentazione allegata risulta, al contrario, che la pretesa risarcitoria dell'attrice è sufficientemente delineata, tanto nel petitum quanto nella causa petendi. In particolare, l'attrice individua il luogo del sinistro occorsole in via Andrea
D'NI in specificando che l'evento si sarebbe verificato in prossimità dello studio CP_1 medico del dott. all'altezza dell'edicola presso il civico n. 59. Appare Controparte_2 dunque infondata l'eccezione relativa alla mancata determinazione del luogo del sinistro, 3
atteso che l'indicazione fornita da parte attrice è congrua rispetto ai requisiti richiesti dall'art. 163, terzo comma, n. 3 e 4 c.p.c.
Del resto, la stessa difesa del ha potuto fin dal primo atto difensivo articolare una CP_1
compiuta linea difensiva nel merito, elemento che conferma ulteriormente la piena comprensibilità della domanda attorea e la sua idoneità a fondare il contraddittorio processuale.
Sono parimenti infondati gli ulteriori motivi di nullità dell'atto di citazione sollevati dal convenuto e relativi alla pretesa genericità della domanda di risarcimento del danno e CP_1
alla asserita indeterminatezza della causa petendi, per non essere stata chiarita la norma giuridica – art. 2043 o 2051 c.c. – invocata dall'attrice a fondamento della propria pretesa.
Quanto alla quantificazione del danno, è principio consolidato che la domanda risarcitoria non
è nulla per genericità laddove sia chiaramente dedotta l'esistenza di un evento lesivo e sia esplicitato il collegamento causale con la condotta (omissiva o commissiva) della parte convenuta, con conseguente danno alla persona, riservando alla fase istruttoria la definizione dell'ammontare. Nel caso di specie, l'attrice ha descritto in modo circostanziato l'evento di danno (la caduta sul suolo pubblico), la lesione subita (frattura scomposta della rotula destra), il nesso causale con lo stato del manto stradale e ha chiesto il risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali derivanti da tale evento, riservandosi di dimostrarne entità e conseguenze nel corso dell'istruttoria. Tali elementi sono sufficienti a escludere l'inammissibilità o nullità della domanda.
Quanto all'indeterminatezza della causa petendi, va osservato che parte attrice ha dedotto chiaramente una responsabilità da cosa in custodia, contestando l'omessa manutenzione della sede stradale da parte del in relazione al quale ha descritto una situazione insidiosa, CP_1
non visibile né segnalata. La domanda ex art. 2051 c.c. non richiede formule sacramentali, e può ritenersi correttamente proposta ogniqualvolta siano allegati, come nel caso di specie,
l'esistenza della res, il potere di custodia da parte del convenuto, l'insidia e il nesso eziologico con l'evento lesivo. L'eventuale incertezza tra i due regimi di responsabilità (art. 2043 e 2051
c.c.) non integra causa di nullità, potendo comunque il giudice individuare il corretto inquadramento giuridico della fattispecie, in applicazione del principio iura novit curia.
3.- Nel merito, alla fattispecie in esame è applicabile l'art. 2051 c.c., ipotesi speciale di responsabilità aquiliana da cose in custodia.
Com'è noto, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza della Suprema Corte, di recente ribadito dalle Sezioni Unite con ordinanza n. 20943 del 30.6.2022, la responsabilità in tema di danni da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non 4
presunto, e si fonda non su un comportamento o un'attività del custode, bensì su una relazione intercorrente tra questi e la cosa dannosa;
conseguentemente il fondamento della stessa è costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano da caso fortuito ed il profilo del comportamento del custode è del tutto estraneo alla struttura della fattispecie aquiliana sopracitata.
Il predetto inquadramento normativo riflette peculiari conseguenze in punto di onere probatorio gravante sulle parti: invero, incombe sull'attore l'onere della prova delle specifiche circostanze di verificazione del fatto storico, del nesso causale tra la cosa e il danno, nonché dell'esistenza di un rapporto di custodia tra il soggetto convenuto in giudizio e la cosa stessa, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode (cfr. da ultimo Cass. S.U. ord. n. 20943 del 30 giugno
2022).
Inoltre, “il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell'art. 1227
c.c. comma 1; e deve essere valutata anche tenendo conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso
l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale” (cfr. Cass. sez. III, 28 giugno 2019 n. 17443; cfr. altresì Cass.
Sez. U., Ordinanza n. 20943 del 30/06/2022, Cass. Sez. 3, sent. n. 11152/2023, Cass. Sez. 3 sent. n. 2376/2024).
Per il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, con specifico riferimento alla responsabilità ex art. 2051 c.c. degli enti locali, dalla proprietà pubblica di tali enti sulle strade poste all'interno degli abitati discende non solo l'obbligo per essi alla manutenzione, come stabilito dall'art. 5, R.D. n. 2506/1923, ma anche quello della custodia. Tale rapporto di 5
custodia sussiste, inoltre, anche nel caso in cui l'ente locale eserciti di fatto di poteri di gestione della strada, con conseguente operatività, nei confronti dello stesso, della presunzione di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., qualora abbia omesso di vigilare per impedire l'insorgenza dei danni a terzi (cfr. Cass. civ., ord. n. 15509 del 16.05.2022).
Affinché la domanda possa essere accolta, il danneggiato ha l'onere di provare il nesso causale tra i beni in custodia ed il danno, ossia di dimostrare che l'evento si sia prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (Cass. Civ. ord. 5910 del 11.03.2011; Cass. Civ. sent. n. 7125 del 21.03.2023).
In mancanza della prova positiva dell'esistenza del nesso di causalità tra una caduta e la presenza di uno stato anomalo e pericoloso del bene in custodia comporta, infatti, il rigetto della domanda, anche se qualificata come domanda ex art. 2051 c.c., posto che, anche facendo applicazione di tale norma, l'onere della prova dell'esistenza del nesso causale fra lo stato del bene in custodia ed il danno è a carico del danneggiato (Cass. civ. ord. n. 11526 del
11.05.2017).
In particolare, è stato affermato che, anche in presenza di un accertato stato pericoloso del bene in custodia, nel caso in cui sia mancata la prova certa dell'eziologia dell'incidente, il quale potrebbe essere stato causato anche da cause diverse rispetto a quelle prospettate dalla parte danneggiata, la domanda deve essere rigettata, non risultando integrata la prova, gravante sull'attore, del nesso causale tra la cosa ed il danno (cfr. Cass. civ., ord. n. 20986 del
18.07.2023).
Per quanto concerne le strade aperte al pubblico transito, il nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento dannoso può dirsi raggiunta nel caso in cui sia stato dimostrato che “la prima si inserisca, con qualificata capacità eziologica, nella sequenza che porta all'evento e non rappresenti mera circostanza esterna, o neutra, o elemento passivo di una serie causale che si esaurisce all'interno e nel collegamento di altri e diversi fattori” (cfr. Cass. civ., ord. n.
14930 del 29.05.2023).
Tanto premesso, l'attrice ha dato prova, attraverso la deposizione dei testimoni Tes_1
e e la documentazione medica prodotta, che l'incidente descritto
[...] Testimone_2
in citazione realmente avvenne, che per effetto di esso riportò le lesioni personali descritte in citazione e che sussiste nesso di causalità tra lo stato di dissesto della pavimentazione stradale, la cui manutenzione è a cura del la caduta della e i danni da Controparte_1 Pt_1 quest'ultima subiti in conseguenza della caduta.
Le circostanze descritte nell'atto di citazione hanno trovato sostanziale conferma nella deposizione dei testimoni indicati da parte attrice, dalle quali è emerso che le lesioni subite 6
dalla furono dovute alla caduta causata dalla presenza sul piano di calpestio di un Pt_1 avvallamento (cfr. teste “ricordo che verso il mese di maggio giugno di quattro o Tes_1
cinque anni fa, verso le ore 14,30 circa ero a piedi e mi trovavo in alla Via Andrea CP_1
D'NI ,ed ero all'altezza del ponte nei pressi dell'edicola ivi esistente , procedevo con direzione Via DA , e sullo stesso marciapiede percorso da me ho visto una OR che procedeva nel senso opposto al mio , ho visto detta OR dapprima barcollava perdendo
l'equilibrio e poi ho visto che tentava di riassestarsi ma infine cadeva a terra, l'ho vista cadere in avanti e battere sulle ginocchia. Mi sono avvicinato ed ho riconosciuto la OR
, che è una mia amica e con quale avevo un appuntamento, ho visto che Controparte_3
era assieme alla figlia che si trovava alcuni metri dietro di lei. Ho visto che nel punto dove era caduta vi era un ribassamento del manto d'asfalto, come se qualcuno avesse camminato sull'asfalto fresco, ed in tale avvallamento la OR era inciampata. La OR non riusciva a rialzarsi ed un negoziante ha portato una sedia, nel frattempo la figlia chiamava il fratello, che è giunto poco dopo con l'auto, con la quale la OR è andata via. … Non vi era segnalazioni di pericolo nel punto dove è avvenuta la caduta. … La buca non era ricoperta, ma essendo colore su colore, poteva essere vista soltanto guardando attentamente, la strada era abbastanza pulita e faceva molto caldo perché vi era sole. Preciso che in quel punto non vi sono alberi e la strada è esposta alla luce e la OR non aveva pesi tra le braccia, ma soltanto la borsa. … Riconosco dalle 3 foto che mi vengono mostrate lo stato dei luoghi e il punto in cui la OR è inciampata”; cfr. teste “ricordo che agli inizi Tes_2 dell'estate di cinque o sei anni fa verso le ore 14,30 circa, mi trovavo assieme a mia madre ed percorrevamo in Via A. d'NI , dirette dal dermatologo di fiducia di mia madre. … CP_1
io camminavo alcuni metri indietro a mia madre ed ho visto ad un certo punto che ella inciampava, e perdeva l'equilibrio e poi è caduta in avanti battendo con le ginocchia. Io mi sono avvicinato per rialzarla ma lei mi ha fermato perché non riusciva a rialzarsi a causa del dolore. Preciso che la caduta è avvenuta sul marciapiede quasi all'altezza dell'edicola ivi esistente. Infatti l'edicolante ci ha aiutato a ha prestato soccorso fornendo una sedia , ma neppure sulla sedia siamo riusciti a fare sedere mia madre. In quell'istante è sopraggiunto anche un amico di famiglia con cui avevamo appuntamento, mia Testimone_1
madre accusava dolori alla gamba destra in particolare al ginocchio destro. Poi ho chiamato mio fratello e egli che ci doveva già raggiungere è sopraggiunto poco dopo con l'auto e tutti assieme abbiamo fatto salire mia madre sulla stessa per condurla in Ospedale a Caserta, dove siamo residenti. … il dissesto non era visibile e consisteva in un piccolo avvallamento poco visibile, della grandezza del calco di una scarpa, non vi erano segnalazioni ed il 7
marciapiede in quel posto era di cemento. Riconosco dalle foto esibitemi i luoghi di causa ed il piccolo dissesto innanzi all'edicola, preciso in relazione alla foto 1 che mia madre è caduta nel punto in cui vi è una cicca di sigarette all'interno della piccola buca. Lo stato dei luoghi è lo stesso del momento in cui è caduta mia madre. … non sono intervenute Autorità oppure la polizia Municipale e non sono intervenute Ambulanze. Non pioveva quel giorno”).
Non sono emersi elementi che possano inficiare l'attendibilità delle deposizioni rese dalla figlia di parte attrice.
Invero, la deposizione del teste non può essere ritenuta non attendibile per il Testimone_2
solo rapporto di parentela che lega il testimone alla parte in difetto di ulteriori elementi dai quali il giudice del merito desuma la perdita di credibilità, giacché “in tema di prova testimoniale, l'insussistenza a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 248 del
1974, del divieto di testimoniare sancito per i parenti (e gli altri soggetti) indicati dall'art.
247 cod. proc. civ. rende bensì impossibile ogni aprioristica valutazione di non credibilità delle deposizioni rese dalle persone indicate da tal norma – non avendo evidentemente senso, in caso contrario, l'eliminazione del divieto stesso-, ma non esclude che il vincolo di parentela possa, in concorso con ogni altro utile elemento, essere considerato ai fini della verifica della maggiore o minore attendibilità delle deposizioni stesse” (cfr. Cass. civ., sent.
n. 1632 del 14.02.2000; Cass. civ., sent. n. 12259 del 20.08.2003; Cass. civ., sent. n. 403 del
12.01.2006; Cass. civ., sent. n. 1109 del 20.01.2006; Cass. civ., sent. n. 12365 del 24.05.2006;
Cass. civ., sent. n. 4202 del 21.02.2011; Cass. civ., sent. n. 25358 del 17.12.2015).
Nella fattispecie, la ricostruzione dell'evento fornita dai testimoni risulta chiara, coerente e priva di contraddizioni intrinseche. La descrizione dello stato dei luoghi e del bene in custodia coincide puntualmente con quanto documentato nelle fotografie prodotte in atti. Pertanto, con le deposizioni dei citati testimoni l'attrice ha validamente assolto all'onere probatorio in merito al nesso causale tra lo stato di pericolosità del bene in custodia e le lesioni subite. Tali lesioni risultano ampiamente documentate dalla copiosa produzione medica agli atti, inclusi i referti del pronto soccorso dell'Ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, dove la danneggiata fu trasportata immediatamente dopo il sinistro e sottoposta sia a un primo intervento chirurgico, sia a un successivo intervento di stabilizzazione della frattura.
Per contro, il non ha fornito alcuna prova idonea a dimostrare l'esistenza di Controparte_1 un caso fortuito. L'ente convenuto, in particolare, non ha provato né che il comportamento della danneggiata fosse assolutamente anomalo, né che l'anomalia della sede stradale si fosse formata in modo improvviso e imprevedibile. 8
In base all'art. 2051 c.c., la responsabilità del custode può essere esclusa solo ove venga dimostrato che il danno è stato causato da un comportamento negligente della vittima, del tutto imprevedibile e tale da interrompere il nesso causale, mentre la “mera disattenzione della vittima non necessariamente integra il caso fortuito per i fini di cui all'articolo 2051
c.c., in quanto il custode, per superare la presunzione di colpa a proprio carico, è tenuto a dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire i danni derivanti dalla cosa”, tenuto conto dell'uso prevedibile del bene, ove “la condotta della vittima d'un danno da cosa in custodia può dirsi imprevedibile quando sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata” (cfr. Cass. civ., ord. n. 25837 del 31.10.2017). Nel caso di specie, la condotta della non può in alcun modo qualificarsi come eccezionale, Pt_1
imprevedibile o anomala: la danneggiata stava semplicemente percorrendo a piedi un tratto di marciapiede pubblico, modalità d'uso perfettamente ordinaria e prevedibile.
Parimenti, l'argomento secondo cui l'ampiezza del territorio comunale impedirebbe un controllo efficace è del tutto inidoneo ad escludere la responsabilità del custode. Inoltre, la natura della disconnessione rilevata sulla pavimentazione esclude che il sinistro sia riconducibile a un repentino e imprevedibile mutamento dello stato dei luoghi.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, va affermata la responsabilità del CP_1
ai sensi dell'art. 2051 c.c.
[...]
Deve ritenersi, peraltro, che alla produzione dell'evento abbia contribuito il comportamento della danneggiata alla quale è imputabile una disattenzione idonea ad essere valutata ex art. 1227, I comma, c.c. (cfr. Cass. civ., ord. 27724 del 30.10.2018, secondo cui “il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva”).
Infatti, ancorché il comportamento colposo della danneggiata non sia stato idoneo, di per sé solo considerato, ad interrompere il nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno, lo stesso può peraltro integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227 I co. c.c., con 9
conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato (così Cass. civ. sent. n. 8229 del 07.04.2010).
Al riguardo, va rilevato che il tratto di marciapiede oggetto di causa, come dichiarato dal teste e confermato dalle fotografie prodotte in atti, presentava sì un avvallamento con Tes_1
colorazione omogenea rispetto al manto di asfalto circostante;
tuttavia, tale difformità, pur mimetizzata cromaticamente, risultava comunque individuabile con maggiore attenzione, da ritenersi esigibile nel caso di specie, anche in considerazione del generale stato di usura e dissesto della pavimentazione, ben percepibile visivamente.
Appare opportuno il richiamo al generale principio di auto responsabilità - affermato dalla
Corte costituzionale proprio in materia di insidie stradali - per il quale gli utenti dei beni sia pubblici che privati hanno l'onere di prestare particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario di tali beni, al fine appunto di salvaguardare la propria incolumità (Corte cost. sent.
n. 159/99). L'onere di attenzione non si esaurisce dunque in quello dell'utilizzo normale e conforme alla destinazione dei singoli beni, ma comporta anche il dovere di prestare particolare attenzione nell'uso degli stessi, in rapporto alle caratteristiche intrinseche di ciascuno di essi ed al rischio specifico che l'utilizzo di ciascun bene comporta.
Ne consegue che, “quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista
e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino
a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro”
(Cass. civ., ord. del 22.12.2017).
La domanda risulta pertanto solo parzialmente fondata, in quanto il nesso eziologico tra il fatto e l'evento dannoso non può dirsi interrotto dalla condotta imprudente dell'attrice. Tale condotta, infatti, presenta un grado di incidenza approssimativamente equivalente alla negligenza imputabile al convenuto. Ne consegue, ai sensi dell'art. 1227 c.c., una corresponsabilità che impone una riduzione proporzionale del risarcimento spettante.
Dalle suddette considerazioni deriva, quindi, l'accoglimento parziale della domanda con conseguente condanna del in persona del Sindaco p.t., al risarcimento dei danni CP_1 patiti dall'attrice per effetto della caduta nella misura del 50%. 10
4.- Le lesioni riportate dall'attrice per effetto della caduta per cui è causa sono ampiamente accertate alla luce della relazione di CTU espletata nel presente giudizio (alle cui condivisibili conclusioni questo giudice integralmente si riporta e sulle quali le parti nulla hanno osservato, cfr. pag. 9 della CTU), nonché della documentazione sanitaria prodotta dall'attore.
Orbene, alla luce della CTU redatta dal dott. (cfr. pag 7 e ss.), Persona_1 Parte_1
ha riportato, per effetto della caduta per cui è causa:
[...]
-. “esiti di frattura di rotula destra (ridotta con mezzi di sintesi, successivamente rimossi) con residua sintomatologia algica e conseguente esito chirurgico”, postumi che hanno determinato una invalidità permanente pari al 6%;
-. una inabilità temporanea assoluta e relativa al 75% e al 50% durate, rispettivamente, giorni
37, 20 e 20.
Giova ricordare che la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale conseguente alla lesione dell'integrità psico-fisica deve essere effettuata da tutti i giudici di merito in base a parametri uniformi, che vanno individuati (fatta eccezione per le lesioni di lieve entità causate dalla circolazione di veicoli e natanti, per le quali vige un'apposita normativa) nelle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, da modularsi secondo le circostanze del caso concreto.
Ciò in quanto “nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale - e al quale la S.C., in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ. -, salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono” (cfr. Cass. sez. III, 7 giugno 2011 n. 12408).
Non sussistono, nel caso di specie, circostanze idonee per discostarsi dai parametri di liquidazione attualmente adottati dal Tribunale di Milano.
Possono, quindi, essere liquidati equitativamente, in applicazione dei predetti parametri e in considerazione dell'età dell'attrice al momento del sinistro (58 anni circa) e in termini monetari attuali (ciò che esime da rivalutazione):
-. € 8.219,00 per il non patrimoniale risarcibile all'attrice ; Parte_1
-. € 7.130,00 per il danno biologico temporaneo (totale e parziale). 11
Rivestendo la fattispecie, almeno in astratto, i caratteri di illecito penale (lesioni colpose, articolo 590 c.p.), compete, in astratto ai sensi dell'art. 2059 c.c. in relazione all'articolo 185
c.p., il risarcimento del danno morale la cui liquidazione, tuttavia, è già ricompresa in quella del danno non patrimoniale, poiché effettuata sulla base delle tabelle predisposte dall'Osservatorio per la Giustizia Civile di Milano che, sulla scorta di quanto affermato dalla
Suprema Corte (cfr. Cass. Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972, Cass. Sez. Un. 11 novembre 2008 n. 26973, Cass. sez. Un., 11 novembre 2008 n. 26974, Cass. sez. Un., 11 novembre 2008 n. 26975), risultano elaborate proprio allo scopo di realizzare una liquidazione complessiva e unitaria del danno non patrimoniale conseguente a lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico legale, nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari, e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore, “ sofferenza soggettiva”, in via di presunzione, con riguardo a una determinata tipologia di lesione e, dunque, una liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di danno biologico e danno morale. Naturalmente, le tabelle di cui si tratta, fondate su una sapiente applicazione del cosiddetto appesantimento del valore suscettibile di essere attribuito al punto tabellare di invalidità, lasciano salva e anzi espressamente contemplano la possibilità di riconoscere percentuali di aumento dei valori medi da esse previste, da utilizzarsi, al fine di consentire una adeguata personalizzazione complessiva della liquidazione, laddove il caso concreto presenti peculiarità che vengano allegate e provate (anche in via presuntiva) dal danneggiato, in particolare, sia quanto agli aspetti anatomo-funzionali e relazionali sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva.
Tuttavia, con espresso riguardo alla fattispecie in esame, alcuna specifica peculiarità risulta essere stata concretamente dedotta, nè, a fortiori, provata, ad opera dell'attrice, in punto di sofferenza soggettiva.
Il complessivo danno non patrimoniale subito dall'attrice , pertanto, va Parte_1 determinato nella somma di € 15.349,00, il cui pagamento va posto a carico del convenuto nella misura di metà, pari a € 7.674,50 per aver l'attrice concorso nella causazione del danno ex art. 1227 c.c..
È altresì fondata la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali subiti da Parte_1
. Dalla documentazione in atti emerge, infatti, che le spese sostenute per le cure
[...]
mediche rese necessarie dalle lesioni riportate in conseguenza del sinistro ammontano a €
1.076,13. La congruità di tali spese è stata riscontrata anche dal CTU Dott. . Persona_1 12
In applicazione dei medesimi criteri di riparto della responsabilità, il convenuto è tenuto a risarcire il 50% dell'importo, pari a € 538,13.
5.- Nella liquidazione del danno cagionato da illecito civile, in caso di ritardo nell'adempimento deve, altresì, tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario. Tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr., in tal senso, ex multis, Cass. civ., sez. un., 17 febbraio 1995, n. 1712, nonché civ., sez. III, 10 marzo 2000, n. 2796).
Per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma originaria progressivamente rivalutata anno per anno, la somma dovuta a titolo risarcitorio, sopra indicata, determinata all'attualità, va rideterminata con riferimento alla data dell'evento lesivo (6.6.2017), devalutandola secondo il tasso di svalutazione relativo al periodo (da giugno 2017 fino alla data di pubblicazione della presente sentenza) e, quindi, sulla somma così ottenuta e di volta in volta rivalutata a partire dal 6.6.2018 in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice
ISTAT ex art. 150 disp. att cpc, con decorrenza dal 06.06.2017 vanno applicati, anno per anno, gli interessi al tasso legale previsto dall'art. 1284, comma primo, cod. civ., con divieto di anatocismo.
Dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti, sulla intera somma totale liquidata a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale (comprensiva di capitale, rivalutazione e interessi), gli ulteriori interessi al tasso legale, ai sensi dell'art. 1282 cod. civ., posto che, al momento della pubblicazione della decisione, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (pubblicazione della decisione: cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. III, 3 dicembre 1999, 13470; Cass. civ., sez. III, 21 aprile 1998, n. 4030). 13
6.- L'esito della lite, che vede il parziale accoglimento della domanda dell'attrice e l'esistenza di un suo concorso di colpa nella misura del 50%, costituisce grave ragione per compensare per metà le spese di lite tra attrice e e per porre le spese di CTU Controparte_1
definitivamente a carico di attrice e convenuto, nella misura di metà ciascuno, mentre il pagamento della restante metà delle spese processuali, già liquidata in tale misura e distratta in dispositivo, segue la maggiore soccombenza del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando:
1). In parziale accoglimento della domanda dell'attrice , riconosciuto il pari Parte_1
concorso di responsabilità nella produzione dei danni per cui è causa, condanna il CP_1 al pagamento in favore di della somma di euro € 8.212,63 a titolo di
[...] Parte_1
risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, oltre interessi al tasso previsto dall'art. 1284, comma primo, cod. civ., calcolati come in motivazione e fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, e agli interessi al tasso previsto dall'art. 1284 comma primo cod. civ., sul totale della somma così liquidata, dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
2). Rigetta ogni altra domanda proposta dalle parti;
3). Compensa per metà le spese di lite e di CTU tra l'attrice e il convenuto Parte_1
Controparte_1
4). Condanna il al pagamento in favore dell'attrice della Controparte_1 Parte_1 metà delle spese di lite, liquidate in tale misura in € 132,00 per spese e € 2.538,50 per competenze, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
5). Pone definitivamente a carico di e del le spese di Parte_1 Controparte_1
CTU, nella misura di metà ciascuno.
Napoli, 21.5.2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Nicoletta CALISE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
OTTAVA SEZIONE CIVILE in persona del giudice dott.ssa Nicoletta CALISE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 17833 R.G. dell'anno 2019, avente ad oggetto: risarcimento danni,
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo Anemola, domiciliatario Parte_1
in San Nicola la Strada (CE), alla Via L. Sturzo, 44;
-Attrice-
E
in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Davide Controparte_1
Diani, elettivamente domiciliato in Palazzo San Giacomo, alla Piazza Municipio n.1, CP_1 presso l'Avvocatura Comunale di CP_1
-Convenuto-
Conclusioni: per l'attrice: accoglimento della domanda, vinte le spese di lite;
per la convenuta: si riporta a tutte le deduzioni difensive, richieste ed eccezioni formulate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.- ha convenuto in giudizio il ritenendolo responsabile Parte_1 Controparte_1
ex art. 2051 c.c. (danno da cose in custodia) e in subordine ex art. 2043 c.c. (fatto illecito), per omessa manutenzione e mancata segnalazione del pericolo. Ha chiesto, vinte le spese di lite, la condanna del convenuto al pagamento della somma di € 21.904,13 (€ 1.061,13 per danno patrimoniale, e di € 29.843,00 per danno non patrimoniale, biologico e morale, tenuto conto della sofferenza fisica e psicologica, delle inabilità temporanee e del danno biologico permanente), oltre interessi e rivalutazione, a titolo di risarcimento dei danni subiti a seguito di una caduta, avvenuta il 6.6.2017 alle ore 14.30 circa, quando, mentre stava camminando in via Andrea D'NI a per recarsi a una visita dermatologica, “si è imbattuta, nei CP_1 pressi dell'edicola ivi presente, in un dissesto della strada, non segnalato, oggettivamente 2
insidioso e non visibile a causa delle condizioni generali del manto stradale, rovinando a terra con conseguenti ingenti danni alla propria persona”. Ha dedotto che a seguito della caduta ha riportato lesioni personali, tra cui “la frattura scomposta della rotula destra con escoriazioni superficiali”, con postumi permanenti, e di aver sostenuto spese mediche per la complessiva somma di € 1.061,13. Ha chiesto, infine, il riconoscimento di interessi e rivalutazione monetaria, vinte le spese di lite.
Il costituitosi, ha eccepito in via preliminare la nullità della citazione ex Controparte_1 art. 164 commi 3 e 4 c.p.c. per incertezza sull'oggetto della domanda e sui fatti costitutivi
(l'attrice “non indica con la sufficiente ed essenziale precisione il luogo del sinistro omettendo…di indicare il numero civico all'altezza del quale si sarebbe verificato il presunto sinistro”) e indeterminatezza della causa petendi (non essendo chiaro se l'attrice agisca ex art. 2043 o 2051 c.c.).
Nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda, ritenuta infondata sotto ogni profilo, negando l'esistenza del dissesto o la sua idoneità a causare la caduta, eccependo altresì l'impossibilità di controllo costante del bene demaniale da parte dell'Ente, alla luce della giurisprudenza costituzionale, la sussistenza del caso fortuito (la responsabilità sarebbe esclusa per la condotta imprudente della stessa attrice: luce diurna, buona visibilità, disattenzione), la mancanza della prova del nesso causale tra la strada dissestata e le lesioni, il concorso di colpa dell'attrice ai sensi dell'art. 1227 c.c., anche qualora si accertasse la responsabilità dell'Ente.
Espletata la prova testimoniale e una CTU, prodotta documentazione e precisate le conclusioni, sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., con riserva all'esito della decisione.
2-. Preliminarmente, devono essere rigettate le eccezioni di nullità dell'atto di citazione sollevate dal Controparte_1
In primo luogo, secondo costante orientamento giurisprudenziale, la nullità dell'atto introduttivo del giudizio può ritenersi sussistente solo laddove la pretesa risulti assolutamente indeterminata e incerta, tanto da non consentire al convenuto di comprendere il contenuto della domanda né di predisporre una adeguata difesa. Nel caso di specie, dall'esame complessivo dell'atto di citazione e della documentazione allegata risulta, al contrario, che la pretesa risarcitoria dell'attrice è sufficientemente delineata, tanto nel petitum quanto nella causa petendi. In particolare, l'attrice individua il luogo del sinistro occorsole in via Andrea
D'NI in specificando che l'evento si sarebbe verificato in prossimità dello studio CP_1 medico del dott. all'altezza dell'edicola presso il civico n. 59. Appare Controparte_2 dunque infondata l'eccezione relativa alla mancata determinazione del luogo del sinistro, 3
atteso che l'indicazione fornita da parte attrice è congrua rispetto ai requisiti richiesti dall'art. 163, terzo comma, n. 3 e 4 c.p.c.
Del resto, la stessa difesa del ha potuto fin dal primo atto difensivo articolare una CP_1
compiuta linea difensiva nel merito, elemento che conferma ulteriormente la piena comprensibilità della domanda attorea e la sua idoneità a fondare il contraddittorio processuale.
Sono parimenti infondati gli ulteriori motivi di nullità dell'atto di citazione sollevati dal convenuto e relativi alla pretesa genericità della domanda di risarcimento del danno e CP_1
alla asserita indeterminatezza della causa petendi, per non essere stata chiarita la norma giuridica – art. 2043 o 2051 c.c. – invocata dall'attrice a fondamento della propria pretesa.
Quanto alla quantificazione del danno, è principio consolidato che la domanda risarcitoria non
è nulla per genericità laddove sia chiaramente dedotta l'esistenza di un evento lesivo e sia esplicitato il collegamento causale con la condotta (omissiva o commissiva) della parte convenuta, con conseguente danno alla persona, riservando alla fase istruttoria la definizione dell'ammontare. Nel caso di specie, l'attrice ha descritto in modo circostanziato l'evento di danno (la caduta sul suolo pubblico), la lesione subita (frattura scomposta della rotula destra), il nesso causale con lo stato del manto stradale e ha chiesto il risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali derivanti da tale evento, riservandosi di dimostrarne entità e conseguenze nel corso dell'istruttoria. Tali elementi sono sufficienti a escludere l'inammissibilità o nullità della domanda.
Quanto all'indeterminatezza della causa petendi, va osservato che parte attrice ha dedotto chiaramente una responsabilità da cosa in custodia, contestando l'omessa manutenzione della sede stradale da parte del in relazione al quale ha descritto una situazione insidiosa, CP_1
non visibile né segnalata. La domanda ex art. 2051 c.c. non richiede formule sacramentali, e può ritenersi correttamente proposta ogniqualvolta siano allegati, come nel caso di specie,
l'esistenza della res, il potere di custodia da parte del convenuto, l'insidia e il nesso eziologico con l'evento lesivo. L'eventuale incertezza tra i due regimi di responsabilità (art. 2043 e 2051
c.c.) non integra causa di nullità, potendo comunque il giudice individuare il corretto inquadramento giuridico della fattispecie, in applicazione del principio iura novit curia.
3.- Nel merito, alla fattispecie in esame è applicabile l'art. 2051 c.c., ipotesi speciale di responsabilità aquiliana da cose in custodia.
Com'è noto, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza della Suprema Corte, di recente ribadito dalle Sezioni Unite con ordinanza n. 20943 del 30.6.2022, la responsabilità in tema di danni da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non 4
presunto, e si fonda non su un comportamento o un'attività del custode, bensì su una relazione intercorrente tra questi e la cosa dannosa;
conseguentemente il fondamento della stessa è costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano da caso fortuito ed il profilo del comportamento del custode è del tutto estraneo alla struttura della fattispecie aquiliana sopracitata.
Il predetto inquadramento normativo riflette peculiari conseguenze in punto di onere probatorio gravante sulle parti: invero, incombe sull'attore l'onere della prova delle specifiche circostanze di verificazione del fatto storico, del nesso causale tra la cosa e il danno, nonché dell'esistenza di un rapporto di custodia tra il soggetto convenuto in giudizio e la cosa stessa, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode (cfr. da ultimo Cass. S.U. ord. n. 20943 del 30 giugno
2022).
Inoltre, “il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell'art. 1227
c.c. comma 1; e deve essere valutata anche tenendo conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso
l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale” (cfr. Cass. sez. III, 28 giugno 2019 n. 17443; cfr. altresì Cass.
Sez. U., Ordinanza n. 20943 del 30/06/2022, Cass. Sez. 3, sent. n. 11152/2023, Cass. Sez. 3 sent. n. 2376/2024).
Per il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, con specifico riferimento alla responsabilità ex art. 2051 c.c. degli enti locali, dalla proprietà pubblica di tali enti sulle strade poste all'interno degli abitati discende non solo l'obbligo per essi alla manutenzione, come stabilito dall'art. 5, R.D. n. 2506/1923, ma anche quello della custodia. Tale rapporto di 5
custodia sussiste, inoltre, anche nel caso in cui l'ente locale eserciti di fatto di poteri di gestione della strada, con conseguente operatività, nei confronti dello stesso, della presunzione di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., qualora abbia omesso di vigilare per impedire l'insorgenza dei danni a terzi (cfr. Cass. civ., ord. n. 15509 del 16.05.2022).
Affinché la domanda possa essere accolta, il danneggiato ha l'onere di provare il nesso causale tra i beni in custodia ed il danno, ossia di dimostrare che l'evento si sia prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (Cass. Civ. ord. 5910 del 11.03.2011; Cass. Civ. sent. n. 7125 del 21.03.2023).
In mancanza della prova positiva dell'esistenza del nesso di causalità tra una caduta e la presenza di uno stato anomalo e pericoloso del bene in custodia comporta, infatti, il rigetto della domanda, anche se qualificata come domanda ex art. 2051 c.c., posto che, anche facendo applicazione di tale norma, l'onere della prova dell'esistenza del nesso causale fra lo stato del bene in custodia ed il danno è a carico del danneggiato (Cass. civ. ord. n. 11526 del
11.05.2017).
In particolare, è stato affermato che, anche in presenza di un accertato stato pericoloso del bene in custodia, nel caso in cui sia mancata la prova certa dell'eziologia dell'incidente, il quale potrebbe essere stato causato anche da cause diverse rispetto a quelle prospettate dalla parte danneggiata, la domanda deve essere rigettata, non risultando integrata la prova, gravante sull'attore, del nesso causale tra la cosa ed il danno (cfr. Cass. civ., ord. n. 20986 del
18.07.2023).
Per quanto concerne le strade aperte al pubblico transito, il nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento dannoso può dirsi raggiunta nel caso in cui sia stato dimostrato che “la prima si inserisca, con qualificata capacità eziologica, nella sequenza che porta all'evento e non rappresenti mera circostanza esterna, o neutra, o elemento passivo di una serie causale che si esaurisce all'interno e nel collegamento di altri e diversi fattori” (cfr. Cass. civ., ord. n.
14930 del 29.05.2023).
Tanto premesso, l'attrice ha dato prova, attraverso la deposizione dei testimoni Tes_1
e e la documentazione medica prodotta, che l'incidente descritto
[...] Testimone_2
in citazione realmente avvenne, che per effetto di esso riportò le lesioni personali descritte in citazione e che sussiste nesso di causalità tra lo stato di dissesto della pavimentazione stradale, la cui manutenzione è a cura del la caduta della e i danni da Controparte_1 Pt_1 quest'ultima subiti in conseguenza della caduta.
Le circostanze descritte nell'atto di citazione hanno trovato sostanziale conferma nella deposizione dei testimoni indicati da parte attrice, dalle quali è emerso che le lesioni subite 6
dalla furono dovute alla caduta causata dalla presenza sul piano di calpestio di un Pt_1 avvallamento (cfr. teste “ricordo che verso il mese di maggio giugno di quattro o Tes_1
cinque anni fa, verso le ore 14,30 circa ero a piedi e mi trovavo in alla Via Andrea CP_1
D'NI ,ed ero all'altezza del ponte nei pressi dell'edicola ivi esistente , procedevo con direzione Via DA , e sullo stesso marciapiede percorso da me ho visto una OR che procedeva nel senso opposto al mio , ho visto detta OR dapprima barcollava perdendo
l'equilibrio e poi ho visto che tentava di riassestarsi ma infine cadeva a terra, l'ho vista cadere in avanti e battere sulle ginocchia. Mi sono avvicinato ed ho riconosciuto la OR
, che è una mia amica e con quale avevo un appuntamento, ho visto che Controparte_3
era assieme alla figlia che si trovava alcuni metri dietro di lei. Ho visto che nel punto dove era caduta vi era un ribassamento del manto d'asfalto, come se qualcuno avesse camminato sull'asfalto fresco, ed in tale avvallamento la OR era inciampata. La OR non riusciva a rialzarsi ed un negoziante ha portato una sedia, nel frattempo la figlia chiamava il fratello, che è giunto poco dopo con l'auto, con la quale la OR è andata via. … Non vi era segnalazioni di pericolo nel punto dove è avvenuta la caduta. … La buca non era ricoperta, ma essendo colore su colore, poteva essere vista soltanto guardando attentamente, la strada era abbastanza pulita e faceva molto caldo perché vi era sole. Preciso che in quel punto non vi sono alberi e la strada è esposta alla luce e la OR non aveva pesi tra le braccia, ma soltanto la borsa. … Riconosco dalle 3 foto che mi vengono mostrate lo stato dei luoghi e il punto in cui la OR è inciampata”; cfr. teste “ricordo che agli inizi Tes_2 dell'estate di cinque o sei anni fa verso le ore 14,30 circa, mi trovavo assieme a mia madre ed percorrevamo in Via A. d'NI , dirette dal dermatologo di fiducia di mia madre. … CP_1
io camminavo alcuni metri indietro a mia madre ed ho visto ad un certo punto che ella inciampava, e perdeva l'equilibrio e poi è caduta in avanti battendo con le ginocchia. Io mi sono avvicinato per rialzarla ma lei mi ha fermato perché non riusciva a rialzarsi a causa del dolore. Preciso che la caduta è avvenuta sul marciapiede quasi all'altezza dell'edicola ivi esistente. Infatti l'edicolante ci ha aiutato a ha prestato soccorso fornendo una sedia , ma neppure sulla sedia siamo riusciti a fare sedere mia madre. In quell'istante è sopraggiunto anche un amico di famiglia con cui avevamo appuntamento, mia Testimone_1
madre accusava dolori alla gamba destra in particolare al ginocchio destro. Poi ho chiamato mio fratello e egli che ci doveva già raggiungere è sopraggiunto poco dopo con l'auto e tutti assieme abbiamo fatto salire mia madre sulla stessa per condurla in Ospedale a Caserta, dove siamo residenti. … il dissesto non era visibile e consisteva in un piccolo avvallamento poco visibile, della grandezza del calco di una scarpa, non vi erano segnalazioni ed il 7
marciapiede in quel posto era di cemento. Riconosco dalle foto esibitemi i luoghi di causa ed il piccolo dissesto innanzi all'edicola, preciso in relazione alla foto 1 che mia madre è caduta nel punto in cui vi è una cicca di sigarette all'interno della piccola buca. Lo stato dei luoghi è lo stesso del momento in cui è caduta mia madre. … non sono intervenute Autorità oppure la polizia Municipale e non sono intervenute Ambulanze. Non pioveva quel giorno”).
Non sono emersi elementi che possano inficiare l'attendibilità delle deposizioni rese dalla figlia di parte attrice.
Invero, la deposizione del teste non può essere ritenuta non attendibile per il Testimone_2
solo rapporto di parentela che lega il testimone alla parte in difetto di ulteriori elementi dai quali il giudice del merito desuma la perdita di credibilità, giacché “in tema di prova testimoniale, l'insussistenza a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 248 del
1974, del divieto di testimoniare sancito per i parenti (e gli altri soggetti) indicati dall'art.
247 cod. proc. civ. rende bensì impossibile ogni aprioristica valutazione di non credibilità delle deposizioni rese dalle persone indicate da tal norma – non avendo evidentemente senso, in caso contrario, l'eliminazione del divieto stesso-, ma non esclude che il vincolo di parentela possa, in concorso con ogni altro utile elemento, essere considerato ai fini della verifica della maggiore o minore attendibilità delle deposizioni stesse” (cfr. Cass. civ., sent.
n. 1632 del 14.02.2000; Cass. civ., sent. n. 12259 del 20.08.2003; Cass. civ., sent. n. 403 del
12.01.2006; Cass. civ., sent. n. 1109 del 20.01.2006; Cass. civ., sent. n. 12365 del 24.05.2006;
Cass. civ., sent. n. 4202 del 21.02.2011; Cass. civ., sent. n. 25358 del 17.12.2015).
Nella fattispecie, la ricostruzione dell'evento fornita dai testimoni risulta chiara, coerente e priva di contraddizioni intrinseche. La descrizione dello stato dei luoghi e del bene in custodia coincide puntualmente con quanto documentato nelle fotografie prodotte in atti. Pertanto, con le deposizioni dei citati testimoni l'attrice ha validamente assolto all'onere probatorio in merito al nesso causale tra lo stato di pericolosità del bene in custodia e le lesioni subite. Tali lesioni risultano ampiamente documentate dalla copiosa produzione medica agli atti, inclusi i referti del pronto soccorso dell'Ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, dove la danneggiata fu trasportata immediatamente dopo il sinistro e sottoposta sia a un primo intervento chirurgico, sia a un successivo intervento di stabilizzazione della frattura.
Per contro, il non ha fornito alcuna prova idonea a dimostrare l'esistenza di Controparte_1 un caso fortuito. L'ente convenuto, in particolare, non ha provato né che il comportamento della danneggiata fosse assolutamente anomalo, né che l'anomalia della sede stradale si fosse formata in modo improvviso e imprevedibile. 8
In base all'art. 2051 c.c., la responsabilità del custode può essere esclusa solo ove venga dimostrato che il danno è stato causato da un comportamento negligente della vittima, del tutto imprevedibile e tale da interrompere il nesso causale, mentre la “mera disattenzione della vittima non necessariamente integra il caso fortuito per i fini di cui all'articolo 2051
c.c., in quanto il custode, per superare la presunzione di colpa a proprio carico, è tenuto a dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire i danni derivanti dalla cosa”, tenuto conto dell'uso prevedibile del bene, ove “la condotta della vittima d'un danno da cosa in custodia può dirsi imprevedibile quando sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata” (cfr. Cass. civ., ord. n. 25837 del 31.10.2017). Nel caso di specie, la condotta della non può in alcun modo qualificarsi come eccezionale, Pt_1
imprevedibile o anomala: la danneggiata stava semplicemente percorrendo a piedi un tratto di marciapiede pubblico, modalità d'uso perfettamente ordinaria e prevedibile.
Parimenti, l'argomento secondo cui l'ampiezza del territorio comunale impedirebbe un controllo efficace è del tutto inidoneo ad escludere la responsabilità del custode. Inoltre, la natura della disconnessione rilevata sulla pavimentazione esclude che il sinistro sia riconducibile a un repentino e imprevedibile mutamento dello stato dei luoghi.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, va affermata la responsabilità del CP_1
ai sensi dell'art. 2051 c.c.
[...]
Deve ritenersi, peraltro, che alla produzione dell'evento abbia contribuito il comportamento della danneggiata alla quale è imputabile una disattenzione idonea ad essere valutata ex art. 1227, I comma, c.c. (cfr. Cass. civ., ord. 27724 del 30.10.2018, secondo cui “il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva”).
Infatti, ancorché il comportamento colposo della danneggiata non sia stato idoneo, di per sé solo considerato, ad interrompere il nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno, lo stesso può peraltro integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227 I co. c.c., con 9
conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato (così Cass. civ. sent. n. 8229 del 07.04.2010).
Al riguardo, va rilevato che il tratto di marciapiede oggetto di causa, come dichiarato dal teste e confermato dalle fotografie prodotte in atti, presentava sì un avvallamento con Tes_1
colorazione omogenea rispetto al manto di asfalto circostante;
tuttavia, tale difformità, pur mimetizzata cromaticamente, risultava comunque individuabile con maggiore attenzione, da ritenersi esigibile nel caso di specie, anche in considerazione del generale stato di usura e dissesto della pavimentazione, ben percepibile visivamente.
Appare opportuno il richiamo al generale principio di auto responsabilità - affermato dalla
Corte costituzionale proprio in materia di insidie stradali - per il quale gli utenti dei beni sia pubblici che privati hanno l'onere di prestare particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario di tali beni, al fine appunto di salvaguardare la propria incolumità (Corte cost. sent.
n. 159/99). L'onere di attenzione non si esaurisce dunque in quello dell'utilizzo normale e conforme alla destinazione dei singoli beni, ma comporta anche il dovere di prestare particolare attenzione nell'uso degli stessi, in rapporto alle caratteristiche intrinseche di ciascuno di essi ed al rischio specifico che l'utilizzo di ciascun bene comporta.
Ne consegue che, “quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista
e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino
a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro”
(Cass. civ., ord. del 22.12.2017).
La domanda risulta pertanto solo parzialmente fondata, in quanto il nesso eziologico tra il fatto e l'evento dannoso non può dirsi interrotto dalla condotta imprudente dell'attrice. Tale condotta, infatti, presenta un grado di incidenza approssimativamente equivalente alla negligenza imputabile al convenuto. Ne consegue, ai sensi dell'art. 1227 c.c., una corresponsabilità che impone una riduzione proporzionale del risarcimento spettante.
Dalle suddette considerazioni deriva, quindi, l'accoglimento parziale della domanda con conseguente condanna del in persona del Sindaco p.t., al risarcimento dei danni CP_1 patiti dall'attrice per effetto della caduta nella misura del 50%. 10
4.- Le lesioni riportate dall'attrice per effetto della caduta per cui è causa sono ampiamente accertate alla luce della relazione di CTU espletata nel presente giudizio (alle cui condivisibili conclusioni questo giudice integralmente si riporta e sulle quali le parti nulla hanno osservato, cfr. pag. 9 della CTU), nonché della documentazione sanitaria prodotta dall'attore.
Orbene, alla luce della CTU redatta dal dott. (cfr. pag 7 e ss.), Persona_1 Parte_1
ha riportato, per effetto della caduta per cui è causa:
[...]
-. “esiti di frattura di rotula destra (ridotta con mezzi di sintesi, successivamente rimossi) con residua sintomatologia algica e conseguente esito chirurgico”, postumi che hanno determinato una invalidità permanente pari al 6%;
-. una inabilità temporanea assoluta e relativa al 75% e al 50% durate, rispettivamente, giorni
37, 20 e 20.
Giova ricordare che la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale conseguente alla lesione dell'integrità psico-fisica deve essere effettuata da tutti i giudici di merito in base a parametri uniformi, che vanno individuati (fatta eccezione per le lesioni di lieve entità causate dalla circolazione di veicoli e natanti, per le quali vige un'apposita normativa) nelle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, da modularsi secondo le circostanze del caso concreto.
Ciò in quanto “nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale - e al quale la S.C., in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ. -, salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono” (cfr. Cass. sez. III, 7 giugno 2011 n. 12408).
Non sussistono, nel caso di specie, circostanze idonee per discostarsi dai parametri di liquidazione attualmente adottati dal Tribunale di Milano.
Possono, quindi, essere liquidati equitativamente, in applicazione dei predetti parametri e in considerazione dell'età dell'attrice al momento del sinistro (58 anni circa) e in termini monetari attuali (ciò che esime da rivalutazione):
-. € 8.219,00 per il non patrimoniale risarcibile all'attrice ; Parte_1
-. € 7.130,00 per il danno biologico temporaneo (totale e parziale). 11
Rivestendo la fattispecie, almeno in astratto, i caratteri di illecito penale (lesioni colpose, articolo 590 c.p.), compete, in astratto ai sensi dell'art. 2059 c.c. in relazione all'articolo 185
c.p., il risarcimento del danno morale la cui liquidazione, tuttavia, è già ricompresa in quella del danno non patrimoniale, poiché effettuata sulla base delle tabelle predisposte dall'Osservatorio per la Giustizia Civile di Milano che, sulla scorta di quanto affermato dalla
Suprema Corte (cfr. Cass. Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972, Cass. Sez. Un. 11 novembre 2008 n. 26973, Cass. sez. Un., 11 novembre 2008 n. 26974, Cass. sez. Un., 11 novembre 2008 n. 26975), risultano elaborate proprio allo scopo di realizzare una liquidazione complessiva e unitaria del danno non patrimoniale conseguente a lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico legale, nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari, e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore, “ sofferenza soggettiva”, in via di presunzione, con riguardo a una determinata tipologia di lesione e, dunque, una liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di danno biologico e danno morale. Naturalmente, le tabelle di cui si tratta, fondate su una sapiente applicazione del cosiddetto appesantimento del valore suscettibile di essere attribuito al punto tabellare di invalidità, lasciano salva e anzi espressamente contemplano la possibilità di riconoscere percentuali di aumento dei valori medi da esse previste, da utilizzarsi, al fine di consentire una adeguata personalizzazione complessiva della liquidazione, laddove il caso concreto presenti peculiarità che vengano allegate e provate (anche in via presuntiva) dal danneggiato, in particolare, sia quanto agli aspetti anatomo-funzionali e relazionali sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva.
Tuttavia, con espresso riguardo alla fattispecie in esame, alcuna specifica peculiarità risulta essere stata concretamente dedotta, nè, a fortiori, provata, ad opera dell'attrice, in punto di sofferenza soggettiva.
Il complessivo danno non patrimoniale subito dall'attrice , pertanto, va Parte_1 determinato nella somma di € 15.349,00, il cui pagamento va posto a carico del convenuto nella misura di metà, pari a € 7.674,50 per aver l'attrice concorso nella causazione del danno ex art. 1227 c.c..
È altresì fondata la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali subiti da Parte_1
. Dalla documentazione in atti emerge, infatti, che le spese sostenute per le cure
[...]
mediche rese necessarie dalle lesioni riportate in conseguenza del sinistro ammontano a €
1.076,13. La congruità di tali spese è stata riscontrata anche dal CTU Dott. . Persona_1 12
In applicazione dei medesimi criteri di riparto della responsabilità, il convenuto è tenuto a risarcire il 50% dell'importo, pari a € 538,13.
5.- Nella liquidazione del danno cagionato da illecito civile, in caso di ritardo nell'adempimento deve, altresì, tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario. Tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr., in tal senso, ex multis, Cass. civ., sez. un., 17 febbraio 1995, n. 1712, nonché civ., sez. III, 10 marzo 2000, n. 2796).
Per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma originaria progressivamente rivalutata anno per anno, la somma dovuta a titolo risarcitorio, sopra indicata, determinata all'attualità, va rideterminata con riferimento alla data dell'evento lesivo (6.6.2017), devalutandola secondo il tasso di svalutazione relativo al periodo (da giugno 2017 fino alla data di pubblicazione della presente sentenza) e, quindi, sulla somma così ottenuta e di volta in volta rivalutata a partire dal 6.6.2018 in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice
ISTAT ex art. 150 disp. att cpc, con decorrenza dal 06.06.2017 vanno applicati, anno per anno, gli interessi al tasso legale previsto dall'art. 1284, comma primo, cod. civ., con divieto di anatocismo.
Dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti, sulla intera somma totale liquidata a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale (comprensiva di capitale, rivalutazione e interessi), gli ulteriori interessi al tasso legale, ai sensi dell'art. 1282 cod. civ., posto che, al momento della pubblicazione della decisione, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (pubblicazione della decisione: cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. III, 3 dicembre 1999, 13470; Cass. civ., sez. III, 21 aprile 1998, n. 4030). 13
6.- L'esito della lite, che vede il parziale accoglimento della domanda dell'attrice e l'esistenza di un suo concorso di colpa nella misura del 50%, costituisce grave ragione per compensare per metà le spese di lite tra attrice e e per porre le spese di CTU Controparte_1
definitivamente a carico di attrice e convenuto, nella misura di metà ciascuno, mentre il pagamento della restante metà delle spese processuali, già liquidata in tale misura e distratta in dispositivo, segue la maggiore soccombenza del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando:
1). In parziale accoglimento della domanda dell'attrice , riconosciuto il pari Parte_1
concorso di responsabilità nella produzione dei danni per cui è causa, condanna il CP_1 al pagamento in favore di della somma di euro € 8.212,63 a titolo di
[...] Parte_1
risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, oltre interessi al tasso previsto dall'art. 1284, comma primo, cod. civ., calcolati come in motivazione e fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, e agli interessi al tasso previsto dall'art. 1284 comma primo cod. civ., sul totale della somma così liquidata, dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
2). Rigetta ogni altra domanda proposta dalle parti;
3). Compensa per metà le spese di lite e di CTU tra l'attrice e il convenuto Parte_1
Controparte_1
4). Condanna il al pagamento in favore dell'attrice della Controparte_1 Parte_1 metà delle spese di lite, liquidate in tale misura in € 132,00 per spese e € 2.538,50 per competenze, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
5). Pone definitivamente a carico di e del le spese di Parte_1 Controparte_1
CTU, nella misura di metà ciascuno.
Napoli, 21.5.2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Nicoletta CALISE