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Ordinanza 14 aprile 2025
Ordinanza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, ordinanza 14/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Modena
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G. 698/2025
DECRETO
Il Giudice dott. Eugenio Bolondi, designato alla trattazione del presente procedimento, promosso da:
, C.F. , con l'Avvocato CASADONTE Parte_1 C.F._1
SAVERIO
RICORRENTE
contro
, C.F. , con gli Avvocati FORNI EUGENIO e Controparte_1 C.F._2
TRALLI MARINA
CONVENUTO
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
avente a oggetto: ordine di protezione (articoli 473-bis. 69 e seguenti c.p.c.)
Esaminati atti, documenti e verbali di causa;
lette le note scritte sostitutive di udienza da ultimo depositate dai contendenti ex art. 127 ter c.p.c.;
RILEVA
1. Dal contraddittorio delle parti è emerso con chiarezza un complessivo clima familiare caratterizzato da prolungata, costante e non usuale tensione, sovente sfociata in feroci liti, con ogni probabilità non limitatesi alle (male) parole.
2. Come sempre accade in simili (deprecabili) casi, è pressoché impossibile ascrivere precise responsabilità (che i coniugi naturalmente si rinfacciano a vicenda) degli incresciosi accaduti, risultando, peraltro, in ogni caso assai più verosimile che esse siano da ripartirsi in egual misura a
1 entrambi, e dipendano, in concreto, soprattutto dall'incapacità dei coniugi di gestire in modo civile le conseguenze economiche della rottura, da tempo irreversibile, dell'unione matrimoniale (a fronte della quale, oltre tutto, inspiegabilmente non è stata proposta contestuale domanda di separazione, che avrebbe consentito al Tribunale di offrire alle parti esaustiva regolamentazione di ogni aspetto di loro interesse).
3. In generale, e per quanto invero qui più rileva, lo stesso tenore delle accuse che le parti si sono reciprocamente mosse (offese di ogni genere, minacce di morte, percosse, il tutto sovente alla presenza dei due figli minori e che si avviano a compiere gli anni 8 e 5), nonché Per_1 Per_2
ulteriori significativi elementi (la madre ha riferito, a pagina 9 del ricorso, di allattare Per_2
nonostante la sua età, condotta che, a tacer d'altro, ostacola sviluppo e autonomizzazione del bambino) attestano un contesto degradato necessitante di immediato intervento, anche del Servizio sociale.
4. In conclusione, l'ordine di protezione viene confermato, come in dispositivo, così da mantenere tra le parti prudenziale distanza.
5. Occorre, però, a parziale modifica del provvedimento emesso inaudita altera parte il 17/02/2025, adottare, sempre come in dispositivo, opportuni accorgimenti per favorire l'immediata ripresa delle frequentazioni tra il padre e i figli minori, nel primario interesse di questi ultimi.
6. Sul fronte economico, si recepisce poi la proposta del convenuto di versare alla ricorrente euro
600,00 mensili per il mantenimento ordinario dei due figli minori (euro 300,00 mensili per ciascuno), oltre alla metà delle spese straordinarie. Trattasi, infatti, di misura che il Tribunale ritiene allo stato senz'altro adeguata considerando, da un lato, l'assegnazione di fatto della casa familiare alla ricorrente e, dall'altro, le frequentazioni del padre con i bambini come ora disposte (3 giorni ogni settimana).
7. Ai sensi dell'art. 473-bis. 70, secondo comma, c.p.c., si dispone quindi l'immediato intervento del
Servizio sociale.
Il presente provvedimento viene altresì trasmesso alla Procura minorile.
8. L'esito complessivo della lite e, in particolare, la non marginale inadeguatezza genitoriale riscontrata in ambo le parti, nonché l'apprezzabile atteggiamento collaborativo, anche sul piano economico, offerto dal convenuto, giustifica l'integrale compensazione delle relative spese ai sensi dell'art. 92, secondo comma, c.p.c.
P.Q.M.
2 Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione monocratica, anche a parziale modifica del decreto emesso inaudita altera parte il 17/02/2025, ogni ulteriore domanda, eccezione e istanza disattesa e respinta:
- ordina a l'immediato allontanamento dalla casa familiare sita in Controparte_1
Formigine (MO), via Fratelli Parenti n. 5;
- fa quindi divieto a di avvicinarsi a meno di 500 metri dalla suddetta casa Controparte_1
familiare;
- revoca parzialmente il divieto per di avvicinarsi alle scuole frequentate Controparte_1
dai figli, ove egli potrà dunque recarsi ma solo nelle giornate di venerdì pomeriggio e lunedì mattina, non dunque in altri giorni, come meglio specificato al punto che segue;
- così regola le frequentazioni tra il padre e i figli minori e ogni venerdì dall'uscita Per_1 Per_2
da scuola, quando egli li andrà a ritirare, fino al lunedì mattina quando li riaccompagnerà sempre a scuola;
nei restanti giorni allo è fatto divieto di recarsi alle scuole dei figli così da evitare CP_1
ogni contatto con la Pt_1
- obbliga il padre a versare alla madre, a far data dal presente provvedimento, euro 600,00 mensili per il mantenimento ordinario della prole (dunque euro 300,00 mensili per ogni figlio), oltre alla metà delle spese straordinarie come regolate dal Protocollo del 25/09/2019 in uso presso questo Tribunale da intendersi qui riportato;
- stabilisce la durata dell'ordine di protezione così come ora pronunciato in mesi 7 decorrenti dalla sua esecuzione (18/02/2025);
- incarica il Servizio sociale di prendere immediato contatto con il nucleo, di monitorarlo, nonché di fornirgli ausilio specialmente al fine di garantire regolari frequentazioni dei figli con il padre così come ora provvisoriamente disposte;
- incarica la Cancelleria di trasmettere il presente decreto alla Procura minorile per le eventuali iniziative di competenza;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Modena, 14/04/2025
3 IL GIUDICE
dott. Eugenio Bolondi
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