Articolo 26 della Legge 22 dicembre 1953, n. 955
Articolo 25Articolo 27
Versione
15 gennaio 1954
Art. 26.
Allo scopo di contribuire a coprire la differenza fra il tasso delle operazioni attive effettuate a norma dell'art. 20 dal Mediocredito e il costo dei mezzi ottenuti con le operazioni di finanziamento previste dall'art. 25, il Tesoro dello Stato corrispondera' al Mediocredito un contributo pari all'1,50 per cento delle operazioni di cui all'art. 20, calcolato annualmente sull'importo residuale di esse nella media di dodici mesi precedenti, secondo i dati comunicati dal Mediocredito.
Entrata in vigore il 15 gennaio 1954