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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 18/04/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
R.g. n. 63/2025 sub. 1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE TERZA CIVILE - PROCEDURE CONCORSUALI riunito in camera di consiglio nella persona dei signori magistrati
Dott.ssa Ester Russo Presidente
Dott. Carlo Bianconi Giudice Relatore Estensore
Dott.ssa Camilla Ovi Giudice all'esito dell'istruttoria; sentito il Giudice relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento avente ad oggetto la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale, rubricato al n.r.g. 63/2025 sub. 1, nei confronti di (c.f. e partita IVA: Controparte_1
), in persona del legale rapp.te pro tempore, corrente in Finale P.IVA_1
Emilia (MO), Via A.A. Miari, n. 43;
- resistente -
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa e svolgimento del processo.
Con ricorso del Pubblico Ministero del 25.2.2025, che nell'esperimento della propria attività istituzionale ha rilevato la pendenza di inadempimenti tributari quantificati in € 2.375.367,63, è stata chiesta l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
[...] Il procedimento si è svolto regolarmente ed all'udienza del 16.4.2025, rilevata preliminarmente la regolarità della notifica, avvenuta a mezzo PEC a cura della Cancelleria in data 28.2.2025, il ricorrente non è comparso, mentre per la resistente è comparso il legale rappresentante, che si è sostanzialmente rimesso a giustizia, confermando il credito dedotto nel ricorso del PM.
Ciò posto, circa la mancata comparizione del ricorrente, occorre chiarire, sin da ora, mutuando un orientamento giurisprudenziale formatosi sotto la vigenza della legge fallimentare che “quando l'iniziativa sia stata assunta dal
Pubblico Ministero, affinché il giudice possa pronunciarsi nel merito è sufficiente che il ricorso sia stato ritualmente notificato all'imprenditore, sicché
è irrilevante la mancata partecipazione della parte pubblica all'udienza prefallimentare, non potendosi trarre da una simile condotta alcuna volontà, anche solo implicita, di rinunciare o desistere all'istanza presentata, ciò in coerenza con il generale principio secondo cui, ove la parte non si presenti all'udienza conclusiva del procedimento al fine di rappresentare al giudice le proprie istanze finali, vale la presunzione che la stessa abbia voluto tenere ferme le conclusioni precedentemente formulate” (Corte di Cassazione, sez. I, civ., 14 gennaio 2019, n. 643).
Sussiste la competenza del Tribunale adito, come emerge dalla visura allegata.
Presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale (artt. 121, 2 CCII).
La convenuta è impresa commerciale.
Quanto al superamento delle soglie di cui all'art. 2, co. 1, CCII, queste risultano superate in ragione dell'odierna situazione debitoria (pari a €
2.375.367,63). Si rileva, in ogni caso, che dall'ultimo bilancio acquisito dal
Registro delle imprese relativo all'esercizio 2022, risultano superate le soglie di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), sia con riferimento all'attivo (pari a €
1.542.266), che ai debiti (€ 2.658.363). Stato di insolvenza ed indebitamento rilevante (artt. 2, 49 CCII).
Quanto alla soglia minima di indebitamento di cui all'art. 49, u.c., CCII, come segnalato dal Pubblico Ministero, la società ha maturato un'ingente esposizione debitoria nei confronti dell'Erario e, dall'istruttoria sono emersi debiti scaduti per un ammontare pari a € 2.546.839,66 nei confronti di già cartellati, che hanno sostanzialmente confermato le allegazioni CP_2
della Procura.
Pertanto, la soglia minima di indebitamento di cui all'art. 49, u.c., CCII, risulta ampiamente superata.
Quanto allo stato di insolvenza, esso non è revocabile in dubbio.
Prova ne sia l'ingente debito verso l'Erario oltre che il mancato deposito di bilanci a far data dall'anno 2022 e le ammissioni dell'AU comparso alla udienza innanzi al G.R..
Alla luce di quanto illustrato, appare evidente la situazione di grave ed irreversibile dissesto nel quale versa la società convenuta, non essendo in grado di soddisfare le proprie obbligazioni passate, presenti e future.
***
Tutto quanto precede, in uno con la possibile maturazione (ex art. 6 CCII) di ingenti debiti prededucibili, induce il Tribunale a statuire circa la cessazione della attività di impresa, ai sensi dell'art. 211 CCII (e fermo quanto previsto dal comma III), essendo evidente il rischio di pregiudizio insito nella continuazione
***
Conclusivamente, ricorrono tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della impresa ricorrente
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 121, 37, 39, 41, 49 del D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14;
Dichiara L'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
[...]
(c.f. e partita IVA: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rapp.te pro tempore, corrente in Finale Emilia (MO), Via A.A. Miari, n.
43;
Nomina
Giudice delegato il Dott. Carlo Bianconi,
Nomina quale Curatore il dott di Modena, Persona_1
Ordina al legale rappresentante della società di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito;
Autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies delle disp. att. del c.p.c. ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi, ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n.
127; ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
ad acquisire schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice
Ordina al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza della debitrice (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando il verbale di ricognizione sommaria nei successivi dieci giorni;
Stabilisce che il giorno 21.08.2025 ore 10:40, fissato entro il termine perentorio di non oltre 120 giorni dalla data di deposito della sentenza, nella sede e alla presenza del Giudice Delegato, abbia luogo l'adunanza nella quale si procederà all'esame dello stato passivo;
Assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della debitrice il termine perentorio sino a trenta giorni prima dell'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo per la presentazione delle domande di insinuazione;
Segnala al curatore che entro dieci giorni dalla nomina, quest'ultima da intendersi coincidente con il giorno di pubblicazione della presente sentenza, deve comunicare al Registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale devono essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della debitrice;
Dispone ai sensi degli artt. 45 e 49 CCII che la presente sentenza sia notificata al debitore, al Pubblico Ministero e comunicata per estratto al curatore designato e al/i creditori istante/i, nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle imprese dove la società ha la sede legale (e, se difforme da quella effettiva, anche all'Ufficio del Registro delle Imprese della sede effettiva) ai fini dell'annotazione.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 17.4.2024
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE Dott. Carlo Bianconi
Dott.ssa Ester Russo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE TERZA CIVILE - PROCEDURE CONCORSUALI riunito in camera di consiglio nella persona dei signori magistrati
Dott.ssa Ester Russo Presidente
Dott. Carlo Bianconi Giudice Relatore Estensore
Dott.ssa Camilla Ovi Giudice all'esito dell'istruttoria; sentito il Giudice relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento avente ad oggetto la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale, rubricato al n.r.g. 63/2025 sub. 1, nei confronti di (c.f. e partita IVA: Controparte_1
), in persona del legale rapp.te pro tempore, corrente in Finale P.IVA_1
Emilia (MO), Via A.A. Miari, n. 43;
- resistente -
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa e svolgimento del processo.
Con ricorso del Pubblico Ministero del 25.2.2025, che nell'esperimento della propria attività istituzionale ha rilevato la pendenza di inadempimenti tributari quantificati in € 2.375.367,63, è stata chiesta l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
[...] Il procedimento si è svolto regolarmente ed all'udienza del 16.4.2025, rilevata preliminarmente la regolarità della notifica, avvenuta a mezzo PEC a cura della Cancelleria in data 28.2.2025, il ricorrente non è comparso, mentre per la resistente è comparso il legale rappresentante, che si è sostanzialmente rimesso a giustizia, confermando il credito dedotto nel ricorso del PM.
Ciò posto, circa la mancata comparizione del ricorrente, occorre chiarire, sin da ora, mutuando un orientamento giurisprudenziale formatosi sotto la vigenza della legge fallimentare che “quando l'iniziativa sia stata assunta dal
Pubblico Ministero, affinché il giudice possa pronunciarsi nel merito è sufficiente che il ricorso sia stato ritualmente notificato all'imprenditore, sicché
è irrilevante la mancata partecipazione della parte pubblica all'udienza prefallimentare, non potendosi trarre da una simile condotta alcuna volontà, anche solo implicita, di rinunciare o desistere all'istanza presentata, ciò in coerenza con il generale principio secondo cui, ove la parte non si presenti all'udienza conclusiva del procedimento al fine di rappresentare al giudice le proprie istanze finali, vale la presunzione che la stessa abbia voluto tenere ferme le conclusioni precedentemente formulate” (Corte di Cassazione, sez. I, civ., 14 gennaio 2019, n. 643).
Sussiste la competenza del Tribunale adito, come emerge dalla visura allegata.
Presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale (artt. 121, 2 CCII).
La convenuta è impresa commerciale.
Quanto al superamento delle soglie di cui all'art. 2, co. 1, CCII, queste risultano superate in ragione dell'odierna situazione debitoria (pari a €
2.375.367,63). Si rileva, in ogni caso, che dall'ultimo bilancio acquisito dal
Registro delle imprese relativo all'esercizio 2022, risultano superate le soglie di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), sia con riferimento all'attivo (pari a €
1.542.266), che ai debiti (€ 2.658.363). Stato di insolvenza ed indebitamento rilevante (artt. 2, 49 CCII).
Quanto alla soglia minima di indebitamento di cui all'art. 49, u.c., CCII, come segnalato dal Pubblico Ministero, la società ha maturato un'ingente esposizione debitoria nei confronti dell'Erario e, dall'istruttoria sono emersi debiti scaduti per un ammontare pari a € 2.546.839,66 nei confronti di già cartellati, che hanno sostanzialmente confermato le allegazioni CP_2
della Procura.
Pertanto, la soglia minima di indebitamento di cui all'art. 49, u.c., CCII, risulta ampiamente superata.
Quanto allo stato di insolvenza, esso non è revocabile in dubbio.
Prova ne sia l'ingente debito verso l'Erario oltre che il mancato deposito di bilanci a far data dall'anno 2022 e le ammissioni dell'AU comparso alla udienza innanzi al G.R..
Alla luce di quanto illustrato, appare evidente la situazione di grave ed irreversibile dissesto nel quale versa la società convenuta, non essendo in grado di soddisfare le proprie obbligazioni passate, presenti e future.
***
Tutto quanto precede, in uno con la possibile maturazione (ex art. 6 CCII) di ingenti debiti prededucibili, induce il Tribunale a statuire circa la cessazione della attività di impresa, ai sensi dell'art. 211 CCII (e fermo quanto previsto dal comma III), essendo evidente il rischio di pregiudizio insito nella continuazione
***
Conclusivamente, ricorrono tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della impresa ricorrente
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 121, 37, 39, 41, 49 del D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14;
Dichiara L'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
[...]
(c.f. e partita IVA: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rapp.te pro tempore, corrente in Finale Emilia (MO), Via A.A. Miari, n.
43;
Nomina
Giudice delegato il Dott. Carlo Bianconi,
Nomina quale Curatore il dott di Modena, Persona_1
Ordina al legale rappresentante della società di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito;
Autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies delle disp. att. del c.p.c. ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi, ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n.
127; ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
ad acquisire schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice
Ordina al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza della debitrice (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando il verbale di ricognizione sommaria nei successivi dieci giorni;
Stabilisce che il giorno 21.08.2025 ore 10:40, fissato entro il termine perentorio di non oltre 120 giorni dalla data di deposito della sentenza, nella sede e alla presenza del Giudice Delegato, abbia luogo l'adunanza nella quale si procederà all'esame dello stato passivo;
Assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della debitrice il termine perentorio sino a trenta giorni prima dell'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo per la presentazione delle domande di insinuazione;
Segnala al curatore che entro dieci giorni dalla nomina, quest'ultima da intendersi coincidente con il giorno di pubblicazione della presente sentenza, deve comunicare al Registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale devono essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della debitrice;
Dispone ai sensi degli artt. 45 e 49 CCII che la presente sentenza sia notificata al debitore, al Pubblico Ministero e comunicata per estratto al curatore designato e al/i creditori istante/i, nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle imprese dove la società ha la sede legale (e, se difforme da quella effettiva, anche all'Ufficio del Registro delle Imprese della sede effettiva) ai fini dell'annotazione.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 17.4.2024
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE Dott. Carlo Bianconi
Dott.ssa Ester Russo