TRIB
Sentenza 12 gennaio 2025
Sentenza 12 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 12/01/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI S. MARIA CAPUA VETERE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo Italiano
Il Tribunale di S. Maria C. V. - Prima Sezione Civile - composto dai Sig.ri
Magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio Presidente
Dott.ssa Giovanna Caso Giudice
Dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n° 3801/2024 del Ruolo Generale Civile, avente ad oggetto: interdizione, rimessa alla decisione del Collegio e vertente
T R A
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, rappresentati e difesi dall'avv.to DI NUZZO DANIELA, come da
[...]
procura in atti
Ricorrenti
E
, nato in [...] il [...] Controparte_1
Resistente contumace
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da verbale di udienza del 09.10.2024; il PM-SEDE ha espresso parere favorevole;
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14/06/2024, gli odierni istanti hanno chiesto dichiararsi l'interdizione di in quanto affetto da Controparte_1
1 grave disturbo dello spettro autistico, evidenziando l'incidenza dello stato di salute dello stesso sulla sua capacità di discernimento, nonché sull'espletamento delle più normali attività fisiche e intellettuali. I ricorrenti hanno, altresì, rappresentato che
è titolare della pensione di invalidità e dell'indennità di CP_1
accompagnamento.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, all'udienza del 09.10.2024 veniva effettuato l'esame dell'interdicendo e la causa veniva rimessa alla decisione del
Collegio.
Ciò posto, occorre evidenziare che con la legge n. 6 del 2004, che ha introdotto l'istituto dell'amministrazione di sostegno, le misure dell'interdizione e dell'inabilitazione, meno flessibili e più vincolanti rispetto al nuovo strumento di tutela, sono ormai figure residuali da applicarsi laddove non si ritengano possibili interventi di sostegno idonei ad assicurare al soggetto debole una adeguata protezione (cfr. Tribunale Rieti n. 68 del 2020).
Rispetto ai predetti istituti, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore capacità di tale strumento di adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa (Tribunale Pistoia n. 457 del 2019).
L'istituto in esame ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale e temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire.
Ciò posto, la Suprema Corte, con orientamento consolidato, ha evidenziato che il discrimen tra interdizione e amministrazione di sostegno sia soprattutto di natura funzionale ovvero connesso al tipo di attività che deve essere compiuta in nome del beneficiario della protezione (cfr. Cass. n. 13584 del 2006; conforme Cass. n. 6079 del 2020).
Invero, ad una attività minima, estremamente semplice – vuoi per la scarsa consistenza del patrimonio disponibile, vuoi per la semplicità delle operazioni da svolgere, e per l'attitudine del soggetto protetto a non porre in discussione i risultati
2 dell'attività di sostegno nei suoi confronti – corrisponderà l'amministrazione di sostegno;
invece, ove si tratti di gestire un'attività di una certa complessità, ovvero nei casi in cui occorre impedire al soggetto da tutelare di compiere atti pregiudizievoli per sé, si opterà per l'interdizione, sempre che sussista una condizione di abituale infermità di mente (cfr. in motivazione, Cass. n. 13584 del
2006; conforme Cass. n. 6079 del 2020).
Ciò posto, nel caso di specie, dalla documentazione medica depositata in atti, si evince che il resistente è affetto da disturbo dello spettro autistico.
In sede di esame, l'interdicendo è apparso in grado di rispondere alle domande che gli venivano poste, riconoscendo le persone presenti accanto a lui nella stanza.
Tanto premesso, il Tribunale ritiene che la tutela del resistente possa avvenire attraverso l'istituto di cui agli art. 404 e ss c.c., con rigetto del ricorso introduttivo.
Ciò in quanto, pur non essendo l'interdicendo in grado di provvedere alla cura dei propri interessi, in quanto affetto dalla patologia per cui è causa, deve ritenersi che sia l'amministrazione di sostegno la misura più adeguata alla tutela di
, atteso il carattere residuale dell'interdizione e Controparte_1
non essendo emersi nel corso del giudizio elementi tali da fa ritenere il carattere complesso dell'attività che deve essere svolta nell'interesse dello stesso.
Ciò posto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 418 c.p.c., vanno trasmessi gli atti al
GT per l'apertura dell'amministrazione di sostegno in favore del resistente.
Il Tribunale ritiene, altresì, necessario nominare un amministratore di sostegno provvisorio, nella persona di , che provveda alla cura di Parte_2
nonché all'apertura di un nuovo libretto per Controparte_1
accreditare gli emolumenti spettanti a e al ritiro degli stessi, con gestione CP_1 nell'interesse dell'amministrato e con obbligo di rendicontazione a norma di legge.
Attesa la natura del procedimento e la contumacia dell'interdicendo, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis, per dichiarare non ripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di S. Maria C.V., Prima Sezione Civile, nella causa promossa come in narrativa, così decide:
- rigetta la domanda di interdizione di , Controparte_1 ritenendosi idonea alla sua protezione la misura dell'amministrazione di sostegno;
- dispone, d'ufficio, la trasmissione degli atti del procedimento al G.T.-SEDE
e, ritenutane la necessità e l'urgenza, nomina amministratore di sostegno provvisorio di , nato in [...] in Controparte_1
data 04.05.2005, , nata il [...] in [...], cui Parte_2
sono attribuiti i poteri indicati in parte motiva;
- nulla per le spese di lite.
Così deciso in S. Maria C.V. nella Camera di Consiglio del 09/10/2024
IL PRESIDENTE
dott. Giovanni D'Onofrio
IL GIUDICE RELATORE dott.ssa Luigia Franzese
4