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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 17/11/2025, n. 1014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1014 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
TI CASAVOLA Presidente
IA NI CE
AN CARBONARA CE rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2931 del V.G. 2025, avente ad oggetto separazione consensuale e divorzio congiunto,
T R A
, rappresentato e difeso dall'avv. AGRUSTA LOREDANA Parte_1 come da mandato in atti,
E
, rappresentata e difesa dall'avv. BRUNI GIANDOMENICO, Parte_2 come da mandato in atti
NONCHÈ il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto,
INTERVENTORE EX LEGE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 16/09/2025 e Parte_1 [...]
, premettevano che: in data 29/06/1987 avevano contratto matrimonio in Pt_2
LA (Ta); che dalla loro unione erano nati i figli , il 24/08/1990 a Persona_1
LA (Ta) e , il 23/04/1994 a LA (Ta), e che l'unione coniugale era Persona_2 naufragata senza possibilità di riconciliazione. Sulla scorta di tali premesse chiedevano che fosse pronunciata la separazione personale alle condizioni di cui al ricorso;
chiedevano,
1 altresì, decorsi i termini di legge, previa fissazione di udienza cartolare, acquisito il parere del PM, la pronuncia di sentenza di divorzio alle condizioni riportate in ricorso.
La domanda congiunta di separazione è fondata e merita accoglimento.
All'udienza del 08/10/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., i coniugi confermavano per iscritto la volontà di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e alle successive note di trattazione scritta.
Non resta che prendere atto della volontà dei coniugi, non ravvisandosi alcuna ragione ostativa alla condivisione ed alla ratifica delle convenzioni innanzi indicate, le cui condizioni, riportate in ricorso e nelle successive note scritte, devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
La causa dovrà proseguire per la richiesta pronunzia di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunziando nella causa tra Parte_1
e , così provvede: Parte_2
1) dichiara la separazione personale dei coniugi , nato a Parte_1
OL (TA) il 03/04/1960 e nata a [...] il Parte_2
19/05/1963, uniti in matrimonio in LA (Ta) il 29/06/1987 con atto trascritto nell'apposito registro del Comune di LA (Ta) al n.44, parte 2, serie A, anno 1987;
2) ordina la trasmissione di copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile competente per le annotazioni e le incombenze di legge;
3) disciplina le condizioni della separazione in conformità a quelle dai coniugi indicate congiuntamente nell'atto di ricorso e nelle successive note di trattazione scritta depositate in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte
4) rimette la causa per il prosieguo dinanzi al G.D. come da separata ordinanza.
Così deciso il 24/10/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di
Taranto.
Il Presidente.
TI AV
Il Giudie est.
AN AR
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
TI CASAVOLA Presidente
IA NI CE
AN CARBONARA CE rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2931 del V.G. 2025, avente ad oggetto separazione consensuale e divorzio congiunto,
T R A
, rappresentato e difeso dall'avv. AGRUSTA LOREDANA Parte_1 come da mandato in atti,
E
, rappresentata e difesa dall'avv. BRUNI GIANDOMENICO, Parte_2 come da mandato in atti
NONCHÈ il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto,
INTERVENTORE EX LEGE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 16/09/2025 e Parte_1 [...]
, premettevano che: in data 29/06/1987 avevano contratto matrimonio in Pt_2
LA (Ta); che dalla loro unione erano nati i figli , il 24/08/1990 a Persona_1
LA (Ta) e , il 23/04/1994 a LA (Ta), e che l'unione coniugale era Persona_2 naufragata senza possibilità di riconciliazione. Sulla scorta di tali premesse chiedevano che fosse pronunciata la separazione personale alle condizioni di cui al ricorso;
chiedevano,
1 altresì, decorsi i termini di legge, previa fissazione di udienza cartolare, acquisito il parere del PM, la pronuncia di sentenza di divorzio alle condizioni riportate in ricorso.
La domanda congiunta di separazione è fondata e merita accoglimento.
All'udienza del 08/10/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., i coniugi confermavano per iscritto la volontà di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e alle successive note di trattazione scritta.
Non resta che prendere atto della volontà dei coniugi, non ravvisandosi alcuna ragione ostativa alla condivisione ed alla ratifica delle convenzioni innanzi indicate, le cui condizioni, riportate in ricorso e nelle successive note scritte, devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
La causa dovrà proseguire per la richiesta pronunzia di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunziando nella causa tra Parte_1
e , così provvede: Parte_2
1) dichiara la separazione personale dei coniugi , nato a Parte_1
OL (TA) il 03/04/1960 e nata a [...] il Parte_2
19/05/1963, uniti in matrimonio in LA (Ta) il 29/06/1987 con atto trascritto nell'apposito registro del Comune di LA (Ta) al n.44, parte 2, serie A, anno 1987;
2) ordina la trasmissione di copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile competente per le annotazioni e le incombenze di legge;
3) disciplina le condizioni della separazione in conformità a quelle dai coniugi indicate congiuntamente nell'atto di ricorso e nelle successive note di trattazione scritta depositate in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte
4) rimette la causa per il prosieguo dinanzi al G.D. come da separata ordinanza.
Così deciso il 24/10/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di
Taranto.
Il Presidente.
TI AV
Il Giudie est.
AN AR
2