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Sentenza 6 maggio 2024
Sentenza 6 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 06/05/2024, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 63/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PRATO
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Lucia Schiaretti Presidente rel. dott. Costanza Comunale Giudice dott. Giulia Simoni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 63/2024 promossa congiuntamente da:
_1
RICORRENTE
e
CP_2
RICORRENTE
Entrambi difesi dagli avv. Elleonora Monciatti e Pia Pacini, elettivamente domiciliati presso l'indirizzo telematico della seconda;
con l'intervento necessario del Pubblico Ministero -sede-
OGGETTO: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili ex art. 473-bis.51 c.p.c.
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
Parti private: voglia il Tribunale di Prato – previ gli incombenti di rito – di pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra i coniugi alle condizioni seguenti (con richiesta espressa di trasmissione al Comune di Vaiano per le opportune annotazioni previste dalla legge anche nei comuni di rispettiva residenza):
CONDIZIONI 1) i ricorrenti continueranno a vivere separati portandosi reciproco rispetto.
2) i coniugi danno atto e dichiarano reciprocamente di lavorare e di essere economicamente autosufficienti, pertanto ciascuno di essi provvederà al proprio mantenimento, non avendo nulla a pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo, se non a quelli di seguito meglio indicati;
3) affido condiviso del figlio minore, , con collocazione prevalente presso Persona_1 la madre con la quale continuerà a vivere nell'abitazione che ha costituito la casa coniugale dei coniugi in Vaiano – Loc. Schignano, Via del Palagio n. 3, con conseguente conferma dell'assegnazione del predetto immobile alla Sig.ra con tutti gli arredi e _1
corredi che lo compongono;
4) esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, prendendo i genitori di comune accordo le decisioni relative alla crescita, all'istruzione e all'educazione del figlio minore , tenuto conto anche delle sue attitudini ed Per_1
interessi; 5) il Sig. padre può vedere il figlio nel proprio giorno libero settimanale CP_2
prelevandolo dalla scuola media alle ore 16,15 e riaccompagnandolo a scuola la mattina successiva (ovvero riportandolo presso l'abitazione della madre ove si tratti di un giorno festivo), nonché in un altro giorno feriale, con le stesse predette modalità, da concordare anticipatamente tra i coniugi all'inizio di ogni settimana. Il Sig. può altresì vedere il CP_2
figlio nel giorno di sabato o di domenica di ciascuna settimana, nella fascia oraria in cui non lavora e che dovrà essere concordata tra i coniugi con almeno una settimana di anticipo. Ulteriori giorni o periodi, anche con riferimento alle vacanze natalizie e pasquali, potranno essere concordati tra i coniugi, previo congruo preavviso, anche tenuto conto dei rispettivi impegni lavorativi. Relativamente alle vacanze natalizie, disporre che il padre trascorra con il figlio, alternativamente con la madre, in base ai propri impegni lavorativi,
l'intera giornata di Natale, di Capodanno o dell'Epifania, ovvero qualora dovesse usufruire di un periodo di ferie, almeno tre giorni consecutivi. Durante le vacanze estive per 15 giorni anche non consecutivi, alternativamente con la madre, comunicando all'altro coniuge i periodi prescelti entro il giorno 15 (quindici) del mese di Giugno di ciascun anno;
6) il Sig.
pagina 2 di 6 , a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore , CP_2 Persona_1
corrisponderà alla ricorrente un contributo mensile dell'importo di € 400,00
(quattrocento/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge, da corrispondersi entro il giorno 25 (venticinque) di ogni mese alle coordinate bancarie della
Sig.ra IBAN [...], , nonché il _1 Org_1
rimborso del 50% delle spese straordinarie documentate come da Linee Guida del CNF e
Protocollo del Tribunale di Prato con particolare riferimento anche alle modalità di rimborso in favore del genitore anticipatario;
7) Il Sig. provvederà al rimborso in CP_2 favore della Sig.ra dell'importo del 50% della spesa di trasporto da e per la scuola _1
di pari ad euro 162,00 (centosessantadue/00) entro e non oltre 7 (sette) giorni Per_1
dall'effettivo e documentato pagamento della complessiva somma di euro 324,00 da parte della Sig.ra 8) La Sig.ra continuerà a percepire integralmente l'assegno _1 _1
unico e universale per il figlio a carico nella misura di euro 50,00 (cinquanta/00) mensili.
Pubblico Ministero: «Visto» del 17 aprile 2024.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23 gennaio 2024, e hanno proposto _1 CP_2
domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Vaiano
(PO) in data 20 giugno 2009, secondo le condizioni concordate sopra trascritte.
Nelle note scritte sostitutive dell'udienza, autorizzate dal Presidente del Collegio ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno confermato il ricorso e la volontà di non riconciliarsi.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
***
La domanda è fondata e può essere accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti previsti dall'art. 3, comma 1, n. 1, lett. b), legge n.
898/1970 per la pronuncia di scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo decorso il prescritto termine di sei mesi dalla data in cui i coniugi sono comparsi innanzi al Presidente del Tribunale di
Prato che li ebbe ad autorizzare a vivere separati nel procedimento di separazione che si è concluso con decreto di omologa dell'accordo delle parti, senza che risulti che essi abbiano pagina 3 di 6 ripreso la convivenza, neppure saltuariamente, e non essendo stata eccepita da alcuna delle parti l'interruzione della separazione.
Può pertanto ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo gli stessi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del comportamento tenuto dalle parti nel processo.
Quanto all'accordo delle parti in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale sul minore n. il 4 marzo 2012, al suo collocamento e mantenimento, e Per_2 all'assegnazione della casa coniugale, rileva il Tribunale l'insussistenza di ostacoli al recepimento delle condizioni concordate;
queste ultime, in conformità dell'art. 337-ter c.c., appaiono anzi confacenti al superiore interesse del figlio a conservare un rapporto continuativo ed equilibrato con ciascuno dei genitori e a ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi, nonché al soddisfacimento dei bisogni morali e materiali degli stessi, tenuto conto delle condizioni economiche dei coniugi e del tempo trascorso con ciascun genitore.
Tale accordo può essere pertanto omologato, senza necessità di procedere all'ascolto del ragazzo, che appare manifestamente superfluo e contrario al suo interesse.
Infine, il Collegio si limita a prendere atto dell'accordo dei ricorrenti in relazione alle questioni non strettamente inerenti al procedimento instaurato.
Stante la natura del procedimento, non vi è da provvedere sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi e _1
, sposati a Vaiano (PO) il 20 giugno 2009 con atto trascritto nel CP_2
registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 9, parte II Serie A, anno
2009;
2) recepisce l'accordo di seguito trascritto: “1) i ricorrenti continueranno a vivere separati portandosi reciproco rispetto. 2) i coniugi danno atto e dichiarano reciprocamente di lavorare e di essere economicamente autosufficienti, pertanto ciascuno di essi provvederà al proprio mantenimento, non avendo nulla a pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo, se non a quelli di seguito meglio indicati;
3) affido condiviso del figlio minore, , con collocazione prevalente Persona_1
pagina 4 di 6 presso la madre con la quale continuerà a vivere nell'abitazione che ha costituito la casa coniugale dei coniugi in Vaiano – Loc. Schignano, Via del Palagio n. 3, con conseguente conferma dell'assegnazione del predetto immobile alla Sig.ra _1
con tutti gli arredi e corredi che lo compongono;
4) esercizio congiunto della
[...]
responsabilità genitoriale, prendendo i genitori di comune accordo le decisioni relative alla crescita, all'istruzione e all'educazione del figlio minore , Per_1
tenuto conto anche delle sue attitudini ed interessi;
5) il Sig. padre può CP_2
vedere il figlio nel proprio giorno libero settimanale prelevandolo dalla scuola media alle ore 16,15 e riaccompagnandolo a scuola la mattina successiva (ovvero riportandolo presso l'abitazione della madre ove si tratti di un giorno festivo), nonché in un altro giorno feriale, con le stesse predette modalità, da concordare anticipatamente tra i coniugi all'inizio di ogni settimana. Il Sig. può altresì CP_2
vedere il figlio nel giorno di sabato o di domenica di ciascuna settimana, nella fascia oraria in cui non lavora e che dovrà essere concordata tra i coniugi con almeno una settimana di anticipo. Ulteriori giorni o periodi, anche con riferimento alle vacanze natalizie e pasquali, potranno essere concordati tra i coniugi, previo congruo preavviso, anche tenuto conto dei rispettivi impegni lavorativi.
Relativamente alle vacanze natalizie, disporre che il padre trascorra con il figlio, alternativamente con la madre, in base ai propri impegni lavorativi, l'intera giornata di Natale, di Capodanno o dell'Epifania, ovvero qualora dovesse usufruire di un periodo di ferie, almeno tre giorni consecutivi. Durante le vacanze estive per
15 giorni anche non consecutivi, alternativamente con la madre, comunicando all'altro coniuge i periodi prescelti entro il giorno 15 (quindici) del mese di Giugno di ciascun anno;
6) il Sig. , a titolo di contributo per il mantenimento del CP_2
figlio minore , corrisponderà alla ricorrente un contributo Persona_1 mensile dell'importo di € 400,00 (quattrocento/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge, da corrispondersi entro il giorno 25
(venticinque) di ogni mese alle coordinate bancarie della Sig.ra IBAN _1
[...], , nonché il rimborso del 50% Org_1
delle spese straordinarie documentate come da Linee Guida del CNF e Protocollo del Tribunale di Prato con particolare riferimento anche alle modalità di rimborso
pagina 5 di 6 in favore del genitore anticipatario;
7) Il Sig. provvederà al rimborso in CP_2 favore della Sig.ra dell'importo del 50% della spesa di trasporto da e per la _1
scuola di pari ad euro 162,00 (centosessantadue/00) entro e non oltre 7 Per_1
(sette) giorni dall'effettivo e documentato pagamento della complessiva somma di euro 324,00 da parte della Sig.ra 8) La Sig.ra continuerà a _1 _1 percepire integralmente l'assegno unico e universale per il figlio a carico nella misura di euro 50,00 (cinquanta/00) mensili.”
3) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Vaiano di provvedere all'annotazione della presente sentenza, trasmessa a cura della Cancelleria;
4) nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 3 maggio 2024, su relazione della dott. Lucia
Schiaretti
Il Presidente est.
Lucia Schiaretti
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente
processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai
sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PRATO
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Lucia Schiaretti Presidente rel. dott. Costanza Comunale Giudice dott. Giulia Simoni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 63/2024 promossa congiuntamente da:
_1
RICORRENTE
e
CP_2
RICORRENTE
Entrambi difesi dagli avv. Elleonora Monciatti e Pia Pacini, elettivamente domiciliati presso l'indirizzo telematico della seconda;
con l'intervento necessario del Pubblico Ministero -sede-
OGGETTO: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili ex art. 473-bis.51 c.p.c.
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
Parti private: voglia il Tribunale di Prato – previ gli incombenti di rito – di pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra i coniugi alle condizioni seguenti (con richiesta espressa di trasmissione al Comune di Vaiano per le opportune annotazioni previste dalla legge anche nei comuni di rispettiva residenza):
CONDIZIONI 1) i ricorrenti continueranno a vivere separati portandosi reciproco rispetto.
2) i coniugi danno atto e dichiarano reciprocamente di lavorare e di essere economicamente autosufficienti, pertanto ciascuno di essi provvederà al proprio mantenimento, non avendo nulla a pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo, se non a quelli di seguito meglio indicati;
3) affido condiviso del figlio minore, , con collocazione prevalente presso Persona_1 la madre con la quale continuerà a vivere nell'abitazione che ha costituito la casa coniugale dei coniugi in Vaiano – Loc. Schignano, Via del Palagio n. 3, con conseguente conferma dell'assegnazione del predetto immobile alla Sig.ra con tutti gli arredi e _1
corredi che lo compongono;
4) esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, prendendo i genitori di comune accordo le decisioni relative alla crescita, all'istruzione e all'educazione del figlio minore , tenuto conto anche delle sue attitudini ed Per_1
interessi; 5) il Sig. padre può vedere il figlio nel proprio giorno libero settimanale CP_2
prelevandolo dalla scuola media alle ore 16,15 e riaccompagnandolo a scuola la mattina successiva (ovvero riportandolo presso l'abitazione della madre ove si tratti di un giorno festivo), nonché in un altro giorno feriale, con le stesse predette modalità, da concordare anticipatamente tra i coniugi all'inizio di ogni settimana. Il Sig. può altresì vedere il CP_2
figlio nel giorno di sabato o di domenica di ciascuna settimana, nella fascia oraria in cui non lavora e che dovrà essere concordata tra i coniugi con almeno una settimana di anticipo. Ulteriori giorni o periodi, anche con riferimento alle vacanze natalizie e pasquali, potranno essere concordati tra i coniugi, previo congruo preavviso, anche tenuto conto dei rispettivi impegni lavorativi. Relativamente alle vacanze natalizie, disporre che il padre trascorra con il figlio, alternativamente con la madre, in base ai propri impegni lavorativi,
l'intera giornata di Natale, di Capodanno o dell'Epifania, ovvero qualora dovesse usufruire di un periodo di ferie, almeno tre giorni consecutivi. Durante le vacanze estive per 15 giorni anche non consecutivi, alternativamente con la madre, comunicando all'altro coniuge i periodi prescelti entro il giorno 15 (quindici) del mese di Giugno di ciascun anno;
6) il Sig.
pagina 2 di 6 , a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore , CP_2 Persona_1
corrisponderà alla ricorrente un contributo mensile dell'importo di € 400,00
(quattrocento/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge, da corrispondersi entro il giorno 25 (venticinque) di ogni mese alle coordinate bancarie della
Sig.ra IBAN [...], , nonché il _1 Org_1
rimborso del 50% delle spese straordinarie documentate come da Linee Guida del CNF e
Protocollo del Tribunale di Prato con particolare riferimento anche alle modalità di rimborso in favore del genitore anticipatario;
7) Il Sig. provvederà al rimborso in CP_2 favore della Sig.ra dell'importo del 50% della spesa di trasporto da e per la scuola _1
di pari ad euro 162,00 (centosessantadue/00) entro e non oltre 7 (sette) giorni Per_1
dall'effettivo e documentato pagamento della complessiva somma di euro 324,00 da parte della Sig.ra 8) La Sig.ra continuerà a percepire integralmente l'assegno _1 _1
unico e universale per il figlio a carico nella misura di euro 50,00 (cinquanta/00) mensili.
Pubblico Ministero: «Visto» del 17 aprile 2024.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23 gennaio 2024, e hanno proposto _1 CP_2
domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Vaiano
(PO) in data 20 giugno 2009, secondo le condizioni concordate sopra trascritte.
Nelle note scritte sostitutive dell'udienza, autorizzate dal Presidente del Collegio ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno confermato il ricorso e la volontà di non riconciliarsi.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
***
La domanda è fondata e può essere accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti previsti dall'art. 3, comma 1, n. 1, lett. b), legge n.
898/1970 per la pronuncia di scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo decorso il prescritto termine di sei mesi dalla data in cui i coniugi sono comparsi innanzi al Presidente del Tribunale di
Prato che li ebbe ad autorizzare a vivere separati nel procedimento di separazione che si è concluso con decreto di omologa dell'accordo delle parti, senza che risulti che essi abbiano pagina 3 di 6 ripreso la convivenza, neppure saltuariamente, e non essendo stata eccepita da alcuna delle parti l'interruzione della separazione.
Può pertanto ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo gli stessi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del comportamento tenuto dalle parti nel processo.
Quanto all'accordo delle parti in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale sul minore n. il 4 marzo 2012, al suo collocamento e mantenimento, e Per_2 all'assegnazione della casa coniugale, rileva il Tribunale l'insussistenza di ostacoli al recepimento delle condizioni concordate;
queste ultime, in conformità dell'art. 337-ter c.c., appaiono anzi confacenti al superiore interesse del figlio a conservare un rapporto continuativo ed equilibrato con ciascuno dei genitori e a ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi, nonché al soddisfacimento dei bisogni morali e materiali degli stessi, tenuto conto delle condizioni economiche dei coniugi e del tempo trascorso con ciascun genitore.
Tale accordo può essere pertanto omologato, senza necessità di procedere all'ascolto del ragazzo, che appare manifestamente superfluo e contrario al suo interesse.
Infine, il Collegio si limita a prendere atto dell'accordo dei ricorrenti in relazione alle questioni non strettamente inerenti al procedimento instaurato.
Stante la natura del procedimento, non vi è da provvedere sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi e _1
, sposati a Vaiano (PO) il 20 giugno 2009 con atto trascritto nel CP_2
registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 9, parte II Serie A, anno
2009;
2) recepisce l'accordo di seguito trascritto: “1) i ricorrenti continueranno a vivere separati portandosi reciproco rispetto. 2) i coniugi danno atto e dichiarano reciprocamente di lavorare e di essere economicamente autosufficienti, pertanto ciascuno di essi provvederà al proprio mantenimento, non avendo nulla a pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo, se non a quelli di seguito meglio indicati;
3) affido condiviso del figlio minore, , con collocazione prevalente Persona_1
pagina 4 di 6 presso la madre con la quale continuerà a vivere nell'abitazione che ha costituito la casa coniugale dei coniugi in Vaiano – Loc. Schignano, Via del Palagio n. 3, con conseguente conferma dell'assegnazione del predetto immobile alla Sig.ra _1
con tutti gli arredi e corredi che lo compongono;
4) esercizio congiunto della
[...]
responsabilità genitoriale, prendendo i genitori di comune accordo le decisioni relative alla crescita, all'istruzione e all'educazione del figlio minore , Per_1
tenuto conto anche delle sue attitudini ed interessi;
5) il Sig. padre può CP_2
vedere il figlio nel proprio giorno libero settimanale prelevandolo dalla scuola media alle ore 16,15 e riaccompagnandolo a scuola la mattina successiva (ovvero riportandolo presso l'abitazione della madre ove si tratti di un giorno festivo), nonché in un altro giorno feriale, con le stesse predette modalità, da concordare anticipatamente tra i coniugi all'inizio di ogni settimana. Il Sig. può altresì CP_2
vedere il figlio nel giorno di sabato o di domenica di ciascuna settimana, nella fascia oraria in cui non lavora e che dovrà essere concordata tra i coniugi con almeno una settimana di anticipo. Ulteriori giorni o periodi, anche con riferimento alle vacanze natalizie e pasquali, potranno essere concordati tra i coniugi, previo congruo preavviso, anche tenuto conto dei rispettivi impegni lavorativi.
Relativamente alle vacanze natalizie, disporre che il padre trascorra con il figlio, alternativamente con la madre, in base ai propri impegni lavorativi, l'intera giornata di Natale, di Capodanno o dell'Epifania, ovvero qualora dovesse usufruire di un periodo di ferie, almeno tre giorni consecutivi. Durante le vacanze estive per
15 giorni anche non consecutivi, alternativamente con la madre, comunicando all'altro coniuge i periodi prescelti entro il giorno 15 (quindici) del mese di Giugno di ciascun anno;
6) il Sig. , a titolo di contributo per il mantenimento del CP_2
figlio minore , corrisponderà alla ricorrente un contributo Persona_1 mensile dell'importo di € 400,00 (quattrocento/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge, da corrispondersi entro il giorno 25
(venticinque) di ogni mese alle coordinate bancarie della Sig.ra IBAN _1
[...], , nonché il rimborso del 50% Org_1
delle spese straordinarie documentate come da Linee Guida del CNF e Protocollo del Tribunale di Prato con particolare riferimento anche alle modalità di rimborso
pagina 5 di 6 in favore del genitore anticipatario;
7) Il Sig. provvederà al rimborso in CP_2 favore della Sig.ra dell'importo del 50% della spesa di trasporto da e per la _1
scuola di pari ad euro 162,00 (centosessantadue/00) entro e non oltre 7 Per_1
(sette) giorni dall'effettivo e documentato pagamento della complessiva somma di euro 324,00 da parte della Sig.ra 8) La Sig.ra continuerà a _1 _1 percepire integralmente l'assegno unico e universale per il figlio a carico nella misura di euro 50,00 (cinquanta/00) mensili.”
3) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Vaiano di provvedere all'annotazione della presente sentenza, trasmessa a cura della Cancelleria;
4) nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 3 maggio 2024, su relazione della dott. Lucia
Schiaretti
Il Presidente est.
Lucia Schiaretti
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente
processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai
sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
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