Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 14/04/2025, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIMINI
SEZIONE CIVILE
nella persona del giudice dott.ssa Maria Saieva ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta a ruolo con il n. R.G. 3268/2020 promossa da:
- nuova denominazione di Parte_1 Parte_2
(C.O.E. C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Giampaolo C.F._1 P.IVA_1
Pecci
contro
(C.F.. ), rappresentato e difeso Controparte_1 CodiceFiscale_2
dall'avv. Marco Cenni
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_2 C.F._3
dagli Avv.ti Davide Morri e Gabriele Valentini;
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 23/10/2024
_______________________________
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ai convenuti e Controparte_1 CP_2
la ne ha chiesto la condanna in solido al pagamento
[...] Parte_2
della somma di euro 43.287,76, quale saldo passivo del conto corrente n. 1001718-4 acceso
1
BANK S.P.A. e garantito con fideiussioni omnibus prestate dai convenuti, credito pervenuto all'odierna attrice in forza di cessione da parte di Banca C.I.S. s.p.a., che a sua volta l'aveva acquistato dall'originaria creditrice.
Si sono costituiti i convenuti, resistendo alla domanda.
La causa, esperito con esito negativo il tentativo obbligatorio di mediazione, è stata istruita mediante documenti e CTU.
***
La legge sostanziale applicabile ai rapporti dedotti in giudizio, sorti in virtù di contratti stipulati in San Marino, è quella italiana, per le ragioni di seguito esposte.
La disciplina del caso deve rintracciarsi nel Regolamento CE 593/2008, in quanto per espressa previsione del suo art. 2 esso ha “carattere universale” (come già la Convenzione di Roma del 1980), nel senso che la legge designata dal complesso delle regole in esso contenute si applica anche ove non sia quella di uno Stato membro, come nel caso della
Repubblica di San Marino. Peraltro il regolamento suddetto in base al suo articolo 4
“sostituisce la convenzione di Roma negli Stati membri”, e dunque costituisce ormai la fonte oggetto del rinvio operato dall'art. 57 della legge 218/1995 per l'individuazione della legge applicabile alle obbligazioni contrattuali.
Ora, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento le parti del contratto possono concordare quale legge applicare al rapporto, ma, nel caso di specie, nelle fideiussioni rilasciate dai convenuti non è presente alcuna clausola che disponga sulla legge applicabile al rapporto.
Soccorrono in tali ipotesi le regole poste dall'art. 4; in esso sono enumerate, al paragrafo
1, alcune tipologie negoziali, nelle quali tuttavia non è possibile sussumere la fideiussione;
da qui la necessità di ricorrere al criterio previsto dal paragrafo n. 2, secondo cui “se il contratto non è coperto dal paragrafo 1 o se gli elementi del contratto sono contemplati da più di una delle lettere da a) ad h), del paragrafo 1, il contratto è disciplinato dalla legge del paese nel quale la parte che deve effettuare la prestazione caratteristica del contratto ha la residenza abituale”. La fideiussione è un
2 contratto che determina il sorgere di un'unica obbligazione, quella in capo al fideiussore, ed è soltanto a questa che bisogna avere riguardo per l'individuazione della legge applicabile (in questo senso, cfr. Corte d'appello di Ancona, sentenza n. 1482/2023,
Tribunale di Rimini, sentenza n. 682/2021). La residenza dei convenuti al momento del rilascio della fideiussione è circostanza non contestata dalla creditrice, la legge applicabile al rapporto è quella italiana.
Il profilo della legge applicabile al rapporto non impinge tuttavia con la questione di nullità delle fideiussioni per conformità al noto schema anticoncorrenziale ABI per contrarietà delle sue clausola 2, 6 e 8 alla normativa antitrust, in ragione dell'estraneità della
Eurocommercial AN S.p.A. (banca di diritto sammarinese) al circuito ABI (in questo senso, Tribunale di Rimini, Sentenza n. 99/2023); ne deriva l'infondatezza delle eccezioni fondate sull'art. 1957 c.c., norma validamente derogata da un regolamento contrattuale che non può dirsi frutto dell'intesa anticoncorrenziale raggiunta in seno all'associazione delle banche italiane. A tal proposito non è inopportuno precisare che la decadenza sancita dall'art. 1957 c.c. può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore senza necessità di specifica approvazione scritta, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti e che non ha natura vessatoria (cfr. Cass. Ordinanza n. 3989/2025 e Cass. Sentenza
n. 9245 del 2007); infine, nessuno degli ingiunti rivestiva la qualifica di consumatore al momento della stipula, essendo ciascuno di essi titolari di una quota che rappresentava
1/3 del capitale.
Infondata è pure l'eccezione basata sull'art. 1956 c.c., formulata dal convenuto CP_2
in comparsa e dalla difesa del in prima memoria. Quest'ultimo, che nell'aprile CP_1
del 2006 aveva cumulato su di sé una partecipazione sociale nella correntista del Pt_3
50%, non può in ogni caso dolersi della concessione di credito accordata da Euro
ER AN nel 2011 (cfr. Cass. Ordinanza n. 16822/2024: nella fideiussione per obbligazione futura, in caso di peggioramento delle condizioni patrimoniali della società debitrice principale dopo la stipulazione del contratto di garanzia, il fideiussore che è anche socio di minoranza della società garantita non è liberato in caso di mancanza di preventiva autorizzazione del creditore alla concessione di ulteriore credito, perché, nell'esercizio
3 delle prerogative proprie di componente dell'assemblea - quantomeno in occasione dell'approvazione dei bilanci, ha la concreta possibilità di conoscere la situazione economica e la sua colpevole ignoranza non può giustificare un obbligo "sostitutivo" di vigilanza e controllo in capo alla banca creditrice). Nel caso del si ritiene che CP_2
l'eccezione non sia compiutamente svolta: la difesa si limita ad allegare che la alla Pt_3
data della concessione del credito “era già in condizioni di sofferenza” e che ciò risulterebbe dagli estratti conto esibiti da parte attrice, ma il presupposto della liberazione del fideiussore per effetto della richiamata diposizione è che la banca sapesse che le condizioni del debitore principale erano “tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito”, situazione che non è ravvisabile nella mera circostanza di un saldo negativo dei conti correnti del garantito (cfr. in questo senso Cass. Ordinanza n. 34685/2022).
Quanto alla transazione raggiunta tra la Eurocommercial AN ed il coobbligato CP_3
, prodotta dall'attrice come doc. 17, non possono gli odierni convenuti profittarne
[...]
in forza dell'art. 1304 c.c., trattandosi di accordo che ha avuto ad oggetto la sola quota del debitore (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 30174 del 30/12/2011).
Venendo alle ulteriori eccezioni formulate dai convenuti, esse attengono a plurimi profili di nullità del rapporto principale di conto corrente stipulato dalla con Euro Parte_3
ER AN e si tratta delle seguenti: anatocismo non paritario, nullità della c.d. clausola “uso piazza”, nullità della variazione unilaterale del tasso intervenuta il 31.03.2011, nullità per indeterminatezza e per mancanza di causa della commissione di massimo scoperto introdotta con il documento di sintesi datato 28.04.2010, non debenza di varie poste passive addebitate sul conto nel corso del rapporto ini quanto oneri non contrattualizzati.
Tali eccezioni devono essere tutte esaminate;
anche qualora si ritenesse che le garanzie prestate fossero non delle fideiussioni ma dei contratti autonomi di garanzia – come sostiene la – i convenuti sarebbero comunque legittimati a sollevare eccezioni di Pt_2
nullità anche parziale del contratto relativo al rapporto principale per contrarietà a norme imperative (cfr. Cass. Ordinanza n. 9071/2023).
4 Ciò impone innanzitutto di individuare la legge applicabile a tale diverso rapporto contrattuale. Essa non può che essere quella sammarinese: in una prima fase del rapporto in forza dell'art. 4 del Regolamento CE 593/2008, trattandosi di contratto stipulato tra due soggetti di diritto sammarinese destinato a svolgersi nella Repubblica di San Marino,
e, successivamente, dal 3/4/2009, in forza della scelta operata dalle parti con il contratto concluso in tale data, conformemente all'art. 3 Reg. cit..
Il rinvio alla legge straniera incontra tuttavia il limite della non manifesta incompatibilità con l'ordine pubblico del foro (art. 24 Reg. 593/2008, norma corrispondente a quella di cui all'art. 16 della Convenzione di Roma del 1980). Tra le norme di ordine pubblico in materia di contrattazione bancaria rientrano quelle norme imperative introdotte per regolare i rapporti interprivati e poste a tutela del risparmio, valore che trascende l'interesse dei risparmiatori uti singuli e che attiene ad una componente dell'economia nazionale (cfr.
Tribunale di Ancona, sentenza n. 1424/2022, secondo cui la forma nei contratti bancari
“ha assunto il nuovo ruolo di strumento di politica del diritto utilizzata dal diritto privato europeo volto, in via diretta, alla salvaguardia della parte debole e, in via mediata, alla conformazione del mercato”).
La normativa sammarinese si è dotata, ma solo in tempi più recenti rispetto all'Italia, di una normativa di protezione del risparmiatore: la legge n. 165/2005 all'art. 64 reca un esplicito divieto, sancito da nullità c.d. di protezione, di convenire il rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse, di prezzi o corrispettivi, o comunque di ogni altra condizione economica;
il Regolamento 7/2007 consente l'anatocismo a condizione che non vi sia asimmetria tra periodicità della capitalizzazione di interessi e debito e a credito
(Articolo X.III.7) e subordina lo jus variandi in pejus ad una preventiva accettazione da parte del cliente con clausola approvata specificamente per iscritto (Articolo X.IV.9).
Deve ritenersi tuttavia che, trattandosi di un rapporto di conto corrente sorto il
27/8/2004, la normativa applicabile a tali fattispecie sia quella di ordine pubblico del foro, perché già vigente all'epoca della stipula. In particolare la regola suppletiva per l'indeterminatezza dei tassi deve essere attinta all'interno dell'ordinamento italiano, e dunque nell'art. 117 T.U.B., e non nella normativa della Banca Centrale di San Marino, che ha previsto, con il Regolamento 7/2007 (Articolo X.IV.12), l'applicazione in tali caso
5 del tasso il tasso Euribor a 12 mesi, su base 360, con valuta di regolamento corrispondente alla data del contratto.
Ciò posto, le censure hanno trovato adeguata risposta nella CTU, espletata sui seguenti quesiti:
“determini il CTU il saldo del rapporto di conto corrente n. 1001718-4 in applicazione dei seguenti criteri:
- Applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 TUB dall'apertura del rapporto fino al 28.4.2010 [data del documento di sintesi] (ovvero, formulando altre due ipotesi di calcolo, per tutta la durata del rapporto ovvero dall'apertura fino al 28.4.2010 e successivamente dal 31.3.2011 [data, quest'ultima, rettificata all'udienza di giuramento e da riferirsi ad una variazione unilaterale in peius operata dalla Banca] fino alla chiusura);
- Eliminazione della capitalizzazione degli interessi passivi fino al 3.4.2009 [data di sottoscrizione del nuovo documento contrattuale con il quale è stata modificata l'originaria pattuizione, uniformando il calcolo degli interessi a debito e a credito];
- Eliminazione della commissione di massimo scoperto e della relativa capitalizzazione;
- Eliminazione di spese ed oneri non pattuiti;
- Eliminazione addebiti che trovano titolo in affidamenti per i quali non è presente agli atti documentazione contrattuale;
- Eliminazione delle variazioni in peius del tasso debitore per scoperti transitori per il periodo successivo al 31.3.2011, se riscontrata dal CTU”.
All'udienza del 23/3/2023 è stata richiesto al CTU di effettuare un'ulteriore ipotesi di calcolo “applicando, per i periodi in cui non viene applicato il tasso sostitutivo ex art. 117 TUB, il tasso come pattuito nei fogli contenenti le condizioni economiche che si riferiscono ai periodi in questione”.
Tra le diverse ipotesi di calcolo formulate dal CTU si ritiene preferibile quella contrassegnata dal n. 2, nella quale il saldo passivo è epurato da tutte le commissioni e oneri non pattuiti per iscritto – inclusa l'eccentrica voce di addebito di “spese legali” e
“visure” per la non indifferente somma di circa 13.500 euro, mai pattuite - ed in cui il tasso
6 debitore è ricalcolato secondo i criteri di cui all'art.117 T.U.B. per l'intera durata del rapporto fino all'estinzione. Infatti, in primo luogo il documento di sintesi trasmesso alla cliente in data 28/4/2010, pur se sottoscritto, non è un contratto, ossia non Parte_3
contiene alcuna dichiarazione di accettazione da parte della correntista, ed in secondo luogo la variazione in pejus del 31/3/2011 non vale a superare la nullità della clausola uso piazza. Il reale saldo a debito della al 15/07/2019 è quindi pari ad euro Parte_4
2.836,21 (anziché euro 43.287,76, saldo apparente risultante dagli estratti conto) e per tale somma deve emettersi una pronuncia di condanna a carico dei convenuti ed in favore di parte attrice.
L'esito del giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite;
per la stessa ragione devono essere poste a carico di parte attrice per il 50% e dei convenuti per il residuo 50% le spese di CTU, già liquidate come separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede:
- condanna i convenuti in solido al pagamento della somma di euro 2.836,21 in favore di parte attrice;
-compensa le spese di lite;
- pone le spese di CTU a carico di parte attrice per il 50% e dei convenuti per il residuo
50%.
Così deciso in Rimini, il 2/1/2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Saieva
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