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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XII, sentenza 27/01/2026, n. 761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 761 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 761/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 12, riunita in udienza il
26/02/2024 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
QUARTARARO BALDASSARE, Presidente
INNOCENTE ALFIO, Relatore
PILATO SALVATORE, Giudice
in data 26/02/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5234/2019 depositato il 08/08/2019
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo - Via Toscana N. 20 90144 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 710/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PALERMO sez. 8 e pubblicata il 07/02/2019
Atti impositivi:
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. PA0181263-2015 CATASTO-RENDITA CATASTALE
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'appello tempestivo è dell'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Palermo, avverso la sentenza in epigrafe che la vedeva soccombente nella causa intentata dalla società contribuente per impugnare l'avviso di accertamento per la variazione della rendita catastale notificato l'08/06/ 2015, Agenzia delle Entrate di Palermo, per un impianto di serre fotovoltaiche, in agro del comune di Luogo_1 con l'aumento della rendita proposta con modello DOCFA da € 2.280,00 ad € 3.540,00#; aveva chiesto - annullamento, previa sospensione, dell'atto impugnato, con vittoria di spese, lamentando il difetto di motivazione, ed l'infondatezza nel merito della valutazione, effettuata in assenza di sopralluogo, per omessa considerazione sia della situazione reale dei luoghi, sia dei criteri fissati dalle stesse circolari dell'Agenzia del Territorio in materia, prodotte.
Nonostante la regolare notifica non si costituiva la società contribuente.
All'odierna udienza fissata per la trattazione della causa, sentiti il relatore ed esaminate le conclusioni delle parti, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, esaminati gli atti del giudizio, ritiene che l'appello dell'Ufficio sia infondato, quindi, non possa essere accolto.
Questo Collegio, condividendo i contenuti della sentenza del primo Collegio nel rispetto dei canoni fissati dalla Suprema Corte, secondo cui anche per i provvedimenti di revisione del classamento catastale ricorre l'obbligo di motivazione, ex art. 3 della legge n. 241/90; a maggior ragione quando graviti preponderantemente sui patrimoni dei soggetti destinatari, i quali hanno il diritto di potere manifestare le proprie legittime difese liberamente e pienamente.
Per cui "In tema di revisione del classamento catastale di immobili urbani, la motivazione non può, in conformità all'art. 3, comma 58, della legge n. 662/96, limitarsi a contenere l'indicazione della consistenza, della categoria e della classe attribuita dall'Agenzia del Territorio, ma deve specificare, ai sensi dell'art. 7 comma 1, della legge n. 212/2000, e a pena di nullità, a quale presupposto - il non aggiornamento del classamento ovvero la palese incongruità rispetto a fabbricati similari - la modifica debba essere associata e laddove si tratti incongruenza della constatata manifesta tra il precedente classamento dell'unità immobiliare e il classamento di fabbricati similari aventi caratteristiche analoghe, l'atto impositivo dovrà recare la specifica individuazione di tali fabbricati, del loro classamento e delle caratteristiche analoghe che li renderebbero similari all'unità immobiliare oggetto di riclassamento, così rispondendo alla funzione di delimitare l'ambito delle ragioni deducibili dall'ufficio nella successiva fase contenziosa, nella quale il contribuente, nell'esercizio del proprio diritto di difesa, può chiedere la verifica dell'effettiva correttezza della riclassificazione". (Cass.
Civ. Sent. Sez. 5 n. 21736/2014) (Cass. civ. sez. VI ord. n. 10489/2013; Cass. civ. sez. VI- ord. n. 5784/2013;
Cass. n. 21532/2013).
Altro aspetto che non va trascurato è quanto statuito recentemente nell'ordinanza della sezione V civile,
n.7398/2025, della Suprema Corte, che in materia di energia da fonti rinnovabili ha specificato: <<… il criterio distintivo introdotto dalla legge del 2015 è quello della funzionalità al processo produttivo, non quello della stabilità o dell'infissione al suolo. Ciò che conta è il rapporto di strumentalità del bene rispetto all'attività svolta. È irrilevante la consistenza fisica o la natura strutturale del componente. Se un elemento, anche se connesso al suolo, è essenziale per la produzione, deve essere escluso dalla stima diretta.>>; quindi, riportandosi al paragone con l'aerogeneratore, dove tutti i componenti della struttura sono inscindibilmente legati nella concorrenza all'ottenimento del risultato produttivo, per cui l'intera struttura deve essere trattata catastalmente in modo analogo ed esentata.
Pertanto, viene confermata la sentenza di primo grado, di cui in epigrafe, confermando la rendita catastale in quella proposta.
L'ordinanza chiarisce definitivamente che il criterio per l'esclusione dalla rendita è la funzionalità al processo produttivo di un bene, prescindendo dalle caratteristiche strutturali;
il suo valore non concorre alla determinazione della rendita, indipendentemente dal fatto che sia stabilmente infisso al suolo.
Per quanto sopra, rigetta l'appello dell'Agenzia e conferma la sentenza di prime cure gravata.
Le spese del grado vengono compensate attesa la condotta processuale della parte appellata.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di Palermo, sezione XII, rigetta l'appello dell'Agenzia delle
Entrate, Direzione Provinciale di Palermo e conferma la sentenza gravata, per quanto di ragione.
Compensa interamente le spese del grado.
Palermo 26/02/2024.
Il Relatore Il Presidente
.
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 12, riunita in udienza il
26/02/2024 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
QUARTARARO BALDASSARE, Presidente
INNOCENTE ALFIO, Relatore
PILATO SALVATORE, Giudice
in data 26/02/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5234/2019 depositato il 08/08/2019
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo - Via Toscana N. 20 90144 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 710/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PALERMO sez. 8 e pubblicata il 07/02/2019
Atti impositivi:
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. PA0181263-2015 CATASTO-RENDITA CATASTALE
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'appello tempestivo è dell'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Palermo, avverso la sentenza in epigrafe che la vedeva soccombente nella causa intentata dalla società contribuente per impugnare l'avviso di accertamento per la variazione della rendita catastale notificato l'08/06/ 2015, Agenzia delle Entrate di Palermo, per un impianto di serre fotovoltaiche, in agro del comune di Luogo_1 con l'aumento della rendita proposta con modello DOCFA da € 2.280,00 ad € 3.540,00#; aveva chiesto - annullamento, previa sospensione, dell'atto impugnato, con vittoria di spese, lamentando il difetto di motivazione, ed l'infondatezza nel merito della valutazione, effettuata in assenza di sopralluogo, per omessa considerazione sia della situazione reale dei luoghi, sia dei criteri fissati dalle stesse circolari dell'Agenzia del Territorio in materia, prodotte.
Nonostante la regolare notifica non si costituiva la società contribuente.
All'odierna udienza fissata per la trattazione della causa, sentiti il relatore ed esaminate le conclusioni delle parti, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, esaminati gli atti del giudizio, ritiene che l'appello dell'Ufficio sia infondato, quindi, non possa essere accolto.
Questo Collegio, condividendo i contenuti della sentenza del primo Collegio nel rispetto dei canoni fissati dalla Suprema Corte, secondo cui anche per i provvedimenti di revisione del classamento catastale ricorre l'obbligo di motivazione, ex art. 3 della legge n. 241/90; a maggior ragione quando graviti preponderantemente sui patrimoni dei soggetti destinatari, i quali hanno il diritto di potere manifestare le proprie legittime difese liberamente e pienamente.
Per cui "In tema di revisione del classamento catastale di immobili urbani, la motivazione non può, in conformità all'art. 3, comma 58, della legge n. 662/96, limitarsi a contenere l'indicazione della consistenza, della categoria e della classe attribuita dall'Agenzia del Territorio, ma deve specificare, ai sensi dell'art. 7 comma 1, della legge n. 212/2000, e a pena di nullità, a quale presupposto - il non aggiornamento del classamento ovvero la palese incongruità rispetto a fabbricati similari - la modifica debba essere associata e laddove si tratti incongruenza della constatata manifesta tra il precedente classamento dell'unità immobiliare e il classamento di fabbricati similari aventi caratteristiche analoghe, l'atto impositivo dovrà recare la specifica individuazione di tali fabbricati, del loro classamento e delle caratteristiche analoghe che li renderebbero similari all'unità immobiliare oggetto di riclassamento, così rispondendo alla funzione di delimitare l'ambito delle ragioni deducibili dall'ufficio nella successiva fase contenziosa, nella quale il contribuente, nell'esercizio del proprio diritto di difesa, può chiedere la verifica dell'effettiva correttezza della riclassificazione". (Cass.
Civ. Sent. Sez. 5 n. 21736/2014) (Cass. civ. sez. VI ord. n. 10489/2013; Cass. civ. sez. VI- ord. n. 5784/2013;
Cass. n. 21532/2013).
Altro aspetto che non va trascurato è quanto statuito recentemente nell'ordinanza della sezione V civile,
n.7398/2025, della Suprema Corte, che in materia di energia da fonti rinnovabili ha specificato: <<… il criterio distintivo introdotto dalla legge del 2015 è quello della funzionalità al processo produttivo, non quello della stabilità o dell'infissione al suolo. Ciò che conta è il rapporto di strumentalità del bene rispetto all'attività svolta. È irrilevante la consistenza fisica o la natura strutturale del componente. Se un elemento, anche se connesso al suolo, è essenziale per la produzione, deve essere escluso dalla stima diretta.>>; quindi, riportandosi al paragone con l'aerogeneratore, dove tutti i componenti della struttura sono inscindibilmente legati nella concorrenza all'ottenimento del risultato produttivo, per cui l'intera struttura deve essere trattata catastalmente in modo analogo ed esentata.
Pertanto, viene confermata la sentenza di primo grado, di cui in epigrafe, confermando la rendita catastale in quella proposta.
L'ordinanza chiarisce definitivamente che il criterio per l'esclusione dalla rendita è la funzionalità al processo produttivo di un bene, prescindendo dalle caratteristiche strutturali;
il suo valore non concorre alla determinazione della rendita, indipendentemente dal fatto che sia stabilmente infisso al suolo.
Per quanto sopra, rigetta l'appello dell'Agenzia e conferma la sentenza di prime cure gravata.
Le spese del grado vengono compensate attesa la condotta processuale della parte appellata.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di Palermo, sezione XII, rigetta l'appello dell'Agenzia delle
Entrate, Direzione Provinciale di Palermo e conferma la sentenza gravata, per quanto di ragione.
Compensa interamente le spese del grado.
Palermo 26/02/2024.
Il Relatore Il Presidente
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