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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 06/06/2025, n. 807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 807 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
in persona del dott. Riccardo Ariu, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta di cui all'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. 1717/2023 R.A.C.L., promossa da:
, P. I. , con sede in Assemini, in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in Cagliari, vico Barone
Rossi n.2, presso lo studio dell'avvocato Enzo Pinna che la rappresenta e difende giusta procura speciale prodotta a corredo del ricorso parte opponente contro
, C.F. residente a Villaspeciosa ed elettivamente Controparte_1 C.F._1 domiciliata in Cagliari, nella Via Ariosto n.11, presso lo studio dell'Avv. Rossana Perra, che la rappresenta e difende giusta procura prodotta a corredo della comparsa di costituzione e risposta parte opposta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18.5.2023 la ha Parte_1
proposto opposizione avverso il decreto n. 228/2023 col quale gli è stato ingiunto il pagamento in favore di della somma di euro 5.668,74, oltre spese del procedimento Controparte_1
monitorio, asseritamente dovute a titolo di retribuzioni relative ai mesi novembre, dicembre 2022
e gennaio 2023, oltre la tredicesima mensilità relativa al 2022.
L'opponente a sostegno delle sue doglianze ha dedotto:
pagina 1 di 4 - di essere socio fondatore della Fondazione “Villa A.d.a. Assistenza per il disagio degli anziani Onlus”;
- che la Fondazione Villa AD le aveva affidato il servizio di gestione operativa della
[...]
(cfr. doc. 4 produzioni parte opponente); Controparte_2
- che, tuttavia, la committente nel 2015 aveva cassato di pagarle il corrispettivo dovutole, parzialmente pagatole solo in esecuzione dei decreti monitori a tal fine chiesti e ottenuti nei confronti della stessa Fondazione;
- che la Fondazione dal luglio 2022 ha cessato del tutto il pagamento dei corrispettivi maturati in proprio favore, provvedendo peraltro al pagamento diretto, ai sensi dell'art. 1676 c.c., delle retribuzioni del proprio personale dipendente;
- che l'sposizione debitoria della Fondazione nei propri confronti ammonta ad euro
641.642,78, ai quali vanno sommate le mensilità del corrispettivo previsto per i mesi compresi tra luglio 2022 a gennaio 2023, rispetto ai quali è stata proposta domanda di ingiunzione;
- che proprio a causa dell'inadempimento della Fondazione Villa AD nei propri confronti non le era stato possibile pagare gli emolumenti maturati dal proprio personale dipendente, compresa la odierna opposta, ad eccezione delle retribuzioni di luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre
e 13ma 2022, corrisposte da parte della Fondazione Villa AD ai sensi dell'art. 1676 c.c.
Alla luce di quanto sopra esposto la società opponente ha chiesto di:
A) disporre la chiamata in causa di Controparte_3
Con
in persona del suo legale rappresentate pro1tempore, con sede in , Via Su
[...]
Pixinali s.n.c., P.I. n. ai sensi dell'art. 102 c.p.c. o, in subordine, ai sensi dell'art. P.IVA_2
103 c.p.c., nonché ai sensi dell'art. 106 c.p.c.;
B) condannare la al pagamento, in favore Parte_2 di , unicamente della somma lorda di € 5.668,74, rigettando le ulteriori Controparte_1
pretese, ovvero di quella minore che risulterà accertata in corso di causa stante i pagamenti effettuati dalla , sulla Controparte_3 base dell'art. 1676 c.c.;
D) condannare la , a Controparte_3
manlevare la predetta da tutte le conseguenze che dovessero derivare dal Parte_1
presente giudizio ed, in particolare, condannare la Controparte_3
al pagamento, direttamente nei confronti di
[...] CP_3 Controparte_1 ed anche eventualmente ai sensi dell'art. 1676 c.c. e/o dell'art. 29, D. Lgs. n. 276/03, della somma di € di € 5.668,74, oltre le spese legali di cui al decreto ingiuntivo opposto, pari ad €
pagina 2 di 4 567,00, oltre spese forfettarie in misura del 15% e accessori di legge, nonché le spese del presente procedimento, ovvero quell'altra somma maggiore o minore che risulterà accertata in corso di causa;
D) con vittoria di spese.
Costituitasi in giudizio, ha contestato le avverse argomentazioni difensive, Controparte_1 evidenziando l'estraneità alla propria delle criticità esistenti nei rapporti tra la società opponente e la committente della stessa.
Conseguentemente si è opposta all'interrogatorio formale della stessa e alla prova per testi, ed ha concluso chiedendo il rigetto dell'avversa opposizione.
La causa, istruita mediante produzioni documentali, previo rigetto dell'istanza attorea di autorizzazione alla chiamata in causa della Fondazione Villa A.D.A., è stata decisa sulle conclusioni di cui al ricorso e alla comparsa di costituzione e risposta.
***
All'esito dell'istruttoria, l'opposizione è risultata infondata per le seguenti ragioni.
Difatti, con riguardo al quantum debeatur, la società opponente non ha contestato il proprio debito e non ha provato che nel corso del giudizio vi è stato il pagamento di ulteriori somme in favore dell'opposta, ad eccezione di quelle ottenute dalla creditrice in forza del procedimento esecutivo azionato sulla base del decreto monitorio provvisoriamente esecutivo.
L'odierna opposta, a soddisfazione parziale del proprio credito, ha difatti ricevuto il pagamento della somma di euro 4.087,14 in forza dell'ordinanza di assegnazione del Tribunale di Cagliari, emessa nella procedura esecutiva presso terzi R. Es. n. 2227/2022, circostanza non contestata da controparte.
Nei rapporti tra società opponente e creditrice opposta non rilevano, invece, i rapporti tra la prima e la Fondazione Villa AD, né rileva che il mancato pagamento da parte della società opponente alla lavoratrice siano effettivamente dipesi dalla mancanza di provvista a sua volta oggettivamente imputabile al mancato pagamento in favore della società opponente dei crediti dalla stessa vantati nei confronti di Villa AD.
Pertanto, al Tribunale non resta che rigettare l'opposizione con la conseguente conferma del decreto opposto.
***
Le spese di lite restano a carico della società opponente e si liquidano come in dispositivo, tenendo conto della tabella di riferimento per le cause di lavoro del valore compreso tra i
5.200,00 e i 26.000,00 euro, con applicazione dei valori prossimi ai minimi, tenuto conto della pagina 3 di 4 limitata attività processuale svolta dai difensori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- rigetta l'opposizione proposta da e, per Parte_1
l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 228/2023 del 3.4.2023, detratta la somma pagata in corso di causa;
- condanna alla rifusione in favore di Parte_1 [...]
delle spese del giudizio di opposizione, che liquida in euro 2.667,00 per compenso Pt_3
professionale ed euro 118,50 per spese, oltre spese generali, c.p.a. ed iva, dovute come per legge.
Cagliari, 6.6.2025.
Il giudice
Riccardo Ariu
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
in persona del dott. Riccardo Ariu, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta di cui all'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. 1717/2023 R.A.C.L., promossa da:
, P. I. , con sede in Assemini, in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in Cagliari, vico Barone
Rossi n.2, presso lo studio dell'avvocato Enzo Pinna che la rappresenta e difende giusta procura speciale prodotta a corredo del ricorso parte opponente contro
, C.F. residente a Villaspeciosa ed elettivamente Controparte_1 C.F._1 domiciliata in Cagliari, nella Via Ariosto n.11, presso lo studio dell'Avv. Rossana Perra, che la rappresenta e difende giusta procura prodotta a corredo della comparsa di costituzione e risposta parte opposta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18.5.2023 la ha Parte_1
proposto opposizione avverso il decreto n. 228/2023 col quale gli è stato ingiunto il pagamento in favore di della somma di euro 5.668,74, oltre spese del procedimento Controparte_1
monitorio, asseritamente dovute a titolo di retribuzioni relative ai mesi novembre, dicembre 2022
e gennaio 2023, oltre la tredicesima mensilità relativa al 2022.
L'opponente a sostegno delle sue doglianze ha dedotto:
pagina 1 di 4 - di essere socio fondatore della Fondazione “Villa A.d.a. Assistenza per il disagio degli anziani Onlus”;
- che la Fondazione Villa AD le aveva affidato il servizio di gestione operativa della
[...]
(cfr. doc. 4 produzioni parte opponente); Controparte_2
- che, tuttavia, la committente nel 2015 aveva cassato di pagarle il corrispettivo dovutole, parzialmente pagatole solo in esecuzione dei decreti monitori a tal fine chiesti e ottenuti nei confronti della stessa Fondazione;
- che la Fondazione dal luglio 2022 ha cessato del tutto il pagamento dei corrispettivi maturati in proprio favore, provvedendo peraltro al pagamento diretto, ai sensi dell'art. 1676 c.c., delle retribuzioni del proprio personale dipendente;
- che l'sposizione debitoria della Fondazione nei propri confronti ammonta ad euro
641.642,78, ai quali vanno sommate le mensilità del corrispettivo previsto per i mesi compresi tra luglio 2022 a gennaio 2023, rispetto ai quali è stata proposta domanda di ingiunzione;
- che proprio a causa dell'inadempimento della Fondazione Villa AD nei propri confronti non le era stato possibile pagare gli emolumenti maturati dal proprio personale dipendente, compresa la odierna opposta, ad eccezione delle retribuzioni di luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre
e 13ma 2022, corrisposte da parte della Fondazione Villa AD ai sensi dell'art. 1676 c.c.
Alla luce di quanto sopra esposto la società opponente ha chiesto di:
A) disporre la chiamata in causa di Controparte_3
Con
in persona del suo legale rappresentate pro1tempore, con sede in , Via Su
[...]
Pixinali s.n.c., P.I. n. ai sensi dell'art. 102 c.p.c. o, in subordine, ai sensi dell'art. P.IVA_2
103 c.p.c., nonché ai sensi dell'art. 106 c.p.c.;
B) condannare la al pagamento, in favore Parte_2 di , unicamente della somma lorda di € 5.668,74, rigettando le ulteriori Controparte_1
pretese, ovvero di quella minore che risulterà accertata in corso di causa stante i pagamenti effettuati dalla , sulla Controparte_3 base dell'art. 1676 c.c.;
D) condannare la , a Controparte_3
manlevare la predetta da tutte le conseguenze che dovessero derivare dal Parte_1
presente giudizio ed, in particolare, condannare la Controparte_3
al pagamento, direttamente nei confronti di
[...] CP_3 Controparte_1 ed anche eventualmente ai sensi dell'art. 1676 c.c. e/o dell'art. 29, D. Lgs. n. 276/03, della somma di € di € 5.668,74, oltre le spese legali di cui al decreto ingiuntivo opposto, pari ad €
pagina 2 di 4 567,00, oltre spese forfettarie in misura del 15% e accessori di legge, nonché le spese del presente procedimento, ovvero quell'altra somma maggiore o minore che risulterà accertata in corso di causa;
D) con vittoria di spese.
Costituitasi in giudizio, ha contestato le avverse argomentazioni difensive, Controparte_1 evidenziando l'estraneità alla propria delle criticità esistenti nei rapporti tra la società opponente e la committente della stessa.
Conseguentemente si è opposta all'interrogatorio formale della stessa e alla prova per testi, ed ha concluso chiedendo il rigetto dell'avversa opposizione.
La causa, istruita mediante produzioni documentali, previo rigetto dell'istanza attorea di autorizzazione alla chiamata in causa della Fondazione Villa A.D.A., è stata decisa sulle conclusioni di cui al ricorso e alla comparsa di costituzione e risposta.
***
All'esito dell'istruttoria, l'opposizione è risultata infondata per le seguenti ragioni.
Difatti, con riguardo al quantum debeatur, la società opponente non ha contestato il proprio debito e non ha provato che nel corso del giudizio vi è stato il pagamento di ulteriori somme in favore dell'opposta, ad eccezione di quelle ottenute dalla creditrice in forza del procedimento esecutivo azionato sulla base del decreto monitorio provvisoriamente esecutivo.
L'odierna opposta, a soddisfazione parziale del proprio credito, ha difatti ricevuto il pagamento della somma di euro 4.087,14 in forza dell'ordinanza di assegnazione del Tribunale di Cagliari, emessa nella procedura esecutiva presso terzi R. Es. n. 2227/2022, circostanza non contestata da controparte.
Nei rapporti tra società opponente e creditrice opposta non rilevano, invece, i rapporti tra la prima e la Fondazione Villa AD, né rileva che il mancato pagamento da parte della società opponente alla lavoratrice siano effettivamente dipesi dalla mancanza di provvista a sua volta oggettivamente imputabile al mancato pagamento in favore della società opponente dei crediti dalla stessa vantati nei confronti di Villa AD.
Pertanto, al Tribunale non resta che rigettare l'opposizione con la conseguente conferma del decreto opposto.
***
Le spese di lite restano a carico della società opponente e si liquidano come in dispositivo, tenendo conto della tabella di riferimento per le cause di lavoro del valore compreso tra i
5.200,00 e i 26.000,00 euro, con applicazione dei valori prossimi ai minimi, tenuto conto della pagina 3 di 4 limitata attività processuale svolta dai difensori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- rigetta l'opposizione proposta da e, per Parte_1
l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 228/2023 del 3.4.2023, detratta la somma pagata in corso di causa;
- condanna alla rifusione in favore di Parte_1 [...]
delle spese del giudizio di opposizione, che liquida in euro 2.667,00 per compenso Pt_3
professionale ed euro 118,50 per spese, oltre spese generali, c.p.a. ed iva, dovute come per legge.
Cagliari, 6.6.2025.
Il giudice
Riccardo Ariu
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