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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/07/2025, n. 5773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5773 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In Nome Del Popolo Italiano TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione Lavoro e Previdenza Il Giudice Dott.ssa Maria Pia Mazzocca, in qualità di giudice del lavoro, all'udienza del 17/6/2025 , tenutasi con trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c. c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero R.G. 14408/2024
TRA
SI.ra (cf: ) - nata il [...] a Parte_1 CodiceFiscale_1 Casalnuovo di Napoli (NA), res.te in Napoli (NA) alla Via Attanasio 28, elett.te dom.ta in Pomigliano d'AR (NA) alla Via P. di Piemonte n. 287 presso lo studio degli Avv.ti Giovanni Pipola (cf: ), (cf: e C.F._2 Controparte_1 C.F._3
(cf: ) dai quali è rapp.ta e difesa giusta procura in calce CP_2 C.F._4 al presente ricorso e che, ai sensi ex art. 176 c.p.c. come novellato dal D.L. n. 35/05 e succ. mod., autorizzano la Cancelleria del Giudice adito ad effettuare le comunicazioni a mezzo fax al num. 081.19255436 o PEC t/ Email_1 Email_2 E nunziarobertaricci@avvocatinapoli. Email_3 Email_5
– RICORRENTE -
CONTRO
C.F. n. Controparte_3
), con sede in Roma, alla via Ciro il Grande, n. 21 in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, in virtù di procura ad lites per Notar del 22.03.24 repertorio n. 37875, raccolta n. 7313, dall'Avv. Maria Sofia Persona_1 Lizzi (C.F. - PEC : t) e con il C.F._5 Email_6 CP_ medesimo domiciliato in Napoli, presso la sede di Via A. De Gasperi, 55- Napoli (Tel.: 081.7558400- Fax: 081 . 19926338) ;
- RESISTENTE - OGGETTO: riconoscimento dell'assegno di invalidità civile ex lege 18/80. FATTO E DIRITTO Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente in epigrafe indicata conveniva in giudizio l' esponendo che: CP_3
- Era affetta da “ipertensione arteriosa, lieve insufficienza mitralica, dislipidemia, ateromasia diffusa, ansia, depressione, bronchite cronica, e frequenti riacutizzazione, ipoacusia bilaterale, timpanite, artrosi diffusa, scoliosi, osteopenia, insonnia, risvegli precoci, lombalgia cronica da spondilodiscoartrosi, gonalgia bilaterale, sindrome del seno del tarso in piede cavo-valgo bilaterale con 2° dito a martello, sovrappeso “
- aveva proposto regolare domanda amministrativa in data 28/4/2022 al fine di ottenere l'assegno di invalidità che non era stata convocata a visita
- che aveva proposto ricorso giudiziario per ATP ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c.
- che depositava regolare dichiarazione di dissenso dalla relazione del CTU depositata nell'ambito del procedimento così sorto
- che, all'esito, depositava ricorso giurisdizionale.
1 Chiedeva pertanto che il Tribunale adito, avuto riguardo alle patologie da cui essa parte ricorrente era affetta, dichiarasse il suo diritto alla percezione dell' assegno di invalidità a far data dalla domanda amministrativa o dalla diversa decorrenza accertata, con la conseguente condanna dell' alla corresponsione dei relativi ratei maturati e maturandi, oltre gli CP_3 interessi legali;
il tutto con vittoria di spese, da distrarsi. L' si costituiva in giudizio, contestando la ritualità e la fondatezza della domanda e CP_3 chiedendone il rigetto. Il giudice invitava il CTU a rendere chiarimenti e, sulla documentazione in atti, all' udienza del 17/6/2025 tenutasi con trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa con la presente contestuale sentenza. Il ctu osservava “ Dall'esame dei dati clinico anamnestici e dagli accertamenti agli atti relativi alla periziata, si perviene alla seguente valutazione diagnostica circa le infermità da cui è affetta la SI.ra : Cardiopatia ipertensiva in trattamento farmacologico in Parte_1 discreto equilibrio emodinamico (Classe I – II NYHA): cod. 6445/6446= 30%. Note artrosiche generalizzate in assenza di limitazioni funzionali: Cod.P.A. 7010= 30%. Depressione endoreattiva di media entità: cod. 2205= 25%. PERCENTUALE FINALE D'INVALIDITÀ Tali affezioni obiettivate e diagnosticate attraverso lo studio degli accertamenti agli atti, determinano nella SI.ra un'invalidità complessiva nella misura Parte_1 del 63%. L'invalidità dev'essere datata dal mese di Aprile 2022 datadi presentazione della domanda amministrativa. Va pertanto ritenuto rilevato che gli stati patologici riscontrati dal consulente tecnico d'ufficio e riportati nella sua relazione – che deve intendersi qui richiamata – hanno comportato che le infermità di cui il ricorrente è affetto non raggiungono la percentuale di invalidità , nella misura del 63% “ Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto in sede di CTU e (che appare completa, esaustiva, oltre che scevra di vizi logici o giuridici) anche a seguito dei chiarimenti resi e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante. La domanda va pertanto rigettata difettando il presupposto sanitario necessario per il suo accoglimento. Quanto al regime delle spese trova applicazione l'art. 152 disp att. c.p.c nella formulazione successiva all'entrata in vigore della legge 326/2003 di conversione del DL 269/2003 che così dispone: Nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali la parte soccombente, salvo comunque quanto previsto dall'articolo 96, primo comma, del codice di procedura civile, non può essere condannata al pagamento delle spese, competenze ed onorari quando risulti titolare, nell'anno precedente a quello della pronuncia, di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione, pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della repubblica 30 maggio 2002, n. 115. L'interessato che, con riferimento all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, si trova nelle condizioni indicate nel presente articolo formula apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell'atto introduttivo e si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 79 e dell'articolo 88 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della repubblica n. 115 del 2002.
2 Nel caso di specie nel ricorso introduttivo del giudizio è presente la dichiarazione sostitutiva di certificazione e, pertanto, parte ricorrente non è tenuta al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunziando: a) dichiara concluso il procedimento di ATP RG 14487/2023 e dispone l'archiviazione degli atti liquidando il CTU come da separato decreto. b) rigetta il ricorso;
c) dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese di lite.
Si comunichi Napoli , 17/6/2025 Il Giudice del Lavoro
Maria Pia Mazzocca
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