Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 22/03/2025, n. 669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 669 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1417/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA sezione I civile
Il Tribunale, nella persona del giudice Antonio Loseto, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 1417/2024 RG, promossa da: avv. MATTEO TIROZZI, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. C.F._1
Alberto Fichera, elettivamente domiciliato a Verona (VR), in via Abba n. 12, presso il difensore, RICORRENTE contro
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Marta Barberi, CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato a Verona (VR), in Circonvallazione Raggio di Sole n. 9, presso il difensore CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni, come da verbale di udienza del 19/3/2025, tenutasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. Tali conclusioni sono qui richiamate e devono intendersi parte integrante di questa sentenza. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Preliminarmente deve rilevarsi che, ai sensi del novellato art. 132 c.p.c., il giudice è esonerato dalla redazione dello svolgimento del fatto;
inoltre, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., lo stesso non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, ben potendosi limitare, valutate nel loro complesso le prove acquisite nel processo e le contrapposte tesi pagina 1 di 6
che, al fine di raccogliere la procura alle liti (all. 2 al ricorso), la delega per rivolgersi alla Polizia Locale (all. 3) e la procura speciale per il procedimento penale (all. 4), si Cont portava al nosocomio ove l' era ricoverato ed ivi ne ascoltava l'esposizione dei fatti, gli consigliava la strategia processuale e gli esponeva le questioni di diritto;
che, dopo aver visionato il fascicolo del procedimento penale sopra identificato, apprendeva che non era inserito tra le persone offese e così contattava la CP_1
Procura della Repubblica per conferire con il P.M. incaricato;
che, contattava l'istituto assicurazione, redigeva ed inviava pec di intervento (all.ti 6-7); Cont
che, il 12/8/2023 il sig. gli revocava il mandato;
che, successivamente, inviava la pro forma (all. 9) con cui chiedeva il pagamento di € 2.042,77 (comprensiva di accessori), a titolo di compensi professionali;
che, stante il mancato componimento della controversia, instaurava il presente giudizio. Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda attorea ed, in CP_1 subordine, che l'importo delle competenze eventualmente spettantegli venisse liquidato nella somma di € 300,00 o in quella maggiore o minore accertata in corso di causa.
pagina 2 di 6 Cont A sostegno delle sue domande, il signor lamentava il mancato rilascio da parte dell'avv. Tirozzi di un preventivo di spesa e l'omessa informativa sugli oneri che potevano scaturire a suo carico dal citato conferimento dell'incarico professionale;
contestava, inoltre, la quantificazione del compenso operata dal ricorrente sia per le prestazioni di carattere civile che penale;
nello specifico, quella civile, per essersi arrestata “al primo essenziale e non approfondito studio della pratica” il che avrebbe dovuto comportare una quantificazione in misura non superiore ad ¼ di quella prevista dalle tariffe per lo svolgimento dell'intera pratica in sede stragiudiziale, che quantificava in € 300,00; quella penale, invece, sarebbe – a suo parere – assolutamente non spettante poiché
“nulla è stato fatto” e per aver il Tirozzi preso a riferimento la voce di tariffa
“giudiziale”, pur in presenza di “una attività che non merita una valorizzazione a parte ma è ampiamente compresa nell'attività stragiudiziale precedente”. Tutto ciò premesso, è documentalmente provato e non è contestato il conferimento Cont dell'incarico all'avv. Tirozzi, da parte del signor (all.ti 2-3-4 al ricorso). Parimenti, non è contestato il mancato rilascio di un preliminare preventivo di spesa da parte dell'avv. Tirozzi, dovendosi quindi dar luogo, ai fini della liquidazione dei compensi ad egli spettantegli, secondo consolidata giurisprudenza, alle vigenti tariffe di cui al D.M. 55/2014 non potendosi – d'altro canto – riconoscere alcun pregio alle affermazioni del convenuto secondo cui “non aveva compreso di dover corrispondere alcun compenso”, essendo nozione di comune esperienza quella per cui – a fronte del conferimento di un incarico professionale – si debba provvedere al pagamento dei Cont relativi compensi né avendo l' dimostrato che l'avv. Tirozzi si fosse espresso in senso contrario;
che, il ricorrente, in esecuzione dell'incarico ricevuto, ha eseguito, in favore di CP_1
l'attività descritta in ricorso (cfr. docc. 6 e 7), consistita nell'aver preso contatti
[...] con l'istituto assicuratore e nell'aver inviato pec di intervento. Inoltre, non è contestato che, il professionista abbia effettuato accesso presso la Cancelleria del P.M. e, del resto, solo così avrebbe potuto rilevare il mancato inserimento – circostanza anche questa non contestata – di tra le persone CP_1 offese dal reato ed abbia perciò inviato richiesta del 28/7/2023 (doc. 5) al fine di chiedere di conferire con il P.M. incaricato. Analogamente, non è contestato che parte convenuta, non abbia fin qui provveduto al pagamento delle somme richieste dall'avv. Tirozzi per l'attività professionale da egli svolta. Stante quanto fin qui esposto, non residuano dubbi sulla fondatezza nell'an della domanda avanzata dal ricorrente così come sull'infondatezza della domanda principale pagina 3 di 6 svolta dal resistente, non sussistendo ragioni che possano condurre ad escludere radicalmente il diritto del Tirozzi a vedersi liquidato il compenso per le prestazioni professionali sopra descritte. Va, pertanto, scrutinata la fondatezza della domanda nel quantum. Orbene, i compensi normativamente previsti per l'attività stragiudiziale, a differenza di quelli per l'attività giudiziale, non si articolano in varie fasi ma sono caratterizzati dal principio dell'onnicomprensività di cui all'art. 18 del D.M. 55/2014 e successive modificazioni. Tale norma, nella sua precedente formulazione, si componeva di un unico articolo, che testualmente recitava: “i compensi liquidati per prestazioni stragiudiziali sono onnicomprensivi in relazione ad ogni attività inerente l'affare”. Il D.M. n. 147 del 2022, art. 4, comma 1, ha aggiunto un comma 2 a questo articolo, prevedendo la possibilità di una liquidazione "per ciascuna fase o parte" quando però l'affare si componga "di fasi o di parti autonome in ragione della materia trattata". Quel che dunque emerge evidente, nel raffronto tra il testo precedente e la nuova formulazione, è il tendenziale permanere del principio di onnicomprensività: la liquidazione di un compenso per fasi o parti è infatti possibile purché, in ragione della materia trattata, la fase o la parte dell'affare per cui è stata prestata l'attività stragiudiziale sia individuabile come "autonoma"; conferma questa ricostruzione la persistenza di un'unica voce nella tabella 25 che individua i parametri di liquidazione. Tale lettura va necessariamente accompagnata dall'applicazione del principio di correlazione tra il compenso e l'effettività della prestazione professionale resa e può ora trovare conferma proprio nell'aggiunta, all'art. 18, come riportata, del comma 2, di più esplicita formulazione: in tal senso può ritenersi che questo nuovo precetto assolva una funzione interpretativa, chiarendo il senso e la portata del comma 1. In tal senso, soccorre altresì l'art. 19 del D.M. 55/2014, rubricato “parametri generali per la determinazione dei compensi” e collocato nel capo IV della norma intitolato
“disposizioni concernenti l'attività stragiudiziale”. Secondo l'art. 19, “ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza, del pregio dell'attività prestata, dell'importanza dell'opera, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, della quantità e qualità delle attività compiute, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e in fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto di contrasti giurisprudenziali rilevanti, della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti…”.
pagina 4 di 6 Va, in ultimo, richiamato il disposto dell'art. 25, a mente del quale, “per l'attività prestata dall'avvocato negli incarichi iniziati ma non compiuti, si liquidano i compensi maturati per l'opera svolta fino alla cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto professionale”. La lettura coordinata delle norme fin qui richiamate, consente di ritenere che l'onnicomprensività del compenso liquidabile per l'attività professionale svolta in sede stragiudiziale, sia temperata da una più ampia valutazione sulla consistenza dell'attività in concreto prestata. Calando tali principi nella fattispecie oggetto di causa, deve premettersi che, l'avv. Tirozzi ha correttamente individuato lo scaglione di riferimento in quello
“indeterminabile”, non essendo possibile determinare altrimenti, quantomeno all'epoca del conferimento dell'incarico e dell'espletamento dell'attività professionale de qua, l'entità del danno patrimoniale e non patrimoniale sofferto da a seguito CP_1 dell'incidente stradale di cui era stato vittima. L'applicazione di detto scaglione, sia nei casi di “complessità media” che di “complessità bassa”, conduce ad un risultato sensibilmente superiore (€ 3.473,00 o € 2.410,00) rispetto alla domanda attorea (€ 1.000,00) per l'attività stragiudiziale civile, che risulta conseguentemente congrua, in ragione “del pregio dell'attività prestata…della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, della quantità e qualità delle attività compiute”. Quanto all'attività stragiudiziale penale, condivisibile risulta l'eccezione sollevata dal resistente in ordine all'erroneo richiamo, compiuto dall'avv. Tirozzi, alle tariffe previste per l'attività giudiziale atteso che, l'accesso presso la cancelleria del P.M. e l'invio di una mera mail di richiesta di appuntamento non risultano in alcun modo assimilabili ad una qualche attività di carattere giudiziale. Al contempo, non può condividersi la richiesta di obliterare del tutto la richiesta di liquidazione del compenso per tale attività poiché la stessa è stata effettivamente svolta e va conseguentemente liquidata. A tal fine, si deve richiamare il già citato art. 18 del D.M. 55/2014 cui – come evidenziato - il D.M. n. 147 del 2022, art. 4, comma 1, ha aggiunto un comma 2, prevedendo la possibilità di una liquidazione "per ciascuna fase o parte" quando però l'affare si componga "di fasi o di parti autonome in ragione della materia trattata". Nel caso di specie, l'attività svolta dal ricorrente in sede penale, può essere individuata come "autonoma" all'ulteriore attività professionale espletata in ambito civile. In considerazione dei criteri previsti dagli artt. 19 e 25 del D.M. 55/2014 che impongono di tener conto, ai fini della liquidazione, “del pregio dell'attività prestata…della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, della quantità e qualità delle attività compiute”,
pagina 5 di 6 per l'attività prestata in sede penale, risulta congrua la liquidazione di una somma di € 200,00. Va, in ultimo, evidenziato come le contestazioni svolte dal resistente risultano generiche così come generica risulta la quantificazione, in via subordinata, in € 300,00 complessivi del compenso – a suo avviso – eventualmente liquidabile all'avv. Tirozzi. Pertanto, va liquidata in favore dell'avv. Tirozzi la complessiva somma di € 1.200,00, oltre interessi come da domanda. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano a carico di parte resistente come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 14147/2024 RG, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) condanna al pagamento, in favore dell'avv. Matteo Tirozzi, dell'importo CP_1 complessivo di € 1.200,00, oltre interessi come da domanda, per lo svolgimento dell'attività professionale descritta in motivazione;
2) condanna al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite del CP_1 presente procedimento, che si liquidano in € 98,00 per esborsi ed € 1.500,00 per compensi (quivi già incluse le spese generali, quindi da non doversi ricalcolare), oltre iva e c.p.a. Così deciso in Verona nella residenza del Tribunale, Corte Giorgio Zanconati n. 1, il giorno 22/3/2025.
Il giudice
Antonio Loseto
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