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Sentenza 1 giugno 2025
Sentenza 1 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 01/06/2025, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G. 332/2025 introdotta con ricorso depositato in data 24.03.2025 da
(C.F.: ) nata ad [...] Parte_1 C.F._1
l'11.11.1978 ed ivi residente in [...] e Parte_2
(C.F.: ) nato ad [...] il [...] ed ivi
[...] C.F._2
residente in [...], entrambi rappresentati e difesi dall'avv Andrea
Maurizio Trofino del Foro di Ascoli Piceno;
Avente ad oggetto: separazione consensuale;
Conclusioni delle parti: come da ricorso;
Conclusioni del P.M.: il P.M. dichiarava “visto, nulla si oppone”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.03.2025, i ricorrenti sulla premessa che: - avevano contratto matrimonio ad Ascoli Piceno il 04.09.2004 trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Ascoli Piceno al n.138 Serie A, P 2 ANNO 2004 in regime di separazione dei beni;
- dal matrimonio erano nati tre figli: , ad Ascoli Piceno il 17.04.2004, residente Per_1
ad Ascoli Piceno in via Augusto Murri, 13, codice fiscale , C.F._3
Parte cittadino italiano, non economicamente autosufficiente e disoccupato;
ad
Ascoli Piceno il 06.10.2005, residente a[...], codice fiscale , cittadina italiana non economicamente C.F._4
autosufficiente; ad Ascoli Piceno il 19.11.2009 residente ad Ascoli Piceno Per_2
in Via Augusto Murri, 13, codice fiscale: , cittadino italiano, C.F._5
minorenne, non economicamente autosufficiente, studente;
- negli ultimi anni era venuta meno la comunione spirituale e materiale tra i coniugi;
- tutto ciò premesso, i ricorrenti chiedevano congiuntamente, al Tribunale di Ascoli
Piceno, di pronunciar, disponendo la trattazione scritta del procedimento, la separazione consensuale dei coniugi alle seguenti
CONDIZIONI
- i coniugi vivranno separatamente nel mutuo rispetto;
- il figlio minore verrà affidato congiuntamente ai genitori;
- i figli maggiorenni e decideranno autonomamente con chi abitare di volta Per_1
in volta;
- quanto al figlio minore tenuto conto del fatto che egli è affetto da autismo e Per_2
adhd, i genitori concordano nell' evitare traumi causati da spostamenti frequenti da un' abitazione all' altra;
pertanto stabiliscono che il ragazzo sia collocato presso l' abitazione della madre, via Murri, 13 di Ascoli Piceno, con facoltà per il padre di fargli visita e di condurlo presso la sua abitazione se il minore sarà d'accordo; il padre, comunque, si impegna sin d'ora a trascorrere due week end al mese con il piccolo Nel corso dei periodi di sospensione scolastica, il piccolo Per_2 Per_2
sempre tenuto conto della sua patologia, trascorrerà del tempo alternativamente con i genitori, nel rispetto delle esigenze del ragazzo. - il padre corrisponderà alla madre a titolo di contributo al mantenimento per i figli la somma di Euro 100,00 mensili ciascuno mediante bonifico sul conto corrente postale IBAN: [...] entro il giorno 5 di ciascun mese.
Tale importo sarà annualmente rivalutato in base agli indici Istat, costo-vita;
- con riferimento alle spese straordinarie da sostenere per i figli, i genitori si impegnano a corrisponderle nella misura del 50% ciascuno e si impegnano a rispettare il protocollo di intesta sottoscritto tra il Tribunale di Ascoli Piceno ed il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno, sia in merito all'individuazione delle varie categorie sia sulle modalità con cui affrontare i relativi esborsi;
- L'assegno unico universale INPS verrà interamente fruito dalla madre;
- l'assegno pensione di invalidità per il minore verrà interamente fruito dalla Per_2
madre;
- il padre si impegna a trasferirsi dall'attuale residenza di Via Murri, 13, in altro alloggio da reperire entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso.
Il Presidente del Tribunale nominava sé stesso quale giudice relatore e fissava, per la comparizione delle parti innanzi al magistrato delegato, l'udienza del 28.05.2025, disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte.
A seguito del trasferimento ad altro ufficio giudiziario del Dott. Luigi Cirillo,
Presidente dell'intestato Tribunale, veniva disposta la ridistribuzione degli incarichi amministrativi e giurisdizionali svolti, fino alla data 13.04.2025, dallo stesso;
pertanto, con provvedimento n. 44/2025 diveniva assegnataria e relatrice di tutti i procedimenti, anche pendenti, di cui all'art. 473 bis.47 c.p.c. iscritti, dopo l'entrata in vigore con
D.Lvo n. 149/2022, con domanda congiunta ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c., comprese le domande congiunte di modifica, nonché dei procedimenti di divorzi e separazioni contenziosi, la Dott.ssa Rita De Angelis.
Acquisite le note scritte depositate dalle parti, nonché il parere del P.M. in sede, il
Giudice relatore rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio. Osserva il Collegio che la domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento in quanto è venuta meno l'affezione, nonché la convivenza tra i coniugi, come dimostra il contegno processuale ed extraprocessuale tenuto dalle parti.
Osserva, altresì, il Collegio che le condizioni concordate tra le parti, nei termini sopra riportati, appaiono adeguate a tutelare i rispettivi interessi delle parti stesse.
Le spese di lite, considerata la natura necessitata della controversia e l'accordo in tal senso intervenuto tra le parti, sono integralmente da compensare tra le parti medesime.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti come in epigrafe indicate così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
alle condizioni concordate tra le parti per come sopra riportate e trascritte;
[...]
- dispone che questa sentenza, quando sia divenuta definitiva, sia comunicata, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ascoli Piceno in quanto l'atto di matrimonio è stato trascritto nel Registro dello stato civile del
Comune di Ascoli Piceno al n.138 Serie A, P 2 ANNO 2004;
- spese compensate.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 30.05.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G. 332/2025 introdotta con ricorso depositato in data 24.03.2025 da
(C.F.: ) nata ad [...] Parte_1 C.F._1
l'11.11.1978 ed ivi residente in [...] e Parte_2
(C.F.: ) nato ad [...] il [...] ed ivi
[...] C.F._2
residente in [...], entrambi rappresentati e difesi dall'avv Andrea
Maurizio Trofino del Foro di Ascoli Piceno;
Avente ad oggetto: separazione consensuale;
Conclusioni delle parti: come da ricorso;
Conclusioni del P.M.: il P.M. dichiarava “visto, nulla si oppone”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.03.2025, i ricorrenti sulla premessa che: - avevano contratto matrimonio ad Ascoli Piceno il 04.09.2004 trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Ascoli Piceno al n.138 Serie A, P 2 ANNO 2004 in regime di separazione dei beni;
- dal matrimonio erano nati tre figli: , ad Ascoli Piceno il 17.04.2004, residente Per_1
ad Ascoli Piceno in via Augusto Murri, 13, codice fiscale , C.F._3
Parte cittadino italiano, non economicamente autosufficiente e disoccupato;
ad
Ascoli Piceno il 06.10.2005, residente a[...], codice fiscale , cittadina italiana non economicamente C.F._4
autosufficiente; ad Ascoli Piceno il 19.11.2009 residente ad Ascoli Piceno Per_2
in Via Augusto Murri, 13, codice fiscale: , cittadino italiano, C.F._5
minorenne, non economicamente autosufficiente, studente;
- negli ultimi anni era venuta meno la comunione spirituale e materiale tra i coniugi;
- tutto ciò premesso, i ricorrenti chiedevano congiuntamente, al Tribunale di Ascoli
Piceno, di pronunciar, disponendo la trattazione scritta del procedimento, la separazione consensuale dei coniugi alle seguenti
CONDIZIONI
- i coniugi vivranno separatamente nel mutuo rispetto;
- il figlio minore verrà affidato congiuntamente ai genitori;
- i figli maggiorenni e decideranno autonomamente con chi abitare di volta Per_1
in volta;
- quanto al figlio minore tenuto conto del fatto che egli è affetto da autismo e Per_2
adhd, i genitori concordano nell' evitare traumi causati da spostamenti frequenti da un' abitazione all' altra;
pertanto stabiliscono che il ragazzo sia collocato presso l' abitazione della madre, via Murri, 13 di Ascoli Piceno, con facoltà per il padre di fargli visita e di condurlo presso la sua abitazione se il minore sarà d'accordo; il padre, comunque, si impegna sin d'ora a trascorrere due week end al mese con il piccolo Nel corso dei periodi di sospensione scolastica, il piccolo Per_2 Per_2
sempre tenuto conto della sua patologia, trascorrerà del tempo alternativamente con i genitori, nel rispetto delle esigenze del ragazzo. - il padre corrisponderà alla madre a titolo di contributo al mantenimento per i figli la somma di Euro 100,00 mensili ciascuno mediante bonifico sul conto corrente postale IBAN: [...] entro il giorno 5 di ciascun mese.
Tale importo sarà annualmente rivalutato in base agli indici Istat, costo-vita;
- con riferimento alle spese straordinarie da sostenere per i figli, i genitori si impegnano a corrisponderle nella misura del 50% ciascuno e si impegnano a rispettare il protocollo di intesta sottoscritto tra il Tribunale di Ascoli Piceno ed il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno, sia in merito all'individuazione delle varie categorie sia sulle modalità con cui affrontare i relativi esborsi;
- L'assegno unico universale INPS verrà interamente fruito dalla madre;
- l'assegno pensione di invalidità per il minore verrà interamente fruito dalla Per_2
madre;
- il padre si impegna a trasferirsi dall'attuale residenza di Via Murri, 13, in altro alloggio da reperire entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso.
Il Presidente del Tribunale nominava sé stesso quale giudice relatore e fissava, per la comparizione delle parti innanzi al magistrato delegato, l'udienza del 28.05.2025, disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte.
A seguito del trasferimento ad altro ufficio giudiziario del Dott. Luigi Cirillo,
Presidente dell'intestato Tribunale, veniva disposta la ridistribuzione degli incarichi amministrativi e giurisdizionali svolti, fino alla data 13.04.2025, dallo stesso;
pertanto, con provvedimento n. 44/2025 diveniva assegnataria e relatrice di tutti i procedimenti, anche pendenti, di cui all'art. 473 bis.47 c.p.c. iscritti, dopo l'entrata in vigore con
D.Lvo n. 149/2022, con domanda congiunta ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c., comprese le domande congiunte di modifica, nonché dei procedimenti di divorzi e separazioni contenziosi, la Dott.ssa Rita De Angelis.
Acquisite le note scritte depositate dalle parti, nonché il parere del P.M. in sede, il
Giudice relatore rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio. Osserva il Collegio che la domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento in quanto è venuta meno l'affezione, nonché la convivenza tra i coniugi, come dimostra il contegno processuale ed extraprocessuale tenuto dalle parti.
Osserva, altresì, il Collegio che le condizioni concordate tra le parti, nei termini sopra riportati, appaiono adeguate a tutelare i rispettivi interessi delle parti stesse.
Le spese di lite, considerata la natura necessitata della controversia e l'accordo in tal senso intervenuto tra le parti, sono integralmente da compensare tra le parti medesime.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti come in epigrafe indicate così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
alle condizioni concordate tra le parti per come sopra riportate e trascritte;
[...]
- dispone che questa sentenza, quando sia divenuta definitiva, sia comunicata, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ascoli Piceno in quanto l'atto di matrimonio è stato trascritto nel Registro dello stato civile del
Comune di Ascoli Piceno al n.138 Serie A, P 2 ANNO 2004;
- spese compensate.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 30.05.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi